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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 851/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto VI Presidente
RA BE Consigliere rel.
Maria Di Paolo Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 2483/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3/07/2025, est. Porcelli, promossa da
(C.F./p.Iva Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. David Satta Mazzone e Valentina P.IVA_1
Mosca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Monza (MB),
Via Marsala n. 3
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Menna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, via Vincenzo Monti n. 6
Appellato in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“I. IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 431 c.p.c. e Dichiarare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza 2483/2025 con ordinanza resa anche prima dell'udienza di comparizione e inaudita altera parte, o in subordine all'udienza di comparazione
II. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla resistente in data 28.06.2024 e, per l'effetto, rigettare l'avversario ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
III. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.Ma Corte adita dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, a riforma parziale della sentenza, accertare e dichiarare che al dottor
è dovuta unicamente la tutela indennitaria, come da indicazione riferita nel CP_1 presente atto e pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR quantificata in euro 3.985,81
II. IN VIA ISTRUTTORIA (…)
III. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis d.m. 55/2014 per la redazione dell'atto utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre spese generali pari al 15%, CPA pari al 4% e IVA pari al 22% e successive occorrende da quantificarsi in ottemperanza ai parametri del D.M. n. 55/2014 o a quelli comunque vigenti, oltre alla successiva tassa di registro se liquidata dal competente ufficio”;
per l'appellato:
“In via principale:
- dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via gradata:
- accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellato nel proprio ricorso introduttivo, così come ivi graduate, da intendersi qui trascritte.
In via istruttoria:
- si richiamano, ove ritenuto del caso, le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo di primo grado, da intendersi qui trascritte”.
FATTO E DIRITTO pag. 2/20 Con sentenza n. 2483/2025 il Tribunale di Milano, dopo aver esperito istruttoria orale, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
(di seguito, per brevità, anche Controparte_2
Contr solo e ha annullato il licenziamento disciplinare intimato al giornalista con lettera del 28.6.2024, condannando la società a reintegrare quest'ultimo nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il Contr Tribunale ha inoltre condannato a rimborsare a le spese di lite del grado, CP_1 liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha rilevato che le ragioni per le quali era stato licenziato per CP_1 giusta causa erano desumibili dalla lettera di contestazione del 18.6.2024, nella quale testualmente si leggeva: «Lei in occasione dell'evento G7 svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, veniva comandato in trasferta in qualità di inviato per seguire l'evento per conto della testata . Assieme a Lei veniva inviata quale operatrice la signora Pt_2
. In data 12 giugno, nel tardo pomeriggio, la Sua collega Parte_3 Parte_3 contattava la segreteria di produzione e quindi il manager risorse umane riferendo ad entrambe le funzioni, piangendo, di voler immediatamente andar via poiché Lei
l'avrebbe trattata in malo modo. Una volta appreso il fatto la Direttrice di Rete dott.ssa chiamava la risorsa , che piangendo: Persona_1 Parte_3
- Riferiva di trovarsi fuori dalla sala stampa in attesa di un taxi per andarsene;
- Riferiva di non capire il perché fosse stata mandata lì se poi Lei l'avrebbe trattata come un'incapace, dicendole che non sarebbe buona a far nulla;
- Pregava di non parlare con Lei di queste rimostranze perché diversamente, se Lei
l'avesse scoperto, l'avrebbe ulteriormente rimproverata.
La risorsa prendeva quindi un aereo di ritorno la stessa sera ed era Parte_3 talmente scossa dall'accaduto che lasciava la sua valigia con gli effetti personali e il suo computer nell'appartamento che vi era stato riservato, riferendo che si sarebbe fatta spedire gli effetti personali dal proprietario dell'alloggio. Successivamente la dott.ssa richiamava la sig.ra , la quale riferiva che Persona_1 Parte_3 non sarebbe più rientrata a lavoro e che si sarebbe licenziata poiché sarebbe pag. 3/20 insopportabile doversi relazionare con Lei. In data 13 giugno 2024 perveniva la notifica delle dimissioni volontarie della sig.ra , nonché una mail di Parte_3 quest'ultima che riferiva di aver rassegnato dimissioni a causa Sua e in particolare per
i seguenti comportamenti:
1. frasi “allusive”' nei suoi confronti pronunciate nel tempo da parte Sua e non corroborate da confidenza, che non le sarebbe mai stata data, con conseguente disagio della sig.ra . Tra le frasi e i dialoghi riportati dalla sig.ra : Parte_3 Pt_3
a. mentre la sig.ra camminava nel corridoio più volte lei avrebbe pronunciato Pt_3 frasi del seguente tenore: "tu non cammini, tu sfili - guardala guardala come sfila”;
“Ahh eccola qui la mia modella”
b. in altro episodio sempre sul posto di lavoro si sarebbe svolto questo dialogo:
Lei: “eh ma dovresti dare occasioni a questi poveri ragazzi”
: “non credo, anche i 30enni a volte mi sembrano immaturi” Pt_3
Lei: “infatti dovresti puntare più in alto” : “ai 40enni?” Pt_3
Lei: “no, di più” (lamentando che in questo caso Lei avrebbe fatto un sorriso)
c. Il giorno prima della partenza per la Puglia la sig.ra sarebbe passata nel Pt_3 corridoio e Lei le avrebbe tirato la camicia da davanti senza dire nulla e, riferisce la lavoratrice, “facendo versi a caso”
d. il 12 giugno poi chiacchierando in Puglia:
Lui: “hai portato il costume?”
: “no ma a prescindere non mi metto in costume in contesti lavorativi" Pt_3
Lui: 'come mai? È quel periodo del mese?”
2. L'asserita Sua totale mancanza di rispetto nei confronti della sig.ra e del suo Pt_3 lavoro, poiché nella penultima trasferta Lei avrebbe letteralmente preso per un braccio la sig.ra trascinandola in mezzo alla sala e in mezzo alle persone per Pt_3 indirizzarla a fare le riprese come Lei voleva, causando una crisi nella risorsa e facendole venire il rifiuto verso ciò che stavo vivendo.
In relazione alla gravità dei fatti riportati dalla sig.ra nei Suoi confronti, Parte_3 vista la potenziale sussistenza di dinamiche relazionali aberranti e pericolose che evidentemente rischiano di creare e fomentare un clima di sfiducia e dinamiche relazionali deleterie da qualunque funzione aziendale vengano intraprese, e a maggior pag. 4/20 ragione ove intraprese da una risorsa con mansioni di responsabilità come Lei, si rende quindi necessario avviare questo procedimento disciplinare».
Disattendendo la tesi esposta dalla difesa del giornalista, il primo giudice ha in primo luogo escluso che, nel corso del colloquio del 18.6.2024, prodromico all'elevazione della contestazione, la società avesse già esercitato ed esaurito il proprio potere disciplinare, così come ha escluso che nel corso del medesimo colloquio, del quale era stata prodotta la registrazione audio, avesse riconosciuto i fatti CP_1 contestati, rendendosi per questo necessaria l'istruttoria orale.
Il Tribunale ha poi rilevato la genericità della prima parte della contestazione, nella quale si addebitava a di avere “trattato [la collega] come un'incapace, CP_1 dicendole che non sarebbe buona fare nulla”, durante la trasferta per il G7. Peraltro, il
Tribunale ha stigmatizzato che non vi era comunque prova che avesse proferito CP_1 all'indirizzo della la frase contestata, dato che la stessa lo aveva Pt_3 Pt_3 esplicitamente escluso.
Quanto al “trattamento come un'incapace” asseritamente riservato alla collega, ad avviso del primo giudice la contestazione era irrimediabilmente generica;
nel corso della deposizione di era sì emerso un episodio specifico, cui la medesima Pt_3 Pt_3 aveva – soggettivamente- attribuito una portata umiliante (il c.d. “episodio delle cuffie”), ma a tale episodio non era stato fatto alcun riferimento nella lettera di contestazione e riguardo ad esso il giornalista non aveva potuto esercitare il diritto di difesa. Peraltro, contestualizzando l'episodio anche grazie alle riprese video prodotte agli atti, secondo il Tribunale la percezione soggettiva di circa la valenza Pt_3 offensiva ed inappropriata dell'episodio non era in alcun modo giustificata.
Quanto alle “frasi allusive” asseritamente indirizzate da a , il CP_1 Pt_3
Tribunale ha evidenziato l'eccessiva genericità delle contestazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), non essendo stato “specificato quando sarebbero state profferite le frasi
e si sarebbe tenuto il colloquio e ciò, oltre ad impedire una compiuta difesa del ricorrente, impedisce anche di comprendere il contesto in cui sarebbero avvenute e, pertanto, di valutare se effettivamente si sia trattato di frasi inappropriate o di vere e proprie molestie”.
pag. 5/20 Ad avviso del primo giudice dalla stessa deposizione testimoniale della Pt_3 riprodotta testualmente nella decisione gravata -risultava fortemente ridimensionata la portata delle frasi oggetto di contestazione (“Per due anni e mezzo ho lavorato alle dipendenze della convenuta;
ho lavorato fino al giugno 2024, non ricordo il giorno esatto. Il rapporto è cessato per dimissioni. Ricordo di aver inviato la e-mail 13-6-24, che mi viene mostrata (doc. 10 di parte convenuta). I comportamenti in essa descritti si riferiscono al sig. . Per quanto riguarda le frasi allusive ivi indicate (Tu non CP_1 cammini, tu sfili ecc.), sarà successo sì e no tre volte. A quanto ricordo il colloquio da me riferito nella mail (Eh ma dovresti dare un'occasione a questi ragazzi ...) è partito ed è finito così come l'ho riferito. Ricordo che stavamo lavorando e il discorso è partito sul niente. Il successivo episodio è successo nel corridoio dell'ufficio, tra il bagno e
l'ufficio dei montatori: io stavo camminando in un verso e lui veniva dal verso opposto, quando ci siamo incrociati mi ha preso con la mano il davanti della camicetta e lo ha tirato, facendo il solito sorriso e versi, tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro attenzione. Il successivo colloquio è avvenuto appena fuori dall'aeroporto, mentre andavamo a prendere l'auto. Eravamo soli;
eravamo solo noi due in trasferta. Non stavamo parlando di nulla e il discorso è nato a [...] e si è concluso come ho riferito”).
