Sentenza 26 ottobre 2023
Massime • 1
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Commentario • 1
- 1. Antisindacale ogni condotta volta a impedire o limitare libertà e attività sindacaleAccesso limitatoFederico Andreozzi · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 29738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29738 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
2) nel caso opposto di fondatezza, archiviazione del verbale. Accanto a queste due opzioni, secondo questo orientamento è ammissibile e legittima l'ulteriore possibilità per il Prefetto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad es. per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione. In tal caso, equiparabile a quello della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del codice della strada (Sez. 2, Sentenza n. 19509 del 2020). Nel precedente citato, in ordine alla normativa applicabile si è, infatti, precisato che, trattandosi di violazione del codice della strada, la materia del ricorso al prefetto è disciplinata non dall'art. 18 della l. n. 689 del 1981, bensì dagli artt. 203 e 204 del Codice della strada in vigore dal 13 agosto 2003, a mente del quale, per quanto qui di interesse, l'art. 203, comma 1, dispone che "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di Ric. 2018 n.29260 sez. S2 - ud. 10/10/2023 7 giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno". Il successivo articolo 204 prevede poi che "il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale." Le trascritte disposizioni depongono nel senso dell'infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente poiché le due opzioni indicate nell'art. 204 hanno come presupposto logico che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, sicché ove la Ric. 2018 n.29260 sez. S2 - ud. 10/10/2023 8 presentazione o l'invio di esso non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potrà il prefetto rilevare l'inammissibilità del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza (avendo oramai acquisito efficacia di titolo esecutivo il verbale di accertamento). Come si è detto, infatti, in tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 689 del 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (comma 3 dell'art. 203 del codice della strada (cfr. Cass. 10403/2003). Di conseguenza è infondata la tesi del ricorrente secondo cui, in caso di opposizione al Prefetto, il verbale di accertamento non può mai costituire titolo esecutivo. Il collegio ritiene preferibile questa seconda interpretazione in quanto più coerente con l’impianto normativo. Infatti, ai sensi dell’art.204 bis del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Viceversa, ai sensi dell’art. 203 cod. str. il trasgressore può, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è Ric. 2018 n.29260 sez. S2 - ud. 10/10/2023 9 consentito, proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione. Il terzo comma dell’art. 203 prevede a sua volta che: Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Ne consegue che è priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo la quale il verbale, una volta proposto ricorso al prefetto, non può acquisire efficacia di titolo esecutivo, in quanto è testualmente previsto che, decorsi i sessanta giorni dalla notifica o dall’immediata contestazione, il verbale già costituisce titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell’art. 203 cod. str., in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’importo sopra indicato pari alla metà del massimo della sanzione, avendo perso il trasgressore la possibilità del pagamento in misura ridotta. Una diversa interpretazione, peraltro, produrrebbe un effetto potenzialmente negativo per il trasgressore in quanto, con l’ordinanza emessa ai sensi del primo comma dell’art. 204 cod. str., il Prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale e che, pertanto, può essere pari anche al massimo edittale. Naturalmente in ossequio alla regola generale, evidenziata dall’ordinanza n. 24702 del 2020, secondo cui il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento Ric. 2018 n.29260 sez. S2 - ud. 10/10/2023 10 amministrativo espresso, quando il Prefetto ravvisi la tardività del ricorso dovrà provvedere in tal senso con un provvedimento motivato, sia pure con la possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata. Infine, deve osservarsi che la tutela del trasgressore, in caso di errore del Prefetto sulla tardività del ricorso è data dai rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. con i quali il trasgressore può dedurre avverso la cartella di pagamento fondata sul verbale di accertamento, di aver tempestivamente proposto ricorso al prefetto che lo ha erroneamente dichiarato tardivo. Tale vizio della sequenza procedimentale essendosi formato successivamente alla notifica del verbale di accertamento ne determina la caducazione, nel caso siano decorsi i termini per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Infatti, ai sensi dell’art. 204, comma 1 bis, dell’art. 204 cod. strad. «I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto». Ciò è conforme a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017, citata più volte dal ricorrente. In tale occasione la Corte ha precisato che il destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per dedurre tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento nonché tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente Ric. 2018 n.29260 sez. S2 - ud. 10/10/2023 11 della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 2017). 2. Ciò premesso, e venendo al caso di specie, il ricorrente non deduce quale siano state le ragioni della comunicazione da parte del Prefetto nell’ottobre del 2008 di inammissibilità del suo ricorso ex art. 203 cod. str. ma si limita a dedurre che il verbale di accertamento non può mai costituire titolo esecutivo. Come si è detto, ai sensi dell’art. 203, terzo comma, cod. str. qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Ne consegue che il ricorso è inammissibile in quanto la tesi prospettata di impossibilità assoluta per il verbale di accertamento di acquisire efficacia di titolo esecutivo per le ragioni esposte è infondata, sicché era onore del ricorrente indicare quantomeno che il suo ricorso al prefetto era tempestivo salvi i conseguenti problemi di natura processuale sul rimedio azionato. 2. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2018 n.29260 sez. S2 - ud. 10/10/2023 12 versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 700 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione