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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 99/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 99/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parola Michele, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Brovia Giulio Controparte_1 P.IVA_2
Eugenio, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.03.2025)
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Per l Parte_1
“Voglia il Collegio Ill.mo, preso atto di quanto precede, contrariis reiectis
Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e riformare pagina 1 di 14 integralmente la sentenza impugnata, ed in particolare in via principale, concedere la remissione in termini in relazione alla seconda memoria ex art.183
c.p.c. per l'effetto, autorizzare il formale deposito della stessa e dei relativi allegati, decidendo sull'ammissibilità delle prove ivi dedotte e, ove non venga disposto il rinvio al precedente grado di giudizio, provvedere all'eventuale attività istruttoria ex art.356 c.p.c.;
Per l'effetto della riforma, in caso di esame del merito
- accertata l'erronea applicazione dell'art.115 c.p.c. e valutato tutto il materiale probatorio (ivi compreso quello di cui alla remissione in termini e/o allegato al ricorso ex art.700 c.p.c.);
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1050/2021, emesso dal
Tribunale di Cuneo, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese legali e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse”.
Per l Controparte_1
“Voglia questa Ecc. ma Corte d'Appello, previo rigetto dell'avversaria istanza di rimessione in termine, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito, respingere l'appello dell' in quanto infondato in fatto e Parte_1
diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, confermando la sentenza impugnata.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con decreto n. 1050/2021 emesso in data 25.10.2021, il Tribunale di Cuneo ingiungeva all' (quale utente di fatto del servizio idrico) di pagare in favore Parte_1 dell' la somma di € 33.194,22 a titolo di corrispettivo per il Controparte_1
servizio idrico erogato dal mese di settembre 2014 sino al mese di ottobre 2020, oltre interessi moratori e spese del procedimento ingiuntivo.
pagina 2 di 14 L' proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria.
In particolare, rappresentava che:
- il 17.11.2011, la società Immedia s.r.l., proprietaria di un complesso immobiliare di n. 30 unità, aveva stipulato con un contratto di fornitura del servizio idrico integrato relativo Controparte_2 all'utenza sita in Entracque, SP Valdieri n. 5, che serviva l'intero complesso immobiliare;
- in data 27.03.2014, Immedia s.r.l. aveva autorizzato la voltura del suddetto contratto alla società
Maia s.r.l. (conduttrice di una parte del complesso immobiliare sito in Entracque, SP Valdieri
n. 5);
- nel frattempo, la stessa Immedia s.r.l. aveva ceduto a terzi la proprietà di alcune unità immobiliari, pur continuando l'intero complesso ad essere approvvigionato tramite un unico contatore;
- più nel dettaglio, Immedia s.r.l. aveva ceduto n. 6 immobili del civico 7 e n. 1 immobile del civico. 11;
- era ben a conoscenza di tale situazione, tanto che aveva inviato diverse diffide, Controparte_2 relative alle forniture d'acqua, ai vari conduttori.
Assumeva che, contestualmente all'inizio della propria attività di gestione dei migranti, aveva chiesto in data 22.10.2019 la stipula di un nuovo contratto di fornitura, avendo pagato circa
€ 10.000,00 per effettuare a proprie spese una nuova linea d'utenza per poter gestire la fornitura in autonomia.
Non corrispondeva poi al vero che l'attività dell'associazione fosse iniziata nel 2014, atteso che la stessa associazione era stata costituita solamente nel 2016.
Evidenziava infine che il consumo “attuale” dell'associazione era enormemente più basso rispetto a quello richiesto in pagamento.
Chiedeva quindi la revoca del citato D.I., non essendo dimostrato che il servizio di fornitura d'acqua fosse stato da lei concretamente utilizzato, poiché il consumo d'acqua era relativo a diverse unità immobiliari con proprietari differenti.
L contestava l'opposizione. Controparte_1
Deduceva che:
- non era vero ed era indimostrato che l'utenza servisse altre unità immobiliari diverse da quelle pagina 3 di 14 identificate con il civico n. 5;
- l' aveva confessato che la fornitura dell'acqua, dal mese di Parte_1
settembre 2014 sino almeno al mese di settembre 2017, era avvenuta in suo favore, così come si evinceva dalla comunicazione scritta del 11.09.2017 sottoscritta dal suo presidente Pt_2 ed inviata ad ove si precisava “… specifico che la fornitura dell'acqua
[...] Controparte_2 per il periodo dal settembre 2014 è avvenuta in favore del centro migranti di Entracque …” (doc.
4 monitorio);
- oltre tutto il formale intestatario dell'utenza (Maia s.r.l.) risultava cessato il 31.12.2014 (doc. 6 monitorio) mentre l' era attiva quanto meno da agosto 2016, Parte_1
avendo riportato sul proprio sito internet una mostra fotografica svoltasi in quel periodo presso il centro di Entracque (doc. 5 monitorio);
- ad ogni modo le fatture oggetto del D.I. erano state emesse dal 2017 in avanti ed afferivano all'utenza idrica relativa al solo civico n. 5 del complesso immobiliare sito in Entracque, SP
Valdieri.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed in via subordinata chiedeva che l' venisse condannata, a titolo di arricchimento senza causa ex Parte_1
art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della somma di € 33.194,22, o di altra somma che ritenuta equa.
Sulla sentenza di primo grado.
Rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui l' aveva richiesto la revoca Parte_1
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (concessa alla prima udienza di trattazione), rigettata l'istanza depositata in data 09.12.2022 dalla medesima Parte_1
di rimessione in termini per il deposito della memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
[...]