Secondo il Tribunale, dalla deposizione della emergeva: il carattere Pt_3 meramente episodico delle condotte descritte;
l'assenza di qualsivoglia connotazione sessuale o anche solo allusiva a connotati fisici della destinataria delle frasi;
l'assenza di testimoni;
la difficile contestualizzazione degli episodi alla luce della genericità della lettera di avvio del procedimento disciplinare.
Ad avviso del Tribunale, era significativo, inoltre, che dalla messaggistica prodotta agli atti emergesse che, nella corrispondenza tra e , i contenuti e le Pt_3 CP_1 forme delle comunicazioni fossero rimasti strettamente professionali.
Il primo giudice ha poi stigmatizzato che né nelle 32 dichiarazioni scritte rilasciate da dipendenti della società e depositate in giudizio, né in alcuna delle deposizioni testimoniali rese dagli altri testi esaminati in corso di causa, avevano trovato conferma gli episodi reputati specifici ed oggetto di contestazione;
circostanza questa particolarmente significativa considerando che quel che veniva attribuito a era CP_1 anche di avere tenuto dette condotte in presenza di una pluralità di persone. pag. 6/20 Secondo il Tribunale, “tenuto conto della limitata ripetizione delle frasi, dell'assenza di qualsiasi reazione nell'immediato da parte della e dell'assenza di Pt_3 ulteriori deduzioni e precisazioni, si deve ritenere che si sia trattato di semplici complimenti, di contenuto alquanto generico e privo di riferimenti a connotati fisici, a cui neppure la , nella e-mail inviata alla società e nella deposizione come teste, Pt_3 ha attribuito uno sfondo sessuale”.
Secondo il primo giudice, «l'unico comportamento che risulta connotato di un evidente disvalore e di rilevanza disciplinare è quello indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione. Né il gesto, limitato alla presa della camicetta della sul Pt_3 davanti per tirarla, né i versi, che la stessa ha definito “tipo quelli che si fanno Pt_3 ai neonati per attirare la loro attenzione” presentano una connotazione sessuale o di molestia, che del resto non è stata neppure adombrata dalla lavoratrice, ma si tratta comunque di un comportamento inadeguato e non compatibile con un ambiente lavorativo e professionale», mentre con riferimento alla condotta di cui al punto d), ritenuta provata, «il riferimento all'eventuale ciclo mestruale della (“come mai? Pt_3
E' quel periodo del mese?”) è sicuramente inopportuno ma la stessa ha Pt_3 affermato che il discorso era nato “a caso” e si è subito concluso e non ha riferito alcun disagio per l'invasione della propria sfera personale e alcuna connotazione discriminatoria».
Infine, anche con riguardo all'addebito di cui al capo 2 della lettera di contestazione,
«relativo alla dedotta “mancanza di rispetto” del ricorrente nei confronti della e Pt_3 del suo lavoro, nella penultima trasferta, lo stesso risulta eccessivamente generico, con evidenti ripercussioni sul diritto di difesa del ricorrente. Infatti, non vengono specificati né la data né il luogo del comportamento censurato e neppure viene precisato quale ripresa stesse effettuando la »; nemmeno l'istruttoria svolta aveva consentito di Pt_3 chiarire quale fosse il contesto spazio-temporale in cui si era verificato l'atteggiamento irrispettoso, non avendo potuto adeguatamente difendersi. CP_1
Il Tribunale ha quindi concluso per l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che la ragione che aveva indotto la alle dimissioni, per quanto riferito da quest'ultima, Pt_3 era da individuare nella mancanza di rispetto sul piano professionale da parte di , CP_1 che tendeva a sostituirsi all'operatrice e a prevaricarla nello svolgimento delle mansioni pag. 7/20 che erano prerogativa di quest'ultima; condotta, tuttavia, che non era stata puntualmente e specificamente contestata al giornalista, né che era stata in ogni caso provata.
Il primo giudice ha quindi ritenuto l'applicabilità dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs.
n. 23/2015, in quanto “nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve (…) ritenere, per le considerazioni già esposte, che le condotte addebitate accertate, per quanto disciplinarmente rilevanti, non costituiscano autonomamente una base idonea per giustificare il licenziamento. Non si tratta, pertanto, di una valutazione della proporzione del provvedimento adottato rispetto agli addebiti accertati, ma di una valutazione circa la sussistenza del fatto contestato e posto alla base del licenziamento, in quanto ritenuto di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. In particolare, dalle considerazioni che precedono si ricava che l'unico addebito valutabile riguarda l'episodio indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione. Tenuto conto dell'assenza di connotazioni sessuali e della non configurabilità di una molestia, l'addebito in esame di per sé solo non risulta di una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva”.
***
Con ricorso depositato in data 1.8.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe. Contr Con il primo motivo di gravame ha lamentato il malgoverno delle risultanze istruttorie e la conseguente violazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966 da parte del Tribunale.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice non aveva adeguatamente valutato la trascrizione del colloquio avuto tra le parti in data 18.6.2025, colloquio nel quale aveva riconosciuto di avere compiuto le condotte contestate, come del resto CP_1 fatto- sia pure parzialmente- anche in sede di interrogatorio libero.
Le condotte erano poi state confermate anche dalla , e non privo di Pt_3 significato era, secondo l'appellante, che 31 dipendenti- sia pur senza confermare i fatti oggetto di contestazione- avevano comunque riferito che aveva un modello CP_1 comportamentale non appropriato.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe dovuto per questo ritenere dimostrati i fatti contestati. pag. 8/20 Contr Con il secondo motivo di gravame ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 300/1970, per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato la lettera di contestazione disciplinare del 18.06.2025 e la testimonianza della . Pt_3
Il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che la prima parte della contestazione fungeva da preambolo per consentire di contestualizzare l'accaduto e di apprezzare il grave disagio arrecato a dalle condotte di;
le reiterate condotte Pt_3 CP_1 inappropriate di avrebbero infatti cagionato a un crollo emotivo tale da CP_1 Pt_3 indurla alle dimissioni.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, con riguardo alle condotte descritte ai punti
1a, 1b e 1d, il Tribunale ne aveva fatto una valutazione atomistica, e non aveva considerato che lo stesso era stato in grado di capire quali erano gli episodi a cui CP_1 si faceva riferimento. Con specifico riguardo all'episodio dell'allusione al ciclo mestruale, il primo giudice aveva trascurato che il dialogo si era tradotto in un'indebita invasione della sfera intima di , che infatti come tale l'aveva percepita. Nella Pt_3 stessa prospettiva l'appellante ha anche evidenziato l'omessa considerazione della condotta di cui al punto 1c, e l'erronea conclusione della genericità delle condotte di cui al capo 2 della contestazione, relative alla trasferta lavorativa precedente a quella del
G7. Contr Con il terzo motivo di gravame ha criticato la sentenza per avere erroneamente individuato il nesso di congruenza tra fatti contestati e motivazioni del licenziamento.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, non era possibile desumere che le ragioni per cui si era dimessa fossero esclusivamente le Pt_3 prevaricazioni professionali di , lesive dell'autonomia operativa dell'operatrice, e CP_1 non anche le frasi allusive e i comportamenti inopportuni di sul piano personale. CP_1
Contr Con il quarto motivo di appello ha prospettato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 da parte del Tribunale.
A tutto voler concedere, infatti, una volta acclarata la sussistenza storica delle condotte addebitate a e la loro rilevanza disciplinare ed una volta esclusa la CP_1 sussumibilità di tali condotte in una delle ipotesi tipiche per cui il CCNL prevedeva una pag. 9/20 sanzione conservativa, il primo giudice avrebbe dovuto al più accordare a la tutela CP_1 indennitaria di cui all'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 23/2015, e non la tutela reintegratoria. Contr Con il quinto motivo di appello, infine, ha prospettato la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di quantificare l'ultima retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR cui parametrare il risarcimento liquidato a
; retribuzione che, nella prospettiva dell'appello, non poteva includere- CP_1 diversamente da quanto opinato dal giornalista- l'indennità di funzione e doveva essere quantificata in euro 3.985,81.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 26.9.2025 si è costituito in giudizio
, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
***
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce.
***
I primi tre motivi di appello, esaminabili congiuntamente, sono parzialmente fondati.
Conviene premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, in tema di licenziamento disciplinare opera il principio di immutabilità della contestazione, principio che attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e che può dirsi violato ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (cfr. ad esempio Cass. n. 11540 del 2020; n. 8293 del 2019; n.
22752 del 2004; n. 3079 del 2020).
pag. 10/20 Nessun rilievo possono pertanto assumere in questa sede condotte riferite solo in sede istruttoria (ad esempio, il c.d. episodio delle cuffie), ma non previamente oggetto di contestazione disciplinare.
