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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 7-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LEONARDO CRISCUOLI;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 il Sig. a avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale
Pagina 1 ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso e all'udienza del 20.02.2025, oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a circa € 282.768,99) verso istituti di credito, la Cassa Nazionale Geometri e verso l'Erario.
Lo stato di sovraindebitamento risulta essere stato determinato da problematiche economiche risalenti, scaturite, sin dagli anni '90, dalla necessità di vendere a ribasso l'abitazione coniugale di proprietà, per la quale era stato contratto un consistente mutuo ipotecario, per ragioni personali (la famiglia aveva subito un importante furto e temeva per la propria incolumità); come precisato dall'OCC, la difficoltà a ripianare i debiti contratti è stata inoltre aggravata dalla perdita dell'impiego lavorativo della coniuge del ricorrente, sig.ra , Parte_2 tuttora in stato di disoccupazione in quanto affetta da un'invalidante patologia neurologica, con conseguenza che l'odierno istante si è visto costretto ad accedere a successivi finanziamenti per sopperire alle ordinarie esigenze di vita, proprie e dei familiari.
Atteso che il debitore, che non è titolare di beni immobili, risulta prestare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato presso Unicredit Banca s.p.a. con un reddito netto mensile, peraltro gravato per 1/5 da pignoramento mobiliare e per altro quinto da cessione volontaria, pari a € 3.200,00, quasi integralmente
Pagina 2 assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito come segue:
i. stipendio netto mensile di €. 3.200,00 a cui si aggiungono la tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. C/C Unicredit S.p.A. n. 00289764 con saldo a debito al 30.09.2024 di €. 9.772,33
iii. C/C Banco Posta n. 73525159 con saldo al 31.03.2024 di € 1,77 iv. Postepay Evolution n. 53332229920665 con saldo di € 613,08
v. autovettura Volvo Targa ER466PB del valore stimato in €. 4.000,00, come da perizia in atti, in €. 4.000,00,
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo;
quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.430,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al contributo al mantenimento della coniuge e della figlia convivente, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che
Pagina 3 dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 33, 150, 268, 269 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1960, residente a [...];
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, avv. Laura Radicchi;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA
Pagina 4 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Volvo, Targa ER466PB, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.430,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome
Pagina 5 e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LEONARDO CRISCUOLI;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 il Sig. a avanzato Parte_1 proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale
Pagina 1 ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso e all'udienza del 20.02.2025, oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a circa € 282.768,99) verso istituti di credito, la Cassa Nazionale Geometri e verso l'Erario.
Lo stato di sovraindebitamento risulta essere stato determinato da problematiche economiche risalenti, scaturite, sin dagli anni '90, dalla necessità di vendere a ribasso l'abitazione coniugale di proprietà, per la quale era stato contratto un consistente mutuo ipotecario, per ragioni personali (la famiglia aveva subito un importante furto e temeva per la propria incolumità); come precisato dall'OCC, la difficoltà a ripianare i debiti contratti è stata inoltre aggravata dalla perdita dell'impiego lavorativo della coniuge del ricorrente, sig.ra , Parte_2 tuttora in stato di disoccupazione in quanto affetta da un'invalidante patologia neurologica, con conseguenza che l'odierno istante si è visto costretto ad accedere a successivi finanziamenti per sopperire alle ordinarie esigenze di vita, proprie e dei familiari.
Atteso che il debitore, che non è titolare di beni immobili, risulta prestare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato presso Unicredit Banca s.p.a. con un reddito netto mensile, peraltro gravato per 1/5 da pignoramento mobiliare e per altro quinto da cessione volontaria, pari a € 3.200,00, quasi integralmente
Pagina 2 assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito come segue:
i. stipendio netto mensile di €. 3.200,00 a cui si aggiungono la tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso ii. C/C Unicredit S.p.A. n. 00289764 con saldo a debito al 30.09.2024 di €. 9.772,33
iii. C/C Banco Posta n. 73525159 con saldo al 31.03.2024 di € 1,77 iv. Postepay Evolution n. 53332229920665 con saldo di € 613,08
v. autovettura Volvo Targa ER466PB del valore stimato in €. 4.000,00, come da perizia in atti, in €. 4.000,00,
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo;
quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.430,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al contributo al mantenimento della coniuge e della figlia convivente, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che
Pagina 3 dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 33, 150, 268, 269 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1960, residente a [...];
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, avv. Laura Radicchi;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA
Pagina 4 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Volvo, Targa ER466PB, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.430,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome
Pagina 5 e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello
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