(avendo la difesa di parte opponente sostenuto di avere depositato la memoria e di non averla poi rinvenuta nel telematico “per ragioni sconosciute”), con sentenza n. 673/2023 emessa il
27.09.2023, il Tribunale di Cuneo:
- rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1050/2021, emesso dal Tribunale di Cuneo in data 25.10.2021;
- condannava l'opponente alla refusione delle spese del giudizio, comprensive della fase cautelare ex art. 700 c.p.c., in favore dell' Controparte_1
pagina 4 di 14 Il Tribunale dava preliminarmente atto dell'infondatezza della richiesta di rimessione in termini, ai sensi di cui all'art. 153, c. 2, c.p.c., formulata da parte opponente con il deposito tardivo delle note conclusive autorizzate ai fini dell'udienza discussione.
A tal riguardo richiamava le motivazioni già addotte, sulla medesima questione, con i provvedimenti datati 12.12.2022 e 15.12.2022, ove era stato dato atto che l'opponente aveva tardivamente depositato (rispetto allo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c.) l'istanza di rimessione in termini e non aveva dimostrato che la decadenza dal deposito della memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. non fosse a lei imputabile.
Passando all'analisi del merito della controversia, richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità circa il riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, da coordinarsi con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il Tribunale dava atto che l' aveva assolto il proprio onere probatorio dimostrando i Controparte_1
fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa, mentre al contrario, parte opponente non aveva proceduto a specifica e puntuale contestazione della sussistenza del rapporto di fornitura del servizio idrico integrato, non avendo neanche formalmente contestato e disconosciuto la documentazione prodotta ex adverso in sede monitoria.
Il Tribunale rilevava che dalla ricostruzione offerta da – e non contestata dalla Controparte_2
associazione opponente – emergeva che, nonostante sin dal 03.04.2014 il contratto di fornitura fosse formalmente intestato a Maia s.r.l., quest'ultima era cessata alla data del 31.12.2014, sicché, in concreto, almeno dal mese di settembre 2014 fino a quello di ottobre 2020 il servizio idrico integrato era riconducibile all'attività di gestione dei migranti svolta dall'
[...]
nel centro di Entracque. Parte_1
Sul giudizio di appello.
L' proponeva tempestivo gravame insistendo anche per Parte_1
l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e conseguente rimessione in istruttoria della causa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'istanza di Controparte_1
rimessione in termini e deducendo la manifesta infondatezza del gravame anche ex art. 348 c.p.c..
pagina 5 di 14 Rinunciata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, riservate al merito le istanze istruttorie delle parti, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
07.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale, richiamando le motivazioni già illustrate nelle ordinanze del 12/12/22 e del 15/12/22, ha rigettato l'istanza di remissione in termini (avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito tardivo della seconda memoria ex art. 183, c.p.c.).
Rappresenta che il precedente legale dell'associazione aveva depositato la suddetta memoria nel termine perentorio del 25.07.2022 ed aveva ricevuto la c.d. terza Pec con la quale era stata segnalata l'esistenza di un'anomalia in un file allegato. Ciononostante la 'terza PEC' riportava la dicitura che non si trattava di errore bloccante, dovendosi, quindi, concludere che il mancato inserimento della memoria nel fascicolo telematico fosse attribuibile esclusivamente alla
Cancelleria.
Quanto alla pretesa tardività dell'istanza di rimessione in termini:
- richiama il contenuto del verbale dell'udienza tenutasi in data 06.10.2022 precisando che nello stesso non veniva fatto alcun riferimento al mancato deposito di memorie, avendo semplicemente il Tribunale dato atto che la causa era matura per la decisione;
- ritiene quindi che debba farsi riferimento non alla conoscibilità ma alla effettiva conoscenza del mancato deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da ricondursi, secondo la prospettazione dell'appellante, al momento in cui è stato eseguito il decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo si duole dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provati i fatti allegati dall'
[...] asserendone la non contestazione. Controparte_1
pagina 6 di 14 In senso contrario assume che il fulcro dell'opposizione fosse proprio il fatto che l'associazione aveva iniziato a gestire il centro migranti sito in Entracque (già attivo in passato ma affidato presumibilmente ad altri soggetti) solo a partire dal mese di ottobre 2019, quando era stato stipulato un nuovo ed autonomo contratto di fornitura.
Avendo quindi assolto all'onere di cui all'art. 115 c.p.c., sostiene che dalla pretesa creditoria avanzata da debbano quanto meno essere sottratti i consumi ante 12.07.2016 Controparte_2
(data di registrazione dell'Associazione - doc. 2) e quelli post 22.10.2019 (data di installazione di un autonomo contatore).
Così esclusi quasi 2/3 del credito azionato, l' contesta la Parte_1
sussistenza di prove circa la fittizia intestazione della fornitura idrica a Maia s.r.l. e il contestuale concreto utilizzo da parte sua nel periodo circoscritto.
Deduce che:
- è improbabile che la neocostituita associazione potesse immediatamente aggiudicarsi una gara pubblica per la gestione del centro migranti sin dal 2016;
- è più probabile che l'attività di effettiva gestione dei migranti sia iniziata nel 2019;
- le immagini inserite sul suo sito web, relative ad un evento tenutosi nel 2016 (doc. 5 convenuta opposta), verosimilmente sono state usate come pubblicità anche se inerenti attività svolte dal precedente gestore;
- il preteso riconoscimento di debito prodotto dalla convenuta sub doc. 4 è un documento incompleto, mancando la seconda pagina dello stesso (la cui esistenza è evincibile dalla pinzatura in alto a sinistra e dalla presenza di scritte “in filigrana”), ragione per la quale non sarebbe dato comprendere quali siano le “somme dovute di mia competenza”.
Aggiunge poi che i documenti allegati con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. stimati inammissibili dal Tribunale, sarebbero comunque stati acquisiti agli atti in quanto indotti anche con il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa.
