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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1927/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5076/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210054375530000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210054375530000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in data 23.3.2023, la Resistente_2 srl, ha proposto impugnazione avverso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820210054375530000 di complessivi euro
736.903,80 relativa ad imposta IRES ed accessori per gli anni 2013 e 2014.
Con controdeduzioni ritualmente depositate in data 5.5.2023, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Milano, rigettando le eccezioni di parte ricorrente, e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese ed onorari del giudizio.
Con successive istanze, sin dal 27.4.2023, Parte ricorrente ha comunicato e documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, cc. 231 e ss., della legge n. 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”), depositando altresì le ricevute dei versamenti effettuati sulla base del piano di rateizzo concesso, e concludendo per la richiesta di estinzione del giudizio.
All'udienza del 12.11.2024 sono intervenuti il rappresentante di Parte ricorrente che ha insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio in conseguenza dell'accettazione dell'istanza di definizione cd rottamazione quater e dell'avvenuto pagamento delle rate scadute;
di contro, il rappresentante dell'Ufficio si oppone ritenendo possibile la dichiarazione di estinzione solo in conseguenza del pagamento di tutte le rate stabilite.
Con sentenza n. 5076/2024 depositata il 12 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Milano, sez. 17, dichiarava l'estinzione del giudizio con spese del processo a carico della parte che le ha ex art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
I Giudici di primo grado motivavano la propria decisione ritenendo che l'accoglimento dell'istanza del contribuente e la prova del pagamento parziale costituiscano elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avverso la sentenza de qua, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate DP Milano II, sulla base di un singolo motivo di gravame ossia la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1 commi da 186 a 202 nonché dei commi 231-252 L. 197/2022 e dell'art. 46 D.L.G. 546/1992.
Precisava l'Ufficio che i Giudici di primo grado sarebbero incorsi in un duplice errore:
- il primo errore sarebbe costituito dall'errato richiamo nella dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado della disciplina della definizione delle liti pendenti di cui all'art. 1, cc. 186-202, della legge n. 197/2022, nonostante nelle motivazioni della sentenza si faccia riferimento, correttamente, alla disciplina relativa alla c.d. rottamazione quater di cui all'art. 1, cc. 231-252, della legge n. 197/2022;
- il secondo errore riguarderebbe l'errata applicazione della disciplina relativa alla c.d. “rottamazione quater” di cui all'art. 1, cc. 231-252, della legge n. 197/2022, la quale subordinerebbe l'estinzione del giudizio alla prova del pagamento di tutte le rate previste dal piano di rateizzazione concesso dall'agente della riscossione nell'ambito della procedura della “rottamazione”.
Riproponeva poi le difese già spiegate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva il contribuente che, con riferimento al primo errore, deduceva come trattasi di un mero refuso formale, essendo pacifico come le motivazioni fossero relative alla disciplina della c.d. rottamazione quater.
Con riguardo al secondo errore il contribuente richiamava la giurisprudenza formatasi sul punto.
Inoltre, dava prova della regolarità dei pagamenti delle rate della rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio sia infondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero inaccoglibili e questa Corte condivide la tesi del contribuente, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n.
642 del 16 gennaio 2015).
Giova anzitutto richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 236, Legge 108/2025 secondo cui l'estinzione interviene immediatamente anche solo al pagamento della prima rata.
Ad avviso di questa Corte, inoltre, la dichiarazione di estinzione risponde ai principi di ragionevole durata del processo e di certezza. Non c'è motivo per mantenere in essere il giudizio anche in ragione della continuità dei pagamenti eseguiti e dimostrati dal contribuente.
Sono giustificate le spese compensate in ragione delle difficoltà interpretative e della giurisprudenza susseguitasi nel tempo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRAVEIA ROBERTO, Presidente e Relatore
FASANO GAETANO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1927/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5076/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210054375530000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210054375530000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in data 23.3.2023, la Resistente_2 srl, ha proposto impugnazione avverso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820210054375530000 di complessivi euro
736.903,80 relativa ad imposta IRES ed accessori per gli anni 2013 e 2014.
Con controdeduzioni ritualmente depositate in data 5.5.2023, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Milano, rigettando le eccezioni di parte ricorrente, e concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese ed onorari del giudizio.
Con successive istanze, sin dal 27.4.2023, Parte ricorrente ha comunicato e documentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1, cc. 231 e ss., della legge n. 197/2022 (c.d. “rottamazione quater”), depositando altresì le ricevute dei versamenti effettuati sulla base del piano di rateizzo concesso, e concludendo per la richiesta di estinzione del giudizio.
All'udienza del 12.11.2024 sono intervenuti il rappresentante di Parte ricorrente che ha insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio in conseguenza dell'accettazione dell'istanza di definizione cd rottamazione quater e dell'avvenuto pagamento delle rate scadute;
di contro, il rappresentante dell'Ufficio si oppone ritenendo possibile la dichiarazione di estinzione solo in conseguenza del pagamento di tutte le rate stabilite.
Con sentenza n. 5076/2024 depositata il 12 dicembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Milano, sez. 17, dichiarava l'estinzione del giudizio con spese del processo a carico della parte che le ha ex art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
I Giudici di primo grado motivavano la propria decisione ritenendo che l'accoglimento dell'istanza del contribuente e la prova del pagamento parziale costituiscano elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avverso la sentenza de qua, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate DP Milano II, sulla base di un singolo motivo di gravame ossia la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1 commi da 186 a 202 nonché dei commi 231-252 L. 197/2022 e dell'art. 46 D.L.G. 546/1992.
Precisava l'Ufficio che i Giudici di primo grado sarebbero incorsi in un duplice errore:
- il primo errore sarebbe costituito dall'errato richiamo nella dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado della disciplina della definizione delle liti pendenti di cui all'art. 1, cc. 186-202, della legge n. 197/2022, nonostante nelle motivazioni della sentenza si faccia riferimento, correttamente, alla disciplina relativa alla c.d. rottamazione quater di cui all'art. 1, cc. 231-252, della legge n. 197/2022;
- il secondo errore riguarderebbe l'errata applicazione della disciplina relativa alla c.d. “rottamazione quater” di cui all'art. 1, cc. 231-252, della legge n. 197/2022, la quale subordinerebbe l'estinzione del giudizio alla prova del pagamento di tutte le rate previste dal piano di rateizzazione concesso dall'agente della riscossione nell'ambito della procedura della “rottamazione”.
Riproponeva poi le difese già spiegate nel giudizio di primo grado.
Si costituiva il contribuente che, con riferimento al primo errore, deduceva come trattasi di un mero refuso formale, essendo pacifico come le motivazioni fossero relative alla disciplina della c.d. rottamazione quater.
Con riguardo al secondo errore il contribuente richiamava la giurisprudenza formatasi sul punto.
Inoltre, dava prova della regolarità dei pagamenti delle rate della rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la sentenza di primo grado e letti gli atti di causa, considerati i fatti oggetto della presente controversia, la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia ritiene che l'appello proposto dall'Ufficio sia infondato nei termini che seguono.
Le censure mosse dall'appellante si appalesano invero inaccoglibili e questa Corte condivide la tesi del contribuente, a cui si farà richiamo attraverso il rinvio per relationem e/o la riproduzione del contenuto, come d'altra parte ammissibile in forza della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (SS.UU. Sentenza n.
642 del 16 gennaio 2015).
Giova anzitutto richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 236, Legge 108/2025 secondo cui l'estinzione interviene immediatamente anche solo al pagamento della prima rata.
Ad avviso di questa Corte, inoltre, la dichiarazione di estinzione risponde ai principi di ragionevole durata del processo e di certezza. Non c'è motivo per mantenere in essere il giudizio anche in ragione della continuità dei pagamenti eseguiti e dimostrati dal contribuente.
Sono giustificate le spese compensate in ragione delle difficoltà interpretative e della giurisprudenza susseguitasi nel tempo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Milano, lì 17 dicembre 2025 Il Presidente estensore Roberto Craveia