Inoltre, deve pure considerarsi il principio per cui “la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass.18/04/2018 n. 9580).
L'appellante lamenta l'erroneità del giudizio di genericità formulato dal primo giudice con riguardo agli addebiti concernenti i comportamenti descritti ai punti 1a), 1b)
e 2 della lettera di contestazione sopra testualmente riprodotta.
Si duole poi del fatto che il primo giudice abbia omesso di considerare le registrazioni di cui ai doc. 16 e 18 parte appellante, registrazioni di conversazioni nelle quali avrebbe ammesso i fatti addebitati (dimostrando di avere inteso a che CP_1 episodi il datore ha fatto riferimento).
A proposito di tali registrazioni, è corretta la valutazione del primo giudice secondo cui trattasi di conversazioni lecite nel corso delle quali è stata formulata la contestazione disciplinare, ma non è stata irrogata alcuna sanzione;
non può pertanto dirsi “consumato”, con essi, il potere disciplinare dell'azienda.
Tuttavia, nel valutare la portata delle dichiarazioni rese da durante tali CP_1 conversazioni deve essere considerato che il colloquio registrato la mattina del
18.6.2024 è addirittura antecedente alla contestazione disciplinare e che in più occasioni, durante detto colloquio, ha chiesto di poter conoscere nel dettaglio le CP_1 accuse che gli aveva mosso, ottenendo risposte parziali ed evasive. Pt_3
pag. 11/20 La conversazione intercorsa tra le parti prima dell'elevazione della contestazione disciplinare non può all'evidenza assumere rilievo alcuno per valutare, nella prospettiva dell'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato, se la lettera di contestazione- non ancora esistente- sia o meno sufficientemente specifica.
Quanto alla registrazione della conversazione pomeridiana avvenuta in occasione della consegna a (e della lettura, da parte di quest'ultimo) della lettera CP_1 di contestazione disciplinare, nel valutare l'eventuale valore di ammissione delle affermazioni rese dal giornalista in quel contesto è necessaria, ad avviso del Collegio, particolare prudenza.
L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede infatti che il lavoratore, ricevuta la contestazione, possa disporre di un termine a difesa e della facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale per rendere le proprie giustificazioni;
ciò per poter ponderare, con la necessaria calma e lucidità, le accuse disciplinari delle quali è chiamato a rispondere.
Risulta ovvio che il termine a difesa e l'assistenza sindacale non sono stati assicurati a nel pomeriggio del 18.6.2024 e che, quando ha ritenuto di CP_1 CP_1 rendere formali giustificazioni, lo ha fatto eccependo la radicale genericità della lettera di contestazione e negando comunque ogni addebito (cfr. doc. 21 fascicolo ). CP_1
In ogni caso, anche a voler ritenere valutabili le affermazioni rese da nel CP_1 corso del colloquio intercorso tra le parti nel pomeriggio del 18.6.2024, dette affermazioni al più consentono di ritenere superato il difetto di specificità solo con riguardo alla condotta descritta al punto 1a).
Con riguardo alle frasi ivi descritte, , ricevuta lettura della lettera di CP_1 contestazione – cfr. minuto 58 circa della registrazione doc. 18 appellante- è stato infatti in grado di individuare l'episodio cui si riferiva l'addebito, e ne ha negato la verificazione nei termini di cui alla contestazione (“non è questo quello che ho detto”).
Del resto, con riguardo al medesimo episodio anche in sede di interrogatorio libero ha coerentemente chiarito quella che era, a suo dire, l'esatta natura delle CP_1 frasi rivolte a (“Può essere che le abbia detto che aveva un incedere come quello Pt_3 delle modelle in passarella”), mostrando così di avere inteso quali fossero gli episodi storici cui si riferiva l'addebito datoriale. pag. 12/20 La sentenza resiste invece alle critiche dell'appellante con riguardo alla ravvisata genericità delle condotte di cui al capo 1b).
Con riguardo a tale episodio manca del tutto, nella lettera di contestazione, qualsivoglia riferimento temporale che consenta al lavoratore incolpato di individuare
(ed eventualmente smentire) il fatto contestato.
Rispetto a tale episodio, peraltro, nell'ambito del procedimento disciplinare,
si è sempre difeso negando di avere pronunciato simili frasi e di non essere in CP_1 grado di ricordare di avere tenuto una conversazione simile a quella contestata.
Analogo rilievo vale per gli addebiti di cui al capo 2 della lettera di contestazione: non è specificata quale fosse “la penultima trasferta”, né quali fossero le persone presenti, né le modalità con cui si sarebbe verificata la “presa per un braccio”
(ad esempio: provocando la caduta della lavoratrice;
cagionandole dolore od una reazione verbale o gestuale di spavento o stizza;
determinando l'intervento od i commenti di terzi presenti ed identificabili;
e così via).
Significativa conferma dell'inidoneità del riferimento alla “penultima trasferta”
a circoscrivere ed individuare l'episodio addebitato a si trae ponendo mente al CP_1 fatto che, in sede di interrogatorio libero così come nel colloquio sub doc. 18 appellante,
ha- in via meramente ipotetica- individuato il fatto come avvenuto in occasione di CP_1 una ripresa del ministro in occasione della festa per l'anniversario del CP_4 quotidiano La Verità, mentre la , esaminata come teste, ha invece fatto riferimento Pt_3 ad una occasione diversa, relativa alla ripresa di una signora (mentre, come rilevato dal
Tribunale, il ministro è un uomo). CP_4
Ad avviso del Collegio, il fatto che incolpato e testimone autrice delle accuse riconducano a due eventi storici diversi l'addebito di cui al capo 2 della lettera di contestazione costituisce significativa conferma della insufficiente portata selettivo- identificativa della lettera medesima (e del pregiudizio arrecato all'incolpato, che non è stato posto in grado di identificare con assoluta certezza il fatto rispetto al quale è stato chiamato a difendersi).
Reputate specificamente contestate le sole condotte descritte ai punti 1a), 1 c) e
1 d) della lettera oggetto di contestazione, esse possono ritenersi storicamente provate,
pag. 13/20 alla luce delle dichiarazioni rese sul punto dalla stessa , della cui Parte_3 attendibilità non vi è ragione di dubitare.
ha testualmente dichiarato: “Ricordo di aver inviato la e-mail 13-6-24, Pt_3 che mi viene mostrata (doc. 10 di parte convenuta). I comportamenti in essa descritti si riferiscono al sig. . Per quanto riguarda le frasi allusive ivi indicate (Tu non CP_1 cammini, tu sfili ecc.), sarà successo si è no tre volte (…). Il successivo episodio è successo nel corridoio dell'ufficio, tra il bagno e l'ufficio dei montatori: io stavo camminando in un verso e lui veniva dal verso opposto, quando ci siamo incrociati mi ha preso con la mano il davanti della camicetta e lo ha tirato, facendo il solito sorriso e versi, tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro attenzione. Il successivo colloquio è avvenuto appena fuori dall'aeroporto, mentre andavamo a prendere l'auto.
Eravamo soli;
eravamo solo noi due in trasferta. Non stavamo parlando di nulla e il discorso è nato a [...] e si è concluso come ho riferito”).
Quanto alle condotte 1a) e 1d), inoltre, pur con alcune diversità e puntualizzazioni, lo stesso ne ha confermato la verificazione ed il nucleo fattuale CP_1 essenziale in sede di interrogatorio libero («Non ho mai pronunciato le frasi, rivolte alla
: “tu non cammini, tu sfili, guardala guardala come sfila, eccola qui la mia Pt_3 modella”. Può essere che le abbia detto che aveva un incedere come quello delle modelle in passerella. (..) Durante una conversazione all'uscita dell'aeroporto effettivamente ho chiesto alla se avesse portato il costume. Poiché' sapevo che il Pt_3 compleanno della cadeva il lunedì, giorno in cui dovevamo rientrare dalla Pt_3
Puglia, le ho chiesto se intendeva festeggiare e lei mi rispose di no perché la rendeva triste e aggiunse che era un anno in più verso la morte. Replicai che era giovane e non doveva pensare a queste cose e poi, visto che era estate e che avevamo un giorno libero, le chiesi se aveva portato il costume. La rispose che non sentiva ancora Pt_3
l'estate. Ho aggiunto: “puoi andare in spiaggia a farti un bagno a meno che sia uno di quei giorni” o una cosa del genere»).
Tuttavia, ad avviso del Collegio, le condotte descritte al punto 1a), anche se commesse più volte, rimangono confinate nella sfera della irrilevanza disciplinare.
Il rivolgersi ad una collega, tra l'altro senza che sia provata la presenza di terzi, paragonandole l'andatura a quella di una modella che sfila può essere un pag. 14/20 comportamento inopportuno, ma non disciplinarmente rilevante, soprattutto ove si consideri che nel caso di specie il proferimento delle frasi contestate non è stato accompagnato da alcun apprezzamento o gesto che abbia in qualche modo implicato allusioni alle caratteristiche fisiche della e che non risulta che la destinataria delle Pt_3 frasi abbia in qualche modo reso ostensibile il proprio fastidio.
Nemmeno risulta che fossero presenti soggetti terzi che abbiano in qualche modo concorso a mettere in imbarazzo , con la loro presenza, in dette occasioni. Pt_3
A diversa conclusione in merito alla rilevanza disciplinare deve giungersi invece, ad avviso del Collegio, con riguardo alle condotte descritte ai punti 1c) e 1d).
