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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1665/2022 R.G., avente ad oggetto “esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.”
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 forza di procura in atti, dall'avv. Marco Santo Alaia (c.f. ) - C.F._2
indirizzo pec: - presso il cui studio, in Email_1
Sperone (AV), al corso Umberto I n. 188, è elett.te domiciliato.
ATTORE
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Parte_2 C.F._3 forza di procura in atti, dall'avv. Maurizio Nardiello (c.f. ) - C.F._4
indirizzo pec: - presso il cui studio, in Casalnuovo di Email_2
Napoli (NA), al corso Umberto I n. 319, è elett.te domiciliata.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, per sentir pronunciare, ex Parte_2
art. 2932 c.c. sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Mugnano del AL, alla via San Salvatore n. 46, indicato al N. C. E. U., al foglio 3, particella n. 814, sub 3, con ordine ex art. 2651 c.c. di trascrizione della sentenza. A sostegno della domanda, l'attore deduceva: che, in data 22.09.1997, aveva acquistato, in comunione legale con il coniuge l'immobile sito in Parte_2
Mugnano del AL (AV), alla via San Salvatore n. 46, indicato nel N.C:E.U. al foglio 3, particella n 814 sub 3, per il corrispettivo di vecchie lire 86.500.000; - che tale immobile era stato adibito a casa coniugale;
- che aveva corrisposto la somma di vecchie lire 16.500.000 come anticipo ed aveva pagato il saldo con la somma ricevuta a titolo di mutuo dalla Banca Nazionale del Lavoro;
- che, nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, la convenuta si era obbligata a trasferirgli la quota pari al 50% del bene, previo versamento della somma di € 70.000,00, previa detrazione di €
10.000,00 per le spese di cancellazione del mutuo e dell'ipoteca da lui sostenute nel marzo del 2007; -che, nonostante l'integrale versamento del prezzo, la convenuta si era rifiutata di stipulare il contratto di compravendita tramite atto pubblico.
Con le note di udienza del 20.06.2023, l'attore estendeva la domanda ex art. 2932 c.c. al locale garage, pertinenza dell'appartamento, identificato catastalmente con la particella n. 814 sub 9.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio Pt_2
la quale contestava il dedotto inadempimento: non si opponeva all'emissione
[...] di sentenza ex art. 2932 c.c. in riferimento all'immobile identificato al foglio 3, particella n. 814, sub 3. Rilevava la tardiva ed infondata estensione del petitum al locale garage (particella n. 814 sub 9).
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, precisate le conclusioni, all'udienza del 21.01.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
La domanda è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, essendo documentalmente provato l'espletamento della procedura di mediazione (cfr. copia del verbale negativo di mediazione del 26.01.2022, allegato all'atto di citazione).
Passando all'esame del merito, va evidenziato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 2932 c.c. per l'emissione di sentenza costitutiva del diritto di proprietà.
pag. 2/6 L'attore ha spiegato domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto in forza sia dell'accordo raggiunto nel verbale di separazione consensuale del 14.02.2008, omologato dal Tribunale di Avellino in data 17.04.2008 con decreto n. 862/2008, sia della scrittura privata del 23.06.2008, contenente parziali modifiche delle condizioni di separazione.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che in sede di separazione consensuale e di divorzio congiunto, siano ammissibili accordi (anche stragiudiziali) tra le parti con l'assunzione di un obbligo preliminare al trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi. È ammissibile e valida qualsiasi clausola che regolamenti i rapporti patrimoniali dei coniugi, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile che di cessione definitiva del bene stesso o ancora di assunzione dell'obbligo di trasferirlo (Cass. S.S. Unite, sent. n. 21761/2021). Inoltre, in caso di inadempimento all'obbligazione di trasferire, la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile la proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c..
Tuttavia, nella fattispecie concreta, deve ritenersi insussistente un idoneo accordo tra i coniugi da cui possa sorgere un obbligo azionabile con la domanda giudiziale spiegata.
Infatti, il verbale di separazione consensuale del 14.02.2008 e la scrittura privata del 23.06.2008 non contengono tutti gli elementi necessari per ritenere stipulato un valido contratto preliminare tra le parti, idoneo ai fini dell'accoglimento della domanda attorea.
In particolare, manca l'identificazione precisa dell'immobile compromesso: Del tutto assenti sono gli identificativi catastali;
manca una precisa descrizione dell'immobile
(estensione, caratteristiche, presenza di locali pertinenziali, destinazione d'uso).