II) Difese di Controparte_1
L ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità del primo motivo, Controparte_1 rilevando che nel primo grado di giudizio l' non ha partecipato Parte_1 all'udienza di discussione, non ha precisato in quella sede le proprie conclusioni e non ha quindi pagina 7 di 14 riproposto l'istanza di rimessione in termini, ragione per la quale la stessa deve intendersi rinunciata e non può essere riproposta in appello sotto forma di motivo di impugnazione.
Deduce altresì che l'istanza di rimessione in termini sia stata irritualmente proposta in sede di note conclusive autorizzate in quanto depositate tardivamente ed in quanto le note conclusive non sarebbero comunque la “sede” deputata alla precisazione delle conclusioni.
Rileva ad ogni modo l'infondatezza nel merito del motivo di gravame atteso che, sulla base di un criterio di diligenza media qualificata, il professionista avrebbe dovuto controllare il buon esito del deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. mentre non se ne è avveduto neanche allo scadere del termine per il deposito della terza memoria 183 c.p.c. (non depositata dall'opponente)
e tanto meno all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori (cui l'opponente non ha partecipato) ma solo quando ha ricevuto la notificazione del pignoramento.
Quanto al secondo motivo, sostiene sia corretta la valutazione operata dal Tribunale in merito al difetto di specificità ex art. 115 c.p.c. delle contestazioni mosse dall'opponente.
Ritiene che le affermazioni dell' circa il momento in cui sarebbe iniziata Parte_1
la sua attività di gestione del centro migranti siano state vaghe e prive di dimostrazione alcuna.
Quanto alla documentazione prodotta dalla stessa in primo grado osserva che: CP_2
- il doc. 4 ha un chiaro tenore confessorio, è completo e non è stato mai contestato che il presidente dell'Associazione abbia reso quella dichiarazione;
- il doc. 5 documenta una mostra fotografica svolta a fine agosto 2016 dall' Parte_1
ed è scarsamente plausibile (e non dimostrato) che la stessa abbia utilizzato foto
[...] afferenti all'attività svolta da un precedente gestore;
- non corrisponde al vero che il nuovo contratto stipulato dall' risalga al 2019, atteso Parte_1
che il contratto è del 22.10.2020 ed ha iniziato ad avere efficacia dal novembre 2020;
- la circostanza che l' sia stata formalmente costituita solo nel 2016 è Parte_1
priva di rilievo decisorio non essendo necessario un atto pubblico per la costituzione di un'associazione ed essendo documentata l'esistenza e l'operatività della stessa anche prima del
2019.
Ritiene infine pretestuosa la deduzione che i documenti allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. siano comunque “acquisiti al processo” solo perché prodotti anche in sede di pagina 8 di 14 ricorso cautelare in corso di causa, trattandosi di ricorso promosso dopo lo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c. e quindi tardivi.
III) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
1) Quanto al primo motivo, l'art. 153, 2°comma c.p.c. prevede la possibilità di rimessione in termini della parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza verificatasi per fatto a lei non imputabile.
Come è noto secondo la giurisprudenza “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024).
Inoltre “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020).
Nel caso di specie difettano entrambi i presupposti.
Quanto alla prova che il mancato deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sia avvenuto per causa non imputabile alla parte, si rileva che l'appellante ha prodotto la scansione della copia cartacea della predetta memoria con in calce due messaggi PEC (anch'essi stampati e scansionati, verosimilmente la c.d. seconda e la terza PEC). Da tali PEC parrebbe comprendersi che il file allegato sia una foto.
Pur ammettendo che tali messaggi PEC si riferiscano alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
l'appellante non ha prodotto la c.d. quarta PEC né una qualche attestazione della cancelleria circa le cause del mancato deposito.
Non vi è quindi prova che il paventato errore che ha comportato il mancato deposito della pagina 9 di 14 memoria sia ascrivibile alla cancelleria piuttosto che alla stessa parte processuale.
Certamente, come già rilevato dal primo giudice, l'istanza di rimessione in termini non è stata tempestiva rispetto ad uno standard di diligenza media ragionevolmente esigibile.
La seconda e terza PEC segnalavano la presenza di errori nel file depositato.
Se è vero che con tali messaggi la Cancelleria aveva dato atto che l'atto sarebbe stato comunque accettato e che non era necessario effettuare un nuovo deposito, il difensore non poteva ignorare che in difetto di ricezione della c.d. quarta PEC l'atto non avrebbe potuto considerarsi depositato.
L'atto non è stato caricato sul PCT e la parte non se ne è avveduta né nei giorni immediatamente successivi rispetto allo scadere del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (luglio 2022) né in occasione dell'udienza di ottobre 2022 fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori (cui il difensore dell' non ha partecipato) ma Parte_1 solamente nel dicembre 2022, ovverosia quando era già stata fissata l'udienza per la discussione orale della causa.
Un ritardo di circa quattro/cinque mesi intercorso tra lo spirare del termine perentorio e l'istanza di rimessione in termini non può di certo stimarsi accettabile e privo di ripercussioni sulla “durata ragionevole del processo” (Cass n. 25289/2020 già citata).
Si osserva infine che il motivo di gravame, per come strutturato, difetta financo di specificità ex art. 342 c.p.c. non indicandosi quali siano i capitoli di prova ed i documenti dei quali si chiede l'ammissione nonché la loro concreta rilevanza rispetto al percorso motivazionale illustrato dal
Tribunale.
Da ultimo deve rilevarsi che i documenti prodotti in primo grado con il ricorso ex art. 700 c.p.c. non possono dirsi tempestivamente prodotti ed utilizzabili ai fini della decisione nel merito, atteso che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato depositato quando i termini ex art. 183 c.p.c. erano oramai decorsi.
