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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 969/2024 promossa da:
con l'avv.to ROSSO SEBASTIANO Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro on l'avv.to MELLEY MATTEO Controparte_1
PARTE APPELLATA
e con l'Avv.to MATTEO Controparte_2
MELLEY
PARTE INTERVENUTA
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/11/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/10/2023,
[...]
domandava al Tribunale di Genova di annullare e/o Controparte_1 dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento esecutivi n. 1 e n. 4 del 09/08/2023 (cfr. doc. 1 e 2 in primo grado), mediante i quali il le aveva CP_1 Parte_1 intimato, rispettivamente, il pagamento di €56.703,00 a titolo di COSAP (Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche) per l'anno 2018 e il pagamento di €54.863,00 a titolo di CUP (Canone
Unico Patrimoniale) per l'anno 2021, entrambi in ragione dell'asserita occupazione di terrapieni demaniali e dell'area sovrastante le strade comunali identificate come “Via Per Santa TT”, da parte di infrastrutture autostradali.
1 Parte attrice deduceva, in via preliminare agli altri motivi di impugnazione dei provvedimenti, che le occupazioni poste a base della pretesa comunale non le fossero attribuibili.
Il non si costituiva in giudizio e, con ordinanza del 12/02/2024, Parte_1 il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Con sentenza n. 2421/2024, pubblicata il 17/09/2024, il Tribunale di Genova, ritenuto che parte convenuta non avesse provato il presupposto impositivo rappresentato dalla riconducibilità a CP_1 delle occupazioni di cui agli avvisi di accertamento, così decideva:
“annulla gli atti di accertamento esecutivo CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 -
Provvedimento n. 4 del 09/08/2023 e Controparte_3
2018 Provvedimento N. 1 del 09/08/2023; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice liquida in
€ 750,00 per esborsi ed € 4.217,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , deducendo: Parte_1
1) la violazione e falsa applicazione del principio di non dispersione delle prove ex art. 169
c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite n.
46/2023, con particolare riferimento al mancato esame da parte del Tribunale della
Relazione doc. 3 prodotta dall'attrice;
2) in via devolutiva, la legittimità degli avvisi contestati, confutando le argomentazioni svolte dalla parte avversaria in primo grado.
Il produceva altresì il provvedimento prot. 49067 del 25/10/2024, con cui Pt_1
l'Amministrazione aveva proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento COSAP n. 1/2023, riducendo la propria pretesa a €54.385,00 (cfr. doc. 4 ). Parte_1
Si costituiva parte appellata chiedendo di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 21/01/2025 si costituiva in giudizio la
[...] asserendo di essere subentrata a in Controparte_2 CP_1 forza di verbale del 05/06/2024, in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla Convenzione Unica tra Anas S.p.a. e la stessa relativamente alle tratte autostradali A12 – Livorno, CP_1 Parte_1
A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 diramazione per La Spezia. L'interveniente faceva proprie le difese precedentemente svolte dall'appellata e chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 03/02/2025 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 22/01/2025, fissava udienza al 14/05/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) per la precisazione delle conclusioni.
2 Con ordinanza del 29/05/2025 il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava udienza per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 09/07/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 09/07/2025, il Consigliere Istruttore invitava le parti ad esaminare una proposta transattiva alla luce delle risultanze in atti rinviando, per gli stessi incombenti, al 17/09/2025.
All'udienza del 17/09/2025 nessuno compariva e il Collegio rinviava, ex art. 309 c.p.c., al
19/11/2025.
In data 18/11/2025, il produceva il provvedimento del Parte_1
17/11/2025 con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento
CUP n. 4/2023, riducendo la propria pretesa a €53.561,00.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte, preso atto delle dichiarazioni del difensore di e della CP_1 parte intervenuta, secondo cui queste ultime revocavano il consenso alla conciliazione, invitava le parti a precisare le conclusioni.
La parte appellata e la parte intervenuta contestavano la produzione avversaria del 18/11/2025.
Terminata la discussione il Collegio tratteneva la causa in decisione.
1. Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
A tal proposito, può rammentarsi che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
Sez. U. Sent. n. 27199/2017).
L'appello in applicazione dei predetti principi è pienamente ammissibile.
2. Sugli avvisi di accertamento in rettifica.
3 Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento in rettifica sopra menzionati, occorre sottolineare che essi sono stati indirizzati dal a in data 25/10/2024, per quanto riguarda la rettifica Pt_1 CP_1 dell'avviso COSAP, e in data 17/11/2025, per quanto riguarda la rettifica dell'avviso CUP, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata da parte del Tribunale: la produzione di tali documenti è pertanto ammissibile, in quanto essi non potevano essere acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.
Tali avvisi, come già precisato, si sono risolti in una diminuzione della pretesa dell'Amministrazione comunale, la quale:
- per quanto riguarda il COSAP 2018, ha intimato il pagamento di €54.385,00, relativamente all'“utenza 6792” (CAVALCAVIA VIADOTTO AUTOSTRADALE), indirizzo “Via Per Santa TT”, così rettificando l'originaria somma di €56.703,00, in ragione della rimozione dell'“utenza 6793” (OCCUPAZIONE TERRAPIENO
DEMANIALE);
- per quanto riguarda il CUP 2021, ha intimato il pagamento di €53.561,00, relativamente all'occupazione “6792” e all'occupazione “6793”, indirizzo “Via Per Santa TT”, così rettificando l'originaria somma di €54.863,00, assumendo come dies a quo dell'occupazione 6793 il 01/08/2021, anziché il 01/01/2021.
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in materia tributaria, ma in termini estensibili alla presente fattispecie, “il provvedimento con cui
l'Amministrazione finanziaria si limiti a modificare in diminuzione il precedente avviso impositivo
è riconducibile all'autotutela avente natura conservativa e non sostitutiva, in quanto non esprime una nuova pretesa tributaria, ma si limita a ridurre quella originaria: esso non costituisce un atto nuovo, ma solo la revoca parziale di quello precedente […]. Da tali premesse deriva anche che la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso, non costituendo atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente, non può comportare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto l'originario avviso impositivo, in cui permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio residuo credito tributario e quello del contribuente
a negare interamente la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della ridotta pretesa erariale” (cfr. Cass. Ord. n. 22171/2024, in motivazione).
Pertanto, risulta necessario procedere all'esame dell'impugnazione proposta dall'appellante, relativamente alla minor pretesa da quest'ultimo avanzata nel presente grado di giudizio.
3. Sul primo motivo di appello.
4 Con il primo motivo di impugnazione, il lamenta l'errata Parte_1 valutazione da parte del Tribunale della prova acquisita al processo in ordine alla debenza dei canoni da parte di Infatti, proprio la documentazione prodotta da quest'ultima, e in CP_1 particolare la relazione doc. 3, sarebbe sufficiente a dimostrare che tale società è concessionaria delle infrastrutture autostradali in questione e che queste ultime effettivamente occupano gli spazi pubblici di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
Il motivo è infondato.
La relazione doc. 3 prodotta da in primo grado non risulta sufficiente a ritenere raggiunta la CP_1 prova in ordine all'attribuibilità delle occupazioni alla società appellata, poiché:
- per quanto riguarda l'utenza 6793, relativa ai terrapieni demaniali, nel documento si asserisce espressamente di non aver rilevato occupazioni riconducibili alla società (cfr. pp. 1, 3, 4 e 5), né i fotogrammi ivi riportati risultano idonei in alcun modo a dimostrare quali siano le infrastrutture ricomprese all'interno della concessione assegnata a CP_1
(e poi alla ); Controparte_2
- del pari, per quanto riguarda l'utenza 6792, relativa ai cavalcavia autostradali sovrastanti le strade comunali, né dalle descrizioni né dai fotogrammi contenuti nella Relazione emerge alcun dato in ordine alle infrastrutture incluse nel campo di applicazione della concessione assegnata a (e poi alla ). CP_1 Controparte_2
Non può servire a mutare il quadro probatorio il verbale di subentro prodotto dall'intervenuta
(doc. 1 in appello), in quanto Controparte_2 esso, risalendo alla data del 05/06/2024, era producibile già nel corso del giudizio di primo grado
(conclusosi con sentenza pubblicata in data 17/09/2024), risultandone pertanto inammissibile l'acquisizione per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. Infatti, non sussistono contestazioni in ordine alla legittimazione ad intervenire della CP_2
, tali da giustificare la produzione di nuovi documenti necessari a pronunciare un
[...] accertamento in materia.
