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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2954 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PATETTA MANUELA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PATETTA MANUELA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
la casa familiare, sita in 17058 Dego (SV), Via della Rimembranza, n. 10, verrà assegnata alla
SI.ra unitamente ai beni mobili, alle suppellettili ed agli arredi, ove la stessa Parte_1
abiterà con i figli minorenni ed . Il SI. ha già trasferito Persona_1 Persona_2 CP_1
altrove il proprio domicilio ed ha già prelevato i propri beni ed effetti personali;
i figli minorenni ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, i quali eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale (impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e/o le aspirazioni), con collocazione prevalente presso la dimora materna in 17058
Dego (SV), Via della Rimembranza, n. 10; le scelte di istruzione, educazione e salute, relative ai minori, dovranno essere sempre concordate dai genitori;
il padre potrà esercitare il diritto di visita in favore dei figli minorenni, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi, tenendoli con sé, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa della SI.ra dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle Parte_1
ore 18:30. Più precisamente, il SI. preleverà i bambini dalla residenza della madre CP_1
alle ore 14:30 e li accompagnerà presso l'abitazione della nonna paterna, ove rimarranno con lui fino alle ore 18:30, quando li riporterà dalla mamma. Le stesse modalità di visita dei figli minorenni verranno seguite dai genitori anche nelle vacanze estive, invernali e pasquali. Visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e/o spostamenti;
il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre il giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, un assegno per il contributo al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, pari, nel complesso, ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio).
Detto assegno sarà aggiornato automaticamente, di anno in anno, in base agli indici ISTAT al consumo.
Sono da intendersi spese ordinarie, comprese nell'assegno di mantenimento, secondo le linee guida del Tribunale di Savona (verbale del 15/01/2024):
il vitto;
l'abbigliamento;
il contributo per le spese dell'abitazione;
la mensa scolastica;
i medicinali da banco senza prescrizione medica;
il carburante;
la ricarica telefonica;
il pre - scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
il dopo - scuola, se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
la baby - sitter, se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
il SI. rinuncerà a percepire il 50% degli assegni unici previsti in favore di ogni CP_1
figlio, consentendo così alla SI.ra di avvalersi integralmente degli stessi e ciò Parte_1
anche in occasione dei rinnovi annuali della domanda. Lo stesso si renderà disponibile e si impegna,
fin da ora, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a permettere alla madre di percepire integralmente gli assegni unici, sottoscrivendo i moduli occorrenti e fornendo la documentazione eventualmente richiesta dall'INPS;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno poste a carico di ciascun genitore, fino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, nella misura del 50%, come segue: SPESE SCOLASTICHE CON NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
pre-scuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
spese di custodia (baby-sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stages sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN;
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es, fisioterapia);
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
le spese di lite saranno integralmente compensate fra le parti”.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)