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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11891/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. CARRARA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CARRARA FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Travagliato (BS) Via TI n. 21/D, con l'arredo ivi contenuto, alla sig.ra
2) Dare atto che i coniugi, nell'ambito dell'odierno procedimento e dunque quale Parte_1
patto integrante di esso, hanno dichiarato di volere addivenire alla cessione immobiliare nel prosieguo enunciata. Promessa di cessione del sig. in favore della (ex) moglie Parte_2 Parte_1 della quota di ½ dell'immobile sito in Travagliato (BS) Via TI n. 21/D. Il sig.
[...] Pt_2
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio, senza spirito di liberalità, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbliga a cedere alla Sig.ra che si Parte_1
1 obbliga ad accettare ed assume l'obbligo di rendersi cessionaria della quota di ½ del seguente immobile censito all'Ufficio del Territorio di Travagliato (BS) sez. NCT – foglio 13 - mapp.727 sub.6
Via Giuseppe TI n.21/D p. T - cat.A/2, cl.4 vani 4 R.C.L. 500.000, consistente in appartamento al piano terra con corte esclusiva di pertinenza;
sez. NCT – Foglio 13 – mapp. 727 – sub 24 – Via
Giuseppe TI n.31 – p.S1 – cat. C/6 – cl.3 – mq.33 – RC.L. 198.000, consistente in autorimessa al piano interrato, il tutto con diritto alla quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni dell'edificio a sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile, in forza di acquisto per atto di compravendita del 17.12.1999 n. 20389 rep., n. 6974 racc. Notaio registrato a Brescia Persona_1 il 31.12.1999 al n. 3549 5 IV. L'intera quota del predetto immobile verrà ceduta a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù, se ed in quanto apparenti o legalmente costituite, parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova. Il sig. assumerà nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1 le garanzie di legge, dichiarando e garantendo che la proprietà della quota dell'immobile
[...]
di cui sopra sarà ceduta in regola con le norme urbanistiche. La cessione anzidetta, escluso ogni spirito di liberalità, rientrando -lo si ribadisce- nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, dovrà essere conclusa entro e non oltre due mesi dalla celebrazione dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, avanti Notaio scelto dalla cessionaria, con rinunzia fin d'ora da parte del cedente all'iscrizione di ipoteca legale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla suddetta stipula saranno a carico della sig.ra ivi Parte_1
comprese quelle tecniche che si rendessero necessarie. Dalla data di cessione della quota immobiliare rimarranno a carico della sig.ra tutte le spese relative all'unità, imposte Pt_1
comprese nonché le spese di manutenzione straordinaria. 3) Tutti i mobili, arredi, suppellettili, ed ogni altro bene all'interno della casa rimarranno definitivamente di proprietà della sig.ra Parte_1
senza pagamento di alcun corrispettivo da parte della stessa al sig. 4) Il figlio
[...] Parte_2
minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa Per_2
coniugale abitata dalla madre e con facoltà per la stessa di assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del figlio. 5) Detto questo, il padre potrà frequentare il minore attualmente adolescente quando desidera, ma previo accordo e comunque compatibilmente con gli impegni, anche scolastici, sportivi e ricreativi del figlio minore e delle parti nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. 6) Il Sig. contribuirà al Parte_2 mantenimento dei figli versando all'altro coniuge, entro il giorno 15 del mese, l'importo di €.500,00
(importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT) ed oltre al 50% delle spese straordinarie
(così come delineate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia 14.07.2016) e che verranno corrisposte al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, il tutto fino
2 al raggiungimento della completa autosufficienza economica dei ragazzi. 7) L'Assegno Unico per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito dalla Sig.ra 8) Dare atto che i Parte_1
coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di divorzio. 9) I coniugi esprimono fin da ora il reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TRAVAGLIATO (BS) (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2001), risultano separate dal 6/10/2022 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TE AN HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11891/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. CARRARA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CARRARA FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Travagliato (BS) Via TI n. 21/D, con l'arredo ivi contenuto, alla sig.ra
2) Dare atto che i coniugi, nell'ambito dell'odierno procedimento e dunque quale Parte_1
patto integrante di esso, hanno dichiarato di volere addivenire alla cessione immobiliare nel prosieguo enunciata. Promessa di cessione del sig. in favore della (ex) moglie Parte_2 Parte_1 della quota di ½ dell'immobile sito in Travagliato (BS) Via TI n. 21/D. Il sig.