2) Il secondo motivo non è tale da comportare la riforma della sentenza impugnata.
E' condivisibile il rilievo dell' in ordine all'erronea applicazione Parte_1 dell'art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo pagina 10 di 14 l' ha contestato e spiegato perché, secondo la sua prospettazione, non sia stata utente Parte_1 di fatto (per lo meno in via esclusiva) della somministrazione idrica relativamente all'intero periodo oggetto di ingiunzione di pagamento.
Ciò non toglie che, pur non ricorrendo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
l'opposizione a decreto ingiuntivo sia comunque infondata.
2.1) E' bene chiarire che oggetto del contendere non è l'individuazione della controparte contrattuale ma l'individuazione dell'utente di fatto della somministrazione idrica, indipendentemente dall'intestazione formale del contratto.
Con la conseguenza che sono prive di rilievo decisorio le discettazioni delle parti afferenti alla titolarità formale ed alla prova della simulazione del contratto.
2.2) La domanda di pagamento proposta dall' ha ad oggetto i Controparte_1
consumi di acqua da settembre 2014 ad ottobre 2020.
E' documentalmente dimostrato che la somministrazione fosse iniziata dal 17.10.2011 a seguito di contratto stipulato tra e la società Immedia s.r.l. ed avesse ad oggetto l'immobile sito CP_2
in Entraque, Strada Provinciale Valdieri n. 5 (doc.1 monitorio).
In data 18.04.2014 la medesima utenza (Entraque, Strada Provinciale Valdieri n. 5) era stata volturata alla società (doc. 3 monitorio), società cessata nel dicembre del medesimo Parte_3
2014 (doc. 6 monitorio).
Indipendentemente dall'importo debitorio oggetto di riconoscimento, , quale Parte_2 presidente dell' (medesimo codice fiscale indicato negli atti di Parte_1
causa) ha riconosciuto che dal settembre 2014 la somministrazione è avvenuta in favore del
Centro Migranti di Entraque ove erano ospitati 50 richiedenti protezione internazionale e si è dichiarato disponibile a corrispondere quanto di competenza dell'Associazione (doc. 4 monitorio).
Dal documento in esame risulta quindi il riconoscimento che il centro sia stato gestito dall'associazione a far data dal settembre 2014.
E' conseguentemente privo di rilievo decisorio il fatto che l'associazione sia stata formalmente costituita solo in un momento successivo.
Non è stato contestato con il motivo di gravame che il riconoscimento si riferisse al civico n. 5.
pagina 11 di 14 E' priva di rilevanza la mancata documentazione dell'importo monetario oggetto di concreto riconoscimento, essendo piuttosto dirimente ai fini della decisione richiesta in questa sede che il presidente e legale rappresentante dell' abbia riconosciuto Parte_1
l'utilizzo di fatto dell'utenza a far data dal settembre 2014.
2.3) E' contestato e non vi è adeguata prova che la somministrazione idrica abbia interessato altri utilizzatori di fatto.
La circostanza che non abbia contestato la realizzazione di una nuova condotta e la CP_2 stipula di un nuovo contratto di utenza da parte dell' non può comportare Parte_1
l'automatico e/o implicito riconoscimento che vi siano stati altri utenti di fatto della medesima utenza.
Si osserva oltre tutto che non ha nemmeno illustrato la ragione Parte_1
per la quale, a fronte di un unico contatore che registra i consumi associati a quella specifica utenza, l'eventuale presenza di più utenti di fatto non comporti la loro solidarietà passiva nei confronti del somministrante, dandosi invece per scontato che si tratti di obbligazioni parziarie da ripartirsi tra i vari utenti sulla base di non meglio specificati criteri (difettando dei “contatori individuali”).
2.4) Come già illustrato, le fatture azionate in sede monitoria (doc. 7 composto da 312 pagine) hanno ad oggetto la somministrazione idrica relativamente all'utenza sita in Entraque S.P.
Valdieri 5 dal 26/09/2014 (data riportata nella prima fattura) sino al 16/11/2020 (data di somministrazione riportata nell'ultima fattura).
Non sono state mosse contestazioni di sorta in ordine ai dati riportati in tali fatture in relazione ai consumi stimati e/o effettivi, ai prezzi unitari applicati ecc.
L'unica contestazione afferisce al periodo temporale dei consumi, sostenendo l'
[...]
che la stessa non debba rispondere per il periodo antecedente alla data della sua Parte_1
formale costituzione (2016) e tanto meno per il periodo successivo a quello in cui si è dotata di una propria autonoma utenza idrica (ottobre 2019).
Si è già detto in merito al periodo antecedente al 2016, dovendosi in proposito richiamare il doc. 4 monitorio in cui il Presidente dell' ha riconosciuto la Parte_1
pagina 12 di 14 riferibilità alla medesima Associazione della somministrazione operata a far data da settembre
2014.
Quanto al periodo successivo al 22.10.2019, si rileva che il “nuovo” contratto di fornitura stipulato dall' (doc. 1 attore) è stato sottoscritto il 22.10.2020 con Parte_1 efficacia dalla “data di attivazione della fornitura”.
Non è in atti la prima fattura emessa relativamente a tale specifica utenza e quindi non vi è prova di quando sia stata concretamente attivata tale fornitura.
In difetto di allegazione e prova ad opera dell'opponente appellante, deve rilevarsi che l'
[...] ha dato atto che rispetto a tale specifica utenza la somministrazione ha Controparte_1 avuto effettivo inizio nel novembre 2020, ragione per la quale non vi è alcuna “sovrapposizione” di periodi tra le due diverse utenze.
3) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico dell Parte_1
ed in favore dell'
[...] Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a pagina 13 di 14 carico dell' Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 99/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parola Michele, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Brovia Giulio Controparte_1 P.IVA_2
Eugenio, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.03.2025)
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
Per l Parte_1
“Voglia il Collegio Ill.mo, preso atto di quanto precede, contrariis reiectis
Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e riformare pagina 1 di 14 integralmente la sentenza impugnata, ed in particolare in via principale, concedere la remissione in termini in relazione alla seconda memoria ex art.183
c.p.c. per l'effetto, autorizzare il formale deposito della stessa e dei relativi allegati, decidendo sull'ammissibilità delle prove ivi dedotte e, ove non venga disposto il rinvio al precedente grado di giudizio, provvedere all'eventuale attività istruttoria ex art.356 c.p.c.;
Per l'effetto della riforma, in caso di esame del merito
- accertata l'erronea applicazione dell'art.115 c.p.c. e valutato tutto il materiale probatorio (ivi compreso quello di cui alla remissione in termini e/o allegato al ricorso ex art.700 c.p.c.);
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1050/2021, emesso dal
Tribunale di Cuneo, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese legali e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse”.
Per l Controparte_1
“Voglia questa Ecc. ma Corte d'Appello, previo rigetto dell'avversaria istanza di rimessione in termine, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito, respingere l'appello dell' in quanto infondato in fatto e Parte_1
diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, confermando la sentenza impugnata.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con decreto n. 1050/2021 emesso in data 25.10.2021, il Tribunale di Cuneo ingiungeva all' (quale utente di fatto del servizio idrico) di pagare in favore Parte_1 dell' la somma di € 33.194,22 a titolo di corrispettivo per il Controparte_1
servizio idrico erogato dal mese di settembre 2014 sino al mese di ottobre 2020, oltre interessi moratori e spese del procedimento ingiuntivo.
pagina 2 di 14 L' proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria.
In particolare, rappresentava che:
- il 17.11.2011, la società Immedia s.r.l., proprietaria di un complesso immobiliare di n. 30 unità, aveva stipulato con un contratto di fornitura del servizio idrico integrato relativo Controparte_2 all'utenza sita in Entracque, SP Valdieri n. 5, che serviva l'intero complesso immobiliare;
- in data 27.03.2014, Immedia s.r.l. aveva autorizzato la voltura del suddetto contratto alla società
Maia s.r.l. (conduttrice di una parte del complesso immobiliare sito in Entracque, SP Valdieri
n. 5);
- nel frattempo, la stessa Immedia s.r.l. aveva ceduto a terzi la proprietà di alcune unità immobiliari, pur continuando l'intero complesso ad essere approvvigionato tramite un unico contatore;
- più nel dettaglio, Immedia s.r.l. aveva ceduto n. 6 immobili del civico 7 e n. 1 immobile del civico. 11;
- era ben a conoscenza di tale situazione, tanto che aveva inviato diverse diffide, Controparte_2 relative alle forniture d'acqua, ai vari conduttori.
Assumeva che, contestualmente all'inizio della propria attività di gestione dei migranti, aveva chiesto in data 22.10.2019 la stipula di un nuovo contratto di fornitura, avendo pagato circa
€ 10.000,00 per effettuare a proprie spese una nuova linea d'utenza per poter gestire la fornitura in autonomia.
Non corrispondeva poi al vero che l'attività dell'associazione fosse iniziata nel 2014, atteso che la stessa associazione era stata costituita solamente nel 2016.
Evidenziava infine che il consumo “attuale” dell'associazione era enormemente più basso rispetto a quello richiesto in pagamento.
Chiedeva quindi la revoca del citato D.I., non essendo dimostrato che il servizio di fornitura d'acqua fosse stato da lei concretamente utilizzato, poiché il consumo d'acqua era relativo a diverse unità immobiliari con proprietari differenti.
L contestava l'opposizione. Controparte_1
Deduceva che:
- non era vero ed era indimostrato che l'utenza servisse altre unità immobiliari diverse da quelle pagina 3 di 14 identificate con il civico n. 5;
- l' aveva confessato che la fornitura dell'acqua, dal mese di Parte_1
settembre 2014 sino almeno al mese di settembre 2017, era avvenuta in suo favore, così come si evinceva dalla comunicazione scritta del 11.09.2017 sottoscritta dal suo presidente Pt_2 ed inviata ad ove si precisava “… specifico che la fornitura dell'acqua
[...] Controparte_2 per il periodo dal settembre 2014 è avvenuta in favore del centro migranti di Entracque …” (doc.
4 monitorio);
- oltre tutto il formale intestatario dell'utenza (Maia s.r.l.) risultava cessato il 31.12.2014 (doc. 6 monitorio) mentre l' era attiva quanto meno da agosto 2016, Parte_1
avendo riportato sul proprio sito internet una mostra fotografica svoltasi in quel periodo presso il centro di Entracque (doc. 5 monitorio);
- ad ogni modo le fatture oggetto del D.I. erano state emesse dal 2017 in avanti ed afferivano all'utenza idrica relativa al solo civico n. 5 del complesso immobiliare sito in Entracque, SP
Valdieri.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed in via subordinata chiedeva che l' venisse condannata, a titolo di arricchimento senza causa ex Parte_1
art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della somma di € 33.194,22, o di altra somma che ritenuta equa.
Sulla sentenza di primo grado.
Rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui l' aveva richiesto la revoca Parte_1
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (concessa alla prima udienza di trattazione), rigettata l'istanza depositata in data 09.12.2022 dalla medesima Parte_1
di rimessione in termini per il deposito della memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
[...]
