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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 8457/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/12/2024, assunto in decisione in data 19/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato STURLESE SABRINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, ai sensi dell'art 151, 1° comma cod. civ., autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di separazione dei coniugi negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si Parte_2 occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare con il padre. Per_1
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura.
pagina 1 di 4 I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor verserà alla Parte_2 signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico Parte_1 bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua in base agli Parte_1 indici ISTAT del costo della vita.
CHIEDONO altresì Che pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi la causa sia rimessa avanti al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter,
2°comma, c.p.c., in data successiva allo scadere del termine di 6 mesi decorrenti dalla data dell'udienza o dalla scadenza delle note scritte per la fase della separazione, dove le stesse dichiareranno la loro volontà di non riconciliarsi e rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 08.09.1990 dai signori e con cerimonia officiata nella Parrocchia Sacro cuore in Monza Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monza e così rubricato: atto n. 296 - parte II - seria
A - anno 1990, come da certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (doc. 1).
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si Parte_2 occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare con il padre. Per_1
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura.
I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor verserà alla Parte_2 signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico Parte_1 bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua in base agli Parte_1 indici ISTAT del costo della vita.
CONCLUSIONI Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 08.09.1990 dai signori e con cerimonia officiata nella Parrocchia Sacro cuore in Monza Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monza e così rubricato: atto n. 296 - parte II - seria A - anno 1990, come da certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (doc. 1).
pagina 2 di 4 • Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si Parte_2 occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare con il padre. Per_1
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura. I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor verserà alla Parte_2 signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico Parte_1 bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua in base agli Parte_1 indici ISTAT del costo della vita.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
08.09.1900 a Monza (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (18.12.1991) e (05.11.1996, maggiorenne ed economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente ma affetto da handicap con invalidità civile al 75%);
-i coniugi sono formalmente comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui
[...] in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) per le annotazioni di legge (atto n. 296, parte II, serie A, anno 1990).
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/12/2024, assunto in decisione in data 19/02/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato STURLESE SABRINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, ai sensi dell'art 151, 1° comma cod. civ., autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di separazione dei coniugi negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si Parte_2 occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare con il padre. Per_1
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura.
pagina 1 di 4 I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor verserà alla Parte_2 signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico Parte_1 bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua in base agli Parte_1 indici ISTAT del costo della vita.
CHIEDONO altresì Che pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi la causa sia rimessa avanti al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter,
2°comma, c.p.c., in data successiva allo scadere del termine di 6 mesi decorrenti dalla data dell'udienza o dalla scadenza delle note scritte per la fase della separazione, dove le stesse dichiareranno la loro volontà di non riconciliarsi e rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 08.09.1990 dai signori e con cerimonia officiata nella Parrocchia Sacro cuore in Monza Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monza e così rubricato: atto n. 296 - parte II - seria
A - anno 1990, come da certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (doc. 1).
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si Parte_2 occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare con il padre. Per_1
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura.
I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor verserà alla Parte_2 signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico Parte_1 bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua in base agli Parte_1 indici ISTAT del costo della vita.
CONCLUSIONI Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 08.09.1990 dai signori e con cerimonia officiata nella Parrocchia Sacro cuore in Monza Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monza e così rubricato: atto n. 296 - parte II - seria A - anno 1990, come da certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa (doc. 1).
pagina 2 di 4 • Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio negli appositi registri dello stato civile.
• Omologare le seguenti condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1. La casa coniugale sita a Villasanta (Mb) in via Leonardo da Vinci n. 26, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, resterà in uso abitativo, con tutti i mobili che l'arredano, al signor che si Parte_2 occuperà di pagare tutte le utenze e le spese sia ordinarie che straordinarie relative all'immobile de quo.
2. Il figlio maggiorenne e affetto da disabilità resterà a vivere presso la casa familiare con il padre. Per_1
Del suo accudimento se ne occuperanno entrambi i genitori in ugual misura. I genitori si dichiarano sin da ora disponibili ad aiutare il figlio economicamente, se necessario, ognuno in base alle proprie possibilità e a provvedere al suo mantenimento in caso di perdita dell'attuale lavoro e quindi della sua attuale indipendenza economica, sempre in proporzione alle possibilità di entrambi i genitori.
3. A titolo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie: il signor verserà alla Parte_2 signora l'importo di € 100 mensile. Detto importo dovrà essere versato a mezzo di bonifico Parte_1 bancario alla signora entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annua in base agli Parte_1 indici ISTAT del costo della vita.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
08.09.1900 a Monza (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (18.12.1991) e (05.11.1996, maggiorenne ed economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente ma affetto da handicap con invalidità civile al 75%);
-i coniugi sono formalmente comparsi avanti al Giudice designato alla udienza in data 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui
[...] in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) per le annotazioni di legge (atto n. 296, parte II, serie A, anno 1990).
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 4 di 4