[...] Pt_2
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio, senza spirito di liberalità, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbliga a cedere alla Sig.ra che si Parte_1
1 obbliga ad accettare ed assume l'obbligo di rendersi cessionaria della quota di ½ del seguente immobile censito all'Ufficio del Territorio di Travagliato (BS) sez. NCT – foglio 13 - mapp.727 sub.6
Via Giuseppe TI n.21/D p. T - cat.A/2, cl.4 vani 4 R.C.L. 500.000, consistente in appartamento al piano terra con corte esclusiva di pertinenza;
sez. NCT – Foglio 13 – mapp. 727 – sub 24 – Via
Giuseppe TI n.31 – p.S1 – cat. C/6 – cl.3 – mq.33 – RC.L. 198.000, consistente in autorimessa al piano interrato, il tutto con diritto alla quota proporzionale di comproprietà delle parti comuni dell'edificio a sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile, in forza di acquisto per atto di compravendita del 17.12.1999 n. 20389 rep., n. 6974 racc. Notaio registrato a Brescia Persona_1 il 31.12.1999 al n. 3549 5 IV. L'intera quota del predetto immobile verrà ceduta a corpo e non a misura, con tutti gli annessi, accessori, pertinenze, dipendenze, usi, servitù, se ed in quanto apparenti o legalmente costituite, parti in comune come per legge o per destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova. Il sig. assumerà nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1 le garanzie di legge, dichiarando e garantendo che la proprietà della quota dell'immobile
[...]
di cui sopra sarà ceduta in regola con le norme urbanistiche. La cessione anzidetta, escluso ogni spirito di liberalità, rientrando -lo si ribadisce- nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, dovrà essere conclusa entro e non oltre due mesi dalla celebrazione dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, avanti Notaio scelto dalla cessionaria, con rinunzia fin d'ora da parte del cedente all'iscrizione di ipoteca legale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla suddetta stipula saranno a carico della sig.ra ivi Parte_1
comprese quelle tecniche che si rendessero necessarie. Dalla data di cessione della quota immobiliare rimarranno a carico della sig.ra tutte le spese relative all'unità, imposte Pt_1
comprese nonché le spese di manutenzione straordinaria. 3) Tutti i mobili, arredi, suppellettili, ed ogni altro bene all'interno della casa rimarranno definitivamente di proprietà della sig.ra Parte_1
senza pagamento di alcun corrispettivo da parte della stessa al sig. 4) Il figlio
[...] Parte_2
minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa Per_2
coniugale abitata dalla madre e con facoltà per la stessa di assumere disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del figlio. 5) Detto questo, il padre potrà frequentare il minore attualmente adolescente quando desidera, ma previo accordo e comunque compatibilmente con gli impegni, anche scolastici, sportivi e ricreativi del figlio minore e delle parti nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. 6) Il Sig. contribuirà al Parte_2 mantenimento dei figli versando all'altro coniuge, entro il giorno 15 del mese, l'importo di €.500,00
(importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT) ed oltre al 50% delle spese straordinarie
(così come delineate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Brescia 14.07.2016) e che verranno corrisposte al genitore che le avrà anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, il tutto fino
2 al raggiungimento della completa autosufficienza economica dei ragazzi. 7) L'Assegno Unico per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito dalla Sig.ra 8) Dare atto che i Parte_1
coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di divorzio. 9) I coniugi esprimono fin da ora il reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/09/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TRAVAGLIATO (BS) (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2001), risultano separate dal 6/10/2022 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TE AN HE
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