Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3495/2014 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di AN PI, n. 414/2013, pubblicata il 17.07.2013 e notificata il 07.07.2014, vertente
TRA
(C.F. , nata ad Parte_1 C.F._1
Avellino il 01.05.1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Lazazzera (C.F.
), ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato C.F._2
con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del
09.09.2014;
APPELLANTE
E
Pagina 1
(P.IVA , con sede in ER (AV) alla via Olivieri, snc, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Antonio Terrazzano;
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...];
(C.F. ) nata ad Controparte_3 C.F._4
AN PI (AV) il 06.07.1961 e ivi residente alla Contrada
Torreamando n. 108;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25-28 maggio 2007, la
[...]
ha convenuto in giudizio Controparte_1 [...]
e dinanzi al Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
Tribunale di AN PI, chiedendo di “- revocare ex art. 2901 e seguenti c.c. e dichiarare inefficace e privo di qualsiasi effetto giuridico nei confronti della l'atto di vendita di cui in premessa, rogato CP_4
dal Notaio da AN PI in data 14.02.2003 (reo. 311191; Persona_1
racc. 11925) e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Avellino il 10.03.2003 ai n.ri 4318/3418; - per l'effetto, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino, con esonero da ogni
Pagina 2 responsabilità, la trascrizione e/o annotazione della sentenza di inefficacia nei registri immobiliari ed a margine dell'atto impugnato;
- con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Con comparsa di risposta depositata il 16.10.2007, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea Parte_1
nonchè “in subordine, in caso di suo accoglimento, confida per il coevo accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, per la condanna dei convenuti e Controparte_2 CP_3
alla restituzione in favore della concludente del prezzo pagato –
[...]
in € 60.840,00 – per la compravendita con maggiorazione degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria oltre al risarcimento dei danni da liquidare in misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero in misura diversa, maggiore o minore, da quantificarsi all'esito dell'istruttoria; in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre altro legale accessorio da distrarsi in favore del sott.tto difensore anticipatario”.
Si sono costituiti, altresì, e Controparte_2 CP_3
, associandosi alla richiesta di rigetto della domanda revocatoria
[...]
con vittoria delle spese processuali.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale di AN PI con la sentenza n. 414/2013, pubblicata il 17.07.2013 ha così provveduto: “Ai sensi, e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. dichiara inefficace nei confronti di
l'atto di compravendita rogito Controparte_1
notaio meglio indicato in atto di citazione, raccolta n. 11925, Persona_1
repertorio n. 31191, del 14.02.2003, trascritto e registrato, riguardante il bene immobile sito nel Comune di Grottaminarda ed in particolare quello censito al catasto fabbricati categoria: A2, foglio 15, particella 351 sub. 1,
Pagina 3 classe 2, vani 4,5, r.c. euro 441,57; 2. – condanna le parti convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 358 per spese esenti, euro 5.000 per compensi al difensore oltre IVA e CPA come per legge;
con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Con atto di appello notificato il 15.09.2014, ha Parte_1
proposto appello avverso la mentovata sentenza – nel frattempo notificata in data 07.07.2014 – rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “ogni contraria eccezione e deduzione disattesa e rigettata e previa dichiarazione di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, sentir accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza nei termini di cui in parte motiva, sentir rigettare ogni domanda formulata da c/parte nel primo grado. In via subordinata, in caso di conferma della sentenza impugnata in punto di dichiarazione d'inefficacia dell'atto di compravendita per notar racc. 11925, rep. n. 31191 del Per_1
14.02.2003 accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e per l'effetto sentir condannare gli appellati coniugi
[...]
e alla restituzione in favore Controparte_2 Controparte_3
dell'appellante della somma di € 60.840,00 quale corrispettivo della compravendita ed a rimborsare anche a titolo risarcitorio la somma di €
50.000,00 ovvero quella diversa maggiore o minore sborsata per migliorie apportate al fabbricato compravenduto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 gennaio 2015, la ha chiesto il rigetto Controparte_1
del gravame proposto perché inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348- bis c.p.c. e, comunque infondato, nonchè dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, condannando l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di appello.
Pagina 4 In seguito ad una serie di rinvii d'ufficio, ed esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello ha introitato la causa a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, stante l'espressa rinuncia agli stessi manifestata da entrambe le parti.
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1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
e i quali, nonostante siano stati ritualmente
[...] Controparte_3
convenuti nel giudizio di appello con atto notificato in data 15.09.2014, non si sono mai costituiti.
2. Sempre in via preliminare, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. proposta dall'appellata Controparte_1
2.a. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
Pagina 5 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
2.b Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più
Pagina 6 generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
3. Deve, quindi, passarsi all'esame nel merito delle questioni proposte dall'appellante con due motivi di gravame.
3.a. Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda revocatoria proposta dalla la quale avrebbe dedotto erroneamente la sussistenza della CP_1
partecipatio fraudis senza addurre alcunchè con riferimento alla scientia damni, requisito richiesto dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda. Nonostante ciò, il Tribunale ha comunque erroneamente accolto la domanda che, secondo l'appellante, andava invece rigettata.
3.b. Con il secondo motivo di appello, la ha eccepito il vizio di Pt_1
omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il Tribunale, non avendo scrutinato la domanda riconvenzionale proposta dalla terza acquirente volta ad ottenere, dai danti causa e Controparte_2 CP_3
, sia la restituzione della somma versata per l'acquisto del bene
[...]
immobile di cui trattasi sia il risarcimento del danno nella misura di euro
Pagina 7 50.000,00 per le addizioni e i miglioramenti apportati al bene in seguito all'acquisto.
4. Per le ragioni di seguito esposte, l'appello è integralmente infondato e non merita accoglimento.
4.a. Per dare compiuta risposta ad entrambi i motivi di impugnazione, appare opportuno illustrare preventivamente, in termini generali, il regime giuridico dell'azione revocatoria c.d. ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. attivata dalla appellata. CP_1
Innanzitutto, giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria costituisce uno strumento di salvaguarda attivabile dal creditore laddove il debitore ponga in essere degli atti di disposizione del proprio patrimonio tali da incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale c.d. generica ex art. 2740 c.c. Attivando tale strumento di tutela, il creditore ha la possibilità di ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di disposizione lesivo, consentendogli così di poter validamente esperire le azioni esecutive necessarie per soddisfare coattivamente il proprio credito.
Ciò che l'ordinamento vuole evitare, quindi, è che il debitore possa compiutamente realizzare degli atti di dismissione del proprio patrimonio al fine di rendere difficoltoso – o addirittura impossibile – il recupero coattivo del credito.
Con riferimento ai presupposti dell'azione, si suole distinguere a seconda che l'atto di disposizione patrimoniale sia stato realizzato a titolo oneroso o a titolo gratuito, nonché se lo stesso sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del diritto di credito che si intende tutelare.
Nel caso di cui trattasi, è pacifico e incontestato tra le parti che il diritto di credito della fosse sorto anteriormente al compimento dell'atto di CP_1
disposizione patrimoniale, consistente nella vendita di un bene immobile di
Pagina 8 proprietà dei debitori e compiuto a Controparte_2 Controparte_3
titolo oneroso in favore di Persona_2
Pertanto, presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni;
il consilium fraudis e la scientia damni.
Il Giudice di prime cure ha, innanzitutto, evidenziato l'esistenza dell'evento di danno, ovvero del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo al creditore, in ragione del fatto che con la compravendita i debitori hanno trasferito all'avente causa “l'unico bene di valore del loro patrimonio”.
Parimenti, il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il presupposto del consilium fraudis, ovvero la consapevolezza da parte dei debitori del danno arrecato con l'atto di disposizione, avendo con esso ridotto la consistenza del proprio patrimonio dopo che la aveva già intrapreso le azioni CP_1
necessarie per l'accertamento del credito.
Fermo restando quanto appena detto, secondo l'appellante il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto accogliere la domanda revocatoria in ragione del fatto che la non avrebbe adeguatamente provato la CP_1
sussistenza del terzo ulteriore requisito richiesto per legge, ovvero la scientia damni, essendosi limitato ad accertare il diverso requisito della partecipatio fraudis.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile per diverse ragioni.
Innanzitutto, occorre precisare che sia la scientia damni che la c.d. partecipatio fraudis attengono alla verifica dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, essendo necessario verificare – nei casi di atti di disposizione a titolo oneroso – se anche l'avente causa fosse consapevole di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del credito. Mentre, però, nel caso in cui l'atto di disposizione è posteriore all'insorgere del diritto di credito è sufficiente la consapevolezza del terzo di aver arrecato pregiudizio, nel
Pagina 9 caso in cui l'atto di disposizione è anteriore al credito, è richiesta la prova di un quid pluris, ovvero che il terzo abbia partecipato all'intento fraudolento del debitore di diminuire le proprie garanzie patrimoniali.
Ebbene, in virtù dell'applicazione della regola logica secondo cui nel più sta il meno, la avendo allegato e provato la sussistenza della CP_1
partecipatio fraudis, ha inevitabilmente dimostrato anche la semplice scientia damni, ovvero la consapevolezza del terzo avente causa (ovvero di aver arrecato con la compravendita pregiudizio Parte_1
alla Banca creditrice.
Al riguardo, costituisce un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la prova della scientia damni in capo al terzo
“necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente)” (Cass. civ. ord. n. 10928/2020; conf. Cass. civ. ord. n. 1286/2019).
