Ordinanza cautelare 23 gennaio 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Antimafia: valutazione unitaria degli indizi per scoprire condizionamenti sulle impreseAccesso limitatoAntonella D'Alessandro · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026REG.PROV.COLL.
N. 03623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2025, proposto da
OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Luppino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Prato, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n.1321/2024, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l’annullamento della nota del Prefetto della Provincia di Prato prot. interno n. -0037233 del 18.10.2023, contenente l'informazione interdittiva antimafia di cui all'art. 91 d.lgs. 159/2011 e della nota protocollo n. 0030043 del 22.08.2023, contenente l’esclusione della ricorrente dalla iscrizione alla White List ai sensi dell’art. 1, commi da 52 a 57, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. GI LE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente giudizio è la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n.1321/2024 che ha respinto il gravame proposto dall’odierna società appellante avverso due atti della Prefettura di Prato: l’interdittiva antimafia e il diniego –conseguente- di iscrizione alla white list , in epigrafe meglio individuati, motivati sulla base delle frequentazioni e dei contatti (non sporadici) con la criminalità organizzata di taluni congiunti stretti dell’amministratrice unica della società stessa (padre, coniuge e sorella) che, unitamente ad altri elementi indiziari (tra cui il fatto incontestato che la suddetta sia dipendente di una RSA per anziani con regolare contratto di lavoro in una località distante dalla sede della società in questione e il coinvolgimento a vario titolo dei congiunti nella società stessa) supportano la conclusione che si tratti di una gestione fittizia.
Sulla base di tale pluralità di elementi indiziari il Tar ha, dunque, respinto sia l’istanza cautelare che il ricorso nel merito con la sentenza oggetto del presente gravame; e l’impostazione è stata confermata in sede di appello cautelare (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 1044/24).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno -con atto in data 25 maggio 2025- per resistere al gravame, articolando le proprie difese in successiva memoria.
All’udienza del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello va respinto sulla scorta dell’impostazione già seguita dalla Sezione in sede cautelare, a conferma dell’ordinanza di primo grado: “ Rilevato che l’impugnato provvedimento interdittivo scaturisce da un quadro indiziario che, lungi dall’incentrarsi sui meri rapporti di parentela dell’amministratrice unica della società interdetta o su sporadici controlli in occasione dei quali la stessa è risultata accompagnarsi con soggetti controindicati, si caratterizza per i plurimi elementi di contatto, anche qualificati da cointeressenze di carattere imprenditoriale, tra la suddetta e la criminalità organizzata, tra i quali assumono valenza esemplare la presenza del padre OM (amministratore unico di una società di cui era socio unico un soggetto tratto in arresto per reati di criminalità organizzata) all’interno della società, le frequentazioni con i controindicati OM (quest’ultimo direttore tecnico della società OM – OM & C. S.a.s., già colpita da interdittiva antimafia, di cui OM, sorella di OM, era socia accomandataria ed il padre OM institore), i rapporti di affari tra la suddetta società OM e la società ricorrente, che ne è risultata essere l’unica cliente, ed il coinvolgimento dei soggetti controindicati, con i quali l’amministratrice unica della società ricorrente ed i suoi familiari sono risultati avere rapporti, nell’ambito della medesima operazione di Polizia, denominata “OM”, per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.;
Ritenuto altresì che, in un contesto caratterizzato dalla emergenza di significativi indici sintomatici della condizionabilità della società ricorrente da parte della criminalità organizzata, il quale non è risultato incrinato dalle risultanze del contraddittorio procedimentale, deve attribuirsi rilievo preminente, sul piano squisitamente cautelare, all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico economico, della trasparenza e legalità dei pubblici appalti e tutela della concorrenza, cui la misura interdittiva è tipicamente preordinata ..”.
2.1.- La conclusione attinta si pone in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale circa l’ampia discrezionalità delle valutazioni amministrative in ordine alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa e ai correlativi limiti del sindacato giurisdizionale (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 184); orientamento secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove, dovendo ritenersi sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da farne ritenere “ più probabile che non ” la configurabilità (Cons. St., sez. III, 04/03/2025, n.1800; 03/03/2025, n.1766; 16/09/2024, n.7590).
In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso criterio di tipo probabilistico deve trovare applicazione per la valutazione dei rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o anche solo contigui alle associazioni mafiose: “ l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto” atteso che “Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza..” (Cons. St., sez. III, 18/09/2023, n.8395 in termini, le sentenze del 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820).
2.2.- Il caso in esame è emblematico proprio di quelle situazioni peculiari in cui i rapporti di parentela (di regola ex se insufficienti a fondare la prognosi infiltrativa) possono costituire un elemento indiziario idoneo a denunziare il pericolo di condizionamento; ciò in ragione: a) dell’intensità del vincolo di parentela della signora OM, amministratore unico della società a responsabilità limitata odierna appellante, con componenti della propria famiglia ai quali la legano anche rapporti economici (si tratta -come detto- del coniuge, del padre e della sorella), a loro volta contigui ad esponenti di spicco della criminalità calabrese e a questi legati non solo da rapporti di conoscenza e di frequentazione ma anche da cointeressenze economiche e relazioni di lavoro; b) dello spessore criminale di alcuni degli esponenti indicati nell’informativa, coinvolti in un procedimento penale che ha riguardato varie tipologie di reato (dall’associazione mafiosa a reati legati alle armi e alle sostanze stupefacenti, dall’estorsione al favoreggiamento, alla violenza privata, a presunte violazioni in materia elettorale aggravate dalla finalità di agevolare la “ndrangheta”); c) della plausibile conduzione familiare dell’impresa, tale da esporla al rischio oggettivo di una regìa clanica (cfr., di recente, Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8395; 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820; in termini, T.A.R. Napoli, sez. I, 16 maggio 2024, n. 3162).
La prognosi infiltrativa appare invero corroborata dalla circostanza -incontestata- che la signora OM sia titolare -come detto- di regolare contratto di lavoro dipendente stipulato con una RSA ubicata nel comune di OM, ricompreso nella città metropolitana di Reggio Calabria e, dunque, situata ad una significativa distanza dalla sede della società colpita dall’interdittiva, che si trova invece in Toscana; sì da far ragionevolmente dubitare del fatto che la presenza -in particolare- del padre in azienda sia collegata al mero ruolo di dipendente, senza alcuna ingerenza nella gestione.
In estrema sintesi, dal quadro indiziario delineato, caratterizzato da parentele, frequentazioni controindicate e intreccio di rapporti economici, si traggono - secondo una visione sistematica in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza - argomenti idonei a supportare il convincimento che la società appellante possa subire significativi condizionamenti dal contesto familiare di provenienza del suo amministratore delegato, fino ad ingenerarsi il sospetto che la signora OM sia l’intestataria fittizia dell’attività di cui si tratta; motivo per cui non appare irragionevole né sproporzionata l’adozione di cautele da parte dell’Amministrazione intimata.
Anche sulla necessità di una valutazione sistematica degli indizi si è da ultimo pronunziata questa Sezione: “ Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia (ed anche della revoca o al diniego dell’iscrizione nelle white list), non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa ” (Cons. St., sez. III, 11 aprile 2025, n. 3151; in termini Id., sez. III, 20 maggio 2025, n. 4311 e 19 giugno 2025, n.7196).
3.- L’appello va, quindi, respinto. Considerata tuttavia la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
GI LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LE | AN De NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.