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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO BRACCI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE NEGRELLI, N. 1, CESENATICO, presso il difensore avv. FRANCESCO BRACCI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._1 PRETELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO, N. 36, QUARRATA, presso il difensore avv. ALESSANDRO PRETELLI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 9 luglio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 16.11.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.07.2025, ovvero: “In via immediatamente preliminare: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc visto il rapporto di pregiudizialità della fattispecie con il procedimento penale attivato con la denuncia querela depositata in data 14.12.22. In via ulteriormente preliminare: negare, a fronte di eventuale avversaria richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. in quanto il credito appare manifestamente infondato, supportato solo dall'unilaterale predisposizione delle fatture, peraltro nemmeno certificate da Notaio e già contestate, e la presente opposizione è di pronta soluzione e gode della prova scritta delle risultanze contabili in merito agli ammanchi oltre che della perizia di parte e di tutti i documenti allegati e delle precise contestazioni stragiudiziali non riscontrate in ordine ai danni patiti. Nel merito: previo accertamento e dichiarazione della risoluzione contrattuale del contratto di collaborazione commerciale per cui è causa per grave inadempimento doloso del Sig. ex art. 1453 c.c. e previo accertamento comunque della non debenza delle CP_1 somme portate in fatture per cui è causa accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per pagina 1 di 10 tutte le ragioni suesposte e, per l'effetto, - revocare o dichiarare nullo, annullabile e, comunque, privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato;
In accoglimento della domanda riconvenzionale voglia accertare e dichiarare il credito dell'opponente nella misura Parte_1 complessiva di € 189.833,00, o di quella maggiore o minore risultante dagli esiti di causa, per risarcimento danni di seguito alla sottrazione di prodotto come in narrativa o in subordine, in denegato accertamento del credito preteso dall'opposto di € 11.449,95, nella misura di € 178.383,05 di seguito a compensazione con esso del maggior danno patito come sopra, voglia quindi condannare l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma pari ad € 189.833,00 o in subordine di € 178.383,05 o di quella maggiore o minore risultante dagli esiti di causa. Con vittoria di lite ed integrale rifusione delle spese e compenso di causa”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.07.2025, ovvero: “In via istruttoria, estromettere dal presente giudizio i documenti n. 10, 11, 12 e 13 prodotti ex adverso per i motivi già indicati;
nel merito, 1) respingere l'opposizione proposta da
[...]
con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) respingere la domanda riconvenzionale Pt_1 proposta da Vittoria di spese del giudizio.”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o solo mittente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2023 con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di in qualità di titolare dell'omonima CP_1 ditta (in seguito anche solo autista e/o vettore), ingiungeva il pagamento di euro 11.449,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività di trasporto e consegna di di cui alle fatture azionate in sede monitoria. CP_2 Preliminarmente, premettendo di occuparsi della commercializzazione di gas G.P.L. per riscaldamento, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) in data 28.09.2012, le odierne parti in causa stipulavano un contratto di collaborazione in base al quale si CP_1 occupava della distribuzione e del trasporto del gas G.P.L. dal deposito principale ai singoli utenti e/o ai depositi satellite;
b) a seguito di ammanchi ed incongruenze contabili riscontrate nella zona territoriale servita da (Firenze, Prato e Pistoia) e successive verifiche, in data 8.11.2022 CP_1 detto contratto veniva risolto per grave inadempimento dell'opposto, il quale commercializzava direttamente ed illecitamente il prodotto presso propri clienti e/o clienti della concorrenza;
c) tali sottrazioni comportavano una mancanza complessiva di 233.170 litri di gas G.P.L. e in data 14.12.2022 formalizzava querela nei confronti dell'odierno autista opposto. Parte_1 Pertanto, dando atto di non aver mai riconosciuto bensì contestato i pretesi trasporti dedotti nelle fatture azionate, domandava preliminarmente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., Parte_1 stante il rapporto di pregiudizialità con il procedimento penale attivato a seguito di denuncia querela, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta al risarcimento del danno quantificato in euro 189.833,00, da porsi in eventuale compensazione con il preteso credito dell'opposto laddove accertato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2023, si costituiva CP_1
ribadendo l'esistenza del proprio credito, anche alla luce dei documenti di viaggio prodotti.
[...] In particolare, parte opposta contestava di aver posto in essere le azioni allo stesso addebitate dalla controparte, affermando di non aver mai emesso bolle di scarico fittizie e/o di aver commercializzato in autonomia la differenza dei quantitativi di gas G.P.L.. L'autista dava atto, altresì, di CP_1 non aver mai autorizzato l'installazione di un sistema di GPS sul proprio mezzo e contestava l'illegittimità di un tale comportamento tenuto dalla controparte, per cui domandava l'espunzione dal fascicolo di tutte le prove eventualmente frutto di tale localizzazione satellitare illegittima. Da ultimo, parte opposta si opponeva alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., non sussistendo alcun rapporto d pregiudizialità fra la domanda proposta in via monitoria e la controversia pagina 2 di 10 innanzi al Tribunale penale, atteso che l'eventuale accertamento di responsabilità di per CP_1 i fatti enunciati nell'atto di citazione farebbe sì sorgere in capo all'opponente un diritto al risarcimento del danno, ma non inciderebbe sul credito azionato in sede monitoria.