In applicazione del richiamato principio, questa Corte ritiene corretta la valutazione operata dal Tribunale con riferimento agli indici presuntivi
Pagina 10 addotti dalla Nel dettaglio, depone indubbiamente in questo senso CP_1
l'esistenza del vincolo di stretta parentela esistente tra i debitori Parte_2
e e la terza avente causa,
[...] Controparte_3 Parte_1
rispettivamente zii e nipote. Per stessa affermazione della S.C. –
[...]
proprio nel precedente sopra richiamato – il vincolo di parentela rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sui disponenti.
Correttamente, poi, tale presunzione semplice è stata letta congiuntamente al fatto che pochi giorni dopo l'atto di disposizione, e Parte_2
(precedentemente amministratori della società Derifer Controparte_3
S.n.c.) hanno costituito una nuova società (denominata Derifer S.r.l.) affidando l'incarico di amministratrice unica proprio a Parte_1
[...]
Infine, va altresì evidenziato che le stesse parti disponenti, in sede di compravendita, hanno dichiarato l'urgenza di compiere l'atto dispositivo, tanto da esonerare il notaio incaricato dall'effettuazione delle visure ipotecarie.
In definitiva, quindi, correttamente il Tribunale, sulla base di presunzioni chiare, precise e concordanti, ha ritenuto dimostrato che Parte_1
– terza acquirente – al momento del compimento dell'atto era
[...]
pienamente consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato, confermando di conseguenza la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla CP_1
4.b. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui Pt_1
ha riproposto la domanda revocatoria avanzata in primo Parte_1
grado volta ad ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del
Pagina 11 cespite immobiliare pari ad euro 60.840,00 nonché al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 50.000,00.
Pur configurandosi il vizio di omessa pronuncia, non essendosi il Tribunale pronunciato sul punto, la domanda riconvenzionale va comunque rigettata in quanto priva di fondamento.
Come già evidenziato in precedenza, dall'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria deriva l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione patrimoniale lesivo, il quale sarà inopponibile solo ed esclusivamente al creditore che ha agito in revocatoria, legittimato quindi ad attivare la tutela esecutiva per recuperare coattivamente il proprio credito.
Dall'accoglimento dell'azione revocatoria, quindi, non deriva la caducazione dell'atto di disposizione, il quale rimane pienamente valido ed efficace sia tra le parti sia nei confronti degli altri eventuali creditori pretermessi che, però, non hanno agito in revocatoria.
Di conseguenza, prima che il creditore agisca in via esecutiva, non esiste alcun tipo di pregiudizio in capo al terzo acquirente, il quale rimane pieno proprietario del bene immobile compravenduto che, quindi, non può ritenersi legittimato a richiedere né la restituzione del prezzo pagato per l'acquisto né tantomeno il risarcimento del danno non ancora verificatosi.
5. In ultimo, va accolta la richiesta avanzata dalla
[...]
di “ordinare al competente Conservatore dei Registri Controparte_5
Immobiliari la trascrizione della emananda sentenza sui beni immobili indicati nell'atto introduttivo del giudizio e nel dispositivo della sentenza di primo grado con successiva correzione dell'errore materiale”. Su tale richiesta, già proposta nel primo grado di giudizio, non si è pronunciato il
Tribunale.
Pagina 12 Al riguardo, sia l'ordine di trascrizione che l'ordine di cancellazione della trascrizione pregiudizievole sono considerati operazioni dal carattere meramente tecnico-esecutivo, la cui statuizione deve considerarsi automatica e immediatamente conseguenziale rispetto all'accoglimento o al rigetto della domanda, avendo la stessa contenuto predeterminato su cui non vi è alcun margine di discrezionalità da parte del Giudice.
Per tali ragioni, la pronuncia manchevole sotto questo specifico profilo può essere validamente integrata con la procedura di errore materiale prevista dall'art. 287 c.p.c., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla Banca.
6. Con riferimento alle spese processuali, stante l'integrale rigetto dell'appello, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del secondo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante
[...]
in quanto totalmente soccombente. Le spese sono liquidate Parte_1
in dispositivo applicando i valori medi da rapportarsi al valore della domanda (da € 52.001 ad € 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
AN PI, n. 414/2013, pubblicata il 17.07.2013 e notificata il
07.07.2014, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
;
[...]
2) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
Pagina 13 3) dispone correggersi la suddetta sentenza, nel senso di integrare il dispositivo aggiungendo: “3) ordina al Conservatore dell'Agenzia del
Territorio competente territorialmente, con esonero da ogni sua responsabilità, la trascrizione nei pubblici registri immobiliari della sentenza del Tribunale di AN PI n. 414/2013, pubblicata il
17.07.2013”;
4) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali del Controparte_1
grado di appello che si liquidano in euro 9.991,00 a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge;
5) nulla per le spese nei confronti di e Controparte_2
in quanto contumaci nel giudizio di appello. Controparte_3
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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