Pertanto, gli unici dati rilevanti per la decisione consistono nelle contestazioni effettuate dalla società appellata all'interno del proprio atto di citazione in primo grado (cfr. pag. 2, secondo cui CP_
“nessun viadotto dell'autostrada A12 di cui è concessionaria sovrasta i tratti della via Per
Santa TT indicati negli Accertamenti Cosap e Cup” e “le asserite occupazioni non sono addebitabili all'esponente”) e, a proposito dei terrapieni, all'interno della Relazione doc. 3 (cfr. pag.
1, secondo cui “Sul terreno descritto non sono state rilevate occupazioni riconducibili alla scrivente Società né la presenza di viadotti autostradali su terrapieno”; pag. 3, secondo cui “Sul terreno descritto […] non sono state rilevate occupazioni di terrapieni demaniali mediante viadotto
5 autostradale”; pag. 4, secondo cui “Sul terreno descritto non sono state rilevate occupazioni riconducibili alla scrivente Società” e pag. 5, secondo cui “Sul terreno descritto non sono state rilevate occupazioni mediante viadotti autostradali o di altra natura”).
A fronte di tali contestazioni, il , contumace in primo grado, non Parte_1 ha fornito alcuna prova della propria pretesa.
È opportuno ricordare che, secondo quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di COSAP (con argomenti estensibili anche al CUP), “l'avviso di accertamento costituisce il
«veicolo di accesso» al giudizio di impugnazione-merito, avente ad oggetto, non già il provvedimento amministrativo, bensì «il sottostante rapporto sostanziale controverso». Pertanto,
l'ente impositore assume la veste di attore in senso sostanziale, mentre la società assume la veste di convenuto in senso sostanziale […]. Spetta, dunque, sull'ente impositore l'onere di provare
l'effettiva titolarità del rapporto controverso. E ciò «indipendentemente dal contenuto dell'atto di citazione e dal tipo di “domande” formulate dall'attore in senso formale»” (cfr. Cass. Ord. n.
25713/2024, in motivazione).
Nel caso in esame, il non ha fornito la prova relativa Parte_1 all'inclusione delle infrastrutture autostradali individuate dagli avvisi all'interno della concessione vantata da (e poi dalla intervenuta), come correttamente rilevato CP_1 Controparte_2 dalla sentenza di primo grado.
Il rigetto del primo motivo assorbe le ulteriori doglianze svolte dall'appellante, le quali tutte presuppongono la prova da parte dell'Amministrazione della riconducibilità alla società appellata delle infrastrutture prese in esame dagli avvisi impugnati.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della causa (inferiore ad €260.000,00), nei valori medi:
1. Studio controversia: €2.977,00=
2. Fase introduttiva: €1.911,00=
3. Fase istruttoria: €4.326,00=
4. Fase decisionale: €5.103,00=totale per compensi avvocato: €14.317,00=
Si dà atto ai fini dell'art. 13, co.
1-quater, DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
6 2) dichiara tenuto e condanna il alla rifusione delle spese di Parte_1 lite del presente grado di giudizio sostenute da Controparte_1
e
[...] Controparte_2 che liquida in €14.317,00 ciascuna per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto, ai fini dell'art. 13, co.
1-quater, DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che l'appello è stato integralmente rigettato;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso addì 19/11/2025.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Dott. . Persona_1
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
7
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 969/2024 promossa da:
con l'avv.to ROSSO SEBASTIANO Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro on l'avv.to MELLEY MATTEO Controparte_1
PARTE APPELLATA
e con l'Avv.to MATTEO Controparte_2
MELLEY
PARTE INTERVENUTA
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/11/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/10/2023,
[...]
domandava al Tribunale di Genova di annullare e/o Controparte_1 dichiarare nulli e/o inefficaci gli avvisi di accertamento esecutivi n. 1 e n. 4 del 09/08/2023 (cfr. doc. 1 e 2 in primo grado), mediante i quali il le aveva CP_1 Parte_1 intimato, rispettivamente, il pagamento di €56.703,00 a titolo di COSAP (Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche) per l'anno 2018 e il pagamento di €54.863,00 a titolo di CUP (Canone
Unico Patrimoniale) per l'anno 2021, entrambi in ragione dell'asserita occupazione di terrapieni demaniali e dell'area sovrastante le strade comunali identificate come “Via Per Santa TT”, da parte di infrastrutture autostradali.
1 Parte attrice deduceva, in via preliminare agli altri motivi di impugnazione dei provvedimenti, che le occupazioni poste a base della pretesa comunale non le fossero attribuibili.
Il non si costituiva in giudizio e, con ordinanza del 12/02/2024, Parte_1 il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Con sentenza n. 2421/2024, pubblicata il 17/09/2024, il Tribunale di Genova, ritenuto che parte convenuta non avesse provato il presupposto impositivo rappresentato dalla riconducibilità a CP_1 delle occupazioni di cui agli avvisi di accertamento, così decideva:
“annulla gli atti di accertamento esecutivo CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021 -
Provvedimento n. 4 del 09/08/2023 e Controparte_3
2018 Provvedimento N. 1 del 09/08/2023; condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice liquida in
€ 750,00 per esborsi ed € 4.217,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , deducendo: Parte_1
1) la violazione e falsa applicazione del principio di non dispersione delle prove ex art. 169
c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite n.
46/2023, con particolare riferimento al mancato esame da parte del Tribunale della
Relazione doc. 3 prodotta dall'attrice;
2) in via devolutiva, la legittimità degli avvisi contestati, confutando le argomentazioni svolte dalla parte avversaria in primo grado.
Il produceva altresì il provvedimento prot. 49067 del 25/10/2024, con cui Pt_1
l'Amministrazione aveva proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento COSAP n. 1/2023, riducendo la propria pretesa a €54.385,00 (cfr. doc. 4 ). Parte_1
Si costituiva parte appellata chiedendo di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 21/01/2025 si costituiva in giudizio la
[...] asserendo di essere subentrata a in Controparte_2 CP_1 forza di verbale del 05/06/2024, in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla Convenzione Unica tra Anas S.p.a. e la stessa relativamente alle tratte autostradali A12 – Livorno, CP_1 Parte_1
A11/A12 Viareggio – Lucca e A15 diramazione per La Spezia. L'interveniente faceva proprie le difese precedentemente svolte dall'appellata e chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 03/02/2025 il Consigliere Istruttore, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 22/01/2025, fissava udienza al 14/05/2025 (sostituita dal deposito di note scritte) per la precisazione delle conclusioni.
2 Con ordinanza del 29/05/2025 il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, visto l'art. 350-bis c.p.c., fissava udienza per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 09/07/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 09/07/2025, il Consigliere Istruttore invitava le parti ad esaminare una proposta transattiva alla luce delle risultanze in atti rinviando, per gli stessi incombenti, al 17/09/2025.
All'udienza del 17/09/2025 nessuno compariva e il Collegio rinviava, ex art. 309 c.p.c., al
19/11/2025.
In data 18/11/2025, il produceva il provvedimento del Parte_1
17/11/2025 con cui l'Amministrazione aveva proceduto alla rettifica dell'avviso di accertamento
CUP n. 4/2023, riducendo la propria pretesa a €53.561,00.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte, preso atto delle dichiarazioni del difensore di e della CP_1 parte intervenuta, secondo cui queste ultime revocavano il consenso alla conciliazione, invitava le parti a precisare le conclusioni.
La parte appellata e la parte intervenuta contestavano la produzione avversaria del 18/11/2025.