Con ordinanza del 23.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2023, il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'istanza di sospensione necessaria del presente processo ex art. 295 c.p.c., disponeva che le parti esperissero un tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, assegnando alle stesse termine di giorni quindici per depositare la domanda di mediazione dinnanzi ad un organismo scelto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 20.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 13.11.2024, il legale rappresentante di parte opponente, , rendeva Testimone_1
l'interrogatorio formale ammesso e venivano altresì escussi i testimoni di parte opponente, Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza del 16.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024, rilevato che alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale espletata fosse divenuta superflua l'escussione del testimone ammesso di parte opposta, non comparso all'udienza Testimone_5 calendarizzata, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.07.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 9.07.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 16.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 10.07.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
***
L'opposizione proposta dal mittente avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2023 è Parte_1 fondata con specifico riferimento alle domande riconvenzionali di accertamento del grave inadempimento contrattuale imputabile all'autista nell'ambito del contratto di CP_1 collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012, e di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e, dunque, dovrà essere accolta nei limiti e per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del corretto rapporto dare / avere tra le parti contraenti.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari, nonché alla prova del credito azionato in sede monitoria dal vettore 1.1 Preliminarmente, si ribadisce il mancato accoglimento della richiesta preliminare di parte opponente di sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità con il procedimento penale scaturito dalla querela formalizzata dalla società in data 14.12.2022 Parte_1 (cfr. doc. n. 8 parte opponente), stante la mancata presenza di obiettivi rapporti di pregiudizialità giuridica tra i due distinti procedimenti giudiziali, atteso che dalla definizione del procedimento penale non dipende la decisione della presente causa. A tal proposito, si osserva in aggiunta come nelle more del presente giudizio le parti non abbiano documentato l'effettiva chiusura della fase delle indagini preliminari e l'instaurazione del relativo processo in sede penale, anzi la stessa parte opponente ha dedotto che “(…) le indagini si sono rilevate più complesse del previsto (…)”. 1.2 Inoltre, sempre in via preliminare ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 3 di 10 l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto poi allo specifico procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in esame, ci si limita a ricordare che il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni richieste, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove dalle stesse offerte, al fine di valutare la fondatezza dell'originaria pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e se i fatti costitutivi della stessa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione / ordinario giudizio di piena cognizione (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nella specie unicamente sulla base di tre fatture commerciali unilateralmente emesse dall'imprenditore individuale (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 monitorio) - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Ancora e sempre in via generale, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita, altresì, ad un breve richiamo in merito al principio generale di non contestazione. Infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici posti alla base della pretesa fatta valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.3 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, si rileva come il presente giudizio tragga origine dal pacifico contratto di collaborazione commerciale stipulato tra le odierne parti in causa in data 28.09.2012 e rinnovato tacitamente nel corso degli anni, quantomeno fino all'anno 2022 (cfr. doc. n. 2 parte opponente), in base al quale l'odierna parte opponente affidava e commissionava alla ditta i servizi di trasporto e di consegna, ai propri clienti finali, di gas G.P.L. propano sfuso, CP_1 da effettuarsi mediante travaso in serbatoio di proprietà di nonché mediante riempimento di CP_3 depositi satellite, con riferimento alle province di Firenze, Prato e Pistoia. In tale contesto fattuale, l'autista agiva in giudizio per ottenere il proprio corrispettivo CP_1 per le attività di trasporto e consegna di gas G.P.L. di cui alle fatture prodotte in sede monitoria (cfr. doc. nn. 1 – 3 monitorio), allegando di aver svolto la propria prestazione contrattuale nei mesi di pagina 4 di 10 settembre, ottobre e novembre 2022 presso il deposito Magigas di Montale (Pistoia) e di non essere stato pagato dal mittente in base agli accordi contrattuali in essere tra le parti. Parte_1
1.4 Nel caso di specie, in ragione della complessiva documentazione offerta in comunicazione e delle specifiche allegazioni assertive e probatorie di parte, si rileva, in primo luogo, come il vettore abbia dimostrato in maniera sufficiente la prova del credito azionato in sede monitoria CP_1 per l'importo in linea capitale pari ad euro 11.449,95, a titolo di corrispettivi per l'attività di trasporto. In particolare, si rileva che l'odierna parte opposta, se in sede monitoria si è sostanzialmente limitata a produrre, fatture commerciali in formato .xml cliccabile “PER TRASPORTI C/O VS CLIENTI” contestate dalla controparte commerciale, nel corso del presente giudizio di opposizione ha offerto in comunicazione le relative bolle di accompagnamento / documenti di viaggio per complessivi 62.560 kg di G.P.L. prelevato dal deposito satellite (cfr. doc. n. 2 parte opposta), che non sono stati specificamente contestati dalla controparte nella successiva prima difesa utile e anzi sono stati sostanzialmente confermati, quanto all'effettivo carico da parte dell'autista presso il deposito satellite Magigas di Montale dal legale rappresentante di nel corso dell'interrogatorio formale reso. Parte_1
Allo specifico fine di determinare il corrispettivo effettivamente spettante in base agli accordi commerciali in essere tra le parti contraenti al vettore in forza dell'attività di trasporto CP_1 commissionata dal mittente si deve valorizzare, da un lato, l'allegazione della stessa parte Parte_1 opponente circa la datazione della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. inviata da a Parte_1
- di cui meglio si dirà nel successivo paragrafo di motivazione – nel corso del mese di CP_1 novembre 2022 (cfr. doc. n. 3 parte opponente) e, dall'altro lato, la documentata prassi in essere tra le parti nel corso del rapporto commerciale, quantomeno dall'anno 2015, per cui i corrispettivi spettanti all'autista e non contestati vengono determinati in base ai kg di carico presso il deposito satellite e il corrispettivo unitario pari ad euro/kg 0,09 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta). Nello specifico, sul punto, si richiamano anche le dichiarazioni testimoni rese dall'impiegato amministrativo di che si è Parte_1 occupato personalmente dei fatti per cui è causa ed in via generale ha chiarito “non ho controllato le bolle di carico in quanto non è necessario, visto che non mettiamo in dubbio la quantità di GPL caricata” (cfr. verbale d'udienza del 13.11.2024).
In ultima analisi e per completezza espositiva, si deve sin d'ora evidenziare come anche su tale specifico aspetto l'opposizione proposta da debba considerarsi comunque fondata in Parte_1 relazione alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto – come meglio di dirà nel proseguo – delle domande riconvenzionali dalla stessa proposte nei confronti di anche CP_1 in via subordinata (sin dal proprio atto di citazione in opposizione) in termini di compensazione dell'eventuale corrispettivo ancora spettante all'autista con il maggior credito risarcitorio richiesto dal mittente danneggiato e quantificato in complessivi euro 189.833,00.