(avendo la difesa di parte opponente sostenuto di avere depositato la memoria e di non averla poi rinvenuta nel telematico “per ragioni sconosciute”), con sentenza n. 673/2023 emessa il
27.09.2023, il Tribunale di Cuneo:
- rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1050/2021, emesso dal Tribunale di Cuneo in data 25.10.2021;
- condannava l'opponente alla refusione delle spese del giudizio, comprensive della fase cautelare ex art. 700 c.p.c., in favore dell' Controparte_1
pagina 4 di 14 Il Tribunale dava preliminarmente atto dell'infondatezza della richiesta di rimessione in termini, ai sensi di cui all'art. 153, c. 2, c.p.c., formulata da parte opponente con il deposito tardivo delle note conclusive autorizzate ai fini dell'udienza discussione.
A tal riguardo richiamava le motivazioni già addotte, sulla medesima questione, con i provvedimenti datati 12.12.2022 e 15.12.2022, ove era stato dato atto che l'opponente aveva tardivamente depositato (rispetto allo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c.) l'istanza di rimessione in termini e non aveva dimostrato che la decadenza dal deposito della memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. non fosse a lei imputabile.
Passando all'analisi del merito della controversia, richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità circa il riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, da coordinarsi con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il Tribunale dava atto che l' aveva assolto il proprio onere probatorio dimostrando i Controparte_1
fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa, mentre al contrario, parte opponente non aveva proceduto a specifica e puntuale contestazione della sussistenza del rapporto di fornitura del servizio idrico integrato, non avendo neanche formalmente contestato e disconosciuto la documentazione prodotta ex adverso in sede monitoria.
Il Tribunale rilevava che dalla ricostruzione offerta da – e non contestata dalla Controparte_2
associazione opponente – emergeva che, nonostante sin dal 03.04.2014 il contratto di fornitura fosse formalmente intestato a Maia s.r.l., quest'ultima era cessata alla data del 31.12.2014, sicché, in concreto, almeno dal mese di settembre 2014 fino a quello di ottobre 2020 il servizio idrico integrato era riconducibile all'attività di gestione dei migranti svolta dall'
[...]
nel centro di Entracque. Parte_1
Sul giudizio di appello.
L' proponeva tempestivo gravame insistendo anche per Parte_1
l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e conseguente rimessione in istruttoria della causa.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'istanza di Controparte_1
rimessione in termini e deducendo la manifesta infondatezza del gravame anche ex art. 348 c.p.c..
pagina 5 di 14 Rinunciata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, riservate al merito le istanze istruttorie delle parti, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
07.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale, richiamando le motivazioni già illustrate nelle ordinanze del 12/12/22 e del 15/12/22, ha rigettato l'istanza di remissione in termini (avente ad oggetto l'autorizzazione al deposito tardivo della seconda memoria ex art. 183, c.p.c.).
Rappresenta che il precedente legale dell'associazione aveva depositato la suddetta memoria nel termine perentorio del 25.07.2022 ed aveva ricevuto la c.d. terza Pec con la quale era stata segnalata l'esistenza di un'anomalia in un file allegato. Ciononostante la 'terza PEC' riportava la dicitura che non si trattava di errore bloccante, dovendosi, quindi, concludere che il mancato inserimento della memoria nel fascicolo telematico fosse attribuibile esclusivamente alla
Cancelleria.
Quanto alla pretesa tardività dell'istanza di rimessione in termini:
- richiama il contenuto del verbale dell'udienza tenutasi in data 06.10.2022 precisando che nello stesso non veniva fatto alcun riferimento al mancato deposito di memorie, avendo semplicemente il Tribunale dato atto che la causa era matura per la decisione;
- ritiene quindi che debba farsi riferimento non alla conoscibilità ma alla effettiva conoscenza del mancato deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da ricondursi, secondo la prospettazione dell'appellante, al momento in cui è stato eseguito il decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo si duole dell'applicazione dell'art. 115 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provati i fatti allegati dall'
[...] asserendone la non contestazione. Controparte_1
pagina 6 di 14 In senso contrario assume che il fulcro dell'opposizione fosse proprio il fatto che l'associazione aveva iniziato a gestire il centro migranti sito in Entracque (già attivo in passato ma affidato presumibilmente ad altri soggetti) solo a partire dal mese di ottobre 2019, quando era stato stipulato un nuovo ed autonomo contratto di fornitura.
Avendo quindi assolto all'onere di cui all'art. 115 c.p.c., sostiene che dalla pretesa creditoria avanzata da debbano quanto meno essere sottratti i consumi ante 12.07.2016 Controparte_2
(data di registrazione dell'Associazione - doc. 2) e quelli post 22.10.2019 (data di installazione di un autonomo contatore).
Così esclusi quasi 2/3 del credito azionato, l' contesta la Parte_1
sussistenza di prove circa la fittizia intestazione della fornitura idrica a Maia s.r.l. e il contestuale concreto utilizzo da parte sua nel periodo circoscritto.
Deduce che:
- è improbabile che la neocostituita associazione potesse immediatamente aggiudicarsi una gara pubblica per la gestione del centro migranti sin dal 2016;
- è più probabile che l'attività di effettiva gestione dei migranti sia iniziata nel 2019;
- le immagini inserite sul suo sito web, relative ad un evento tenutosi nel 2016 (doc. 5 convenuta opposta), verosimilmente sono state usate come pubblicità anche se inerenti attività svolte dal precedente gestore;
- il preteso riconoscimento di debito prodotto dalla convenuta sub doc. 4 è un documento incompleto, mancando la seconda pagina dello stesso (la cui esistenza è evincibile dalla pinzatura in alto a sinistra e dalla presenza di scritte “in filigrana”), ragione per la quale non sarebbe dato comprendere quali siano le “somme dovute di mia competenza”.
Aggiunge poi che i documenti allegati con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. stimati inammissibili dal Tribunale, sarebbero comunque stati acquisiti agli atti in quanto indotti anche con il ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa.
