Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 431/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(GE), il 10/01/1978, residente in [...]64 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
GALLINGANI MARCO (C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...] C.F._3
GENOVA (GE), il 09/05/1986, residente in [...]
ABRUZZI 4 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GALLINGANI MARCO (C.F.
, che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 05/09/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La figlia minore - che attualmente frequenta la scuola media I.C. Per_1
Quinto/Nervi Durazzo - rimarrà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.
3. resterà collocata, in via alternata e paritaria, presso entrambi i Per_1
genitori (con residenza anagrafica presso il padre) e, specificatamente, presso le nuove residenze di quest'ultimi (site entrambe a Genova-Nervi, a poca distanza l'una dall'altra) secondo il seguente calendario alternato settimanale:
- starà con il padre da lunedì al mercoledì (giorno comprensivo del Per_1
pernottamento), mentre rimarrà con la madre dal giovedì (dall'uscita da scuola) sino al venerdì (giorno comprensivo del pernottamento), trascorrendo il fine settimana (sabato-domenica) nuovamente con il padre;
la settimana successiva il predetto calendario è da intendersi alternato e pertanto starà con la Per_1
madre dal lunedì al mercoledì (giorno comprensivo del pernottamento), mentre rimarrà con il padre dal giovedì (dall'uscita da scuola) sino al venerdì (giorno
3 comprensivo del pernottamento) , trascorrendo il fine settimana (sabato- domenica) nuovamente con la madre.
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, trascorrerà le festività con il criterio dell'alternanza tra Per_1
entrambi i genitori;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, trascorrerà le festività con il criterio dell'alternanza tra Per_1
entrambi i genitori;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il periodo verrà concordato di anno in anno sempre secondo il criterio dell'alternanza e suddiviso paritariamente tra i genitori, salvo diverso e migliore accordo nel precipuo interesse della figlia e delle sue esigenze.
e) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico , varrà il criterio dell'alternanza;
4. La casa già coniugale di Corso Europa 1837/13 Genova - in comproprietà tra le parti sin dal 30/08/2013 (data del rogito) ed attualmente locata a terzi come da contratto che si allega - non viene assegnata ad alcuno dei genitori in quanto quest'ultimi si sono entrambi già da tempo trasferiti altrove come sopra già precisato ed indicato. Posto che su detta abitazione grava attualmente mutuo fondiario acceso in oggi presso (scadenza attuale piano CP_1
d'ammortamento al 30/04/2042) le parti si impegnano a corrispondere, in misura paritaria, le rate di mutuo residue all'Istituto di credito sino all'estinzione - salvo futuro diverso accordo sul punto - del piano di ammortamento. Il canone di locazione relativo a detto immobile, in oggi percepito da entrambi i genitori sul c/c cointestato acceso presso (conto CP_1
corrente n. 000047111747, sul quale è peraltro addebitato anche il mutuo fondiario de quo), verrà suddiviso in misura paritaria tra le parti. Le spese ordinarie e straordinarie relative a detto immobile verranno suddivise al 50% tra marito e moglie in quanto comproprietari.
4 Posto altresì che le parti - contestualmente all'accensione/trasferimento del predetto mutuo fondiario - contravaevano ulteriore finanziamento (nr.
034/000024021251 come da piano di rientro che si allega) sempre con
[...]
quest'ultime si impegnano a corrispondere le rate di mutuo in misura CP_2 paritaria e sino all'estinzione, salvo futuro diverso accordo. Posto che le parti contraevano ulteriore finanziamento (prestito personale n. 73407755) di E.
8.000,00 con Intesa San Paolo S.p.A. (ratei mensili residui n. 224) quest'ultime si impegnano a corrispondere le rate di mutuo in misura paritaria e sino all'estinzione, salvo futuro diverso accordo.
5. I genitori provvederanno - anche in ragione del regime di collocamento alternato e paritario – al mantenimento diretto della figlia;
entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese di natura straordinaria da sostenersi nell'interesse della minore , richiamandosi Per_1
integralmente alla disciplina prevista dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Genova, Protocollo versato in atti e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Il rimborso delle predette spese pro quota al genitore anticipatario dovrà avvenire, a fronte di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, entro i successivi trenta giorni.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti (si allegano le dichiarazioni dei redditi) e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito - fatto salvo quanto sopra espressamente indicato - ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. I coniugi danno atto di avere già provveduto alla ripartizione dei beni mobili.
8. I coniugi si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio del passaporto anche della figlia minore e al rilascio di altro documento valido per Per_1
l'espatrio. I coniugi concordano fin d'ora che le deduzioni e/o detrazioni fiscali per la figlia minore saranno operate al 50% da ciascun genitore e l'assegno unico familiare, se dovuto, verrà percepito in misura paritaria”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 508, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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