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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. DE BELLIS Parte_1
PIERLUIGI
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.10.2023, proponeva opposizione a n. 8 cartelle Parte_1 di pagamento notificategli il 4.5.2022, contestate limitatamente ai crediti riconducibili alle
[...]
e precisamente le seguenti: 1) n. 028 Controparte_2
2021 0005038147; 2) n. 028 2019 00186442667; 3) n. cartella n. 028 2019 0016880624; 4) n. cartella n. 028 2018
0024257460; 5) n. cartella n. 028 2019 000317041; 6) n. 028
1 2020 0006739155; 7) n. 028 2020 0001327262; 8) 028 2020
00010943967.
Deduceva essenzialmente l'omessa notifica dei sottesi verbali di infrazioni al codice della strada, con conseguenziale inesistenza di un valido titolo esecutivo ritualmente notificato nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Non si costituiva in giudizio l'opposta , della quale CP_3 va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, deve essere esattamente qualificata la domanda.
Sul punto, occorre considerare che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, dopo aver enunciato il principio di diritto per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”, ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di
2 pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U.
22080/2017).
La Suprema Corte ha successivamente ribadito che “Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..
Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. 22094/2019).
Nel caso di specie, l'opponente ha sia eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento come motivo a sé stante, che determina, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 201 comma 5 e 203 ultimo comma Codice della
Strada, un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento ovvero la mancata acquisizione da parte del medesimo verbale della
3 qualità di titolo esecutivo, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale (cfr. Cass. 29738/2023; 3731/2000), sia la prescrizione dei crediti successiva alla definitività del verbale di accertamento, per cui la domanda risulta proposta ai sensi sia dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 (opposizione cd. recuperatoria), sia dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Orbene, a ben vedere, in entrambi i casi risulta l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace, avendo la Cassazione precisato che è competente per l'opposizione che ha ad oggetto una cartella relativa a sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme del codice della strada il giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, ovvero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 204-bis d.lgs. n. 285/1992
(codice della strada) e 7 d.lgs. n. 150/2011 (decreto sulla semplificazione dei riti, che ha abrogato gli artt. 22bis e
23 della l. 689/81), il Giudice di Pace (cfr. Cass.
21914/2014; 3283/2015; 3156/2017; 14304/2022).
Tale provvedimento di incompetenza però non veniva formalmente adottato dal Giudice istruttore nel termine di cui all'art. 38 comma 3 c.p.c., per cui la competenza del
Giudice adito non può essere più posta in discussione.
Detto ciò, l'opposizione in esame è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'omessa notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate, tale doglianza, integrante come detto un'opposizione recuperatoria, è inammissibile atteso che le cartelle di pagamento sono state impugnate ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle stesse
(presuntivamente avvenuta per tutte in data 4.5.2022) e,
4 comunque, non nelle forme previste di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti, il termine prescrizionale quinquennale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 209 d.lgs. 285/1992 e 28 legge
689/1981, non risulta decorso, al momento della notifica delle cartelle (4.5.2022), con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle sopra indicate ai nn. 1 (verbale notificato il 2.11.2018), 6 (verbali notificati il
10.6.2017, 30.7.2017 e 31.7.2017) e 8 (verbali notificati il 21.4.2017 e 23.5.2017).
In relazione a quest'ultima cartella (028202000010943967) ed, in particolare, al verbale notificato il 21.4.2017, va detto che il termine prescrizionale non risulta decorso tenuto conto della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 4bis del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in virtù del quale
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [ovvero dall'8.3.2020] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
5 Nel caso di specie, il ruolo in questione n. 2374/2020 veniva affidato all' in data 25.4.2020 ovvero durante CP_3
l'indicato periodo di sospensione, per cui al termine prescrizionale quinquennale si applica la proroga di cui alla citata norma.
Diversamente da quanto già statuito con l'ordinanza del
23.4.2024, non può invece trovare applicazione la predetta normativa emergenziale con riferimento a tutti gli altri crediti riconducibili alle Controparte_4 di cui alle cartelle sopra indicate ai nn. 2, 3, 4, 5 e 7,
o perché i relativi ruoli risultano affidati all' in CP_3 epoca antecedente al periodo di sospensione, con esclusione quindi dell'applicabilità del menzionato art. 68 comma
4bis, o perché le medesime cartelle risultano notificate successivamente al periodo di sospensione, con conseguente esclusione dell'applicabilità anche del primo comma dell'art. 68, il quale si riferisce esclusivamente ai
“versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” ovvero evidentemente ai pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione per effetto di cartelle precedentemente notificate.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, limitatamente alla prescrizione dei crediti riconducibili alle di cui Controparte_2 alle cartelle sopra indicate ai nn. 2, 3, 4, 5 e 7 ovvero le nn. 028201900186442667, 02820190016880624,
02820180024257460, 0282019000317041 e 02820200001327262.
Spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo parziale e limitato della domanda e dunque della sostanziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
B) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione cd. recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011;
C) Accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. e, per l'effetto,
D) Dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento nn. 028201900186442667, 02820190016880624,
02820180024257460, 0282019000317041 e
02820200001327262, limitatamente ai crediti riconducibili alle di e;
CP_2 CP_2 CP_2
E) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 08/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 7166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a cartella di pagamento e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. DE BELLIS Parte_1
PIERLUIGI
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.10.2023, proponeva opposizione a n. 8 cartelle Parte_1 di pagamento notificategli il 4.5.2022, contestate limitatamente ai crediti riconducibili alle
[...]
e precisamente le seguenti: 1) n. 028 Controparte_2
2021 0005038147; 2) n. 028 2019 00186442667; 3) n. cartella n. 028 2019 0016880624; 4) n. cartella n. 028 2018
0024257460; 5) n. cartella n. 028 2019 000317041; 6) n. 028
1 2020 0006739155; 7) n. 028 2020 0001327262; 8) 028 2020
00010943967.
Deduceva essenzialmente l'omessa notifica dei sottesi verbali di infrazioni al codice della strada, con conseguenziale inesistenza di un valido titolo esecutivo ritualmente notificato nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Non si costituiva in giudizio l'opposta , della quale CP_3 va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, deve essere esattamente qualificata la domanda.
Sul punto, occorre considerare che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, dopo aver enunciato il principio di diritto per cui “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”, ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di
2 pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. S.U.
22080/2017).
La Suprema Corte ha successivamente ribadito che “Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c..
Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. 22094/2019).
Nel caso di specie, l'opponente ha sia eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento come motivo a sé stante, che determina, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 201 comma 5 e 203 ultimo comma Codice della
Strada, un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento ovvero la mancata acquisizione da parte del medesimo verbale della
3 qualità di titolo esecutivo, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale (cfr. Cass. 29738/2023; 3731/2000), sia la prescrizione dei crediti successiva alla definitività del verbale di accertamento, per cui la domanda risulta proposta ai sensi sia dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 (opposizione cd. recuperatoria), sia dell'art. 615 comma primo c.p.c.
Orbene, a ben vedere, in entrambi i casi risulta l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace, avendo la Cassazione precisato che è competente per l'opposizione che ha ad oggetto una cartella relativa a sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme del codice della strada il giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, ovvero, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 204-bis d.lgs. n. 285/1992
(codice della strada) e 7 d.lgs. n. 150/2011 (decreto sulla semplificazione dei riti, che ha abrogato gli artt. 22bis e
23 della l. 689/81), il Giudice di Pace (cfr. Cass.
21914/2014; 3283/2015; 3156/2017; 14304/2022).
Tale provvedimento di incompetenza però non veniva formalmente adottato dal Giudice istruttore nel termine di cui all'art. 38 comma 3 c.p.c., per cui la competenza del
Giudice adito non può essere più posta in discussione.
Detto ciò, l'opposizione in esame è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
Invero, quanto all'omessa notifica dei verbali sottesi alle cartelle impugnate, tale doglianza, integrante come detto un'opposizione recuperatoria, è inammissibile atteso che le cartelle di pagamento sono state impugnate ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle stesse
(presuntivamente avvenuta per tutte in data 4.5.2022) e,
4 comunque, non nelle forme previste di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti, il termine prescrizionale quinquennale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 209 d.lgs. 285/1992 e 28 legge
689/1981, non risulta decorso, al momento della notifica delle cartelle (4.5.2022), con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle sopra indicate ai nn. 1 (verbale notificato il 2.11.2018), 6 (verbali notificati il
10.6.2017, 30.7.2017 e 31.7.2017) e 8 (verbali notificati il 21.4.2017 e 23.5.2017).
In relazione a quest'ultima cartella (028202000010943967) ed, in particolare, al verbale notificato il 21.4.2017, va detto che il termine prescrizionale non risulta decorso tenuto conto della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 4bis del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in virtù del quale
“Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [ovvero dall'8.3.2020] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
5 Nel caso di specie, il ruolo in questione n. 2374/2020 veniva affidato all' in data 25.4.2020 ovvero durante CP_3
l'indicato periodo di sospensione, per cui al termine prescrizionale quinquennale si applica la proroga di cui alla citata norma.
Diversamente da quanto già statuito con l'ordinanza del
23.4.2024, non può invece trovare applicazione la predetta normativa emergenziale con riferimento a tutti gli altri crediti riconducibili alle Controparte_4 di cui alle cartelle sopra indicate ai nn. 2, 3, 4, 5 e 7,
o perché i relativi ruoli risultano affidati all' in CP_3 epoca antecedente al periodo di sospensione, con esclusione quindi dell'applicabilità del menzionato art. 68 comma
4bis, o perché le medesime cartelle risultano notificate successivamente al periodo di sospensione, con conseguente esclusione dell'applicabilità anche del primo comma dell'art. 68, il quale si riferisce esclusivamente ai
“versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione” ovvero evidentemente ai pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione per effetto di cartelle precedentemente notificate.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, limitatamente alla prescrizione dei crediti riconducibili alle di cui Controparte_2 alle cartelle sopra indicate ai nn. 2, 3, 4, 5 e 7 ovvero le nn. 028201900186442667, 02820190016880624,
02820180024257460, 0282019000317041 e 02820200001327262.
Spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo parziale e limitato della domanda e dunque della sostanziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
B) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione cd. recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011;
C) Accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 615 comma primo c.p.c. e, per l'effetto,
D) Dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle di pagamento nn. 028201900186442667, 02820190016880624,
02820180024257460, 0282019000317041 e
02820200001327262, limitatamente ai crediti riconducibili alle di e;
CP_2 CP_2 CP_2
E) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 08/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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