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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18832/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18832/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 febbraio 2025 alle ore 15,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MARTINO BARBARA Parte_1
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia di . Controparte_1
Invita le parti a discutere e precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa del 23.1.25, precisando la morosità a tutto il mese di febbraio 2025 in € 7.499,87.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 18832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 26.02.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18832/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'Avv. MARTINO Parte_1 C.F._1
BARBARA in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità Parte_1 Controparte_1
dalla porzione di immobile sito in Torino, via Caboto n. 29, in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese a far data dal mese di luglio 2023.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il pagina 2 di 5 mutamento del rito.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 12.12.2024 davanti al mediatore – doc. 2) non si è costituito in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa, nella quale ha precisato la morosità in € 7.169,87.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo alla porzione di immobile sita in Torino, via Caboto n. 29. Il sig. ha assolto Pt_1
all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo ad uso transitorio registrato il 31.01.2023 (doc. 1 – fascicolo intimazione).
Come sopra anticipato, si precisa che il contratto ha ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare sita in Torino, via Caboto n. 29: in particolare, una stanza da letto posta ad uso esclusivo del conduttore, “che avrà anche l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, quali ingresso e cucina, bagno”. Si legge nella premessa del contratto che “il locatore si riserva la residua porzione di ulteriori due camere, con facoltà di locarle a terzi e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie”.
Per quanto concerne la natura transitoria, si osserva che l'art. 2 del contratto richiama espressamente la disciplina prevista dall'Accordo Territoriale ex art. 5 co. 3 l. 431/1998 e la ragione della transitorietà viene individuata in esigenze lavorative.
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché il conduttore – onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasto contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni e le spese contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
pagina 3 di 5 Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
In ogni caso, il mancato pagamento dei canoni e degli oneri (nel caso di specie a far data dal mese di luglio 2023) costituisce di per sé inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da
[...]
va dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio Parte_1
della porzione di immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento della morosità. Nell'intimazione di sfratto il debito ammontava ad € 5.189,87, di cui € 3.900,00 a titolo di canoni ed € 390,00 a titolo di acconto oneri accessori nella misura contrattualmente prevista per i mesi da luglio 2023 a luglio 2024
(13 mensilità). Veniva altresì dedotto il mancato pagamento di spese per gas (€ 190,18), luce (€ 259,69)
e riscaldamento della gestione 2023/2024 (€ 450,00).
Nella memoria integrativa il locatore dà atto che il conduttore non ha ancora rilasciato l'immobile e che non ha più versato alcunché, maturando così ulteriori 6 mensilità di canoni (€
1.800,00) e di acconto oneri accessori (€ 180,00). La morosità viene dunque precisata, alla data dell'udienza di discussione (e quindi al mese di febbraio 2025) in complessivi € 7.499,87.
La domanda di condanna al pagamento di canoni insoluti e spese nella misura contrattualmente prevista va accolta. Va altresì accolta quella relativa al pagamento delle spese di gas, luce e riscaldamento: il locatore ha, infatti, prodotto documentazione a sostegno di tale domanda
(bollette e documentazione attestante i pagamenti effettuati - doc. 2, 3, 4 – fascicolo intimazione).
va pertanto condannato al pagamento della somma di € 7.499,87. Controparte_1
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al CP_1
pagina 4 di 5 D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre € 264 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il locatore chiede altresì che siano rimborsate le spese di attivazione del procedimento di mediazione, che quantifica in € 190,32; a supporto di tale domanda produce le relative fatture. Anche tale domanda merita di essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 31.01.2023, relativo alla porzione di immobile sita in Torino, via Caboto n. 29 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore di;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.499,87; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in € 1.875, oltre € 264 per spese vive, IVA e CPA come per Parte_1
legge; oltre alle spese di mediazione in misura di € 190,32.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18832/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 febbraio 2025 alle ore 15,30 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. MARTINO BARBARA Parte_1
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia di . Controparte_1
Invita le parti a discutere e precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa del 23.1.25, precisando la morosità a tutto il mese di febbraio 2025 in € 7.499,87.
