Sentenza 25 giugno 1988
Massime • 1
Con riguardo al disconoscimento della paternità del figlio NATO prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 233 cod. civ. nel nuovo testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, la suddetta data della nascita, escludendo la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, vale a rendere inoperanti le condizioni d'ammissibilità dell'Azione previste dal successivo art. 235 cod. civ., ma non esenta l'attore dall'Onere di fornire la prova, con ogni mezzo, circa il difetto di paternità, non essendo quel dato temporale sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda, perché di per sè non ostativo all'acquisto dello stato di figlio legittimo.*
Commentario • 1
- 1. Presunzione di concepimento durante il matrimonio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1988, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1988 |
Testo completo
Con riguardo al disconoscimento della paternità del figlio NATO prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 233 cod. civ. nel nuovo testo fissato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, la suddetta data della nascita, escludendo la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, vale a rendere inoperanti le condizioni d'ammissibilità dell'Azione previste dal successivo art. 235 cod. civ., ma non esenta l'attore dall'Onere di fornire la prova, con ogni mezzo, circa il difetto di paternità, non essendo quel dato temporale sufficiente a giustificare l'accoglimento della domanda, perché di per sè non ostativo all'acquisto dello stato di figlio legittimo.*