Terminata la discussione il Collegio tratteneva la causa in decisione.
1. Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
A tal proposito, può rammentarsi che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.
Sez. U. Sent. n. 27199/2017).
L'appello in applicazione dei predetti principi è pienamente ammissibile.
2. Sugli avvisi di accertamento in rettifica.
3 Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento in rettifica sopra menzionati, occorre sottolineare che essi sono stati indirizzati dal a in data 25/10/2024, per quanto riguarda la rettifica Pt_1 CP_1 dell'avviso COSAP, e in data 17/11/2025, per quanto riguarda la rettifica dell'avviso CUP, ossia successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata da parte del Tribunale: la produzione di tali documenti è pertanto ammissibile, in quanto essi non potevano essere acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.
Tali avvisi, come già precisato, si sono risolti in una diminuzione della pretesa dell'Amministrazione comunale, la quale:
- per quanto riguarda il COSAP 2018, ha intimato il pagamento di €54.385,00, relativamente all'“utenza 6792” (CAVALCAVIA VIADOTTO AUTOSTRADALE), indirizzo “Via Per Santa TT”, così rettificando l'originaria somma di €56.703,00, in ragione della rimozione dell'“utenza 6793” (OCCUPAZIONE TERRAPIENO
DEMANIALE);
- per quanto riguarda il CUP 2021, ha intimato il pagamento di €53.561,00, relativamente all'occupazione “6792” e all'occupazione “6793”, indirizzo “Via Per Santa TT”, così rettificando l'originaria somma di €54.863,00, assumendo come dies a quo dell'occupazione 6793 il 01/08/2021, anziché il 01/01/2021.
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in materia tributaria, ma in termini estensibili alla presente fattispecie, “il provvedimento con cui
l'Amministrazione finanziaria si limiti a modificare in diminuzione il precedente avviso impositivo
è riconducibile all'autotutela avente natura conservativa e non sostitutiva, in quanto non esprime una nuova pretesa tributaria, ma si limita a ridurre quella originaria: esso non costituisce un atto nuovo, ma solo la revoca parziale di quello precedente […]. Da tali premesse deriva anche che la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso, non costituendo atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente, non può comportare la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto l'originario avviso impositivo, in cui permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio residuo credito tributario e quello del contribuente
a negare interamente la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della ridotta pretesa erariale” (cfr. Cass. Ord. n. 22171/2024, in motivazione).
Pertanto, risulta necessario procedere all'esame dell'impugnazione proposta dall'appellante, relativamente alla minor pretesa da quest'ultimo avanzata nel presente grado di giudizio.
3. Sul primo motivo di appello.
4 Con il primo motivo di impugnazione, il lamenta l'errata Parte_1 valutazione da parte del Tribunale della prova acquisita al processo in ordine alla debenza dei canoni da parte di Infatti, proprio la documentazione prodotta da quest'ultima, e in CP_1 particolare la relazione doc. 3, sarebbe sufficiente a dimostrare che tale società è concessionaria delle infrastrutture autostradali in questione e che queste ultime effettivamente occupano gli spazi pubblici di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
Il motivo è infondato.
La relazione doc. 3 prodotta da in primo grado non risulta sufficiente a ritenere raggiunta la CP_1 prova in ordine all'attribuibilità delle occupazioni alla società appellata, poiché:
- per quanto riguarda l'utenza 6793, relativa ai terrapieni demaniali, nel documento si asserisce espressamente di non aver rilevato occupazioni riconducibili alla società (cfr. pp. 1, 3, 4 e 5), né i fotogrammi ivi riportati risultano idonei in alcun modo a dimostrare quali siano le infrastrutture ricomprese all'interno della concessione assegnata a CP_1
(e poi alla ); Controparte_2
- del pari, per quanto riguarda l'utenza 6792, relativa ai cavalcavia autostradali sovrastanti le strade comunali, né dalle descrizioni né dai fotogrammi contenuti nella Relazione emerge alcun dato in ordine alle infrastrutture incluse nel campo di applicazione della concessione assegnata a (e poi alla ). CP_1 Controparte_2
Non può servire a mutare il quadro probatorio il verbale di subentro prodotto dall'intervenuta
(doc. 1 in appello), in quanto Controparte_2 esso, risalendo alla data del 05/06/2024, era producibile già nel corso del giudizio di primo grado
(conclusosi con sentenza pubblicata in data 17/09/2024), risultandone pertanto inammissibile l'acquisizione per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. Infatti, non sussistono contestazioni in ordine alla legittimazione ad intervenire della CP_2
, tali da giustificare la produzione di nuovi documenti necessari a pronunciare un
[...] accertamento in materia.
