Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/06/2025, n. 12028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12028 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08766/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8766 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Virgilio Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Centrale ex Art.10 L.82/91, Servizio Centrale di Protezione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 19 maggio 2021 e notificata all'interessato il 15 luglio 2021, con cui è stata disposta la revoca dello speciale programma di protezione nei confronti del signor -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’intervenuta delibera di cessazione del programma nei confronti del titolare collaboratore di giustizia e risultando la posizione del sig. -OMISSIS-derivata da quella del collaboratore titolare del programma di protezione ai sensi del disposto di cui all’art. 9, comma 5, d.l.8/91;
preso atto che il ricorrente chiede, con nota del 6 giugno 2025, di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante il nuovo provvedimento emesso dalla resistente Amministrazione i cui effetti travolgono il provvedimento qui gravato e altresì la compensazione delle spese di giudizio;
ritenuto di dichiarare il ricorso in epigrafe improcedibile e di compensare per giusti motivi le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone ivi menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.