Cass. civ., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 29738
CASS
Sentenza 26 ottobre 2023

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Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.

Commentario1

  • 1Antisindacale ogni condotta volta a impedire o limitare libertà e attività sindacaleAccesso limitato
    Federico Andreozzi · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 29738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29738
Data del deposito : 26 ottobre 2023

Testo completo