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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/09/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6776/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6776/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrazzo Irene e dall'avv. Fevola Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Latina, Piazza Della Libertà n. 21, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Iannicola Paola Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER, Lungo Linea
Pio VI n.134, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , al fine di conseguire la riduzione della donazione Controparte_1
pagina 1 di 16 del 17.03.1994, per Notaio di ER (Rep. n. 83100; Racc, n. 12997), Persona_1 con cui i IGg.ri e genitori dell'attrice, avevano disposto di _2 Persona_3 tutti i loro beni nel modo che segue:
1. Il IG. donava: _2
a :
1.il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portella, distinto in Parte_1
Catasto al Fg. 28 mapp.le 285; 2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg. 32 mapp.le 587; 3. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada
Portaturo, distinto in Catasto al Fg. 32 mapp.le 668;
a :
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Cagnasino, Controparte_1 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 137; 2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada
Pantano Grande, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 310; 3. l'abitazione al pian terreno e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. le sub. 5;
a :
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, Controparte_2 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 507; 2. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada la Ciocca, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 158; 3.l'abitazione al primo piano e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 2 e sub. 4.
2. I coniugi e inoltre donavano: _2 Persona_3
a :
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Caghasino, Controparte_1 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 136, 2. nonché il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 343;
a , 1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, Controparte_2 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 548.
3. La IG.ra donava a il terreno agricolo sito in Monte San Persona_3 Controparte_1
Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 344.
Deduceva l'attrice che in data 2.12.2015 decedeva in Monte San Biagio (LT), senza lasciare testamento, la IG.ra lasciando quali eredi il marito ed i Persona_3 _2 figli , e e che successivamente, in Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 data 14.01.2017, decedeva in Monte San Biagio (LT), senza lasciare testamento, il IG. _2
lasciando quali eredi i figli , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
[...]
pagina 2 di 16 Quindi, rappresentava che, costituendo gli immobili trasferiti l'intero asse ereditario dei genitori, le disposizioni dell'atto di donazione del 17.03.1994 che disponevano i trasferimenti in favore dei
IGg.ri e , concretavano una lesione della quota di Controparte_1 Controparte_2 legittima ad essa spettante nella misura pari ad Euro 26.230.66, avendo la stessa ricevuto beni per il minor valore di € 5.310,00.
Deduceva altresì che il TE riconosceva la lesione della quota di legittima Controparte_2
e, sulla base di tale riconoscimento, le parti raggiungevano un accordo transattivo, sicché l'attrice aveva diritto ad agire per il recupero della parte della propria quota da imputare al convenuto
. Controparte_1
In tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare che le disposizioni dell'atto di donazione del
17.03.1994, che realizzano i trasferimenti in favore di e Controparte_1 CP_2 eccedono la quota di disponibile e concretano una lesione della quota di legittima
[...] spettante alla IG.ra pari ad Euro 53.201,48; - per l'effetto, separarsi dagli Parte_1 immobili donati a la parte di essi che corrisponde all'eccedenza Controparte_1 indebitamente goduta dallo stesso o, in caso di indivisibilità, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice e condannare il convenuto al pagamento di Euro
31.452,82, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà quantificata e determinata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, insistendo preliminarmente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede , destinatario dell'ultima delle Controparte_2 donazioni in ordine cronologico, ex art. 555 c.c. Nel merito, contestava l'avversa domanda, rilevando che il valore da considerare ai fini della azione di riduzione non era costituito solamente dai beni donati con l'atto pubblico 17.03.1994, in quanto detti beni non costituivano gli unici beni di cui erano titolari i de cuius, avendo gli stessi accantonato somme di denaro cointestate al figlio effettuato dazioni di danaro in più soluzioni in favore della figlia CP_2 per il suo matrimonio e per l'arredamento della casa di abitazione, e disponendo di Pt_1 capitali a reddito in fondi di investimento, essendo in corso di riscossione arretrati per indennità di accompagnamento. In tal modo, i genitori avevano posto in essere delle liberalità non pagina 3 di 16 donative, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 809 c.c., dovevano essere oggetto di valutazione unitamente alle donazioni dirette di cui all'art. 769c.c.
Soggiungeva che non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attrice, giacché l'immobile a lui donato, di cui al F. 23 Part. 115 sub 1 e 5 con fabbricato e corte esclusiva di soli mq.122, era stato gravato da diritto di abitazione vitalizio dei genitori sin dalla stipula dell'atto pubblico 1994 e fino alla data della morte del avvenuta in _2 data 14.1.2017, con conseguente riduzione del relativo valore;
precisava, inoltre, che doveva in ogni caso tenersi conto delle spese funerarie dallo stesso sostenute a seguito della morte del padre.
Concludeva, quindi, “affinché previo accertamento e ricostruzione integrale della massa ereditaria , ivi incluse le dazioni in danaro e donazioni indirette e/o liberalità, corrisposte in vita da genitori in favore dei figli e , sia rigettata la domanda Parte_1 Controparte_2 proposta da attrice perché totalmente infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.5.2025 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, occorre in primo luogo ribadire quanto già rilevato in corso di causa circa l'insussistenza dei presupposti per l'estensione del contraddittorio nei confronti del coerede
Ed invero, “L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, Controparte_2 né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare,
a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul “relictum” e il “donatum”, e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, 5.11.2021, n. 32197).
pagina 4 di 16 Ciò posto, ha agito in giudizio per conseguire la riduzione, nei confronti del Parte_1 TE , dell'atto di donazione del 17.03.1994, assumendo di aver subito Controparte_1 una lesione nella quota di legittima ad essa riservata dalla legge in relazione all'eredità dei genitori e _2 Persona_3
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Come noto, l'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile, mirando a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità, non di un'azione reale con cui si faccia valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, l'art. 557 c.c. dispone che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti) e dai loro eredi o aventi causa.
In punto di onere probatorio, è noto il principio secondo il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva. Va infatti rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo
l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. Civ., Sez. II, 28.5.2024, n. 14481).
Nel caso di specie, dunque, l'onere probatorio gravante su parte attrice risulta adeguatamente soddisfatto, mediante la produzione in giudizio dell'atto di donazione lesivo e mediante la specifica indicazione di elementi idonei a inferire la lesione della quota di riserva. Infatti,
pagina 5 di 16 secondo la ricostruzione attorea: i) il valore complessivo dell'asse ereditario ammonterebbe ad €
118.038,00; ii) la quota disponibile sarebbe pari ad € 39.346,00; iii) la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli, eredi legittimari, corrisponderebbe ad € 26.230,00; iv) Controparte_1 avrebbe ricevuto beni per complessivi € 58.272,00, laddove la stessa attrice sarebbe stata beneficiaria della donazione di un solo terreno per € 5.310,00. Quindi, assume Parte_1 di avere diritto ad essere reintegrata nella propria quota di riserva, pari ad € 26.230,00 oltre rivalutazione, e quindi a complessivi € 53.201,48, da imputarsi alla quota dell'odierno convenuto nella misura di € 31.452,82.
Tutto ciò posto, premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di e si osserva che la risoluzione della controversia _2 Persona_3 presuppone in primo luogo l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui si lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c.,
è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Giova altresì rammentare che la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., impone di considerare i beni di cui il de cuius abbia disposto in vita mediante donazione secondo le regole dettate dagli artt. 747-
750 c.c. in materia di collazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 747 c.c., nella riduzione delle donazioni aventi ad oggetto beni immobili occorre avere riguardo al valore del bene donato all'epoca dell'apertura della successione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, emerge anzitutto l'assenza di relictum, risultando che i de cuius avevano già disposto di tutti i propri beni in vita mediante l'atto di donazione oggetto di contestazione. Fatta eccezione per il saldo del conto corrente n. 000104348576 – già estinto al momento del decesso e, pertanto, non compreso nell'asse ereditario – non risultano ulteriori cespiti riconducibili al patrimonio ereditario.
Quanto ai debiti ereditari, ai sensi dell'art. 556 c.c. la relativa detrazione deve essere operata esclusivamente dal relictum, sicché qualora, come nel caso di specie, i debiti superino il relictum, la quota di legittima dovrà essere calcolata esclusivamente sul valore delle donazioni, da valutarsi all'epoca dell'apertura della successione.
Occorre pertanto procedere all'individuazione del donatum.
pagina 6 di 16 In particolare, nella fattispecie oggetto di causa è in contestazione l'atto di donazione del
17.03.1994, con cui e così disponevano: _2 Persona_3
1. Il IG. donava: _2
a : Parte_1
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portella, distinto in Catasto al Fg. 28 mapp.le 285;
2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 587;
3. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 668;
a : Controparte_1
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 137;
2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Pantano Grande, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 310;
3. l'abitazione al pian terreno e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. le sub. 5;
a : Controparte_2
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 507;
2. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada la Ciocca, distinto in Catasto al Fg.
27 mapp.le 158;
3. l'abitazione al primo piano e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 2 e sub. 4.
2. I coniugi e inoltre donavano: _2 Persona_3
a , Controparte_1
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Caghasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 136,
2. nonché il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in
Catasto al Fg. 23 mapp.le 343;
a , Controparte_2
pagina 7 di 16 1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 548.
3. La IG.ra donava Persona_3
a il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto Controparte_1 in Catasto al Fg. 23 mapp.le 344.
Inoltre, posto che nel caso di specie vengono in rilievo due distinte successioni apertesi in momenti diversi — essendo deceduta in data 2.12.2015 e Persona_3 _2 in data 14.01.2017 — si rende necessario distinguere i criteri di valutazione dei beni donati come segue:
• per i beni di esclusiva proprietà di la stima deve essere effettuata con Persona_3 riferimento al valore degli stessi alla data di apertura della sua successione, ossia il 2 dicembre 2015;
• per i beni in comunione tra i coniugi, la valutazione deve essere effettuata per la quota di metà con riferimento alla medesima data del 2 dicembre 2015 (successione , e per la Per_3 restante quota alla data del 14 gennaio 2017 (successione ); CP_1
• per i beni di esclusiva proprietà del IG. , la stima deve invece essere _2 riferita alla data di apertura della sua successione, ovvero il 14 gennaio 2017.
Sulla base dei criteri sopra delineati, occorre procedere alla determinazione del valore dei beni oggetto di donazione rispettivamente a , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
1. Donazione a favore di Parte_1
Risulta, innanzitutto, che il de cuius donava all'odierna attrice i seguenti beni: _2
a) il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portella, distinto in Catasto al Fg. 28 mapp.le 285;
b) il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 587;
c) il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 668;
Il CTU incaricato, in esito a una valutazione attenta ed accurata, da cui il Giudicante non ravvisa motivi per discostarsi, ha così stimato il valore dei suddetti terreni all'epoca di apertura della successione:
pagina 8 di 16 a) € 2.400,00;
b) € 1.300,00;
c) € 1.100,00 (detratta la somma di € 1.600,00 stimata dal CTU a titolo di oneri relativi all'affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante sul fondo).
Ne deriva che il valore complessivo dei beni ricevuti in donazione dall'attrice ammonta ad €
4.800,00.
2. Donazioni a favore di . Controparte_1
Il convenuto risulta aver beneficiato delle seguenti donazioni: Controparte_1
2A. da : _2
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 137: valore stimato in € 700,00;
2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Pantano Grande, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 310, stimato dal CTU come privo di valore commerciale;
3. l'abitazione al pian terreno e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 1 e sub. 5: valore stimato in € 115.000,00;
2B. da e _2 Persona_3
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Caghasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 136: valore stimato in € 570,00;
2. nonché il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in
Catasto al Fg. 23 mapp.le 343: valore stimato, in quanto terreno edificabile, in €
42.000,00;
2C. da Persona_3
3. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 344: valore stimato, in quanto terreno edificabile, in € 40.000,00.
Il valore complessivo delle donazioni ricevute da ammonta quindi ad € Controparte_1
198.270,00.
3. Donazioni a favore di . Controparte_2
risulta aver beneficiato delle seguenti donazioni: Controparte_2
3A. da : _2
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 507: valore stimato in € 2.200,00;
pagina 9 di 16 2. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada la Ciocca, distinto in Catasto al Fg.
27 mapp.le 158: valore stimato in € 1.350,00;
3. l'abitazione al primo piano e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 2 e sub. 4: valore stimato in € 152.000,00;
3B. da e _2 Persona_3
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 548: valore stimato in € 1.300,00,
Dunque, ha beneficiato di donazioni di beni per un valore totale di € Controparte_2
156.850,00.
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In particolare, il Tribunale ritiene non condivisibili le argomentazioni svolte dal convenuto, secondo cui il valore dei beni oggetto di donazione dovrebbe essere ridotto in considerazione del diritto di abitazione vitalizio riservato dai genitori donanti, nonché delle spese da lui sostenute per interventi di rifinitura e ristrutturazione sull'immobile.
Sotto il primo profilo, infatti, va rammentato il consolidato indirizzo giurisprudenziale – affermatosi con riguardo alla donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, senz'altro applicabile anche al caso di specie, in cui i donanti si erano riservati il minor diritto di abitazione pagina 10 di 16 – a mente del quale al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (cfr., ex multis, Cass. 19 luglio 2016, n.
14747).
Quanto, poi, alle spese che il convenuto assume di aver sostenuto per la Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile, si osserva che, sebbene in linea generale – ai sensi dell'art. 747
c.c. – nella riduzione delle donazioni aventi ad oggetto beni immobili debba aversi riguardo al valore del bene al momento dell'apertura della successione, con la possibilità di dedurre, ex art. 748 c.c., il valore delle migliorie apportate dal donatario, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova, né documentale né mediante istanze istruttorie, idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione di interventi qualificabili come migliorie. Le deduzioni del convenuto si risolvono, infatti, in mere allegazioni generiche circa presunte opere di ristrutturazione. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di autorizzare il CTU all'acquisizione della documentazione relativa alle spese sostenute per la ristrutturazione e il completamento funzionale dell'immobile sito al piano terra. Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover aderire alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla stima degli immobili.
In assenza di relictum, quindi, è sul donatum, come ricostruito dal CTU, che occorre calcolare il valore della quota disponibile e delle quote di legittima spettanti a ciascuno dei coeredi.
Considerato, tuttavia, che l'attrice deduce la lesione della propria quota di legittima con riferimento all'eredità di entrambi i genitori, e che le successioni si sono aperte in momenti differenti – quella della madre in data 2 dicembre 2015 e quella del padre Persona_3 in data 14 gennaio 2017 – si rende necessario procedere distintamente al _2 calcolo della quota di legittima spettante all'attrice in ciascuna delle due successioni, secondo le rispettive masse ereditarie e i valori esistenti alla data di apertura di ciascuna successione.
In particolare, in relazione al patrimonio della de cuius – deceduta il 2.12.2015 Persona_3 lasciando quali eredi il coniuge ed i tre figli – trova applicazione l'art. 542, comma 2, c.c., per cui ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro.
La quota di legittima spettante a con riferimento alla successione materna Parte_1 ammonta, quindi, ad 1/6 del patrimonio.
pagina 11 di 16 Pertanto, posto che il valore complessivo delle donazioni effettuate da Persona_3 corrisponde ad € 61.935,00, ne deriva che la quota di riserva facente capo all'attrice, pari come detto ad 1/6 del patrimonio, è di € 10.322,00.
Quanto, invece, al patrimonio del de cuius – deceduto il 14.1.2017 lasciando _2 quali eredi i tre figli – trova applicazione l'art. 537, comma 2, c.c., per cui ai figli sono riservati i
2/3 del patrimonio, in parti uguali tra loro.
La quota di legittima spettante a con riferimento alla successione paterna Parte_1 ammonta, quindi, a 2/9 del patrimonio.
Ed allora, ai fini del calcolo della quota va innanzitutto richiamato il valore complessivo delle donazioni effettuate da , pari ad € 297.985,00, _2
A tale importo deve aggiungersi la somma di € 6.938,52, corrispondente all'accredito disposto in favore del IG. mediante bonifico SEPA effettuato in data 05/10/2016 dal Controparte_2
Conto Corrente n. 000104348576, intestato al IG. e acceso presso la Banca _2
UniCredit. Tale elargizione, che rappresenta l'unica tra quelle indicate dal convenuto ad aver trovato riscontro documentale negli atti di causa, deve essere qualificata quale donazione e, come tale, va computata nell'ambito delle operazioni di riunione fittizia ai fini della determinazione della massa ereditaria.
Il valore dei beni di cui il de cuius risulta aver disposto per donazione _2 corrisponde quindi ad € 304.923,52, per cui la quota di legittima spettante all'attrice (2/9) ammonta ad € 67.760,78.
Non possono, invece, essere considerati ai fini del calcolo della legittima i debiti ereditari, consistenti nelle spese sostenute dal convenuto, atteso che – ai sensi dell'art. 556 c.c. – i debiti ereditari sono deducibili unicamente dal relictum. Ne consegue che, in assenza di un relictum attivo o nell'ipotesi in cui i debiti risultino superiori all'attivo ereditario, la legittima deve essere determinata esclusivamente sulla base del donatum. Resta ferma, peraltro, la facoltà del convenuto di agire separatamente per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute nell'interesse dell'eredità, nella parte eventualmente imputabile all'odierna attrice, non essendo stata proposta sul punto alcuna domanda nel presente giudizio.
In definitiva, avrebbe dovuto conseguire, a titolo di legittima, la quota di € Parte_1
10.322,50 alla morte della madre IG.ra (avvenuta in data 02/12/2015), pari ad Persona_3
pagina 12 di 16 1/6 della massa ereditaria, e la quota di € 67.760,78 alla morte del padre IG. _2
(avvenuta in data 14/01/2017), pari a 2/9 della massa ereditaria, per un totale di € 78.082,78.
Al contrario, l'odierna attrice risulta aver ricevuto beni per il minor valore di € 4.800,00, sicché è conclamata la lesione della quota di legittima nella misura di € 73.282,78.
Occorre pertanto procedere alla riduzione delle donazioni effettuate in favore degli altri coeredi, al fine di reintegrare la quota di riserva spettante all'attrice.
Sotto questo profilo, va precisato che, in linea di principio, per la riduzione delle donazioni trova applicazione il criterio cronologico, sancito dall'art. 559 c.c., in forza del quale le donazioni si riducono iniziando con l'ultima donazione in ordine di tempo e risalendo poi alle anteriori finché non risultino reintegrati i diritti dei legittimari.
Tuttavia, il criterio cronologico previsto per la riduzione delle donazioni non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, non si è in presenza di donazioni successive, ma di più liberalità tra loro coeve, rispetto alle quali non è possibile stabilire quale sia anteriore alle altre (Cass. n. 1495/1961).
In particolare, se più donazioni risultano stipulate lo stesso giorno mediante atti distinti, l'art. 559
c.c. è applicabile solo laddove i rogiti rechino indicazione di orari differenti e tali orari risultino dal testo degli atti medesimi. A fortiori, tale criterio non è applicabile nel caso in esame, in cui le donazioni risultano contenute in un unico atto notarile, privo di qualsiasi elemento che consenta di attribuire una priorità cronologica a una disposizione rispetto alle altre.
In assenza di tali elementi, nessuno dei donatari può vantare una priorità sul proprio titolo rispetto a quello degli altri, salvo che ciò emerga con certezza da altri dati probatori. Ne consegue l'applicazione, in via analogica, del criterio di riduzione proporzionale di cui all'art. 558 c.c., previsto per le disposizioni testamentarie (in tal senso, Cass. n. 17881/2019).
, quindi, ha diritto a recuperare l'importo complessivo di € 73.282,78 a titolo di Parte_1 reintegrazione della quota di legittima lesa, somma che deve essere posta a carico dei coeredi e in proporzione al valore dei beni da ciascuno ricevuti. CP_2 Controparte_1
Considerato che ha ricevuto beni per un valore di € 163.788,52 (pari al 45,23% del CP_2 totale ricevuto da entrambi), e AS beni per un valore di € 198.270,00 (pari al 54,77%),
l'importo dovuto da ciascuno risulta essere il seguente:
• € 33.145,80; Controparte_2
• € 40.136,98. Controparte_1
pagina 13 di 16 In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, va disposta la riduzione della donazione del
17.3.1994, e ha diritto a recuperare nei confronti dell'odierno convenuto un Parte_1 valore complessivo di € 40.136,98.
A questo punto, venendo in rilievo la donazione di immobili, va richiamata la disciplina dettata in materia dall'art. 560 c.c. Nella fattispecie oggetto di causa, è evidente, stante la conformazione degli immobili oggetto di donazione e la relativa descrizione offertane dal CTU, l'impossibilità di procedere ad una comoda divisione che consenta di separare dall'immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata. In tale evenienza, il secondo comma della citata disposizione prevede che, ogni qualvolta il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto del donatario di conseguire in denaro il valore della disponibile. Altrimenti – ove cioè l'eccedenza non superi il quarto – il donatario può ritenere l'intero immobile, compensando in denaro il legittimario.
Infine, il comma 3 dell'art. 560 c.c. specifica ulteriormente che, qualora il donatario sia a sua volta legittimario, ha facoltà di ritenere tutto l'immobile a condizione che il valore di esso non superi l'importo della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. In questa prospettiva, deve ritenersi che la liquidazione di una somma di denaro in favore del legittimario non significhi che l'azione di riduzioni porti a un risultato diverso da quello tipico, ma dipenda dal possibile modo di essere della cosa (indivisibilità) e dall'operare del criterio di preferenza previsto in questo caso della legge, fermo l'esito costitutivo della riduzione già compiutamente determinatosi. Ciò posto, nel caso di specie è evidente l'interesse del convenuto a ritenere gli immobili donati, così come la stessa parte attrice ha espressamente richiesto, nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei cespiti, la condanna delle controparti al versamento in proprio favore della somma di denaro necessaria per reintegrare la quota di riserva.
deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo di € 40.136,98 Controparte_1 in favore dell'odierna attrice. Su tale somma è poi dovuta la rivalutazione monetaria, decorrente dal giorno dell'apertura della successione (nel caso di specie, deve farsi riferimento, quale dies a quo, alla data di apertura dell'ultima successione, ossia quella paterna, avvenuta il 14 gennaio
2017). Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore — al momento della decisione
pagina 14 di 16 giudiziale — del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione” (Cass. Civ., Sez. 2,
7.6.2013, n. 14449). La somma deve essere quindi rivalutata con applicazione del tasso Istat nazionale del costo della vita dall'apertura della successione, individuata a gennaio 2017, alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza al saldo effettivo sulla somma in tal modo determinata decorreranno, poi, gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, da determinarsi, in materia di azione di riduzione, avuto riguardo al valore della quota in contestazione (cfr. Cass.
Civ., sez. 2, 9.1.2020, n. 195), ed applicando i parametri medi.
Analogamente, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto.
Devono invece essere poste a carico di parte attrice le spese del sub-procedimento di natura cautelare, per sequestro giudiziario, introdotto da in corso di causa e definito Parte_1 con ordinanza di rigetto del 22.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara aperta la successione di nata il [...] e deceduta il Persona_3
2.12.2015, e di , nato il [...] e deceduto il 14.1.2017; _2
- accerta la qualità di legittimaria in capo all'attrice , nella misura di 1/6 Parte_1 del patrimonio ereditario materno e di 2/9 del patrimonio ereditario paterno;
- accerta che l'atto di donazione per notaio di ER (Rep. n. Persona_1
83100; Racc, n. 12997) del 17.3.1994, è lesivo della quota di legittima spettante all'attrice;
- dispone la riduzione della donazione del 17.3.1994 in misura corrispondente a quanto necessario per reintegrare la quota di legittima riservata all'attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 40.136,98, oltre rivalutazione e interessi nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Controparte_1
pagina 15 di 16 favore di che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
; Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del sub-procedimento cautelare r.g. n. 6776-1/2018, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 12 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6776/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrazzo Irene e dall'avv. Fevola Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Latina, Piazza Della Libertà n. 21, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Iannicola Paola Maria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ER, Lungo Linea
Pio VI n.134, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di riduzione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , al fine di conseguire la riduzione della donazione Controparte_1
pagina 1 di 16 del 17.03.1994, per Notaio di ER (Rep. n. 83100; Racc, n. 12997), Persona_1 con cui i IGg.ri e genitori dell'attrice, avevano disposto di _2 Persona_3 tutti i loro beni nel modo che segue:
1. Il IG. donava: _2
a :
1.il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portella, distinto in Parte_1
Catasto al Fg. 28 mapp.le 285; 2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg. 32 mapp.le 587; 3. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada
Portaturo, distinto in Catasto al Fg. 32 mapp.le 668;
a :
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Cagnasino, Controparte_1 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 137; 2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada
Pantano Grande, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 310; 3. l'abitazione al pian terreno e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. le sub. 5;
a :
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, Controparte_2 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 507; 2. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada la Ciocca, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 158; 3.l'abitazione al primo piano e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 2 e sub. 4.
2. I coniugi e inoltre donavano: _2 Persona_3
a :
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Caghasino, Controparte_1 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 136, 2. nonché il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 343;
a , 1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, Controparte_2 distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 548.
3. La IG.ra donava a il terreno agricolo sito in Monte San Persona_3 Controparte_1
Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg. 23 mapp.le 344.
Deduceva l'attrice che in data 2.12.2015 decedeva in Monte San Biagio (LT), senza lasciare testamento, la IG.ra lasciando quali eredi il marito ed i Persona_3 _2 figli , e e che successivamente, in Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 data 14.01.2017, decedeva in Monte San Biagio (LT), senza lasciare testamento, il IG. _2
lasciando quali eredi i figli , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
[...]
pagina 2 di 16 Quindi, rappresentava che, costituendo gli immobili trasferiti l'intero asse ereditario dei genitori, le disposizioni dell'atto di donazione del 17.03.1994 che disponevano i trasferimenti in favore dei
IGg.ri e , concretavano una lesione della quota di Controparte_1 Controparte_2 legittima ad essa spettante nella misura pari ad Euro 26.230.66, avendo la stessa ricevuto beni per il minor valore di € 5.310,00.
Deduceva altresì che il TE riconosceva la lesione della quota di legittima Controparte_2
e, sulla base di tale riconoscimento, le parti raggiungevano un accordo transattivo, sicché l'attrice aveva diritto ad agire per il recupero della parte della propria quota da imputare al convenuto
. Controparte_1
In tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare che le disposizioni dell'atto di donazione del
17.03.1994, che realizzano i trasferimenti in favore di e Controparte_1 CP_2 eccedono la quota di disponibile e concretano una lesione della quota di legittima
[...] spettante alla IG.ra pari ad Euro 53.201,48; - per l'effetto, separarsi dagli Parte_1 immobili donati a la parte di essi che corrisponde all'eccedenza Controparte_1 indebitamente goduta dallo stesso o, in caso di indivisibilità, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attrice e condannare il convenuto al pagamento di Euro
31.452,82, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà quantificata e determinata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso professionale oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, insistendo preliminarmente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede , destinatario dell'ultima delle Controparte_2 donazioni in ordine cronologico, ex art. 555 c.c. Nel merito, contestava l'avversa domanda, rilevando che il valore da considerare ai fini della azione di riduzione non era costituito solamente dai beni donati con l'atto pubblico 17.03.1994, in quanto detti beni non costituivano gli unici beni di cui erano titolari i de cuius, avendo gli stessi accantonato somme di denaro cointestate al figlio effettuato dazioni di danaro in più soluzioni in favore della figlia CP_2 per il suo matrimonio e per l'arredamento della casa di abitazione, e disponendo di Pt_1 capitali a reddito in fondi di investimento, essendo in corso di riscossione arretrati per indennità di accompagnamento. In tal modo, i genitori avevano posto in essere delle liberalità non pagina 3 di 16 donative, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 809 c.c., dovevano essere oggetto di valutazione unitamente alle donazioni dirette di cui all'art. 769c.c.
Soggiungeva che non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attrice, giacché l'immobile a lui donato, di cui al F. 23 Part. 115 sub 1 e 5 con fabbricato e corte esclusiva di soli mq.122, era stato gravato da diritto di abitazione vitalizio dei genitori sin dalla stipula dell'atto pubblico 1994 e fino alla data della morte del avvenuta in _2 data 14.1.2017, con conseguente riduzione del relativo valore;
precisava, inoltre, che doveva in ogni caso tenersi conto delle spese funerarie dallo stesso sostenute a seguito della morte del padre.
Concludeva, quindi, “affinché previo accertamento e ricostruzione integrale della massa ereditaria , ivi incluse le dazioni in danaro e donazioni indirette e/o liberalità, corrisposte in vita da genitori in favore dei figli e , sia rigettata la domanda Parte_1 Controparte_2 proposta da attrice perché totalmente infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.5.2025 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, occorre in primo luogo ribadire quanto già rilevato in corso di causa circa l'insussistenza dei presupposti per l'estensione del contraddittorio nei confronti del coerede
Ed invero, “L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, Controparte_2 né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario;
tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare,
a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul “relictum” e il “donatum”, e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, 5.11.2021, n. 32197).
pagina 4 di 16 Ciò posto, ha agito in giudizio per conseguire la riduzione, nei confronti del Parte_1 TE , dell'atto di donazione del 17.03.1994, assumendo di aver subito Controparte_1 una lesione nella quota di legittima ad essa riservata dalla legge in relazione all'eredità dei genitori e _2 Persona_3
La domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
Come noto, l'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota del patrimonio ereditario riservatagli dalla legge contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile, mirando a far accertare la lesione della quota di legittima e a far dichiarare inefficaci, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la riserva, le disposizioni lesive.
Si tratta di un'azione personale con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità, non di un'azione reale con cui si faccia valere un diritto sui beni di cui il defunto abbia disposto in violazione della legittima.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, l'art. 557 c.c. dispone che la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti) e dai loro eredi o aventi causa.
In punto di onere probatorio, è noto il principio secondo il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva. Va infatti rammentato che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo
l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cass. Civ., Sez. II, 28.5.2024, n. 14481).
Nel caso di specie, dunque, l'onere probatorio gravante su parte attrice risulta adeguatamente soddisfatto, mediante la produzione in giudizio dell'atto di donazione lesivo e mediante la specifica indicazione di elementi idonei a inferire la lesione della quota di riserva. Infatti,
pagina 5 di 16 secondo la ricostruzione attorea: i) il valore complessivo dell'asse ereditario ammonterebbe ad €
118.038,00; ii) la quota disponibile sarebbe pari ad € 39.346,00; iii) la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli, eredi legittimari, corrisponderebbe ad € 26.230,00; iv) Controparte_1 avrebbe ricevuto beni per complessivi € 58.272,00, laddove la stessa attrice sarebbe stata beneficiaria della donazione di un solo terreno per € 5.310,00. Quindi, assume Parte_1 di avere diritto ad essere reintegrata nella propria quota di riserva, pari ad € 26.230,00 oltre rivalutazione, e quindi a complessivi € 53.201,48, da imputarsi alla quota dell'odierno convenuto nella misura di € 31.452,82.