2. In merito alle domande riconvenzionali formulate dal mittente Declaratoria Parte_1 di risoluzione del contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012 per grave inadempimento imputabile al vettore. Risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata da parte opposta in sede monitoria, in secondo luogo, è parimenti emersa nel corso dell'istruttoria espletata la fondatezza tanto della domanda di accertamento e declaratoria di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto stipulato fra le odierne parti in causa in data 28.09.2012 per grave inadempimento di – allegato in CP_1 termini di sottrazione di beni trasportati (gas G.P.L. nelle province di Firenze, Pisa e Pistoia) per complessivi 233.170 litri (cfr. doc. n. 3 parte opponente), quanto di accertamento e condanna della parte contraente inadempiente al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta del proprio accertato grave ed imputabile inadempimento (cfr. doc. 4 e 6 parte opponente). 2.1 Innanzitutto, in merito all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, si ricorda che il codice sottopone la risolubilità del contratto non già ad un inadempimento semplice, ma ad un inadempimento da parte di uno dei contraenti qualificato ovvero “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e pagina 5 di 10 1455 c.c.. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, che a chiare lettere ha affermato che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. ex multis Cass. n. 7187 del 4.03.2022). Con riguardo proprio a quest'ultimo profilo, ci si limita ad evidenziare che, come noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve superare ogni ragionevole limite di tolleranza e in relativo accertamento deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con l'interesse all'adempimento ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita ed occorre valutare, per un verso, se l'inadempimento sia stato di rilevante entità, avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie e, per altro verso, se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo (cfr. Cass. n. 4022 del 20.02.2018). Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, una tale valutazione va, pertanto, operata sulla base di un duplice criterio. Da un lato, occorre valutare la sussistenza di un parametro oggettivo ovvero verificare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto - tenuto conto anche dell'entità dell'inadempimento e del pregiudizio effettivamente causato - così da creare uno squilibrio sensibile nel sinallagma negoziale. Dall'altro lato, occorre integrare questa valutazione con la verifica del profilo soggettivo della colpa della parte inadempiente. Si rende necessario, pertanto, vagliare il comportamento di entrambe le parti, in termini di atteggiamento incolpevole dell'inadempiente, di tempestiva riparazione dell'inadempimento dello stesso, di protratta tolleranza della parte adempiente;
tutti elementi che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale. In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, tale valutazione è, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice in relazione alle concrete circostanze del caso. In estrema sintesi, si deve quindi accertare l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, interferendo sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
2.2 Orbene, l'inadempimento contrattuale contestato all'autista da parte del CP_1 mittente sin dal mese di novembre 2022, in relazione al complessivo equilibrio Parte_1 sinallagmatico degli interessi, integra certamente il requisito della non scarsa importanza, alla luce delle circostanze fattuali emerse ed accertate in corso di causa. In particolare, deducendo il grave inadempimento dell'odierna parte opposta, consistito in reiterate ed importati sottrazioni del prodotto gas G.P.L., che veniva dal vettore prelevato dai CP_1 depositi satellite dell'area geografica dallo stesso servita in via quasi esclusiva – circostanza fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e che comunque ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di (cfr. verbale d'udienza del 13.11.2024) - ma Testimone_2 che non vi è prova che sia stato consegnato ai destinatari finali previsti, il mittente ha Parte_1 documentato di aver comunicato mediante pec all'odierno opposto la risoluzione contrattuale. In prima analisi, è stata offerta in comunicazione una tale comunicazione di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di collaborazione commerciale in essere fra le parti, inviata in data 8.11.2022 dall'indirizzo all'indirizzo (cfr. doc. n. 3 parte Email_1 Email_2 opponente – circostanza pacifica tra le parti), avente ad oggetto “contratto di collaborazione del 28.09.12 – risoluzione per gravissimo inadempimento” dalla quale si evince come già a quella data e in quella avesse contestato le “rilevanti incongruenze quantitative tra il prodotto a Lei Pt_2 Parte_1 affidato e quello regolarmente fatturato a carico della clientela, numerosi ipotesi di consegne con pagamenti in contante a Sue mani non accompagnate dalla regolare emissione di bolla e quindi della successiva fatturazione a nostro favore”, nonché si fosse riservata di richiedere danni a carico di all'esito degli accertamenti circa l'entità degli stessi e avesse contestato ogni eventuale CP_1
pagina 6 di 10 richiesta di pagamento avanzata nei propri confronti, con espresso riferimento alle fatture n. 9 del 30.09.2022 e n. 10 del 30.10.2022, azionate in sede monitoria. In seconda analisi, si deve rilevare come una tale specifica contestazione risulti dimostrata da plurimi e convergenti elementi probatori offerti in comunicazione dalla parte in tal senso onerata, che non possono ritenersi specificamente contestati e fattivamente smentiti nel corso del presente giudizio dall'odierna parte opposta CP_1 Per un verso, la circostanza fattuale relativa ad un complessivo ed ingiustificato ammanco contabile concentrato nella zona geografica servita principalmente dall'autista pari a 233.170 litri CP_1 di gas G.P.L. prelevato dai depositi satellite di e non consegnato né saldato dai clienti finali, Parte_1 oltre a non essere stata oggetto di specifica contestazione, è risultata provata tramite l'incrocio tra i dati contabili estratti dal sistema gestionale della stessa mittente – dati non oggetto di specifica Parte_1 contestazione ad opera della controparte –, le bolle di scarico emesse dallo stesso vettore, come da prassi in uso, e i dati – questi specificamente contestati da parte opposta – estratti dal sistema GPS omologato ed installato sul mezzo utilizzato per l'attività di trasporto dalla ditta CP_1 targato BN807FN (cfr. doc. nn. 1, 2, 4, 5, 6, 10-14 parte opponente). Parte opponente ha, infatti, prodotto documentazione attestante le varie soste effettuate dall'odierno opposto presso singoli clienti, riportante i relativi date e orari (cfr. doc. nn. 11, 12 e 13 parte opponente), nonché attestante i complessivi ammanchi riscontrati nella zona servita da CP_1
– Firenze, Pisa e Pistoia – e riportante per ciascun deposito la riscontrata differenza in litri (cfr. doc. nn. 4 parte opponente). Una tale specifica e documentata attività di verifica contabile è stata svolta dall'impiegato contabile di
, il quale, sentito a tal proposito come testimone, ha chiarito in modo Parte_1 Testimone_2 puntuale la documentazione utilizzata e la metodologia posta alla base della contestata scrittura privata rubricata “riepilogo ammanchi depositi” (cfr. doc. n. 4 parte opponente). Il testimone , sotto il vincolo del giuramento prestato, ha confermato di aver Testimone_2 personalmente redatto il documento di sintesi prodotto in giudizio e di aver eseguito l'analisi / verifica contabile;
sul punto, ha dichiarato che i dati ivi inseriti “sono stati estratti dal gestionale e che in un secondo momento, in caso di differenze, ho provveduto a verificare i posizionamenti satellitari degli autisti”, nonché che la zona territoriale oggetto di documentazione e di analisi fosse rifornita quasi in esclusiva da (cfr. verbale di udienza del 13.11.2024). CP_1 Per altro verso, le contestazioni sollevate sul punto da parte opposta in ordine alla illegittima acquisizione ed utilizzo dei risultati della geolocalizzazione, oltre a risultare in atti unicamente dedotte, sono risultate smentite dalle risultanze dell'istruttoria condotta nel corso del presente giudizio. Priva di pregio dirimente è, infatti, la generica contestazione in ordine all'abusiva installazione sul mezzo di proprietà dell'autista – che in ogni caso, lo si ribadisce, non è dipendente CP_1 della società ma imprenditore individuale che con la stessa collabora -, a fronte dello Parte_1 specifico contenuto pattizio di cui all'art. 7 del già più volte richiamato contratto di collaborazione per cui “La dovrà effettuare il servizio secondo le istruzioni fornite dalla Controparte_4 Parte_1 e nel pieno rispetto delle norme previste dal DPR 6 ottobre 1978 n. 627 e di tutte le altre
[...] disposizioni di legge in materia di trasporti” (cfr. doc. n. 2 parte opponente) e della documentata adozione dei necessari presidi di sicurezza, imposti dalla legge di settore, ad opera della società
