Sentenza 18 giugno 2014
Parere definitivo 20 gennaio 2017
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/06/2014, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06460/2014 REG.PROV.COLL.
N. 13983/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 13983 del 1999, proposto da:
- CO RO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola CO RO e Remo;
- NA GI, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola NA AN e IA;
- SI IN, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola SI IN, US e SI;
- AN NI, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola AN NI e RL;
- SC CO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola SC CO e AN;
- AM VA, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola AM VA, VI ed EL;
- OM NO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Compi NO e NE;
- IN DO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola IN DO e GA EG;
- AR NO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola AR NO;
- BE US, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola BE US;
- LA GI, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola LA GI;
- AR RL, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola AR RL;
- AR NO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola AR NO e ZO;
- AL ON RU, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola AL ON RU; MO e TR s.s.;
- OR IO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola OR IO;
- OR CO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola OR CO e OB;
- RA OB, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola RA OB;
- ZA ER, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola ZA ER;
- PP RI, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola PP RI;
- MA IL, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola “Corte Risaia” di MA IL e RU;
- RC LA, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola RC RU e LA;
- ZZ VO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola ZZ VO;
- SE GI, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola SE IN e GI;
- LI GI, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola LI GI;
- LI ND, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola LI ND;
- CC LU, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola CC LU e OB;
- RA TE, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola RA FI e TE;
- PA AE, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola PA AE;
- IG LT, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola (già IG LT ed BE);
- NE LO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola EL LO;
- RI ER, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola RI ER, MA e VA s.s.;
- RI VA, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola RI VA;
- SS GI IS, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola SS GI IS s.s.;
- NI IN RL, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola NI IN RL e IO;
- NI NA, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola NI NA e GI;
- VI CO, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola VI CO e EN;
- ZA US, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola ZA US e FI;
- ZU Gino, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola ZU Gino;
rappresentati e difesi dagli avv. Ester Ermondi, Maddalena Aldegheri ed Amedeo Tonachella, con domicilio eletto in Roma, via Salaria n. 300, presso lo studio di quest’ultimo;
contro
- l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo – IM (ora AGEA)
- il Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell’Economia e delle Finanze)
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
- Caseificio Visconti Armando;
- Latteria Zanetti S.p.A.;
- IN e UI SS S.p.A.;
- Sterilgarda Alimenti S.p.A.;
- Industria Casearia Evaristo Belladelli;
- Caseifici Zani Fratelli S.p.A.;
- TT Rosolino di TT UL e C.;
- Coop. Prod. Latte indenne da TBC;
- Coop. Mantovana Produttori Latte;
- Latteria Cooperativa San Sebastiano;
- Adriatica Coop. Prod. Latte del Pol.;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- del e/o dei provvedimenti di compensazione ex art. 1 del decreto legge 43/1999, convertito in legge 118/1999;
- della comunicazione IM prot. 277/Comm. Liq. a firma Commissario Liquidatore dott. Domenico Oriani dell’8 settembre 1999 e relativi allegati, pervenuti il 14 novembre 1999;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, compresi gli atti ricevuti dai primi acquirenti, le comunicazioni IM n. 1062 del 30 giugno 1999, n. 1/SCL del 29 luglio 1999, prot. n. 44/Comm. Liq. del 5 agosto 1999 e prot. n. 522/Comm. Liq. del 21 settembre 1999, nonché la circolare del Ministro per le Politiche Agricole n. C/2182 del 27 luglio 1999.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IM (ora AGEA);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. OB Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in esame, parte ricorrente ha impugnato gli atti con cui IM (ora AGEA) ha effettuato le compensazioni in materia di quote latte per le annate 1995/1996 e 1996/1997.
Al riguardo, la ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone le seguenti censure:
I) VIZI SOSTANZIALI
1) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e CEE 536/93 (per effettuazione di compensazione in base ad assegnazione retroattiva di QRI; richiesta di versamento oltre i termini previsti). Mancata disapplicazione del decreto legge 43/1999, convertito in legge 118/1999, per contrasto con il Reg. CEE 3950/92 del Consiglio ed il Reg. CEE 536/93 della Commissione. Eccesso di potere;
2) Illegittimità per violazione di legge: art. 1, comma 1, della legge 118/1999; art. 1 e seguenti e 7 e seguenti della legge 241/1990. Eccesso di potere;
3) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e 536/93 (per imposizione di prelievo supplementare in mancanza di accertamento dell’effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nei periodi 1995/1996 e 1996/1997): Violazione di legge; violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa delle comunicazioni IM inviate ex art. 2 della legge 5/1998 e del D.M. 17 febbraio 1998). Mancata disapplicazione del decreto legge 43/1999, convertito in legge 118/1999, per contrasto con il Reg. CEE 3950/1992 del Consiglio ed il Reg. CEE 536/1993 della Commissione. Eccesso di potere;
4) Illegittimità per violazione di legge: violazione dell’art. 1, comma 1, dell’a legge 118/1999 e degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990. Eccesso di potere;
5) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione di ordine del giudice (richiesta di pagamento supplementare per produttori che hanno ottenuto la sospensione della comunicazione IM inviata ai sensi dell’art. 2 della legge 5/1998 e della compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997 già inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 118/1999).
6) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e 536/93 (per rettifica dei dati di produzione comunicati ai primi acquirenti con i modelli L1). Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7 della legge 241/1990). Eccesso di potere. Carenza di potere (rettifica di dati in mancanza di previsione normativa).
7) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e CEE 536/93 (per la richiesta da parte dello Stato degli interessi e per le modalità di calcolo). Eccesso di potere;
8) Illegittimità per violazione di legge: violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 5/1998 e dell’art. 1, comma 1, della legge 118/1999, nonché dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per insufficiente ed inadeguata istruttoria. Disparità di trattamento. Manifesta ingiustizia;
9) Illegittimità comunitaria degli atti applicativi dell’art. 1, comma 8, della legge 118/1999 per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/1992 e 536/1993 (per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria). Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7 della legge 241/1990). Eccesso di potere per applicazione normativa contraria al diritto comunitario, insufficiente ed inadeguata istruttoria, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia;
II) VIZI STRETTAMENTE FORMALI
1) Violazione di legge (legge 241/1990, artt. 1 e seguenti; artt. 7 e seguenti; legge 118/1999 art. 1). Violazione del procedimento tipizzato. Violazione del D.Lgs. 27 maggio 1999 n. 165. Incompetenza. Eccesso di potere;
2) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, par. 3, del Reg. CEE 3950/1992 e 536/1993. Eccesso di potere (mancata disapplicazione dell’art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 43/1999, convertito in legge 118/1999, per contrasto con l’art. 3, par. 3, del Reg. CEE 536/1993 della Commissione).
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
AGEA ha insistito per il rigetto del ricorso perché infondato.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14 maggio 2014.
DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi, dalle cui conclusioni non ha motivo di discostarsi.
Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.
D’altra parte, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 8 novembre 2013, n. 5322, nel respingere l’appello proposto per la riforma della sentenza di questa Sezione n. 4784 del 2012, ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacchè le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.
Il Supremo Consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.
Né, le censure proposte con gli ulteriori motivi in cui è articolata l’azione di annullamento sono idonee a dare conto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto volte, come d’altra parte le precedenti censure, a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale dell’azienda ricorrente e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.
In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.
Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.
Ad ogni buon conto, il Collegio rappresenta in particolare che:
- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem , mentre, come detto, sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;
- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;
- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;
- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere dell’azienda ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.
2. Ciò posto, le censure proposte con il ricorso in esame vanno respinte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi per le annate 1995/1996 e 1996/1997.
Sul punto, la Sezione ha invero già avuto di affrontare la questione (per tutte, cfr. TAR Lazio, sez. Seconda-Ter, 6 luglio 2011 n. 5975, 16 febbraio 2010 n. 2280 e 10 maggio 2010 n. 10588) tanto che, al riguardo, è sufficiente richiamare quanto già espresso in quella sede: ovvero che, per quanto riguarda le annate dal 1995/1996 al 1997/1998, gli interessi vanno calcolati a partire dalla richiesta del prelievo supplementare rivolta da AGEA ai produttori (che, con riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997, è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 1999 e, per la campagna 1997/1998, nel mese di giugno 2000).
Ed invero, per quelle campagne (dal 1995/96 al 1997/98), il sistema delineato dalla predetta legge n. 468/1992 è stato “sospeso”, in ragione del fatto che erano emersi problemi in sede di avvio del c.d. regime delle “quote latte”.
Per tale motivo, la legge 5/1998 ha disposto una serie di accertamenti al fine di correggere errori nella distribuzione delle QRI (art. 2), tanto che, in attesa dell’esito degli accertamenti e dell’assegnazione delle QRI rideterminate ai produttori, è stato sospeso il meccanismo della trattenuta previsto dalla legge 468/1992 e, ai sensi dell’art. 1 della citata legge 5/1998, è stato ordinato ai primi acquirenti di restituire parte rilevante degli importi trattenuti unitamente agli interessi nel frattempo maturati.
Ora, posto che l’esito definitivo degli accertamenti si è avuto solo con la richiesta rivolta ai produttori del prelievo supplementare che, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 1999 e, per la campagna 1997/98, nel mese di giugno/luglio 2000 (ciò, invero, non vale a partire dall’annata lattiera successiva, ovvero dal 1998/99, in quanto, da quella campagna in poi, deve ritenersi che il sistema delle trattenute sia entrato definitivamente a regime e, pertanto, al termine della campagna, i primi acquirenti avrebbero dovuto essere in possesso delle somme – trattenute ai produttori conferenti – da versare all’ente competente entro il termine fissato dalla normativa allora vigente), gli interessi vanno fatti decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo supplementare dovuto e non dal 1° settembre dell’anno di riferimento, seppure indicato dalla normativa comunitaria.
Il Collegio, su tale questione, non ha motivo di discostarsi dalle considerazioni rassegnate con sentenza 4 giugno 2012 n. 5038 e, pertanto, la relativa censura va accolta, sebbene limitatamente alla sola annata lattiera 1997/98.
3. In conclusione, il ricorso va accolto negli stretti limiti di cui al precedente punto 2. mentre va respinto per la rimanente parte.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie negli stretti limiti di cui in motivazione (punto 2.) e, per il resto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
OB Politi, Consigliere, Estensore
US Rotondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO