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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
CI ES, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1335/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92024 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRAP 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 REC.CREDITO.IMP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso.
Parte resistente assente alle ore 10.40.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 12.03.2024, è impugnata intimazione di pagamento 29120229005670149000, notificata in data 12/01/2024, per la cartella di pagamento n° 29120160033230011000, relativa a imposte anno 2012, n° 29120170006346522000 relativa ad imposte 2013, n° 29120170017500656000 relativa ad imposte anno 2014, n° 29120180001767968000 relativa ad Irap 2013, n° 29120190005636246000 relativa ad Iva 2015.
Il ricorrente: eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi e dei relativi ruoli sottesi impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
eccepisce la decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata;
eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Il resistente: osserva e rileva che tutte le contestazioni mosse dall'odierno contribuente all'Ente Impositore
(nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento) vengono rivolte all'Ente di
Riscossione che tuttavia non è legittimato passivamente trattandosi di contestazioni relative alla fase antecedente alla riscossione vera e propria;
osserva che stante la rituale e regolare notifica della cartella esattoriale ogni ed eventuale opposizione relativa ai vizi formali della stessa decade senza possibilità di arrampicarsi ad alcuna ipotesi di nullità, annullabilità e inesistenza.
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
Il collegio, alla udienza del 13.1.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso può essere definito allo stato degli atti e senza la necessità di chiamare in giudizio l'ente creditore, atteso che l'eccezione prevalente è quella inerente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, la cui legittimazione passiva è in capo all'agente per la riscossione.
L'ADER non fornisce la prova documentale della cartella di pagamento con finale 0011. Pertanto, la pretesa deve essere considerata prescritta. La cartella non poteva essere inserita nell'atto impugnato, che, pertanto, va considerato illegittimo limitatamente a tale cartella. L'ADER fornisce la prova documentale della tempestiva notifica delle cartelle con numeri finali 6522,
0656,7968 e 6246, nonché delle intimazioni di pagamento con finali n. 6767 e 2016, quali atti interruttivi delle stesse.
Le notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, allegati in atti dalla parte resistente, non contestate dalla parte ricorrente.
L'intimazione di pagamento, pertanto, è legittima limitatamente alle cartelle di cui è stata fornita la prova della loro notificazione al ricorrente.
Le intimazioni di pagamento e le cartelle non sono state impugnate dalla parte ricorrente.
Infondata è l'eccezione di prescrizione per interessi e sanzioni, perché le cartelle e le intimazioni di pagamento sono state notificate a partire dal 2018. Nel termine prescrizionale va ricompresa la sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID19.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento accoglie in parte il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
CI ES, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1335/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92024 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRAP 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229005670149000 REC.CREDITO.IMP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso.
Parte resistente assente alle ore 10.40.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 12.03.2024, è impugnata intimazione di pagamento 29120229005670149000, notificata in data 12/01/2024, per la cartella di pagamento n° 29120160033230011000, relativa a imposte anno 2012, n° 29120170006346522000 relativa ad imposte 2013, n° 29120170017500656000 relativa ad imposte anno 2014, n° 29120180001767968000 relativa ad Irap 2013, n° 29120190005636246000 relativa ad Iva 2015.
Il ricorrente: eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi e dei relativi ruoli sottesi impugnati per violazione dell'art 25 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
eccepisce la decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata;
eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Il resistente: osserva e rileva che tutte le contestazioni mosse dall'odierno contribuente all'Ente Impositore
(nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento) vengono rivolte all'Ente di
Riscossione che tuttavia non è legittimato passivamente trattandosi di contestazioni relative alla fase antecedente alla riscossione vera e propria;
osserva che stante la rituale e regolare notifica della cartella esattoriale ogni ed eventuale opposizione relativa ai vizi formali della stessa decade senza possibilità di arrampicarsi ad alcuna ipotesi di nullità, annullabilità e inesistenza.
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
Il collegio, alla udienza del 13.1.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso può essere definito allo stato degli atti e senza la necessità di chiamare in giudizio l'ente creditore, atteso che l'eccezione prevalente è quella inerente alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, la cui legittimazione passiva è in capo all'agente per la riscossione.
L'ADER non fornisce la prova documentale della cartella di pagamento con finale 0011. Pertanto, la pretesa deve essere considerata prescritta. La cartella non poteva essere inserita nell'atto impugnato, che, pertanto, va considerato illegittimo limitatamente a tale cartella. L'ADER fornisce la prova documentale della tempestiva notifica delle cartelle con numeri finali 6522,
0656,7968 e 6246, nonché delle intimazioni di pagamento con finali n. 6767 e 2016, quali atti interruttivi delle stesse.
Le notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, allegati in atti dalla parte resistente, non contestate dalla parte ricorrente.
L'intimazione di pagamento, pertanto, è legittima limitatamente alle cartelle di cui è stata fornita la prova della loro notificazione al ricorrente.
Le intimazioni di pagamento e le cartelle non sono state impugnate dalla parte ricorrente.
Infondata è l'eccezione di prescrizione per interessi e sanzioni, perché le cartelle e le intimazioni di pagamento sono state notificate a partire dal 2018. Nel termine prescrizionale va ricompresa la sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID19.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento accoglie in parte il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.