[...] (cfr. doc. 9a e 9b parte opponente). Pt_1 Parimenti esile e non supportata da idonei elementi di prova, è l'ulteriore contestazione sollevata per la prima volta nella presente sede giudiziale, in merito alla pretesa inefficacia probatoria dei risultati della geolocalizzazione (cfr. doc. nn. 10-14), in quanto lungi dal contestare specificamente i passaggi del proprio mezzo rilevati dal sistema GPS omologato non ha invece assolto al proprio onere probatorio relativo tanto a circostanze impeditive dell'avversaria allegazione di fatti costitutivi, quanto alla prova circa l'effettivo e rituale scarico del gas trasportato presso i clienti finali e pagamento ad opera CP_2 di questi ultimi del relativo prezzo al fornitore Parte_1
pagina 7 di 10 In terza analisi e sempre a quest'ultimo proposito, ci si limita a richiamare quanto emerso nel corso delle indagini difensive svolte ex art. 391 bis e ss. c.p.p., su incarico della società dai periti Parte_1 investigatori privati, e e documentato nella relazione datata Testimone_3 Testimone_4 12.11.2022, contenente anche dichiarazioni scritte rese da alcuni clienti finali sentiti sulle circostanze oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 15 parte opponente). Inoltre, l'efficacia probatoria di una tale scrittura privata offerta in comunicazione e redatta da soggetti terzi rispetto alle parti in causa risulta avallata dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi nel corso dell'istruttoria orale condotta, in quanto entrambi i testimoni, sotto il vincolo del giuramento prestato, hanno confermato di aver eseguito personalmente le attività investigative descritte sub doc. n. 15 – relazione redatta da e integralmente confermata da questi – e che le indagini difensive Testimone_4 svolte sono consistite anche nell'audizione dei clienti dove risultavano soste dell'autista CP_1
“anomale” ovvero non accompagnate da idonee fatture di fornitura di gas In
[...] CP_2 particolare, il primo ha dichiarato sul punto che “Nella relazione sono indicati in rosso i nominativi dei clienti che hanno voluto rilasciare spontaneamente dichiarazioni scritte in merito ai fatti, che sono peraltro allegate alla mia relazione;
3. I nominativi in blu invece sono quei clienti che hanno reso dichiarazioni verbali, confermando il pagamento in contanti del GPL nelle mani di e del CP_1 commerciale di zona, che mi sembra di ricordare si chiamasse oppure clienti che non hanno Per_1 voluto rispondere alle mie domande (in ogni caso è tutto indicato nella relazione)” e il secondo che
“Ricordo che ci siamo recati personalmente presso i clienti ivi indicati, in quanto risultava dal rilevatore GPS installato sul mezzo di che vi fossero state soste che non avevano alcuna CP_1 giustificazione formale. I vari clienti alla mia presenza hanno confermato verbalmente gli acquisti di GPL in contanti e in alcuni casi hanno anche rilasciato dichiarazioni scritte, come si vede dalla relazione”, confermando pertanto la circostanza del pagamento del prezzo diretto in contanti sprovvisto di fattura all'autista (cfr. verbale di udienza del 13.11.2024). CP_1
In ultima analisi e ad abundantiam, si rileva come parte opponente abbia altresì prodotto il verbale di ratifica di denuncia querela proposta in relazione ai fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 8 parte opponente), attestante il deposito da parte di , legale rappresentante di di un atto di Testimone_1 Parte_1 denuncia querela composto da 22 pagine e 17 allegati, “affinché si proceda penalmente nei confronti di e nonché nei confronti di coloro che eventualmente dovessero a CP_1 Parte_3 vario titolo avere concorso nel reato di furto – appropriazione indebita commessi a danno della società che rappresento”, datato 14.12.2022 ovvero antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di avvenuto in data 22.12.2022 (cfr. fascicolo monitorio). CP_1 Pertanto, alla luce della plurima documentazione offerta in comunicazione da parte opponente e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta, sussistono, quantomeno gravi, precisi e concordanti, elementi probatori idonei a fondare la richiesta pronuncia di declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 10 dello stesso contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012 tra le odierne parti processuali, nonché di condanna al risarcimento del danno patrimoniale causalmente dipendente dall'accertato grave inadempimento contrattuale imputabile e colpevole in capo al vettore CP_1
2.3 Da ultimo, dunque, accertata la risoluzione del contratto di collaborazione commerciale in essere tra le parti a causa del grave inadempimento dell'autista opposto, occorre passare all'analisi della domanda formulata dall'odierna parte opponente di risarcimento del danno patrimoniale, tanto in termini di danno emergente (costo di acquisto del gas G.P.L. sottratto quantificato in euro 143.808,00) quanto di lucro cessante (mancato guadagno sulla vendita ai clienti finali stimato in euro 46.025,00). A tal proposito, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione della domanda risarcitoria formulata da parte opponente. Sul punto, ci si limita a ricordare che oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale pagina 8 di 10 nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Inoltre, si precisa che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate dal creditore danneggiato (cfr. Cass. n. 21140/2007). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito.
Ciò doverosamente premesso, a fronte delle circostanze fattuali non specificamente contestate emerse in atti aventi ad oggetto tanto il quantitativo dei litri di gas G.P.L. sottratti nella zona geografica di riferimento del vettore quanto il costo unitario di acquisto della merce da parte del CP_1 mittente e il guadagno medio per litro dalla stessa specificamente allegato, il danno Parte_1 conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta gravemente inadempiente posta in essere nel corso del rapporto commerciale dall'odierna parte opposta e che ne ha determinato la risoluzione a decorrere dal mese di novembre 2022, risulta adeguatamente dimostrato nella presente sede da parte opponente per le seguenti ragioni. Da un lato, parte opponente ha comunque basato la propria richiesta risarcitoria sulla base di verifiche e conteggi posti in essere da un professionista specializzato – seppur nominato dalla stessa parte committente – sulla base di dati ed elementi oggettivi e non contraddittori. Nello specifico, per quanto di specifico interesse si richiamano le conclusioni rassegnate dallo stesso consulente di parte, dott. in data 22.03.2023, a seguito della analisi della documentazione poi acquisita Persona_2 nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: “(…) considerando le impostazioni e modalità operative sopra descritte, il sottoscritto determina Parte_4 l'ammontare complessivo del danno patrimoniale subito dalla società a seguito Parte_1 del furto operato dal proprio ex collaboratore nella maniera seguente: - danno emergente: € 143.808,06; - lucro cessante: € 46.024,73; per un totale complessivo di € 189.832,79 (…)” (cfr. doc. n. 6 parte opponente). Dall'altro lato, in considerazione delle concrete allegazioni di parte opposta sul punto e delle istanze istruttorie dalla stessa formulate nel corso del giudizio, le risultanze e le considerazioni tecniche emergenti da una tale relazione tecnica di parte non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera della controparte processuale, che non ne ha quantomeno sulla base di una propria consulenza di parte o di altra documentazione scritta messo in discussione i quantitativi e i valori economici, ivi espressamente indicati, non assolvendo così al proprio onere della prova del fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa economica (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001).
2.4 In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale subito dal mittente viene integralmente accolta con riferimento alla Parte_1 somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente stimata in atti, devalutata al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). In ragione dell'accertato credito a titolo di corrispettivi per l'attività di trasporto svolta dall'autista nel corso del rapporto commerciale con rimasto insoluto, da un CP_1 Parte_1 tale importo risarcitorio in linea capitale viene sottratto l'importo, parimenti in linea capitale, pari ad euro 11.449,95 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opponente), in applicazione della necessaria e richiesta in via subordinata compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c..
3. In merito alle spese di lite Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi;
la liquidazione viene effettuata in ragione del valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte opposta in relazione all'opposizione complessivamente proposta dal mittente come CP_1 Parte_1 meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca n. 1004/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di nei Parte_1 CP_1 limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 48/2023.
3. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012 fra le parti contraenti per grave inadempimento di CP_1
4. ACCERTA E DICHIARA che nulla è dovuto da parte di in favore di Parte_1 CP_1 sulla base delle fatture azionate in sede monitoria, in considerazione della
[...] compensazione giudiziale del credito accertato in motivazione con il maggior controcredito risarcitorio spettante a parte opponente Parte_1
5. ON parte opposta al pagamento in favore di parte opponente CP_1 [...] della somma di euro 200.481,70 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. ON parte opposta al pagamento in favore di parte opponente CP_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
spese generali Parte_1 pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e relativi bolli, nonché euro 20,40 per costi delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 8 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO BRACCI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE NEGRELLI, N. 1, CESENATICO, presso il difensore avv. FRANCESCO BRACCI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._1 PRETELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO, N. 36, QUARRATA, presso il difensore avv. ALESSANDRO PRETELLI
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 9 luglio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con decreto del 16.11.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.07.2025, ovvero: “In via immediatamente preliminare: disporre la sospensione del presente procedimento ex art. 295 cpc visto il rapporto di pregiudizialità della fattispecie con il procedimento penale attivato con la denuncia querela depositata in data 14.12.22. In via ulteriormente preliminare: negare, a fronte di eventuale avversaria richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. in quanto il credito appare manifestamente infondato, supportato solo dall'unilaterale predisposizione delle fatture, peraltro nemmeno certificate da Notaio e già contestate, e la presente opposizione è di pronta soluzione e gode della prova scritta delle risultanze contabili in merito agli ammanchi oltre che della perizia di parte e di tutti i documenti allegati e delle precise contestazioni stragiudiziali non riscontrate in ordine ai danni patiti. Nel merito: previo accertamento e dichiarazione della risoluzione contrattuale del contratto di collaborazione commerciale per cui è causa per grave inadempimento doloso del Sig. ex art. 1453 c.c. e previo accertamento comunque della non debenza delle CP_1 somme portate in fatture per cui è causa accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per pagina 1 di 10 tutte le ragioni suesposte e, per l'effetto, - revocare o dichiarare nullo, annullabile e, comunque, privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato;
In accoglimento della domanda riconvenzionale voglia accertare e dichiarare il credito dell'opponente nella misura Parte_1 complessiva di € 189.833,00, o di quella maggiore o minore risultante dagli esiti di causa, per risarcimento danni di seguito alla sottrazione di prodotto come in narrativa o in subordine, in denegato accertamento del credito preteso dall'opposto di € 11.449,95, nella misura di € 178.383,05 di seguito a compensazione con esso del maggior danno patito come sopra, voglia quindi condannare l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma pari ad € 189.833,00 o in subordine di € 178.383,05 o di quella maggiore o minore risultante dagli esiti di causa. Con vittoria di lite ed integrale rifusione delle spese e compenso di causa”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 7.07.2025, ovvero: “In via istruttoria, estromettere dal presente giudizio i documenti n. 10, 11, 12 e 13 prodotti ex adverso per i motivi già indicati;
nel merito, 1) respingere l'opposizione proposta da
[...]
con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) respingere la domanda riconvenzionale Pt_1 proposta da Vittoria di spese del giudizio.”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito anche senza Parte_1 indicazione del tipo sociale o solo mittente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2023 con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di in qualità di titolare dell'omonima CP_1 ditta (in seguito anche solo autista e/o vettore), ingiungeva il pagamento di euro 11.449,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività di trasporto e consegna di di cui alle fatture azionate in sede monitoria. CP_2 Preliminarmente, premettendo di occuparsi della commercializzazione di gas G.P.L. per riscaldamento, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) in data 28.09.2012, le odierne parti in causa stipulavano un contratto di collaborazione in base al quale si CP_1 occupava della distribuzione e del trasporto del gas G.P.L. dal deposito principale ai singoli utenti e/o ai depositi satellite;
b) a seguito di ammanchi ed incongruenze contabili riscontrate nella zona territoriale servita da (Firenze, Prato e Pistoia) e successive verifiche, in data 8.11.2022 CP_1 detto contratto veniva risolto per grave inadempimento dell'opposto, il quale commercializzava direttamente ed illecitamente il prodotto presso propri clienti e/o clienti della concorrenza;
c) tali sottrazioni comportavano una mancanza complessiva di 233.170 litri di gas G.P.L. e in data 14.12.2022 formalizzava querela nei confronti dell'odierno autista opposto. Parte_1 Pertanto, dando atto di non aver mai riconosciuto bensì contestato i pretesi trasporti dedotti nelle fatture azionate, domandava preliminarmente la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., Parte_1 stante il rapporto di pregiudizialità con il procedimento penale attivato a seguito di denuncia querela, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta al risarcimento del danno quantificato in euro 189.833,00, da porsi in eventuale compensazione con il preteso credito dell'opposto laddove accertato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2023, si costituiva CP_1
ribadendo l'esistenza del proprio credito, anche alla luce dei documenti di viaggio prodotti.
[...] In particolare, parte opposta contestava di aver posto in essere le azioni allo stesso addebitate dalla controparte, affermando di non aver mai emesso bolle di scarico fittizie e/o di aver commercializzato in autonomia la differenza dei quantitativi di gas G.P.L.. L'autista dava atto, altresì, di CP_1 non aver mai autorizzato l'installazione di un sistema di GPS sul proprio mezzo e contestava l'illegittimità di un tale comportamento tenuto dalla controparte, per cui domandava l'espunzione dal fascicolo di tutte le prove eventualmente frutto di tale localizzazione satellitare illegittima. Da ultimo, parte opposta si opponeva alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., non sussistendo alcun rapporto d pregiudizialità fra la domanda proposta in via monitoria e la controversia pagina 2 di 10 innanzi al Tribunale penale, atteso che l'eventuale accertamento di responsabilità di per CP_1 i fatti enunciati nell'atto di citazione farebbe sì sorgere in capo all'opponente un diritto al risarcimento del danno, ma non inciderebbe sul credito azionato in sede monitoria.
Con ordinanza del 23.09.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2023, il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, rigettava l'istanza di sospensione necessaria del presente processo ex art. 295 c.p.c., disponeva che le parti esperissero un tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, assegnando alle stesse termine di giorni quindici per depositare la domanda di mediazione dinnanzi ad un organismo scelto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c..
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 20.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 13.11.2024, il legale rappresentante di parte opponente, , rendeva Testimone_1
l'interrogatorio formale ammesso e venivano altresì escussi i testimoni di parte opponente, Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4
Con ordinanza del 16.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2024, rilevato che alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale espletata fosse divenuta superflua l'escussione del testimone ammesso di parte opposta, non comparso all'udienza Testimone_5 calendarizzata, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.07.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 9.07.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 16.11.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 10.07.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
***
L'opposizione proposta dal mittente avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2023 è Parte_1 fondata con specifico riferimento alle domande riconvenzionali di accertamento del grave inadempimento contrattuale imputabile all'autista nell'ambito del contratto di CP_1 collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012, e di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e, dunque, dovrà essere accolta nei limiti e per tutte le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminazione del corretto rapporto dare / avere tra le parti contraenti.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari, nonché alla prova del credito azionato in sede monitoria dal vettore 1.1 Preliminarmente, si ribadisce il mancato accoglimento della richiesta preliminare di parte opponente di sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità con il procedimento penale scaturito dalla querela formalizzata dalla società in data 14.12.2022 Parte_1 (cfr. doc. n. 8 parte opponente), stante la mancata presenza di obiettivi rapporti di pregiudizialità giuridica tra i due distinti procedimenti giudiziali, atteso che dalla definizione del procedimento penale non dipende la decisione della presente causa. A tal proposito, si osserva in aggiunta come nelle more del presente giudizio le parti non abbiano documentato l'effettiva chiusura della fase delle indagini preliminari e l'instaurazione del relativo processo in sede penale, anzi la stessa parte opponente ha dedotto che “(…) le indagini si sono rilevate più complesse del previsto (…)”. 1.2 Inoltre, sempre in via preliminare ai fini del decidere, è necessario ricordare che, come noto, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 3 di 10 l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto poi allo specifico procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in esame, ci si limita a ricordare che il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni richieste, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove dalle stesse offerte, al fine di valutare la fondatezza dell'originaria pretesa azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e se i fatti costitutivi della stessa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione / ordinario giudizio di piena cognizione (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nella specie unicamente sulla base di tre fatture commerciali unilateralmente emesse dall'imprenditore individuale (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 monitorio) - nel corso del giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Ancora e sempre in via generale, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita, altresì, ad un breve richiamo in merito al principio generale di non contestazione. Infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio. Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici posti alla base della pretesa fatta valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. 1.3 Tutto ciò doverosamente premesso in diritto, si rileva come il presente giudizio tragga origine dal pacifico contratto di collaborazione commerciale stipulato tra le odierne parti in causa in data 28.09.2012 e rinnovato tacitamente nel corso degli anni, quantomeno fino all'anno 2022 (cfr. doc. n. 2 parte opponente), in base al quale l'odierna parte opponente affidava e commissionava alla ditta i servizi di trasporto e di consegna, ai propri clienti finali, di gas G.P.L. propano sfuso, CP_1 da effettuarsi mediante travaso in serbatoio di proprietà di nonché mediante riempimento di CP_3 depositi satellite, con riferimento alle province di Firenze, Prato e Pistoia. In tale contesto fattuale, l'autista agiva in giudizio per ottenere il proprio corrispettivo CP_1 per le attività di trasporto e consegna di gas G.P.L. di cui alle fatture prodotte in sede monitoria (cfr. doc. nn. 1 – 3 monitorio), allegando di aver svolto la propria prestazione contrattuale nei mesi di pagina 4 di 10 settembre, ottobre e novembre 2022 presso il deposito Magigas di Montale (Pistoia) e di non essere stato pagato dal mittente in base agli accordi contrattuali in essere tra le parti. Parte_1
1.4 Nel caso di specie, in ragione della complessiva documentazione offerta in comunicazione e delle specifiche allegazioni assertive e probatorie di parte, si rileva, in primo luogo, come il vettore abbia dimostrato in maniera sufficiente la prova del credito azionato in sede monitoria CP_1 per l'importo in linea capitale pari ad euro 11.449,95, a titolo di corrispettivi per l'attività di trasporto. In particolare, si rileva che l'odierna parte opposta, se in sede monitoria si è sostanzialmente limitata a produrre, fatture commerciali in formato .xml cliccabile “PER TRASPORTI C/O VS CLIENTI” contestate dalla controparte commerciale, nel corso del presente giudizio di opposizione ha offerto in comunicazione le relative bolle di accompagnamento / documenti di viaggio per complessivi 62.560 kg di G.P.L. prelevato dal deposito satellite (cfr. doc. n. 2 parte opposta), che non sono stati specificamente contestati dalla controparte nella successiva prima difesa utile e anzi sono stati sostanzialmente confermati, quanto all'effettivo carico da parte dell'autista presso il deposito satellite Magigas di Montale dal legale rappresentante di nel corso dell'interrogatorio formale reso. Parte_1
Allo specifico fine di determinare il corrispettivo effettivamente spettante in base agli accordi commerciali in essere tra le parti contraenti al vettore in forza dell'attività di trasporto CP_1 commissionata dal mittente si deve valorizzare, da un lato, l'allegazione della stessa parte Parte_1 opponente circa la datazione della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. inviata da a Parte_1
- di cui meglio si dirà nel successivo paragrafo di motivazione – nel corso del mese di CP_1 novembre 2022 (cfr. doc. n. 3 parte opponente) e, dall'altro lato, la documentata prassi in essere tra le parti nel corso del rapporto commerciale, quantomeno dall'anno 2015, per cui i corrispettivi spettanti all'autista e non contestati vengono determinati in base ai kg di carico presso il deposito satellite e il corrispettivo unitario pari ad euro/kg 0,09 (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta). Nello specifico, sul punto, si richiamano anche le dichiarazioni testimoni rese dall'impiegato amministrativo di che si è Parte_1 occupato personalmente dei fatti per cui è causa ed in via generale ha chiarito “non ho controllato le bolle di carico in quanto non è necessario, visto che non mettiamo in dubbio la quantità di GPL caricata” (cfr. verbale d'udienza del 13.11.2024).
In ultima analisi e per completezza espositiva, si deve sin d'ora evidenziare come anche su tale specifico aspetto l'opposizione proposta da debba considerarsi comunque fondata in Parte_1 relazione alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto – come meglio di dirà nel proseguo – delle domande riconvenzionali dalla stessa proposte nei confronti di anche CP_1 in via subordinata (sin dal proprio atto di citazione in opposizione) in termini di compensazione dell'eventuale corrispettivo ancora spettante all'autista con il maggior credito risarcitorio richiesto dal mittente danneggiato e quantificato in complessivi euro 189.833,00.
