Ordinanza cautelare 7 dicembre 2020
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12601 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08979/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8979 del 2020, proposto da
LE TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr. per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NE IA Morbidelli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio – VI Ambito territoriale di Roma – registro ufficiale n. 19374 del 2 settembre 2020, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito https://www.atpromaistruzione.it delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, dando incarico ai dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Roma di procedere, con apposito provvedimento, alla pubblicazione delle graduatorie d'istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza, non appena saranno fornite dal Gestore del SIDI;
- delle graduatorie provinciali per le supplenze – scuola secondaria di II grado – pubblicate sul sito https://www.atpromaistruzione.it del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio – VI Ambito territoriale di Roma in data 2 settembre 2020;
- di ogni eventuale sfavorevole riscontro del M.I.U.R. e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, anche successivo e non conosciuto, all'istanza di reclamo/rettifica in autotutela presentata dalla ricorrente avverso la graduatorie provinciale per le supplenze (GPS) pubblicata in data 2/09/2020 al fine di ottenere la celere rettifica delle stesse;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, la ricorrente ha contestato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio – VI Ambito territoriale di Roma – registro ufficiale n. 19374 del 2 settembre 2020, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito https://www.atpromaistruzione.it delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e le graduatorie provinciali per le supplenze – scuola secondaria di II grado – pubblicate sul sito https://www.atpromaistruzione.it del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio – VI Ambito territoriale di Roma in data 2 settembre 2020;
vista la nota depositata il 12 maggio 2025, dopo l’assegnazione del fascicolo in oggetto al relatore, in cui ha riferito che, nelle more della definizione del giudizio, è risultata vincitrice della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, per la classe di concorso A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado per la Regione Lazio e di non avere, pertanto, più interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio e che, in definitiva, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che il complessivo andamento della vicenda costituisca giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO