Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6836/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della co- municazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 14.4.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 14.4.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la de- cisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. (lettura del di- spositivo e delle motivazioni della decisione), che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la se- guente
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(P. IVA in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv. Antonio Petrarolo (C.F.
[...]
) ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Santa Ma- C.F._1
ria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti n°4, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. e AR CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F. entrambi elett.te domiciliati presso il proprio procura- CodiceFiscale_3
tore Avv. Nicola Martinelli, con studio in Casal di Principe alla Via F. Petrarca n. 23, in virtù di procura in atti;
- Appellato –
Nonché
(C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_4
- Appellata contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare;
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, i IGg.ri ed han- AR Controparte_2
no citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca, la Controparte_4
e la IG.ra , per ottenere il risarcimento dei danni patiti a segui-
[...] Controparte_3
to del sinistro occorso il giorno 02.11.2018 alle ore 10.40 nel tenimento del comune di
Sessa Aurunca.
Gli attori, in primo grado, hanno dedotto che il sig. e il sig. AR
, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, venivano Controparte_2
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coinvolti in un incidente stradale cagionato dal sig. , conducente del Controparte_5
veicolo Fiat Panda Tg. EP022MC, di proprietà della IG.ra , il quale, Controparte_3
mentre percorreva la strada, a causa di una distrazione, non si avvedeva dei due pedoni e li urtava scaraventandoli al suolo e provocando loro lesioni personali, a causa delle quali venivano trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero dell'ASL di Ca- serta.
Si è costituita nel primo grado del giudizio la convenuta RT
, la quale ha impugnato e contestato le domande attoree, chiedendo il rigetto
[...] delle stesse, eccependone l'inammissibilità, l'improcedibilità, nonchè l'infondatezza sia in fatto che in diritto.
Si è costituita nel giudizio innanzi al giudice di pace anche la sig.ra . Controparte_3
E' stata richiesta, ammessa ed espletata l'attività istruttoria, a mezzo di prova per testi, con il solo teste ed è stata successivamente disposta C.T.U. medica. Il Testimone_1
giudizio di primo grado è stato infine deciso con la sentenza n. 267/2022, con cui è sta- ta accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli odierni appellati.
Con il presente appello, la ha impugnato la predetta sentenza Parte_2
ritenendo erronea la valutazione del giudice di primo grado, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto provata la domanda, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta nel primo grado del giudizio.
Nella sentenza di primo grado, con riferimento alla prove acquisite, si legge
“Dell'attendibilità del teste di parte attrice non vi è ragione di dubitare, attesa la coe- renza delle deposizioni, la linearità e non contraddittorietà delle dichiarazioni rese e
l'assenza di vizi logici. La prova contraria non risulta fornita. Infine, il C.T.U. conclude per la compatibilità die danni. A verbale di udienza del 09/06/2021, di assunzione dei mezzi istruttori, il procuratore della rappresentava che il veicolo investitore Parte_2
aveva numerose ricorrenze, come pure le parti in causa, come da asserita visura
A.N.I.A. deposita…(OMISSIS)…non si rinviene in atti. - rigo 24 e succ.: “Dai dati rile- vati dal satellite si evince che all'ora dell'evento dannoso l'auto investitrice si trovava sulla S.P. 31, come rappresentato dall'attore, ed alle 10:51, riacceso il moto- re…(OMISSIS)…ove è ubicato l'Ospedale di Sessa Aurunca come riferito dall'infortunata e dal teste…(OMISSIS)…proprio come rappresentato in citazione”.
Nelle conclusioni dell'atto di appello, la compagnia di assicurazione, ha chiesto quanto segue: “A) Accertare e dichiarare la violazione dell‟art. 360, punto 5, c.p.c. non aven- do, il Giudice di prime cure, tenuto in debita considerazione, ai fini della decisione re- sa, la documentazione tutta ritualmente depositata dalla convenuta Controparte_7
[...
[...] [...]
provvedendo alla riforma integrale della sentenza appellata e/o alla revi-
[...] sione della stessa o con l‟adozione di ogni provvedimento che il Giudice del Tribunale adito riterrà più giusto, opportuno ed equo;
B) Accertare e dichiarare, ex art. 101
c.p.c., la rituale costituzione in giudizio delle parti convenute, a seguito del vaglio della documentazione offerta e già presente nel fascicolo di primo grado, con all‟esito
l‟adozione di ogni provvedimento che il Giudice del Tribunale adito riterrà come per legge;
C) Accertare e dichiarare, l‟improcedibilità, l‟inammissibilità e
l‟improponibilità della domanda stante l‟assenza di una valida ed idonea missiva di costituzione in mora così come prevista dal C.d.A. e/o come per legge, con ogni conse- guenza di legge;
D) Rigettare in toto, la domanda formulata dagli odierni appellati in primo grado, sia per quanto documentato dalla scrivente difesa ed emerso in sede di primo grado, sia per quanto ampiamente esposto nel presente atto di appello in quanto, oltre ad essere, le domande formulate in primo grado, del tutto inammissibili, improce- dibili ed improponibili, esse sono da ritenersi del tutto infondate sia in fatto che in dirit- to oltre che non provate, stante sia la dichiarazione resa dal teste anche in combinato con le risultanze del casellario IVASS depositate;
E) Per l‟effetto, qualora dovessero essere state versate delle somme dalla Società in favore degli appellati o di Parte_1
chi ne palesa titolo e/o diritto, si chiede di ordinare e/o disporre la restituzione degli importi eventualmente elargiti, oltre interessi;
F) Si chiede altresì, stanti le numerose problematiche e criticità che hanno interssato il presunto evento per cui è causa - senza rinuncia alcuna alle conclusioni summenzionate e fermo restando qualsivoglia altro provvedimento di legge che il Giudice adito del Tribunale riterrà più giusto ed oppor- tuno - la scrivente difesa chiede disporsi la rinnovazione dell‟intera istruttoria, insi- stendo, sin d‟ora per la rinnovazione della C.T.U. medica, in capo agli odierni appella- ti, sulla sola documentazione medica che verrà individuata come legittima, con riserva di nominare il proprio C.T.P. nei termini di legge;
G) In caso di accoglimento del pre- sente appello, si chiede che il G.U. ordini la restituzione di tutte le somme versate dalla
Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A…”.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio i sig.ri e Controparte_8
i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto inammissibi- Controparte_2
le ed infondato, spiegando appello incidentale e concludendo come di seguito riportato
“nel merito, rigettare l'atto d'appello promosso dalla Parte_1
per le motivazioni di cui in narrativa;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la quantificazione del danno in €.11.000,00 in favore del IG. ed €.9.000,00 in favore del IG. CP_1 Pt_3
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ticelli e, per l'effetto, condannare la in solido con la IG.ra Parte_1 Controparte_9
[...