II) Difese di Controparte_1
L ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità del primo motivo, Controparte_1 rilevando che nel primo grado di giudizio l' non ha partecipato Parte_1 all'udienza di discussione, non ha precisato in quella sede le proprie conclusioni e non ha quindi pagina 7 di 14 riproposto l'istanza di rimessione in termini, ragione per la quale la stessa deve intendersi rinunciata e non può essere riproposta in appello sotto forma di motivo di impugnazione.
Deduce altresì che l'istanza di rimessione in termini sia stata irritualmente proposta in sede di note conclusive autorizzate in quanto depositate tardivamente ed in quanto le note conclusive non sarebbero comunque la “sede” deputata alla precisazione delle conclusioni.
Rileva ad ogni modo l'infondatezza nel merito del motivo di gravame atteso che, sulla base di un criterio di diligenza media qualificata, il professionista avrebbe dovuto controllare il buon esito del deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. mentre non se ne è avveduto neanche allo scadere del termine per il deposito della terza memoria 183 c.p.c. (non depositata dall'opponente)
e tanto meno all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori (cui l'opponente non ha partecipato) ma solo quando ha ricevuto la notificazione del pignoramento.
Quanto al secondo motivo, sostiene sia corretta la valutazione operata dal Tribunale in merito al difetto di specificità ex art. 115 c.p.c. delle contestazioni mosse dall'opponente.
Ritiene che le affermazioni dell' circa il momento in cui sarebbe iniziata Parte_1
la sua attività di gestione del centro migranti siano state vaghe e prive di dimostrazione alcuna.
Quanto alla documentazione prodotta dalla stessa in primo grado osserva che: CP_2
- il doc. 4 ha un chiaro tenore confessorio, è completo e non è stato mai contestato che il presidente dell'Associazione abbia reso quella dichiarazione;
- il doc. 5 documenta una mostra fotografica svolta a fine agosto 2016 dall' Parte_1
ed è scarsamente plausibile (e non dimostrato) che la stessa abbia utilizzato foto
[...] afferenti all'attività svolta da un precedente gestore;
- non corrisponde al vero che il nuovo contratto stipulato dall' risalga al 2019, atteso Parte_1
che il contratto è del 22.10.2020 ed ha iniziato ad avere efficacia dal novembre 2020;
- la circostanza che l' sia stata formalmente costituita solo nel 2016 è Parte_1
priva di rilievo decisorio non essendo necessario un atto pubblico per la costituzione di un'associazione ed essendo documentata l'esistenza e l'operatività della stessa anche prima del
2019.
Ritiene infine pretestuosa la deduzione che i documenti allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. siano comunque “acquisiti al processo” solo perché prodotti anche in sede di pagina 8 di 14 ricorso cautelare in corso di causa, trattandosi di ricorso promosso dopo lo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c. e quindi tardivi.
III) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
1) Quanto al primo motivo, l'art. 153, 2°comma c.p.c. prevede la possibilità di rimessione in termini della parte che dimostri di essere incorsa in una decadenza verificatasi per fatto a lei non imputabile.
Come è noto secondo la giurisprudenza “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024).
Inoltre “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo”
(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020).
Nel caso di specie difettano entrambi i presupposti.
Quanto alla prova che il mancato deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sia avvenuto per causa non imputabile alla parte, si rileva che l'appellante ha prodotto la scansione della copia cartacea della predetta memoria con in calce due messaggi PEC (anch'essi stampati e scansionati, verosimilmente la c.d. seconda e la terza PEC). Da tali PEC parrebbe comprendersi che il file allegato sia una foto.
Pur ammettendo che tali messaggi PEC si riferiscano alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
l'appellante non ha prodotto la c.d. quarta PEC né una qualche attestazione della cancelleria circa le cause del mancato deposito.
Non vi è quindi prova che il paventato errore che ha comportato il mancato deposito della pagina 9 di 14 memoria sia ascrivibile alla cancelleria piuttosto che alla stessa parte processuale.
Certamente, come già rilevato dal primo giudice, l'istanza di rimessione in termini non è stata tempestiva rispetto ad uno standard di diligenza media ragionevolmente esigibile.
La seconda e terza PEC segnalavano la presenza di errori nel file depositato.
Se è vero che con tali messaggi la Cancelleria aveva dato atto che l'atto sarebbe stato comunque accettato e che non era necessario effettuare un nuovo deposito, il difensore non poteva ignorare che in difetto di ricezione della c.d. quarta PEC l'atto non avrebbe potuto considerarsi depositato.
L'atto non è stato caricato sul PCT e la parte non se ne è avveduta né nei giorni immediatamente successivi rispetto allo scadere del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (luglio 2022) né in occasione dell'udienza di ottobre 2022 fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori (cui il difensore dell' non ha partecipato) ma Parte_1 solamente nel dicembre 2022, ovverosia quando era già stata fissata l'udienza per la discussione orale della causa.
Un ritardo di circa quattro/cinque mesi intercorso tra lo spirare del termine perentorio e l'istanza di rimessione in termini non può di certo stimarsi accettabile e privo di ripercussioni sulla “durata ragionevole del processo” (Cass n. 25289/2020 già citata).
Si osserva infine che il motivo di gravame, per come strutturato, difetta financo di specificità ex art. 342 c.p.c. non indicandosi quali siano i capitoli di prova ed i documenti dei quali si chiede l'ammissione nonché la loro concreta rilevanza rispetto al percorso motivazionale illustrato dal
Tribunale.
Da ultimo deve rilevarsi che i documenti prodotti in primo grado con il ricorso ex art. 700 c.p.c. non possono dirsi tempestivamente prodotti ed utilizzabili ai fini della decisione nel merito, atteso che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato depositato quando i termini ex art. 183 c.p.c. erano oramai decorsi.