Nel primo caso, il fatto che sul luogo di lavoro l'appellato – non legato, per sua stessa ammissione, da alcun rapporto di particolare amicizia, confidenza o complicità con l'operatrice- ritenga di poter afferrare una collega per la parte anteriore della camicia, accompagnando il gesto con mugolii, secondo il comune sentire costituisce un comportamento che, pur se privo dei connotati della molestia o dell'avance sessuale
(connotati nemmeno prospettati dalla ), risulta espressivo di un eccesso di Pt_3 confidenza, frutto dell'adozione di un registro comunicativo non appropriato al contesto professionale ed astrattamente idoneo ad arrecare disagio nel destinatario del gesto medesimo.
Analogo giudizio (relativo all'adozione di un registro comunicativo non appropriato al contesto professionale ed astrattamente idoneo ad arrecare disagio nel destinatario del gesto) deve essere espresso con riguardo all'episodio sub doc. 1d).
Il fatto che un qualificato ed esperto professionista della comunicazione - giornalista uomo ultracinquantenne – possa rivolgersi ad una collega donna, video- operatrice di minor esperienza lavorativa e di più giovane età (infraventicinquenne), ritenendo di poter indagare su quali siano le ragioni per cui quest'ultima non voglia trascorrere il proprio tempo extra-lavorativo al mare ed ipotizzando che queste ragioni possano essere correlate al ciclo mestruale della collega medesima, costituisce un fatto che ancora una volta denota, nell'autore del gesto, una scarsa consapevolezza sia in ordine a quale debba essere il registro comunicativo-comportamentale esigibile nel contesto lavorativo, sia in ordine al grado di imbarazzo e di disagio che una simile conversazione può ingenerare nell'interlocutrice. pag. 15/20 Va comunque sottolineato che, così come per la condotta di cui alla lettera C), anche per quella descritta alla lettera D) nessuna delle parti in causa (e nemmeno la destinataria “vittima” delle indesiderate domande di ) ha prospettato che detto CP_1 comportamento abbia assunto l'effetto lesivo proprio di una molestia ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 198/2006 ("Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo").
Ravvisata, in questi termini, la rilevanza disciplinare delle condotte di cui alla lett. C) e lett. D), il Collegio ritiene che esse, pur se unitariamente considerate, non siano di gravità tale da giustificare l'interruzione in tronco del rapporto d lavoro.
A prescindere dal piano strettamente qualificatorio, nella formulazione del giudizio di disvalore delle due condotte che il Collegio ritiene infatti di dover considerare i seguenti elementi: le due condotte oggetto di valutazione sono rimaste del tutto episodiche nell'arco di una “coabitazione lavorativa” tra e comunque di durata pluriennale;
Pt_3 CP_1 dette condotte rivestono una idoneità lesiva oggettivamente modesta e si sono esaurite su un piano sostanzialmente solo verbale;
trattasi di condotte che hanno certo ingenerato fastidio e disagio nella destinataria ma non sono stati percepite dalla stessa come lesive della propria sfera sessuale ed intima;
l'assenza di altre persone che potessero assistere ai due episodi ha verosimilmente ulteriormente ridotto il grado di imbarazzo percepito da;
Pt_3 le concrete modalità con cui le condotte sono state poste in essere portano ad escludere che, in capo a , vi fosse consapevole intenzionalità lesiva o anche solo CP_1 canzonatoria, denotando piuttosto dette condotte la superficialità, od incapacità del loro autore di cogliere il disagio cagionato nella destinataria.
Nel giudizio di gravità delle due condotte il Collegio non reputa di dover considerare le affermazioni contenute nelle dichiarazioni scritte rese da altri dipendenti della società e da quest'ultima prodotte in giudizio. pag. 16/20 Trattasi di dichiarazioni generiche, stragiudizialmente rese ed aventi perciò valore meramente indiziario.
Inoltre, esse esprimono valutazioni e apprezzamenti personali sul carattere e sul modo di comportarsi di senza tuttavia indicare fatti specifici sui quali dette CP_1 valutazioni ed apprezzamenti hanno trovato fondamento.
Nessuna di tali dichiarazioni riguarda poi le condotte oggetto di (specifica) contestazione nel procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento oggetto di causa.
Nemmeno la circostanza che abbia rassegnato le dimissioni imputandone Pt_3 la ragione al comportamento di induce la Corte alla formulazione di un giudizio CP_1 di gravità differente.
Come evidenziato dal primo giudice, nella mail del 13.6.2024 con cui ha Pt_3 accompagnato le proprie dimissioni – doc 10 fascicolo a stessa sottolinea CP_3 Pt_3 che le frasi allusive di hanno concorso a convincerla ad interrompere il rapporto CP_1 di lavoro, ma che le ragioni preponderanti erano da individuare nell'ambito strettamente professionale, e cioè – nella prospettiva di nell'autoritaria ed irrispettosa Pt_3 ingerenza di nell'attività lavorativa rientrante nelle autonome prerogative CP_1 dell'operatrice.
Le condotte ipoteticamente espressive di tale ingerenza, come si è già sopra detto, non sono state tuttavia puntualmente allegate in giudizio e soprattutto non sono state specificamente contestate a in sede disciplinare e non possono, per questo, CP_1 essere prese in considerazione nel giudizio di proporzionalità.
Tutto ciò considerato, risulta ad avviso del Collegio fondato il quarto motivo di appello, in quanto dalla ritenuta sproporzione tra la gravità degli illeciti contestati e uella della sanzione espulsiva avrebbe dovuto sì discendere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento ma- pur a seguito della pronuncia Corte Cost. n.
129/2025- con applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs.
23/2015.
Non è infatti rinvenibile nel CCNL applicato al rapporto, né è stata allegata dall'appellato, una ipotesi “specifica e tipizzata di inadempienza per la quale sia
pag. 17/20 prevista la sola sanzione conservativa” entro la quale sussumere le condotte oggetto di valutazione.
Avuto riguardo alla natura e gravità dell'illecito; alla durata del rapporto di lavoro;
alle dimensioni aziendali come desumibili dalla visura camerale in atti;
l'indennità risarcitoria viene determinata in 14 mensilità.
A detta indennità va aggiunta l'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad 8 mensilità, ai sensi dell'art. 27 del CCNL.
La Corte reputa infatti applicabile al caso di specie il principio espresso dalla
Corte di Cassazione con riguardo alla tutela (indennitaria) prevista dall'art. 18, comma
V, legge n. 300/1970: “La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma
5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva” (così Cass.
5/02/2024 n. 3247).
Parzialmente fondato è il quinto motivo di appello, posto che risulta omessa, nella sentenza impugnata, la quantificazione dell'ammontare della retribuzione utile per il calcolo del TFR (quantificazione richiesta, in primo grado, tanto da quanto da CP_1
Contr
che aveva sin da allora contestato la stima dell'importo mensile fatto dal giornalista).
L'importo mensile della retribuzione utile per il calcolo del TFR risulta pari a euro 4.993,96 (dovendosi considerare, per 13 mensilità: euro 3.556,39 per retribuzione base mensile;
EDR per euro 120,00; indennità redazionale per euro 133,42; euro 800,00 per indennità di funzione connesso al ruolo di vicedirettore. A proposito di tale ultima voce va considerato che essa risulta nei cedolini paga di tutto il 2024- doc. 10 fascicolo e che in data 28/05/2024 ha comunicato le sue dimissioni dal ruolo di CP_1 CP_1 vicedirettore di rete, ma “con decorrenza dal 30/06/2024, concedendo il mese di preavviso richiesto dalla direttrice ). Per_1
pag. 18/20 In assenza di diversa previsione contrattuale, nemmeno allegata dalle parti, non deve invece essere incluso nella base di calcolo del TFR il controvalore monetario dei buoni pasto, stante la natura non strettamente retributiva di tale erogazione.
Ogni altro motivo di appello è assorbito.
***
Va disattesa l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal difensore di parte appellata all'udienza del 20.11.2025 con riguardo alle affermazioni contenute nell'istanza ex art. 431 c.p.c. depositata in data 17.10.2025.
Le valutazioni espresse in tale istanza da parte dell'appellante rientrano infatti nei limiti di una pur aspra ed accesa dialettica difensiva.
***
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio, viene confermata la valutazione di illegittimità del licenziamento, ma accordata la sola tutela indennitaria (in luogo di quella reintegratoria chiesta dal lavoratore in via principale). Contr Per queste ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di per ¾ e compensate nella restante frazione.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di i istruttoria orale ed alla presenza di collegamenti ipertestuali negli atti processuali, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 8.000,00 per il primo grado di giudizio pag. 19/20 ed in euro 4.000,00, per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
deve pertanto essere Parte_1 condannata a pagare a la somma di euro 9.000,00 oltre Controparte_1 iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari ai ¾ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.
In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità e degli altri dati identificativi di Parte_1
, e .
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_3
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 2483/2025 del Tribunale di Milano, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
[...]
a pagare a Parte_1 Controparte_1 un'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (euro 4.993,96 mensili), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad 8 mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a pagare a Parte_1
la somma di euro 9.000,00 oltre iva, cpa e rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, pari ai ¾ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.
Milano, 20/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto VI RA BE
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 851/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Roberto VI Presidente
RA BE Consigliere rel.