In entrambi i suindicati atti, vi è solo un generico riferimento ad un immobile sito in
Mugnano del AL (AV), alla via San Salvatore n. 46, ricadente in regime di comunione legale dei beni tra i coniugi.
Il contratto preliminare, invece, per dar luogo a una valida azione di ottemperanza ex art. 2932 c.c., deve contenere elementi tali da consentire l'individuazione univoca e precisa delle caratteristiche essenziali dell'immobile.
L'emissione della sentenza traslativa ai sensi dell'art. 2932 c.c., richiede che già nel preliminare si possano delineare con chiarezza gli elementi identificativi dell'immobile pag. 3/6 da acquistare, quali la sua ubicazione, le dimensioni, la destinazione d'uso e i criteri specifici che ne permettano la concreta attribuzione. La giurisprudenza fa costante riferimento a tali requisiti per salvaguardare l'interpretabilità e la realizzabilità del contratto definitivo;
si tratta di una necessità imprescindibile per garantire le parti e rendere esecutive le loro intese.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché la sentenza ex art. 2932 c.c. possa sostituire il contratto definitivo è necessario che il bene oggetto della compravendita sia identificabile con certezza. L'indeterminatezza o la genericità dell'oggetto impediscono l'esecuzione in forma specifica. Nel campo del diritto immobiliare ciò avviene principalmente dando indicazione, esatta e compiuta, dei dati catastali del bene e dei suoi confini.
Ciò in quanto la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo. In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso
- dovendo necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche –beni diversi da quelli contemplati nel preliminare come oggetto del futuro trasferimento (Cass. sent. n. 28613/2024 e
Corte Appello Roma, 06/05/2022).
In senso rafforzativo rispetto a quanto fin qui argomentato, va detto che l'incertezza in ordine all'oggetto dell'obbligo assunto (derivante dalla mancanza di una dettagliata individuazione del bene nel verbale di separazione consensuale del
14.02.2008 e nella scrittura privata del 23.06.2008) è resa palese dal fatto che la convenuta ha sollevato una specifica contestazione relativa all'estraneità all'accordo preliminare del locale garage (bene identificato catastalmente con la particella n. 814 sub 9).
Appare controversa, poi, tra le parti la destinazione d'uso di tale bene (garage o tavernetta), nonché la tardiva modifica della domanda, oltre il temine di preclusione di cui alla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (Cass. ord. n. 18546/2020).
pag. 4/6 Non è possibile per il Giudicante utilizzare, ai fini dell'identificazione dell'immobile, l'originario contratto di compravendita o quello di mutuo allegati all'atto introduttivo, non richiamati negli accordi stipulati tra le parti.
Giova rilevare, in punto di diritto, che, nell'ipotesi di trasferimento definitivo del bene mediante pronuncia giudiziale, non vale il principio per cui l'identificazione del bene oggetto del contratto preliminare può avvenire attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, dovendo l'individuazione del bene necessariamente risultare dal preliminare
(Cass. sent. n. 28099/2024 e Cass. sent. n. 952/2013).
L'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base ai dati riportati nel contratto preliminare ed ai documenti che in esso siano stati specificamente richiamati dalle parti (Cass. sent. n. 952/2014 e Cass. sent. n. 11874/2002).
Infine, va rilevato come, al fine della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.,
è necessaria la produzione in giudizio di ulteriore documentazione: 1) estremi della concessione edilizia relativa all'immobile da trasferire ai sensi dell'art. 40 , comma 2,
L. n. 47/1985; -2) dichiarazione di coerenza catastale di cui all'art. 29, comma 1, L. n.
52/1985; -3) perizia che attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sostituibile con un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (Cass. sent. n.
28009/2024; Cass. sent. n. 12654/2020 e Cass. Sent. n. 17749/2017).
Nel caso di specie, è mancata la produzione di tale documentazione.
Del tutto insufficiente è la dichiarazione dei venditori di conformità con la normativa edilizia ed urbanistica contenuta nell'atto di compravendita per Notar del Per_1
22.09.1997 allegato all'atto introduttivo.
Si tratta di dichiarazione non corroborata da alcun ulteriore documento in atti (Cass. civ., ord. 29/05/2023, n. 14976) e risalente nel tempo (il contratto di compravendita è stato stipulato nel 1997).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto di gravi motivi connessi alla posizione difensiva della convenuta di parziale non contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda;
pag. 5/6 2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 20.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6