2) Il secondo motivo non è tale da comportare la riforma della sentenza impugnata.
E' condivisibile il rilievo dell' in ordine all'erronea applicazione Parte_1 dell'art. 115 c.p.c. da parte del Tribunale, atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo pagina 10 di 14 l' ha contestato e spiegato perché, secondo la sua prospettazione, non sia stata utente Parte_1 di fatto (per lo meno in via esclusiva) della somministrazione idrica relativamente all'intero periodo oggetto di ingiunzione di pagamento.
Ciò non toglie che, pur non ricorrendo al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
l'opposizione a decreto ingiuntivo sia comunque infondata.
2.1) E' bene chiarire che oggetto del contendere non è l'individuazione della controparte contrattuale ma l'individuazione dell'utente di fatto della somministrazione idrica, indipendentemente dall'intestazione formale del contratto.
Con la conseguenza che sono prive di rilievo decisorio le discettazioni delle parti afferenti alla titolarità formale ed alla prova della simulazione del contratto.
2.2) La domanda di pagamento proposta dall' ha ad oggetto i Controparte_1
consumi di acqua da settembre 2014 ad ottobre 2020.
E' documentalmente dimostrato che la somministrazione fosse iniziata dal 17.10.2011 a seguito di contratto stipulato tra e la società Immedia s.r.l. ed avesse ad oggetto l'immobile sito CP_2
in Entraque, Strada Provinciale Valdieri n. 5 (doc.1 monitorio).
In data 18.04.2014 la medesima utenza (Entraque, Strada Provinciale Valdieri n. 5) era stata volturata alla società (doc. 3 monitorio), società cessata nel dicembre del medesimo Parte_3
2014 (doc. 6 monitorio).
Indipendentemente dall'importo debitorio oggetto di riconoscimento, , quale Parte_2 presidente dell' (medesimo codice fiscale indicato negli atti di Parte_1
causa) ha riconosciuto che dal settembre 2014 la somministrazione è avvenuta in favore del
Centro Migranti di Entraque ove erano ospitati 50 richiedenti protezione internazionale e si è dichiarato disponibile a corrispondere quanto di competenza dell'Associazione (doc. 4 monitorio).
Dal documento in esame risulta quindi il riconoscimento che il centro sia stato gestito dall'associazione a far data dal settembre 2014.
E' conseguentemente privo di rilievo decisorio il fatto che l'associazione sia stata formalmente costituita solo in un momento successivo.
Non è stato contestato con il motivo di gravame che il riconoscimento si riferisse al civico n. 5.
pagina 11 di 14 E' priva di rilevanza la mancata documentazione dell'importo monetario oggetto di concreto riconoscimento, essendo piuttosto dirimente ai fini della decisione richiesta in questa sede che il presidente e legale rappresentante dell' abbia riconosciuto Parte_1
l'utilizzo di fatto dell'utenza a far data dal settembre 2014.
2.3) E' contestato e non vi è adeguata prova che la somministrazione idrica abbia interessato altri utilizzatori di fatto.
La circostanza che non abbia contestato la realizzazione di una nuova condotta e la CP_2 stipula di un nuovo contratto di utenza da parte dell' non può comportare Parte_1
l'automatico e/o implicito riconoscimento che vi siano stati altri utenti di fatto della medesima utenza.
Si osserva oltre tutto che non ha nemmeno illustrato la ragione Parte_1
per la quale, a fronte di un unico contatore che registra i consumi associati a quella specifica utenza, l'eventuale presenza di più utenti di fatto non comporti la loro solidarietà passiva nei confronti del somministrante, dandosi invece per scontato che si tratti di obbligazioni parziarie da ripartirsi tra i vari utenti sulla base di non meglio specificati criteri (difettando dei “contatori individuali”).
2.4) Come già illustrato, le fatture azionate in sede monitoria (doc. 7 composto da 312 pagine) hanno ad oggetto la somministrazione idrica relativamente all'utenza sita in Entraque S.P.
Valdieri 5 dal 26/09/2014 (data riportata nella prima fattura) sino al 16/11/2020 (data di somministrazione riportata nell'ultima fattura).
Non sono state mosse contestazioni di sorta in ordine ai dati riportati in tali fatture in relazione ai consumi stimati e/o effettivi, ai prezzi unitari applicati ecc.
L'unica contestazione afferisce al periodo temporale dei consumi, sostenendo l'
[...]
che la stessa non debba rispondere per il periodo antecedente alla data della sua Parte_1
formale costituzione (2016) e tanto meno per il periodo successivo a quello in cui si è dotata di una propria autonoma utenza idrica (ottobre 2019).
Si è già detto in merito al periodo antecedente al 2016, dovendosi in proposito richiamare il doc. 4 monitorio in cui il Presidente dell' ha riconosciuto la Parte_1
pagina 12 di 14 riferibilità alla medesima Associazione della somministrazione operata a far data da settembre
2014.
Quanto al periodo successivo al 22.10.2019, si rileva che il “nuovo” contratto di fornitura stipulato dall' (doc. 1 attore) è stato sottoscritto il 22.10.2020 con Parte_1 efficacia dalla “data di attivazione della fornitura”.
Non è in atti la prima fattura emessa relativamente a tale specifica utenza e quindi non vi è prova di quando sia stata concretamente attivata tale fornitura.
In difetto di allegazione e prova ad opera dell'opponente appellante, deve rilevarsi che l'
[...] ha dato atto che rispetto a tale specifica utenza la somministrazione ha Controparte_1 avuto effettivo inizio nel novembre 2020, ragione per la quale non vi è alcuna “sovrapposizione” di periodi tra le due diverse utenze.
3) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico dell Parte_1
ed in favore dell'
[...] Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a pagina 13 di 14 carico dell' Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi
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