Maria Di Paolo Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 2483/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3/07/2025, est. Porcelli, promossa da
(C.F./p.Iva Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. David Satta Mazzone e Valentina P.IVA_1
Mosca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Monza (MB),
Via Marsala n. 3
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Menna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, via Vincenzo Monti n. 6
Appellato in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“I. IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 431 c.p.c. e Dichiarare la sospensione dell'esecutorietà della sentenza 2483/2025 con ordinanza resa anche prima dell'udienza di comparizione e inaudita altera parte, o in subordine all'udienza di comparazione
II. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare la piena legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dalla resistente in data 28.06.2024 e, per l'effetto, rigettare l'avversario ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
III. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.Ma Corte adita dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, a riforma parziale della sentenza, accertare e dichiarare che al dottor
è dovuta unicamente la tutela indennitaria, come da indicazione riferita nel CP_1 presente atto e pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR quantificata in euro 3.985,81
II. IN VIA ISTRUTTORIA (…)
III. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis d.m. 55/2014 per la redazione dell'atto utilizzando tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre spese generali pari al 15%, CPA pari al 4% e IVA pari al 22% e successive occorrende da quantificarsi in ottemperanza ai parametri del D.M. n. 55/2014 o a quelli comunque vigenti, oltre alla successiva tassa di registro se liquidata dal competente ufficio”;
per l'appellato:
“In via principale:
- dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via gradata:
- accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellato nel proprio ricorso introduttivo, così come ivi graduate, da intendersi qui trascritte.
In via istruttoria:
- si richiamano, ove ritenuto del caso, le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo di primo grado, da intendersi qui trascritte”.
FATTO E DIRITTO pag. 2/20 Con sentenza n. 2483/2025 il Tribunale di Milano, dopo aver esperito istruttoria orale, ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
(di seguito, per brevità, anche Controparte_2
Contr solo e ha annullato il licenziamento disciplinare intimato al giornalista con lettera del 28.6.2024, condannando la società a reintegrare quest'ultimo nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il Contr Tribunale ha inoltre condannato a rimborsare a le spese di lite del grado, CP_1 liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha rilevato che le ragioni per le quali era stato licenziato per CP_1 giusta causa erano desumibili dalla lettera di contestazione del 18.6.2024, nella quale testualmente si leggeva: «Lei in occasione dell'evento G7 svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno 2024, veniva comandato in trasferta in qualità di inviato per seguire l'evento per conto della testata . Assieme a Lei veniva inviata quale operatrice la signora Pt_2
. In data 12 giugno, nel tardo pomeriggio, la Sua collega Parte_3 Parte_3 contattava la segreteria di produzione e quindi il manager risorse umane riferendo ad entrambe le funzioni, piangendo, di voler immediatamente andar via poiché Lei
l'avrebbe trattata in malo modo. Una volta appreso il fatto la Direttrice di Rete dott.ssa chiamava la risorsa , che piangendo: Persona_1 Parte_3
- Riferiva di trovarsi fuori dalla sala stampa in attesa di un taxi per andarsene;
- Riferiva di non capire il perché fosse stata mandata lì se poi Lei l'avrebbe trattata come un'incapace, dicendole che non sarebbe buona a far nulla;
- Pregava di non parlare con Lei di queste rimostranze perché diversamente, se Lei
l'avesse scoperto, l'avrebbe ulteriormente rimproverata.
La risorsa prendeva quindi un aereo di ritorno la stessa sera ed era Parte_3 talmente scossa dall'accaduto che lasciava la sua valigia con gli effetti personali e il suo computer nell'appartamento che vi era stato riservato, riferendo che si sarebbe fatta spedire gli effetti personali dal proprietario dell'alloggio. Successivamente la dott.ssa richiamava la sig.ra , la quale riferiva che Persona_1 Parte_3 non sarebbe più rientrata a lavoro e che si sarebbe licenziata poiché sarebbe pag. 3/20 insopportabile doversi relazionare con Lei. In data 13 giugno 2024 perveniva la notifica delle dimissioni volontarie della sig.ra , nonché una mail di Parte_3 quest'ultima che riferiva di aver rassegnato dimissioni a causa Sua e in particolare per
i seguenti comportamenti:
1. frasi “allusive”' nei suoi confronti pronunciate nel tempo da parte Sua e non corroborate da confidenza, che non le sarebbe mai stata data, con conseguente disagio della sig.ra . Tra le frasi e i dialoghi riportati dalla sig.ra : Parte_3 Pt_3
a. mentre la sig.ra camminava nel corridoio più volte lei avrebbe pronunciato Pt_3 frasi del seguente tenore: "tu non cammini, tu sfili - guardala guardala come sfila”;
“Ahh eccola qui la mia modella”
b. in altro episodio sempre sul posto di lavoro si sarebbe svolto questo dialogo:
Lei: “eh ma dovresti dare occasioni a questi poveri ragazzi”
: “non credo, anche i 30enni a volte mi sembrano immaturi” Pt_3
Lei: “infatti dovresti puntare più in alto” : “ai 40enni?” Pt_3
Lei: “no, di più” (lamentando che in questo caso Lei avrebbe fatto un sorriso)
c. Il giorno prima della partenza per la Puglia la sig.ra sarebbe passata nel Pt_3 corridoio e Lei le avrebbe tirato la camicia da davanti senza dire nulla e, riferisce la lavoratrice, “facendo versi a caso”
d. il 12 giugno poi chiacchierando in Puglia:
Lui: “hai portato il costume?”
: “no ma a prescindere non mi metto in costume in contesti lavorativi" Pt_3
Lui: 'come mai? È quel periodo del mese?”
2. L'asserita Sua totale mancanza di rispetto nei confronti della sig.ra e del suo Pt_3 lavoro, poiché nella penultima trasferta Lei avrebbe letteralmente preso per un braccio la sig.ra trascinandola in mezzo alla sala e in mezzo alle persone per Pt_3 indirizzarla a fare le riprese come Lei voleva, causando una crisi nella risorsa e facendole venire il rifiuto verso ciò che stavo vivendo.
In relazione alla gravità dei fatti riportati dalla sig.ra nei Suoi confronti, Parte_3 vista la potenziale sussistenza di dinamiche relazionali aberranti e pericolose che evidentemente rischiano di creare e fomentare un clima di sfiducia e dinamiche relazionali deleterie da qualunque funzione aziendale vengano intraprese, e a maggior pag. 4/20 ragione ove intraprese da una risorsa con mansioni di responsabilità come Lei, si rende quindi necessario avviare questo procedimento disciplinare».
Disattendendo la tesi esposta dalla difesa del giornalista, il primo giudice ha in primo luogo escluso che, nel corso del colloquio del 18.6.2024, prodromico all'elevazione della contestazione, la società avesse già esercitato ed esaurito il proprio potere disciplinare, così come ha escluso che nel corso del medesimo colloquio, del quale era stata prodotta la registrazione audio, avesse riconosciuto i fatti CP_1 contestati, rendendosi per questo necessaria l'istruttoria orale.
Il Tribunale ha poi rilevato la genericità della prima parte della contestazione, nella quale si addebitava a di avere “trattato [la collega] come un'incapace, CP_1 dicendole che non sarebbe buona fare nulla”, durante la trasferta per il G7. Peraltro, il
Tribunale ha stigmatizzato che non vi era comunque prova che avesse proferito CP_1 all'indirizzo della la frase contestata, dato che la stessa lo aveva Pt_3 Pt_3 esplicitamente escluso.
Quanto al “trattamento come un'incapace” asseritamente riservato alla collega, ad avviso del primo giudice la contestazione era irrimediabilmente generica;
nel corso della deposizione di era sì emerso un episodio specifico, cui la medesima Pt_3 Pt_3 aveva – soggettivamente- attribuito una portata umiliante (il c.d. “episodio delle cuffie”), ma a tale episodio non era stato fatto alcun riferimento nella lettera di contestazione e riguardo ad esso il giornalista non aveva potuto esercitare il diritto di difesa. Peraltro, contestualizzando l'episodio anche grazie alle riprese video prodotte agli atti, secondo il Tribunale la percezione soggettiva di circa la valenza Pt_3 offensiva ed inappropriata dell'episodio non era in alcun modo giustificata.
Quanto alle “frasi allusive” asseritamente indirizzate da a , il CP_1 Pt_3
Tribunale ha evidenziato l'eccessiva genericità delle contestazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), non essendo stato “specificato quando sarebbero state profferite le frasi
e si sarebbe tenuto il colloquio e ciò, oltre ad impedire una compiuta difesa del ricorrente, impedisce anche di comprendere il contesto in cui sarebbero avvenute e, pertanto, di valutare se effettivamente si sia trattato di frasi inappropriate o di vere e proprie molestie”.
pag. 5/20 Ad avviso del primo giudice dalla stessa deposizione testimoniale della Pt_3 riprodotta testualmente nella decisione gravata -risultava fortemente ridimensionata la portata delle frasi oggetto di contestazione (“Per due anni e mezzo ho lavorato alle dipendenze della convenuta;
ho lavorato fino al giugno 2024, non ricordo il giorno esatto. Il rapporto è cessato per dimissioni. Ricordo di aver inviato la e-mail 13-6-24, che mi viene mostrata (doc. 10 di parte convenuta). I comportamenti in essa descritti si riferiscono al sig. . Per quanto riguarda le frasi allusive ivi indicate (Tu non CP_1 cammini, tu sfili ecc.), sarà successo sì e no tre volte. A quanto ricordo il colloquio da me riferito nella mail (Eh ma dovresti dare un'occasione a questi ragazzi ...) è partito ed è finito così come l'ho riferito. Ricordo che stavamo lavorando e il discorso è partito sul niente. Il successivo episodio è successo nel corridoio dell'ufficio, tra il bagno e
l'ufficio dei montatori: io stavo camminando in un verso e lui veniva dal verso opposto, quando ci siamo incrociati mi ha preso con la mano il davanti della camicetta e lo ha tirato, facendo il solito sorriso e versi, tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro attenzione. Il successivo colloquio è avvenuto appena fuori dall'aeroporto, mentre andavamo a prendere l'auto. Eravamo soli;
eravamo solo noi due in trasferta. Non stavamo parlando di nulla e il discorso è nato a [...] e si è concluso come ho riferito”).
