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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1895/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1895/2024, introdotta da:
(c.f. , nato/a in NOVARA (NO) il 29/06/1985 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LOMBARDO GAETANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nato/a in ANGERA (VA) il Controparte_1 C.F._2
13/02/1987 Con il patrocinio dell'Avv. PAGNOTTA ORTENSIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A. I minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento residenza anagrafica prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori
Pag. 1 quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. B. La casa di abitazione familiare, di proprietà di entrambe le parti resta assegnata alla sig.ra Controparte_1 quale genitore presso il quale i figli hanno residenza prevalente. Si dà atto che l'immobile è gravato da mutuo ipotecario intestato ad entrambi i ricorrenti e che pertanto le parti si impegnano comunque a continuare corrisponderne le rate per il 50% ciascuna. C. Il sig. terrà con sé i propri figli con le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra le parti: Parte_1
- Un giorno infrasettimanale con pernottamento, (nel caso in cui lavori la domenica precedente) da comunicare ala madre il sabato della settimana precedente entro le ore 14:00;
-due weekend al mese, dal sabato pomeriggio non dopo le ore 16:00 al lunedì seguente, dove sarà cura del padre accompagnare i figli a scuola.
- ciascun genitore trascorrerà con i figli i 15 gg anche non consecutivi (ma almeno una settimana consecutiva) per il periodo estivo durante le vacanze scolastiche, da comunicarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Il giorno del 24 e 25 dicembre in via alternata di anno in anno, da alternarsi anche con il giorno 31 dicembre così che a chi spetta il giorno 24 compresa la notte di Natale sarà tenuto anche per la notte del 31. Pasqua e Pasquetta ugualmente alternati. Le festività scolastiche saranno divise equamente tra i genitori in via alternata, salvo gravi urgenze lavorative. I genitori potranno di volta in volta anche determinare nuovi turni purché previo accordo. D. Il sig. provvederà al pagamento dell'intero finanziamento contratto anche per l'acquisto della Parte_1 autovettura Ford C Max targata FE 840 BW dallo stesso utilizzata in via esclusiva e di proprietà esclusiva di quest'ultimo, manlevando la sig.ra da ogni eventuale richiesta da parte dell'Istituto Bancario creditore CP_1
. CP_2
E. il sig. anche in relazione all'economia derivante dalla sopravvenuta convivenza more uxorio con Parte_1 nuova compagna, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di 350,00 euro mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
assegno che aumenterà a euro 500,00 una volta concluso il finanziamento di cui al punto D;
assegno che sarà da versarsi entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite in base al Protocollo in uso al Tribunale di Novara al 50% tra ciascun genitore.
F. L'Assegno Unico sarà versato interamente alla madre, sig.ra con rinuncia da parte del padre Controparte_1 al proprio al 50% in favore di quest'ultima; G. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. H. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo l'inserimento dei figli all'interno degli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro 30 gg l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Per_
e sono genitori di nata il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato il [...]. Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Niccolò Bencini
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