Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10912 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv.
NOVIELLO PASQUALINA presso cui elettivamente domicilia in Villa Literno, C.so Umberto I n.52,
RICORRENTE
E
- non Controparte_1 C.F._2
costituita
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9
L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 10/09/2024 parte ricorrente concludeva come da propri atti.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di
Napoli con decreto del 03.07.2018, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 21.06.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
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Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie il Collegio osserva che in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nessun'altra statuizione va adottata.
Peraltro, in sede di udienza presidenziale era stato già revocato il contributo di mantenimento per i due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, previsto all'atto della separazione,
e non è stata formulata alcuna domanda dalla resistente, rimasta contumace, né è legittimato il ricorrente ad avanzare domanda per la moglie.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a BACOLI il
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29/09/1994 ( atto n. 65, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
BACOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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