Secondo il Tribunale, dalla deposizione della emergeva: il carattere Pt_3 meramente episodico delle condotte descritte;
l'assenza di qualsivoglia connotazione sessuale o anche solo allusiva a connotati fisici della destinataria delle frasi;
l'assenza di testimoni;
la difficile contestualizzazione degli episodi alla luce della genericità della lettera di avvio del procedimento disciplinare.
Ad avviso del Tribunale, era significativo, inoltre, che dalla messaggistica prodotta agli atti emergesse che, nella corrispondenza tra e , i contenuti e le Pt_3 CP_1 forme delle comunicazioni fossero rimasti strettamente professionali.
Il primo giudice ha poi stigmatizzato che né nelle 32 dichiarazioni scritte rilasciate da dipendenti della società e depositate in giudizio, né in alcuna delle deposizioni testimoniali rese dagli altri testi esaminati in corso di causa, avevano trovato conferma gli episodi reputati specifici ed oggetto di contestazione;
circostanza questa particolarmente significativa considerando che quel che veniva attribuito a era CP_1 anche di avere tenuto dette condotte in presenza di una pluralità di persone. pag. 6/20 Secondo il Tribunale, “tenuto conto della limitata ripetizione delle frasi, dell'assenza di qualsiasi reazione nell'immediato da parte della e dell'assenza di Pt_3 ulteriori deduzioni e precisazioni, si deve ritenere che si sia trattato di semplici complimenti, di contenuto alquanto generico e privo di riferimenti a connotati fisici, a cui neppure la , nella e-mail inviata alla società e nella deposizione come teste, Pt_3 ha attribuito uno sfondo sessuale”.
Secondo il primo giudice, «l'unico comportamento che risulta connotato di un evidente disvalore e di rilevanza disciplinare è quello indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione. Né il gesto, limitato alla presa della camicetta della sul Pt_3 davanti per tirarla, né i versi, che la stessa ha definito “tipo quelli che si fanno Pt_3 ai neonati per attirare la loro attenzione” presentano una connotazione sessuale o di molestia, che del resto non è stata neppure adombrata dalla lavoratrice, ma si tratta comunque di un comportamento inadeguato e non compatibile con un ambiente lavorativo e professionale», mentre con riferimento alla condotta di cui al punto d), ritenuta provata, «il riferimento all'eventuale ciclo mestruale della (“come mai? Pt_3
E' quel periodo del mese?”) è sicuramente inopportuno ma la stessa ha Pt_3 affermato che il discorso era nato “a caso” e si è subito concluso e non ha riferito alcun disagio per l'invasione della propria sfera personale e alcuna connotazione discriminatoria».
Infine, anche con riguardo all'addebito di cui al capo 2 della lettera di contestazione,
«relativo alla dedotta “mancanza di rispetto” del ricorrente nei confronti della e Pt_3 del suo lavoro, nella penultima trasferta, lo stesso risulta eccessivamente generico, con evidenti ripercussioni sul diritto di difesa del ricorrente. Infatti, non vengono specificati né la data né il luogo del comportamento censurato e neppure viene precisato quale ripresa stesse effettuando la »; nemmeno l'istruttoria svolta aveva consentito di Pt_3 chiarire quale fosse il contesto spazio-temporale in cui si era verificato l'atteggiamento irrispettoso, non avendo potuto adeguatamente difendersi. CP_1
Il Tribunale ha quindi concluso per l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che la ragione che aveva indotto la alle dimissioni, per quanto riferito da quest'ultima, Pt_3 era da individuare nella mancanza di rispetto sul piano professionale da parte di , CP_1 che tendeva a sostituirsi all'operatrice e a prevaricarla nello svolgimento delle mansioni pag. 7/20 che erano prerogativa di quest'ultima; condotta, tuttavia, che non era stata puntualmente e specificamente contestata al giornalista, né che era stata in ogni caso provata.
Il primo giudice ha quindi ritenuto l'applicabilità dell'art. 3, secondo comma, del d.lgs.
n. 23/2015, in quanto “nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve (…) ritenere, per le considerazioni già esposte, che le condotte addebitate accertate, per quanto disciplinarmente rilevanti, non costituiscano autonomamente una base idonea per giustificare il licenziamento. Non si tratta, pertanto, di una valutazione della proporzione del provvedimento adottato rispetto agli addebiti accertati, ma di una valutazione circa la sussistenza del fatto contestato e posto alla base del licenziamento, in quanto ritenuto di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. In particolare, dalle considerazioni che precedono si ricava che l'unico addebito valutabile riguarda l'episodio indicato al punto c) del capo 1 della lettera di contestazione. Tenuto conto dell'assenza di connotazioni sessuali e della non configurabilità di una molestia, l'addebito in esame di per sé solo non risulta di una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva”.
***
Con ricorso depositato in data 1.8.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe. Contr Con il primo motivo di gravame ha lamentato il malgoverno delle risultanze istruttorie e la conseguente violazione dell'art. 5 della legge n. 604/1966 da parte del Tribunale.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice non aveva adeguatamente valutato la trascrizione del colloquio avuto tra le parti in data 18.6.2025, colloquio nel quale aveva riconosciuto di avere compiuto le condotte contestate, come del resto CP_1 fatto- sia pure parzialmente- anche in sede di interrogatorio libero.
Le condotte erano poi state confermate anche dalla , e non privo di Pt_3 significato era, secondo l'appellante, che 31 dipendenti- sia pur senza confermare i fatti oggetto di contestazione- avevano comunque riferito che aveva un modello CP_1 comportamentale non appropriato.
Ad avviso dell'appellante il primo giudice avrebbe dovuto per questo ritenere dimostrati i fatti contestati. pag. 8/20 Contr Con il secondo motivo di gravame ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 300/1970, per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato la lettera di contestazione disciplinare del 18.06.2025 e la testimonianza della . Pt_3
Il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che la prima parte della contestazione fungeva da preambolo per consentire di contestualizzare l'accaduto e di apprezzare il grave disagio arrecato a dalle condotte di;
le reiterate condotte Pt_3 CP_1 inappropriate di avrebbero infatti cagionato a un crollo emotivo tale da CP_1 Pt_3 indurla alle dimissioni.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, con riguardo alle condotte descritte ai punti
1a, 1b e 1d, il Tribunale ne aveva fatto una valutazione atomistica, e non aveva considerato che lo stesso era stato in grado di capire quali erano gli episodi a cui CP_1 si faceva riferimento. Con specifico riguardo all'episodio dell'allusione al ciclo mestruale, il primo giudice aveva trascurato che il dialogo si era tradotto in un'indebita invasione della sfera intima di , che infatti come tale l'aveva percepita. Nella Pt_3 stessa prospettiva l'appellante ha anche evidenziato l'omessa considerazione della condotta di cui al punto 1c, e l'erronea conclusione della genericità delle condotte di cui al capo 2 della contestazione, relative alla trasferta lavorativa precedente a quella del
G7. Contr Con il terzo motivo di gravame ha criticato la sentenza per avere erroneamente individuato il nesso di congruenza tra fatti contestati e motivazioni del licenziamento.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, non era possibile desumere che le ragioni per cui si era dimessa fossero esclusivamente le Pt_3 prevaricazioni professionali di , lesive dell'autonomia operativa dell'operatrice, e CP_1 non anche le frasi allusive e i comportamenti inopportuni di sul piano personale. CP_1
Contr Con il quarto motivo di appello ha prospettato la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 da parte del Tribunale.
A tutto voler concedere, infatti, una volta acclarata la sussistenza storica delle condotte addebitate a e la loro rilevanza disciplinare ed una volta esclusa la CP_1 sussumibilità di tali condotte in una delle ipotesi tipiche per cui il CCNL prevedeva una pag. 9/20 sanzione conservativa, il primo giudice avrebbe dovuto al più accordare a la tutela CP_1 indennitaria di cui all'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 23/2015, e non la tutela reintegratoria. Contr Con il quinto motivo di appello, infine, ha prospettato la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di quantificare l'ultima retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del TFR cui parametrare il risarcimento liquidato a
; retribuzione che, nella prospettiva dell'appello, non poteva includere- CP_1 diversamente da quanto opinato dal giornalista- l'indennità di funzione e doveva essere quantificata in euro 3.985,81.
Per queste ragioni, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 26.9.2025 si è costituito in giudizio
, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
***
All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce.
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I primi tre motivi di appello, esaminabili congiuntamente, sono parzialmente fondati.
Conviene premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, in tema di licenziamento disciplinare opera il principio di immutabilità della contestazione, principio che attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e che può dirsi violato ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato (cfr. ad esempio Cass. n. 11540 del 2020; n. 8293 del 2019; n.
22752 del 2004; n. 3079 del 2020).
pag. 10/20 Nessun rilievo possono pertanto assumere in questa sede condotte riferite solo in sede istruttoria (ad esempio, il c.d. episodio delle cuffie), ma non previamente oggetto di contestazione disciplinare.