2. In merito alle domande riconvenzionali formulate dal mittente Declaratoria Parte_1 di risoluzione del contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012 per grave inadempimento imputabile al vettore. Risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Accertata la fondatezza della pretesa creditoria azionata da parte opposta in sede monitoria, in secondo luogo, è parimenti emersa nel corso dell'istruttoria espletata la fondatezza tanto della domanda di accertamento e declaratoria di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto stipulato fra le odierne parti in causa in data 28.09.2012 per grave inadempimento di – allegato in CP_1 termini di sottrazione di beni trasportati (gas G.P.L. nelle province di Firenze, Pisa e Pistoia) per complessivi 233.170 litri (cfr. doc. n. 3 parte opponente), quanto di accertamento e condanna della parte contraente inadempiente al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta del proprio accertato grave ed imputabile inadempimento (cfr. doc. 4 e 6 parte opponente). 2.1 Innanzitutto, in merito all'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di una parte, si ricorda che il codice sottopone la risolubilità del contratto non già ad un inadempimento semplice, ma ad un inadempimento da parte di uno dei contraenti qualificato ovvero “di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e pagina 5 di 10 1455 c.c.. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte, che a chiare lettere ha affermato che “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (cfr. ex multis Cass. n. 7187 del 4.03.2022). Con riguardo proprio a quest'ultimo profilo, ci si limita ad evidenziare che, come noto, la non scarsa importanza dell'inadempimento, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, deve superare ogni ragionevole limite di tolleranza e in relativo accertamento deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente. In particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, l'interesse di cui all'art. 1455 c.c. coincide con l'interesse all'adempimento ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita ed occorre valutare, per un verso, se l'inadempimento sia stato di rilevante entità, avendo riguardato obbligazioni principali e non secondarie e, per altro verso, se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo (cfr. Cass. n. 4022 del 20.02.2018). Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, una tale valutazione va, pertanto, operata sulla base di un duplice criterio. Da un lato, occorre valutare la sussistenza di un parametro oggettivo ovvero verificare che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto - tenuto conto anche dell'entità dell'inadempimento e del pregiudizio effettivamente causato - così da creare uno squilibrio sensibile nel sinallagma negoziale. Dall'altro lato, occorre integrare questa valutazione con la verifica del profilo soggettivo della colpa della parte inadempiente. Si rende necessario, pertanto, vagliare il comportamento di entrambe le parti, in termini di atteggiamento incolpevole dell'inadempiente, di tempestiva riparazione dell'inadempimento dello stesso, di protratta tolleranza della parte adempiente;
tutti elementi che possono, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale. In difetto di una valutazione legale tipica della gravità dell'inadempimento, tale valutazione è, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice in relazione alle concrete circostanze del caso. In estrema sintesi, si deve quindi accertare l'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, interferendo sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
2.2 Orbene, l'inadempimento contrattuale contestato all'autista da parte del CP_1 mittente sin dal mese di novembre 2022, in relazione al complessivo equilibrio Parte_1 sinallagmatico degli interessi, integra certamente il requisito della non scarsa importanza, alla luce delle circostanze fattuali emerse ed accertate in corso di causa. In particolare, deducendo il grave inadempimento dell'odierna parte opposta, consistito in reiterate ed importati sottrazioni del prodotto gas G.P.L., che veniva dal vettore prelevato dai CP_1 depositi satellite dell'area geografica dallo stesso servita in via quasi esclusiva – circostanza fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. e che comunque ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di (cfr. verbale d'udienza del 13.11.2024) - ma Testimone_2 che non vi è prova che sia stato consegnato ai destinatari finali previsti, il mittente ha Parte_1 documentato di aver comunicato mediante pec all'odierno opposto la risoluzione contrattuale. In prima analisi, è stata offerta in comunicazione una tale comunicazione di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di collaborazione commerciale in essere fra le parti, inviata in data 8.11.2022 dall'indirizzo all'indirizzo (cfr. doc. n. 3 parte Email_1 Email_2 opponente – circostanza pacifica tra le parti), avente ad oggetto “contratto di collaborazione del 28.09.12 – risoluzione per gravissimo inadempimento” dalla quale si evince come già a quella data e in quella avesse contestato le “rilevanti incongruenze quantitative tra il prodotto a Lei Pt_2 Parte_1 affidato e quello regolarmente fatturato a carico della clientela, numerosi ipotesi di consegne con pagamenti in contante a Sue mani non accompagnate dalla regolare emissione di bolla e quindi della successiva fatturazione a nostro favore”, nonché si fosse riservata di richiedere danni a carico di all'esito degli accertamenti circa l'entità degli stessi e avesse contestato ogni eventuale CP_1
pagina 6 di 10 richiesta di pagamento avanzata nei propri confronti, con espresso riferimento alle fatture n. 9 del 30.09.2022 e n. 10 del 30.10.2022, azionate in sede monitoria. In seconda analisi, si deve rilevare come una tale specifica contestazione risulti dimostrata da plurimi e convergenti elementi probatori offerti in comunicazione dalla parte in tal senso onerata, che non possono ritenersi specificamente contestati e fattivamente smentiti nel corso del presente giudizio dall'odierna parte opposta CP_1 Per un verso, la circostanza fattuale relativa ad un complessivo ed ingiustificato ammanco contabile concentrato nella zona geografica servita principalmente dall'autista pari a 233.170 litri CP_1 di gas G.P.L. prelevato dai depositi satellite di e non consegnato né saldato dai clienti finali, Parte_1 oltre a non essere stata oggetto di specifica contestazione, è risultata provata tramite l'incrocio tra i dati contabili estratti dal sistema gestionale della stessa mittente – dati non oggetto di specifica Parte_1 contestazione ad opera della controparte –, le bolle di scarico emesse dallo stesso vettore, come da prassi in uso, e i dati – questi specificamente contestati da parte opposta – estratti dal sistema GPS omologato ed installato sul mezzo utilizzato per l'attività di trasporto dalla ditta CP_1 targato BN807FN (cfr. doc. nn. 1, 2, 4, 5, 6, 10-14 parte opponente). Parte opponente ha, infatti, prodotto documentazione attestante le varie soste effettuate dall'odierno opposto presso singoli clienti, riportante i relativi date e orari (cfr. doc. nn. 11, 12 e 13 parte opponente), nonché attestante i complessivi ammanchi riscontrati nella zona servita da CP_1
– Firenze, Pisa e Pistoia – e riportante per ciascun deposito la riscontrata differenza in litri (cfr. doc. nn. 4 parte opponente). Una tale specifica e documentata attività di verifica contabile è stata svolta dall'impiegato contabile di
, il quale, sentito a tal proposito come testimone, ha chiarito in modo Parte_1 Testimone_2 puntuale la documentazione utilizzata e la metodologia posta alla base della contestata scrittura privata rubricata “riepilogo ammanchi depositi” (cfr. doc. n. 4 parte opponente). Il testimone , sotto il vincolo del giuramento prestato, ha confermato di aver Testimone_2 personalmente redatto il documento di sintesi prodotto in giudizio e di aver eseguito l'analisi / verifica contabile;
sul punto, ha dichiarato che i dati ivi inseriti “sono stati estratti dal gestionale e che in un secondo momento, in caso di differenze, ho provveduto a verificare i posizionamenti satellitari degli autisti”, nonché che la zona territoriale oggetto di documentazione e di analisi fosse rifornita quasi in esclusiva da (cfr. verbale di udienza del 13.11.2024). CP_1 Per altro verso, le contestazioni sollevate sul punto da parte opposta in ordine alla illegittima acquisizione ed utilizzo dei risultati della geolocalizzazione, oltre a risultare in atti unicamente dedotte, sono risultate smentite dalle risultanze dell'istruttoria condotta nel corso del presente giudizio. Priva di pregio dirimente è, infatti, la generica contestazione in ordine all'abusiva installazione sul mezzo di proprietà dell'autista – che in ogni caso, lo si ribadisce, non è dipendente CP_1 della società ma imprenditore individuale che con la stessa collabora -, a fronte dello Parte_1 specifico contenuto pattizio di cui all'art. 7 del già più volte richiamato contratto di collaborazione per cui “La dovrà effettuare il servizio secondo le istruzioni fornite dalla Controparte_4 Parte_1 e nel pieno rispetto delle norme previste dal DPR 6 ottobre 1978 n. 627 e di tutte le altre
[...] disposizioni di legge in materia di trasporti” (cfr. doc. n. 2 parte opponente) e della documentata adozione dei necessari presidi di sicurezza, imposti dalla legge di settore, ad opera della società
[...] (cfr. doc. 9a e 9b parte opponente). Pt_1 Parimenti esile e non supportata da idonei elementi di prova, è l'ulteriore contestazione sollevata per la prima volta nella presente sede giudiziale, in merito alla pretesa inefficacia probatoria dei risultati della geolocalizzazione (cfr. doc. nn. 10-14), in quanto lungi dal contestare specificamente i passaggi del proprio mezzo rilevati dal sistema GPS omologato non ha invece assolto al proprio onere probatorio relativo tanto a circostanze impeditive dell'avversaria allegazione di fatti costitutivi, quanto alla prova circa l'effettivo e rituale scarico del gas trasportato presso i clienti finali e pagamento ad opera CP_2 di questi ultimi del relativo prezzo al fornitore Parte_1