Pertanto, gli unici dati rilevanti per la decisione consistono nelle contestazioni effettuate dalla società appellata all'interno del proprio atto di citazione in primo grado (cfr. pag. 2, secondo cui CP_
“nessun viadotto dell'autostrada A12 di cui è concessionaria sovrasta i tratti della via Per
Santa TT indicati negli Accertamenti Cosap e Cup” e “le asserite occupazioni non sono addebitabili all'esponente”) e, a proposito dei terrapieni, all'interno della Relazione doc. 3 (cfr. pag.
1, secondo cui “Sul terreno descritto non sono state rilevate occupazioni riconducibili alla scrivente Società né la presenza di viadotti autostradali su terrapieno”; pag. 3, secondo cui “Sul terreno descritto […] non sono state rilevate occupazioni di terrapieni demaniali mediante viadotto
5 autostradale”; pag. 4, secondo cui “Sul terreno descritto non sono state rilevate occupazioni riconducibili alla scrivente Società” e pag. 5, secondo cui “Sul terreno descritto non sono state rilevate occupazioni mediante viadotti autostradali o di altra natura”).
A fronte di tali contestazioni, il , contumace in primo grado, non Parte_1 ha fornito alcuna prova della propria pretesa.
È opportuno ricordare che, secondo quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di COSAP (con argomenti estensibili anche al CUP), “l'avviso di accertamento costituisce il
«veicolo di accesso» al giudizio di impugnazione-merito, avente ad oggetto, non già il provvedimento amministrativo, bensì «il sottostante rapporto sostanziale controverso». Pertanto,
l'ente impositore assume la veste di attore in senso sostanziale, mentre la società assume la veste di convenuto in senso sostanziale […]. Spetta, dunque, sull'ente impositore l'onere di provare
l'effettiva titolarità del rapporto controverso. E ciò «indipendentemente dal contenuto dell'atto di citazione e dal tipo di “domande” formulate dall'attore in senso formale»” (cfr. Cass. Ord. n.
25713/2024, in motivazione).
Nel caso in esame, il non ha fornito la prova relativa Parte_1 all'inclusione delle infrastrutture autostradali individuate dagli avvisi all'interno della concessione vantata da (e poi dalla intervenuta), come correttamente rilevato CP_1 Controparte_2 dalla sentenza di primo grado.
Il rigetto del primo motivo assorbe le ulteriori doglianze svolte dall'appellante, le quali tutte presuppongono la prova da parte dell'Amministrazione della riconducibilità alla società appellata delle infrastrutture prese in esame dagli avvisi impugnati.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della causa (inferiore ad €260.000,00), nei valori medi:
1. Studio controversia: €2.977,00=
2. Fase introduttiva: €1.911,00=
3. Fase istruttoria: €4.326,00=
4. Fase decisionale: €5.103,00=totale per compensi avvocato: €14.317,00=
Si dà atto ai fini dell'art. 13, co.
1-quater, DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
6 2) dichiara tenuto e condanna il alla rifusione delle spese di Parte_1 lite del presente grado di giudizio sostenute da Controparte_1
e
[...] Controparte_2 che liquida in €14.317,00 ciascuna per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto, ai fini dell'art. 13, co.
1-quater, DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che l'appello è stato integralmente rigettato;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso addì 19/11/2025.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Dott. . Persona_1
Il Presidente est.
Dott.ssa Rosella Silvestri
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