Inoltre, deve pure considerarsi il principio per cui “la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione” (Cass.18/04/2018 n. 9580).
L'appellante lamenta l'erroneità del giudizio di genericità formulato dal primo giudice con riguardo agli addebiti concernenti i comportamenti descritti ai punti 1a), 1b)
e 2 della lettera di contestazione sopra testualmente riprodotta.
Si duole poi del fatto che il primo giudice abbia omesso di considerare le registrazioni di cui ai doc. 16 e 18 parte appellante, registrazioni di conversazioni nelle quali avrebbe ammesso i fatti addebitati (dimostrando di avere inteso a che CP_1 episodi il datore ha fatto riferimento).
A proposito di tali registrazioni, è corretta la valutazione del primo giudice secondo cui trattasi di conversazioni lecite nel corso delle quali è stata formulata la contestazione disciplinare, ma non è stata irrogata alcuna sanzione;
non può pertanto dirsi “consumato”, con essi, il potere disciplinare dell'azienda.
Tuttavia, nel valutare la portata delle dichiarazioni rese da durante tali CP_1 conversazioni deve essere considerato che il colloquio registrato la mattina del
18.6.2024 è addirittura antecedente alla contestazione disciplinare e che in più occasioni, durante detto colloquio, ha chiesto di poter conoscere nel dettaglio le CP_1 accuse che gli aveva mosso, ottenendo risposte parziali ed evasive. Pt_3
pag. 11/20 La conversazione intercorsa tra le parti prima dell'elevazione della contestazione disciplinare non può all'evidenza assumere rilievo alcuno per valutare, nella prospettiva dell'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato, se la lettera di contestazione- non ancora esistente- sia o meno sufficientemente specifica.
Quanto alla registrazione della conversazione pomeridiana avvenuta in occasione della consegna a (e della lettura, da parte di quest'ultimo) della lettera CP_1 di contestazione disciplinare, nel valutare l'eventuale valore di ammissione delle affermazioni rese dal giornalista in quel contesto è necessaria, ad avviso del Collegio, particolare prudenza.
L'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede infatti che il lavoratore, ricevuta la contestazione, possa disporre di un termine a difesa e della facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale per rendere le proprie giustificazioni;
ciò per poter ponderare, con la necessaria calma e lucidità, le accuse disciplinari delle quali è chiamato a rispondere.
Risulta ovvio che il termine a difesa e l'assistenza sindacale non sono stati assicurati a nel pomeriggio del 18.6.2024 e che, quando ha ritenuto di CP_1 CP_1 rendere formali giustificazioni, lo ha fatto eccependo la radicale genericità della lettera di contestazione e negando comunque ogni addebito (cfr. doc. 21 fascicolo ). CP_1
In ogni caso, anche a voler ritenere valutabili le affermazioni rese da nel CP_1 corso del colloquio intercorso tra le parti nel pomeriggio del 18.6.2024, dette affermazioni al più consentono di ritenere superato il difetto di specificità solo con riguardo alla condotta descritta al punto 1a).
Con riguardo alle frasi ivi descritte, , ricevuta lettura della lettera di CP_1 contestazione – cfr. minuto 58 circa della registrazione doc. 18 appellante- è stato infatti in grado di individuare l'episodio cui si riferiva l'addebito, e ne ha negato la verificazione nei termini di cui alla contestazione (“non è questo quello che ho detto”).
Del resto, con riguardo al medesimo episodio anche in sede di interrogatorio libero ha coerentemente chiarito quella che era, a suo dire, l'esatta natura delle CP_1 frasi rivolte a (“Può essere che le abbia detto che aveva un incedere come quello Pt_3 delle modelle in passarella”), mostrando così di avere inteso quali fossero gli episodi storici cui si riferiva l'addebito datoriale. pag. 12/20 La sentenza resiste invece alle critiche dell'appellante con riguardo alla ravvisata genericità delle condotte di cui al capo 1b).
Con riguardo a tale episodio manca del tutto, nella lettera di contestazione, qualsivoglia riferimento temporale che consenta al lavoratore incolpato di individuare
(ed eventualmente smentire) il fatto contestato.
Rispetto a tale episodio, peraltro, nell'ambito del procedimento disciplinare,
si è sempre difeso negando di avere pronunciato simili frasi e di non essere in CP_1 grado di ricordare di avere tenuto una conversazione simile a quella contestata.
Analogo rilievo vale per gli addebiti di cui al capo 2 della lettera di contestazione: non è specificata quale fosse “la penultima trasferta”, né quali fossero le persone presenti, né le modalità con cui si sarebbe verificata la “presa per un braccio”
(ad esempio: provocando la caduta della lavoratrice;
cagionandole dolore od una reazione verbale o gestuale di spavento o stizza;
determinando l'intervento od i commenti di terzi presenti ed identificabili;
e così via).
Significativa conferma dell'inidoneità del riferimento alla “penultima trasferta”
a circoscrivere ed individuare l'episodio addebitato a si trae ponendo mente al CP_1 fatto che, in sede di interrogatorio libero così come nel colloquio sub doc. 18 appellante,
ha- in via meramente ipotetica- individuato il fatto come avvenuto in occasione di CP_1 una ripresa del ministro in occasione della festa per l'anniversario del CP_4 quotidiano La Verità, mentre la , esaminata come teste, ha invece fatto riferimento Pt_3 ad una occasione diversa, relativa alla ripresa di una signora (mentre, come rilevato dal
Tribunale, il ministro è un uomo). CP_4
Ad avviso del Collegio, il fatto che incolpato e testimone autrice delle accuse riconducano a due eventi storici diversi l'addebito di cui al capo 2 della lettera di contestazione costituisce significativa conferma della insufficiente portata selettivo- identificativa della lettera medesima (e del pregiudizio arrecato all'incolpato, che non è stato posto in grado di identificare con assoluta certezza il fatto rispetto al quale è stato chiamato a difendersi).
Reputate specificamente contestate le sole condotte descritte ai punti 1a), 1 c) e
1 d) della lettera oggetto di contestazione, esse possono ritenersi storicamente provate,
pag. 13/20 alla luce delle dichiarazioni rese sul punto dalla stessa , della cui Parte_3 attendibilità non vi è ragione di dubitare.
ha testualmente dichiarato: “Ricordo di aver inviato la e-mail 13-6-24, Pt_3 che mi viene mostrata (doc. 10 di parte convenuta). I comportamenti in essa descritti si riferiscono al sig. . Per quanto riguarda le frasi allusive ivi indicate (Tu non CP_1 cammini, tu sfili ecc.), sarà successo si è no tre volte (…). Il successivo episodio è successo nel corridoio dell'ufficio, tra il bagno e l'ufficio dei montatori: io stavo camminando in un verso e lui veniva dal verso opposto, quando ci siamo incrociati mi ha preso con la mano il davanti della camicetta e lo ha tirato, facendo il solito sorriso e versi, tipo quelli che si fanno ai neonati per attirare la loro attenzione. Il successivo colloquio è avvenuto appena fuori dall'aeroporto, mentre andavamo a prendere l'auto.
Eravamo soli;
eravamo solo noi due in trasferta. Non stavamo parlando di nulla e il discorso è nato a [...] e si è concluso come ho riferito”).
Quanto alle condotte 1a) e 1d), inoltre, pur con alcune diversità e puntualizzazioni, lo stesso ne ha confermato la verificazione ed il nucleo fattuale CP_1 essenziale in sede di interrogatorio libero («Non ho mai pronunciato le frasi, rivolte alla
: “tu non cammini, tu sfili, guardala guardala come sfila, eccola qui la mia Pt_3 modella”. Può essere che le abbia detto che aveva un incedere come quello delle modelle in passerella. (..) Durante una conversazione all'uscita dell'aeroporto effettivamente ho chiesto alla se avesse portato il costume. Poiché' sapevo che il Pt_3 compleanno della cadeva il lunedì, giorno in cui dovevamo rientrare dalla Pt_3
Puglia, le ho chiesto se intendeva festeggiare e lei mi rispose di no perché la rendeva triste e aggiunse che era un anno in più verso la morte. Replicai che era giovane e non doveva pensare a queste cose e poi, visto che era estate e che avevamo un giorno libero, le chiesi se aveva portato il costume. La rispose che non sentiva ancora Pt_3
l'estate. Ho aggiunto: “puoi andare in spiaggia a farti un bagno a meno che sia uno di quei giorni” o una cosa del genere»).
Tuttavia, ad avviso del Collegio, le condotte descritte al punto 1a), anche se commesse più volte, rimangono confinate nella sfera della irrilevanza disciplinare.
Il rivolgersi ad una collega, tra l'altro senza che sia provata la presenza di terzi, paragonandole l'andatura a quella di una modella che sfila può essere un pag. 14/20 comportamento inopportuno, ma non disciplinarmente rilevante, soprattutto ove si consideri che nel caso di specie il proferimento delle frasi contestate non è stato accompagnato da alcun apprezzamento o gesto che abbia in qualche modo implicato allusioni alle caratteristiche fisiche della e che non risulta che la destinataria delle Pt_3 frasi abbia in qualche modo reso ostensibile il proprio fastidio.
Nemmeno risulta che fossero presenti soggetti terzi che abbiano in qualche modo concorso a mettere in imbarazzo , con la loro presenza, in dette occasioni. Pt_3
A diversa conclusione in merito alla rilevanza disciplinare deve giungersi invece, ad avviso del Collegio, con riguardo alle condotte descritte ai punti 1c) e 1d).