Tutto ciò posto, premessa, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di e si osserva che la risoluzione della controversia _2 Persona_3 presuppone in primo luogo l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui si lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c.,
è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.
Giova altresì rammentare che la riunione fittizia, ex art. 556 c.c., impone di considerare i beni di cui il de cuius abbia disposto in vita mediante donazione secondo le regole dettate dagli artt. 747-
750 c.c. in materia di collazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 747 c.c., nella riduzione delle donazioni aventi ad oggetto beni immobili occorre avere riguardo al valore del bene donato all'epoca dell'apertura della successione.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, emerge anzitutto l'assenza di relictum, risultando che i de cuius avevano già disposto di tutti i propri beni in vita mediante l'atto di donazione oggetto di contestazione. Fatta eccezione per il saldo del conto corrente n. 000104348576 – già estinto al momento del decesso e, pertanto, non compreso nell'asse ereditario – non risultano ulteriori cespiti riconducibili al patrimonio ereditario.
Quanto ai debiti ereditari, ai sensi dell'art. 556 c.c. la relativa detrazione deve essere operata esclusivamente dal relictum, sicché qualora, come nel caso di specie, i debiti superino il relictum, la quota di legittima dovrà essere calcolata esclusivamente sul valore delle donazioni, da valutarsi all'epoca dell'apertura della successione.
Occorre pertanto procedere all'individuazione del donatum.
pagina 6 di 16 In particolare, nella fattispecie oggetto di causa è in contestazione l'atto di donazione del
17.03.1994, con cui e così disponevano: _2 Persona_3
1. Il IG. donava: _2
a : Parte_1
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portella, distinto in Catasto al Fg. 28 mapp.le 285;
2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 587;
3. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 668;
a : Controparte_1
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 137;
2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Pantano Grande, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 310;
3. l'abitazione al pian terreno e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. le sub. 5;
a : Controparte_2
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 507;
2. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada la Ciocca, distinto in Catasto al Fg.
27 mapp.le 158;
3. l'abitazione al primo piano e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 2 e sub. 4.
2. I coniugi e inoltre donavano: _2 Persona_3
a , Controparte_1
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Caghasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 136,
2. nonché il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in
Catasto al Fg. 23 mapp.le 343;
a , Controparte_2
pagina 7 di 16 1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 548.
3. La IG.ra donava Persona_3
a il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto Controparte_1 in Catasto al Fg. 23 mapp.le 344.
Inoltre, posto che nel caso di specie vengono in rilievo due distinte successioni apertesi in momenti diversi — essendo deceduta in data 2.12.2015 e Persona_3 _2 in data 14.01.2017 — si rende necessario distinguere i criteri di valutazione dei beni donati come segue:
• per i beni di esclusiva proprietà di la stima deve essere effettuata con Persona_3 riferimento al valore degli stessi alla data di apertura della sua successione, ossia il 2 dicembre 2015;
• per i beni in comunione tra i coniugi, la valutazione deve essere effettuata per la quota di metà con riferimento alla medesima data del 2 dicembre 2015 (successione , e per la Per_3 restante quota alla data del 14 gennaio 2017 (successione ); CP_1
• per i beni di esclusiva proprietà del IG. , la stima deve invece essere _2 riferita alla data di apertura della sua successione, ovvero il 14 gennaio 2017.
Sulla base dei criteri sopra delineati, occorre procedere alla determinazione del valore dei beni oggetto di donazione rispettivamente a , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
1. Donazione a favore di Parte_1
Risulta, innanzitutto, che il de cuius donava all'odierna attrice i seguenti beni: _2
a) il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portella, distinto in Catasto al Fg. 28 mapp.le 285;
b) il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 587;
c) il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Portaturo, distinto in Catasto al Fg.
32 mapp.le 668;
Il CTU incaricato, in esito a una valutazione attenta ed accurata, da cui il Giudicante non ravvisa motivi per discostarsi, ha così stimato il valore dei suddetti terreni all'epoca di apertura della successione:
pagina 8 di 16 a) € 2.400,00;
b) € 1.300,00;
c) € 1.100,00 (detratta la somma di € 1.600,00 stimata dal CTU a titolo di oneri relativi all'affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante sul fondo).
Ne deriva che il valore complessivo dei beni ricevuti in donazione dall'attrice ammonta ad €
4.800,00.
2. Donazioni a favore di . Controparte_1
Il convenuto risulta aver beneficiato delle seguenti donazioni: Controparte_1
2A. da : _2
1. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 137: valore stimato in € 700,00;
2. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Pantano Grande, distinto in Catasto al Fg. 27 mapp.le 310, stimato dal CTU come privo di valore commerciale;
3. l'abitazione al pian terreno e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 1 e sub. 5: valore stimato in € 115.000,00;
2B. da e _2 Persona_3
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Caghasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 136: valore stimato in € 570,00;
2. nonché il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in
Catasto al Fg. 23 mapp.le 343: valore stimato, in quanto terreno edificabile, in €
42.000,00;
2C. da Persona_3
3. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 344: valore stimato, in quanto terreno edificabile, in € 40.000,00.
Il valore complessivo delle donazioni ricevute da ammonta quindi ad € Controparte_1
198.270,00.