pagina 7 di 10 In terza analisi e sempre a quest'ultimo proposito, ci si limita a richiamare quanto emerso nel corso delle indagini difensive svolte ex art. 391 bis e ss. c.p.p., su incarico della società dai periti Parte_1 investigatori privati, e e documentato nella relazione datata Testimone_3 Testimone_4 12.11.2022, contenente anche dichiarazioni scritte rese da alcuni clienti finali sentiti sulle circostanze oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 15 parte opponente). Inoltre, l'efficacia probatoria di una tale scrittura privata offerta in comunicazione e redatta da soggetti terzi rispetto alle parti in causa risulta avallata dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi nel corso dell'istruttoria orale condotta, in quanto entrambi i testimoni, sotto il vincolo del giuramento prestato, hanno confermato di aver eseguito personalmente le attività investigative descritte sub doc. n. 15 – relazione redatta da e integralmente confermata da questi – e che le indagini difensive Testimone_4 svolte sono consistite anche nell'audizione dei clienti dove risultavano soste dell'autista CP_1
“anomale” ovvero non accompagnate da idonee fatture di fornitura di gas In
[...] CP_2 particolare, il primo ha dichiarato sul punto che “Nella relazione sono indicati in rosso i nominativi dei clienti che hanno voluto rilasciare spontaneamente dichiarazioni scritte in merito ai fatti, che sono peraltro allegate alla mia relazione;
3. I nominativi in blu invece sono quei clienti che hanno reso dichiarazioni verbali, confermando il pagamento in contanti del GPL nelle mani di e del CP_1 commerciale di zona, che mi sembra di ricordare si chiamasse oppure clienti che non hanno Per_1 voluto rispondere alle mie domande (in ogni caso è tutto indicato nella relazione)” e il secondo che
“Ricordo che ci siamo recati personalmente presso i clienti ivi indicati, in quanto risultava dal rilevatore GPS installato sul mezzo di che vi fossero state soste che non avevano alcuna CP_1 giustificazione formale. I vari clienti alla mia presenza hanno confermato verbalmente gli acquisti di GPL in contanti e in alcuni casi hanno anche rilasciato dichiarazioni scritte, come si vede dalla relazione”, confermando pertanto la circostanza del pagamento del prezzo diretto in contanti sprovvisto di fattura all'autista (cfr. verbale di udienza del 13.11.2024). CP_1
In ultima analisi e ad abundantiam, si rileva come parte opponente abbia altresì prodotto il verbale di ratifica di denuncia querela proposta in relazione ai fatti per cui è causa (cfr. doc. n. 8 parte opponente), attestante il deposito da parte di , legale rappresentante di di un atto di Testimone_1 Parte_1 denuncia querela composto da 22 pagine e 17 allegati, “affinché si proceda penalmente nei confronti di e nonché nei confronti di coloro che eventualmente dovessero a CP_1 Parte_3 vario titolo avere concorso nel reato di furto – appropriazione indebita commessi a danno della società che rappresento”, datato 14.12.2022 ovvero antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di avvenuto in data 22.12.2022 (cfr. fascicolo monitorio). CP_1 Pertanto, alla luce della plurima documentazione offerta in comunicazione da parte opponente e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta, sussistono, quantomeno gravi, precisi e concordanti, elementi probatori idonei a fondare la richiesta pronuncia di declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 10 dello stesso contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012 tra le odierne parti processuali, nonché di condanna al risarcimento del danno patrimoniale causalmente dipendente dall'accertato grave inadempimento contrattuale imputabile e colpevole in capo al vettore CP_1
2.3 Da ultimo, dunque, accertata la risoluzione del contratto di collaborazione commerciale in essere tra le parti a causa del grave inadempimento dell'autista opposto, occorre passare all'analisi della domanda formulata dall'odierna parte opponente di risarcimento del danno patrimoniale, tanto in termini di danno emergente (costo di acquisto del gas G.P.L. sottratto quantificato in euro 143.808,00) quanto di lucro cessante (mancato guadagno sulla vendita ai clienti finali stimato in euro 46.025,00). A tal proposito, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione della domanda risarcitoria formulata da parte opponente. Sul punto, ci si limita a ricordare che oltre alla prova dell'aver subito un danno, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale pagina 8 di 10 nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Inoltre, si precisa che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate dal creditore danneggiato (cfr. Cass. n. 21140/2007). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito.
Ciò doverosamente premesso, a fronte delle circostanze fattuali non specificamente contestate emerse in atti aventi ad oggetto tanto il quantitativo dei litri di gas G.P.L. sottratti nella zona geografica di riferimento del vettore quanto il costo unitario di acquisto della merce da parte del CP_1 mittente e il guadagno medio per litro dalla stessa specificamente allegato, il danno Parte_1 conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta gravemente inadempiente posta in essere nel corso del rapporto commerciale dall'odierna parte opposta e che ne ha determinato la risoluzione a decorrere dal mese di novembre 2022, risulta adeguatamente dimostrato nella presente sede da parte opponente per le seguenti ragioni. Da un lato, parte opponente ha comunque basato la propria richiesta risarcitoria sulla base di verifiche e conteggi posti in essere da un professionista specializzato – seppur nominato dalla stessa parte committente – sulla base di dati ed elementi oggettivi e non contraddittori. Nello specifico, per quanto di specifico interesse si richiamano le conclusioni rassegnate dallo stesso consulente di parte, dott. in data 22.03.2023, a seguito della analisi della documentazione poi acquisita Persona_2 nell'ambito del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: “(…) considerando le impostazioni e modalità operative sopra descritte, il sottoscritto determina Parte_4 l'ammontare complessivo del danno patrimoniale subito dalla società a seguito Parte_1 del furto operato dal proprio ex collaboratore nella maniera seguente: - danno emergente: € 143.808,06; - lucro cessante: € 46.024,73; per un totale complessivo di € 189.832,79 (…)” (cfr. doc. n. 6 parte opponente). Dall'altro lato, in considerazione delle concrete allegazioni di parte opposta sul punto e delle istanze istruttorie dalla stessa formulate nel corso del giudizio, le risultanze e le considerazioni tecniche emergenti da una tale relazione tecnica di parte non hanno formato oggetto di specifica contestazione ad opera della controparte processuale, che non ne ha quantomeno sulla base di una propria consulenza di parte o di altra documentazione scritta messo in discussione i quantitativi e i valori economici, ivi espressamente indicati, non assolvendo così al proprio onere della prova del fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa economica (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001).
2.4 In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale subito dal mittente viene integralmente accolta con riferimento alla Parte_1 somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente stimata in atti, devalutata al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). In ragione dell'accertato credito a titolo di corrispettivi per l'attività di trasporto svolta dall'autista nel corso del rapporto commerciale con rimasto insoluto, da un CP_1 Parte_1 tale importo risarcitorio in linea capitale viene sottratto l'importo, parimenti in linea capitale, pari ad euro 11.449,95 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 monitorio e doc. nn. 2 e 3 parte opponente), in applicazione della necessaria e richiesta in via subordinata compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c..
3. In merito alle spese di lite Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi;
la liquidazione viene effettuata in ragione del valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte opposta in relazione all'opposizione complessivamente proposta dal mittente come CP_1 Parte_1 meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca n. 1004/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di nei Parte_1 CP_1 limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 48/2023.
3. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di collaborazione commerciale stipulato in data 28.09.2012 fra le parti contraenti per grave inadempimento di CP_1
4. ACCERTA E DICHIARA che nulla è dovuto da parte di in favore di Parte_1 CP_1 sulla base delle fatture azionate in sede monitoria, in considerazione della
[...] compensazione giudiziale del credito accertato in motivazione con il maggior controcredito risarcitorio spettante a parte opponente Parte_1
5. ON parte opposta al pagamento in favore di parte opponente CP_1 [...] della somma di euro 200.481,70 - somma già devalutata e rivalutata all'attualità Parte_1 con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. ON parte opposta al pagamento in favore di parte opponente CP_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi;
spese generali Parte_1 pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 786,00 per contributo unificato e relativi bolli, nonché euro 20,40 per costi delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 8 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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