Nel primo caso, il fatto che sul luogo di lavoro l'appellato – non legato, per sua stessa ammissione, da alcun rapporto di particolare amicizia, confidenza o complicità con l'operatrice- ritenga di poter afferrare una collega per la parte anteriore della camicia, accompagnando il gesto con mugolii, secondo il comune sentire costituisce un comportamento che, pur se privo dei connotati della molestia o dell'avance sessuale
(connotati nemmeno prospettati dalla ), risulta espressivo di un eccesso di Pt_3 confidenza, frutto dell'adozione di un registro comunicativo non appropriato al contesto professionale ed astrattamente idoneo ad arrecare disagio nel destinatario del gesto medesimo.
Analogo giudizio (relativo all'adozione di un registro comunicativo non appropriato al contesto professionale ed astrattamente idoneo ad arrecare disagio nel destinatario del gesto) deve essere espresso con riguardo all'episodio sub doc. 1d).
Il fatto che un qualificato ed esperto professionista della comunicazione - giornalista uomo ultracinquantenne – possa rivolgersi ad una collega donna, video- operatrice di minor esperienza lavorativa e di più giovane età (infraventicinquenne), ritenendo di poter indagare su quali siano le ragioni per cui quest'ultima non voglia trascorrere il proprio tempo extra-lavorativo al mare ed ipotizzando che queste ragioni possano essere correlate al ciclo mestruale della collega medesima, costituisce un fatto che ancora una volta denota, nell'autore del gesto, una scarsa consapevolezza sia in ordine a quale debba essere il registro comunicativo-comportamentale esigibile nel contesto lavorativo, sia in ordine al grado di imbarazzo e di disagio che una simile conversazione può ingenerare nell'interlocutrice. pag. 15/20 Va comunque sottolineato che, così come per la condotta di cui alla lettera C), anche per quella descritta alla lettera D) nessuna delle parti in causa (e nemmeno la destinataria “vittima” delle indesiderate domande di ) ha prospettato che detto CP_1 comportamento abbia assunto l'effetto lesivo proprio di una molestia ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 198/2006 ("Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo").
Ravvisata, in questi termini, la rilevanza disciplinare delle condotte di cui alla lett. C) e lett. D), il Collegio ritiene che esse, pur se unitariamente considerate, non siano di gravità tale da giustificare l'interruzione in tronco del rapporto d lavoro.
A prescindere dal piano strettamente qualificatorio, nella formulazione del giudizio di disvalore delle due condotte che il Collegio ritiene infatti di dover considerare i seguenti elementi: le due condotte oggetto di valutazione sono rimaste del tutto episodiche nell'arco di una “coabitazione lavorativa” tra e comunque di durata pluriennale;
Pt_3 CP_1 dette condotte rivestono una idoneità lesiva oggettivamente modesta e si sono esaurite su un piano sostanzialmente solo verbale;
trattasi di condotte che hanno certo ingenerato fastidio e disagio nella destinataria ma non sono stati percepite dalla stessa come lesive della propria sfera sessuale ed intima;
l'assenza di altre persone che potessero assistere ai due episodi ha verosimilmente ulteriormente ridotto il grado di imbarazzo percepito da;
Pt_3 le concrete modalità con cui le condotte sono state poste in essere portano ad escludere che, in capo a , vi fosse consapevole intenzionalità lesiva o anche solo CP_1 canzonatoria, denotando piuttosto dette condotte la superficialità, od incapacità del loro autore di cogliere il disagio cagionato nella destinataria.
Nel giudizio di gravità delle due condotte il Collegio non reputa di dover considerare le affermazioni contenute nelle dichiarazioni scritte rese da altri dipendenti della società e da quest'ultima prodotte in giudizio. pag. 16/20 Trattasi di dichiarazioni generiche, stragiudizialmente rese ed aventi perciò valore meramente indiziario.
Inoltre, esse esprimono valutazioni e apprezzamenti personali sul carattere e sul modo di comportarsi di senza tuttavia indicare fatti specifici sui quali dette CP_1 valutazioni ed apprezzamenti hanno trovato fondamento.
Nessuna di tali dichiarazioni riguarda poi le condotte oggetto di (specifica) contestazione nel procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento oggetto di causa.
Nemmeno la circostanza che abbia rassegnato le dimissioni imputandone Pt_3 la ragione al comportamento di induce la Corte alla formulazione di un giudizio CP_1 di gravità differente.
Come evidenziato dal primo giudice, nella mail del 13.6.2024 con cui ha Pt_3 accompagnato le proprie dimissioni – doc 10 fascicolo a stessa sottolinea CP_3 Pt_3 che le frasi allusive di hanno concorso a convincerla ad interrompere il rapporto CP_1 di lavoro, ma che le ragioni preponderanti erano da individuare nell'ambito strettamente professionale, e cioè – nella prospettiva di nell'autoritaria ed irrispettosa Pt_3 ingerenza di nell'attività lavorativa rientrante nelle autonome prerogative CP_1 dell'operatrice.
Le condotte ipoteticamente espressive di tale ingerenza, come si è già sopra detto, non sono state tuttavia puntualmente allegate in giudizio e soprattutto non sono state specificamente contestate a in sede disciplinare e non possono, per questo, CP_1 essere prese in considerazione nel giudizio di proporzionalità.
Tutto ciò considerato, risulta ad avviso del Collegio fondato il quarto motivo di appello, in quanto dalla ritenuta sproporzione tra la gravità degli illeciti contestati e uella della sanzione espulsiva avrebbe dovuto sì discendere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento ma- pur a seguito della pronuncia Corte Cost. n.
129/2025- con applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs.
23/2015.
Non è infatti rinvenibile nel CCNL applicato al rapporto, né è stata allegata dall'appellato, una ipotesi “specifica e tipizzata di inadempienza per la quale sia
pag. 17/20 prevista la sola sanzione conservativa” entro la quale sussumere le condotte oggetto di valutazione.
Avuto riguardo alla natura e gravità dell'illecito; alla durata del rapporto di lavoro;
alle dimensioni aziendali come desumibili dalla visura camerale in atti;
l'indennità risarcitoria viene determinata in 14 mensilità.
A detta indennità va aggiunta l'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad 8 mensilità, ai sensi dell'art. 27 del CCNL.
La Corte reputa infatti applicabile al caso di specie il principio espresso dalla
Corte di Cassazione con riguardo alla tutela (indennitaria) prevista dall'art. 18, comma
V, legge n. 300/1970: “La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma
5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva” (così Cass.
5/02/2024 n. 3247).
Parzialmente fondato è il quinto motivo di appello, posto che risulta omessa, nella sentenza impugnata, la quantificazione dell'ammontare della retribuzione utile per il calcolo del TFR (quantificazione richiesta, in primo grado, tanto da quanto da CP_1
Contr
che aveva sin da allora contestato la stima dell'importo mensile fatto dal giornalista).
L'importo mensile della retribuzione utile per il calcolo del TFR risulta pari a euro 4.993,96 (dovendosi considerare, per 13 mensilità: euro 3.556,39 per retribuzione base mensile;
EDR per euro 120,00; indennità redazionale per euro 133,42; euro 800,00 per indennità di funzione connesso al ruolo di vicedirettore. A proposito di tale ultima voce va considerato che essa risulta nei cedolini paga di tutto il 2024- doc. 10 fascicolo e che in data 28/05/2024 ha comunicato le sue dimissioni dal ruolo di CP_1 CP_1 vicedirettore di rete, ma “con decorrenza dal 30/06/2024, concedendo il mese di preavviso richiesto dalla direttrice ). Per_1
pag. 18/20 In assenza di diversa previsione contrattuale, nemmeno allegata dalle parti, non deve invece essere incluso nella base di calcolo del TFR il controvalore monetario dei buoni pasto, stante la natura non strettamente retributiva di tale erogazione.
Ogni altro motivo di appello è assorbito.
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Va disattesa l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal difensore di parte appellata all'udienza del 20.11.2025 con riguardo alle affermazioni contenute nell'istanza ex art. 431 c.p.c. depositata in data 17.10.2025.
Le valutazioni espresse in tale istanza da parte dell'appellante rientrano infatti nei limiti di una pur aspra ed accesa dialettica difensiva.
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Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio, viene confermata la valutazione di illegittimità del licenziamento, ma accordata la sola tutela indennitaria (in luogo di quella reintegratoria chiesta dal lavoratore in via principale). Contr Per queste ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di per ¾ e compensate nella restante frazione.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di i istruttoria orale ed alla presenza di collegamenti ipertestuali negli atti processuali, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 8.000,00 per il primo grado di giudizio pag. 19/20 ed in euro 4.000,00, per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
deve pertanto essere Parte_1 condannata a pagare a la somma di euro 9.000,00 oltre Controparte_1 iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari ai ¾ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.
In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità e degli altri dati identificativi di Parte_1
, e .
[...] Parte_1 Controparte_1 Parte_3
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 2483/2025 del Tribunale di Milano, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
[...]
a pagare a Parte_1 Controparte_1 un'indennità risarcitoria pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (euro 4.993,96 mensili), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad 8 mensilità, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a pagare a Parte_1
la somma di euro 9.000,00 oltre iva, cpa e rimborso Controparte_1 forfettario spese generali al 15%, pari ai ¾ delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con compensazione del residuo.
Milano, 20/11/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Roberto VI RA BE
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