Il procuratore di parte attrice chiede di essere autorizzato a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice dà lettura della sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 5 N. R.G. 18832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 26.02.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18832/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato dall'Avv. MARTINO Parte_1 C.F._1
BARBARA in forza di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a sfratto per morosità Parte_1 Controparte_1
dalla porzione di immobile sito in Torino, via Caboto n. 29, in considerazione del mancato pagamento di canoni e spese a far data dal mese di luglio 2023.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 143
c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il pagina 2 di 5 mutamento del rito.
Il convenuto (che non è comparso neppure all'incontro del 12.12.2024 davanti al mediatore – doc. 2) non si è costituito in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa, nella quale ha precisato la morosità in € 7.169,87.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo alla porzione di immobile sita in Torino, via Caboto n. 29. Il sig. ha assolto Pt_1
all'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo ad uso transitorio registrato il 31.01.2023 (doc. 1 – fascicolo intimazione).
Come sopra anticipato, si precisa che il contratto ha ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare sita in Torino, via Caboto n. 29: in particolare, una stanza da letto posta ad uso esclusivo del conduttore, “che avrà anche l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, quali ingresso e cucina, bagno”. Si legge nella premessa del contratto che “il locatore si riserva la residua porzione di ulteriori due camere, con facoltà di locarle a terzi e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie”.
Per quanto concerne la natura transitoria, si osserva che l'art. 2 del contratto richiama espressamente la disciplina prevista dall'Accordo Territoriale ex art. 5 co. 3 l. 431/1998 e la ragione della transitorietà viene individuata in esigenze lavorative.
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché il conduttore – onerato di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – è rimasto contumace e non ha così provato di aver pagato i canoni e le spese contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
pagina 3 di 5 Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
In ogni caso, il mancato pagamento dei canoni e degli oneri (nel caso di specie a far data dal mese di luglio 2023) costituisce di per sé inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da
[...]
va dunque accolta e parte convenuta va condannata all'immediato rilascio Parte_1
della porzione di immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
3. Va parimenti accolta la domanda di condanna al pagamento della morosità. Nell'intimazione di sfratto il debito ammontava ad € 5.189,87, di cui € 3.900,00 a titolo di canoni ed € 390,00 a titolo di acconto oneri accessori nella misura contrattualmente prevista per i mesi da luglio 2023 a luglio 2024
(13 mensilità). Veniva altresì dedotto il mancato pagamento di spese per gas (€ 190,18), luce (€ 259,69)
e riscaldamento della gestione 2023/2024 (€ 450,00).
Nella memoria integrativa il locatore dà atto che il conduttore non ha ancora rilasciato l'immobile e che non ha più versato alcunché, maturando così ulteriori 6 mensilità di canoni (€
1.800,00) e di acconto oneri accessori (€ 180,00). La morosità viene dunque precisata, alla data dell'udienza di discussione (e quindi al mese di febbraio 2025) in complessivi € 7.499,87.
La domanda di condanna al pagamento di canoni insoluti e spese nella misura contrattualmente prevista va accolta. Va altresì accolta quella relativa al pagamento delle spese di gas, luce e riscaldamento: il locatore ha, infatti, prodotto documentazione a sostegno di tale domanda
(bollette e documentazione attestante i pagamenti effettuati - doc. 2, 3, 4 – fascicolo intimazione).
va pertanto condannato al pagamento della somma di € 7.499,87. Controparte_1
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al CP_1
pagina 4 di 5 D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia del convenuto e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre € 264 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il locatore chiede altresì che siano rimborsate le spese di attivazione del procedimento di mediazione, che quantifica in € 190,32; a supporto di tale domanda produce le relative fatture. Anche tale domanda merita di essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 31.01.2023, relativo alla porzione di immobile sita in Torino, via Caboto n. 29 e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in Controparte_1
favore di;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.499,87; condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
, liquidandole in € 1.875, oltre € 264 per spese vive, IVA e CPA come per Parte_1
legge; oltre alle spese di mediazione in misura di € 190,32.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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