alla liquidazione del danno di €.16.000,00 in favore del IG. ed CP_1
€.14.000,00 in favore del IG. come quantificato nell'elaborato peritale del CP_2
CTU nominato nell'ambito del giudizio di primo grado, dott. per il resto con- Per_1
fermare la sentenza n. 267/2022, emessa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, in per- sona del Dott. , resa pubblica in data 31.03.2022 per le motivazioni ampia- CP_10
Part mente esplicate in narrativa;
Condannare la in solido con la IG.ra Pt_2
[...]
, al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio, da li- CP_9 quidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della deci- sione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. ri- chiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficiente- mente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezio- ni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ra- gione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giu- dizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
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Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpreta- tivo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere deci- sa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione ci- vile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello è fondato e va accolto.
Va osservato infatti che la domanda proposta in primo grado risulta essere sfornita di supporto probatorio.
L'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Orbene, nel caso di specie non può affermarsi che detta prova sia stata offerta in giudi- zio.
Ciò si dice in quanto le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso
[...]
risultano essere inattendibili, contraddittorie oltre che generiche. Tes_2
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, risulta essere a conoscenza dell'ora e luogo dell'accaduto nonostante siano trascorsi anni ma non ricorda neppure vagamente il colore dell'auto con cui è avvenuto il sinistro quel giorno;
infatti, lo stesso afferma di “non ricordare il colore”.
Cosa del tutto singolare ed inverosimile considerando che il teste dichiarava successi- vamente di aver seguito la vettura Fiat fino all'ospedale di Sessa Aurunca.
In aggiunta il teste dichiarava “di trovarsi, fermo sul lato destro della Testimone_2
strada e che una vettura Fiat Panda investiva i due pedoni, sebbene il conducente di quest'ultima, si fosse adoperato nella manovra di arresto tardiva stante il manto stra- dale, al momento del presunto evento, bagnato”
Cosa del tutto singolare ed inverosimile è che il teste dichiarava successivamente di aver seguito la vettura Fiat fino all'ospedale di Sessa Aurunca.
Ciò a parere di chi scrive risulta inverosimile e incide in maniera negativa sulla valuta- zione in merito all'attendibilità del teste.
Va poi considerato che, dall'escussione del teste, non è emerso in modo specifico la de- scrizione della caduta.
Inoltre, il teste dichiara “ADR: (…) Ricordo che non mi sono avvicinato ai pedoni i
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quali sono stati trasportati al Pronto Soccorso dal conducente della Fiat Panda che li aveva investiti il quale era molto preoccupato.”
Va aggiunto che il teste nulla dichiara in merito alla comunicazione delle proprie gene- ralità alle parti, pertanto, viene da chiedersi come egli sia stato identificato, contattato o rintracciato ed inoltre, manca in atti, la rituale citazione testimoniale.
Dunque, dichiara di averli seguiti al P.S. (che in citazione viene dichia- Testimone_3 rato dagli appellati P.S. del P.O. dell' mentre il teste dichiara che essi Parte_4 venivano trasportati presso il P.S. dell'Ospedale di Sessa Aurunca così come tutta la do- cumentazione prodotta) ma il suo nominativo non compare in nessuna denuncia di sini- stro, e quindi anche ai fini di una gestione stragiudiziale di una lite della presenza del teste non vi è traccia.
Dalla dichiarazione, inoltre, non è emersa la velocità del veicolo presunto investitore, né
è emersa la posizione dei pedoni, né si comprende la precisa posizione del teste, né si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro. Il testimone inoltre non è stato in grado di precisare la posizione dei pedoni e le specifiche modalità dell'investimento, nonostante si tratti di un investimento che ha coinvolto ben due persone contempora- neamente.
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conse- guenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con particolare ri- gore.
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere inter- venute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provocato lesioni di una certa gravità, coinvol- gendo due pedoni contemporaneamente.
Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le contrad- dittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazio- ne del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifi- che modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
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L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione, com- preso l'appello incidentale che va rigettato alla luce della motivazioni poste a fonda- mento dell'accoglimento dell'appello principale.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appellati in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, co- sì provvede:
• accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e AR [...]
; CP_11
• rigetta l'appello incidentale;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in euro 1.046,00 oltre iva e cpa come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia assicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per onorari ed euro 382,50 per spese oltre IVA e CPA come per legge;
• pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli appellati;
• condanna e alla restituzione, in favore AR Controparte_2
della compagnia di assicurazione, di quanto percepito in esecuzione della sentenza im- pugnata e qui riformata.
Santa Maria Capua Vetere, 14.04.2025
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Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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