3. Donazioni a favore di . Controparte_2
risulta aver beneficiato delle seguenti donazioni: Controparte_2
3A. da : _2
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 507: valore stimato in € 2.200,00;
pagina 9 di 16 2. il terreno agricolo sito in Monte san Biagio, contrada la Ciocca, distinto in Catasto al Fg.
27 mapp.le 158: valore stimato in € 1.350,00;
3. l'abitazione al primo piano e corte annessa sita in Via Cagnasino n. 14, distinta in Catasto al Fg. 23 mapp.le 115 sub. 2 e sub. 4: valore stimato in € 152.000,00;
3B. da e _2 Persona_3
1. il terreno agricolo sito in Monte San Biagio, contrada Cagnasino, distinto in Catasto al Fg.
23 mapp.le 548: valore stimato in € 1.300,00,
Dunque, ha beneficiato di donazioni di beni per un valore totale di € Controparte_2
156.850,00.
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In particolare, il Tribunale ritiene non condivisibili le argomentazioni svolte dal convenuto, secondo cui il valore dei beni oggetto di donazione dovrebbe essere ridotto in considerazione del diritto di abitazione vitalizio riservato dai genitori donanti, nonché delle spese da lui sostenute per interventi di rifinitura e ristrutturazione sull'immobile.
Sotto il primo profilo, infatti, va rammentato il consolidato indirizzo giurisprudenziale – affermatosi con riguardo alla donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, senz'altro applicabile anche al caso di specie, in cui i donanti si erano riservati il minor diritto di abitazione pagina 10 di 16 – a mente del quale al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (cfr., ex multis, Cass. 19 luglio 2016, n.
14747).
Quanto, poi, alle spese che il convenuto assume di aver sostenuto per la Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile, si osserva che, sebbene in linea generale – ai sensi dell'art. 747
c.c. – nella riduzione delle donazioni aventi ad oggetto beni immobili debba aversi riguardo al valore del bene al momento dell'apertura della successione, con la possibilità di dedurre, ex art. 748 c.c., il valore delle migliorie apportate dal donatario, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova, né documentale né mediante istanze istruttorie, idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione di interventi qualificabili come migliorie. Le deduzioni del convenuto si risolvono, infatti, in mere allegazioni generiche circa presunte opere di ristrutturazione. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di autorizzare il CTU all'acquisizione della documentazione relativa alle spese sostenute per la ristrutturazione e il completamento funzionale dell'immobile sito al piano terra. Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover aderire alle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla stima degli immobili.
In assenza di relictum, quindi, è sul donatum, come ricostruito dal CTU, che occorre calcolare il valore della quota disponibile e delle quote di legittima spettanti a ciascuno dei coeredi.
Considerato, tuttavia, che l'attrice deduce la lesione della propria quota di legittima con riferimento all'eredità di entrambi i genitori, e che le successioni si sono aperte in momenti differenti – quella della madre in data 2 dicembre 2015 e quella del padre Persona_3 in data 14 gennaio 2017 – si rende necessario procedere distintamente al _2 calcolo della quota di legittima spettante all'attrice in ciascuna delle due successioni, secondo le rispettive masse ereditarie e i valori esistenti alla data di apertura di ciascuna successione.
In particolare, in relazione al patrimonio della de cuius – deceduta il 2.12.2015 Persona_3 lasciando quali eredi il coniuge ed i tre figli – trova applicazione l'art. 542, comma 2, c.c., per cui ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro.
La quota di legittima spettante a con riferimento alla successione materna Parte_1 ammonta, quindi, ad 1/6 del patrimonio.
pagina 11 di 16 Pertanto, posto che il valore complessivo delle donazioni effettuate da Persona_3 corrisponde ad € 61.935,00, ne deriva che la quota di riserva facente capo all'attrice, pari come detto ad 1/6 del patrimonio, è di € 10.322,00.
Quanto, invece, al patrimonio del de cuius – deceduto il 14.1.2017 lasciando _2 quali eredi i tre figli – trova applicazione l'art. 537, comma 2, c.c., per cui ai figli sono riservati i
2/3 del patrimonio, in parti uguali tra loro.
La quota di legittima spettante a con riferimento alla successione paterna Parte_1 ammonta, quindi, a 2/9 del patrimonio.
Ed allora, ai fini del calcolo della quota va innanzitutto richiamato il valore complessivo delle donazioni effettuate da , pari ad € 297.985,00, _2
A tale importo deve aggiungersi la somma di € 6.938,52, corrispondente all'accredito disposto in favore del IG. mediante bonifico SEPA effettuato in data 05/10/2016 dal Controparte_2
Conto Corrente n. 000104348576, intestato al IG. e acceso presso la Banca _2
UniCredit. Tale elargizione, che rappresenta l'unica tra quelle indicate dal convenuto ad aver trovato riscontro documentale negli atti di causa, deve essere qualificata quale donazione e, come tale, va computata nell'ambito delle operazioni di riunione fittizia ai fini della determinazione della massa ereditaria.
Il valore dei beni di cui il de cuius risulta aver disposto per donazione _2 corrisponde quindi ad € 304.923,52, per cui la quota di legittima spettante all'attrice (2/9) ammonta ad € 67.760,78.
Non possono, invece, essere considerati ai fini del calcolo della legittima i debiti ereditari, consistenti nelle spese sostenute dal convenuto, atteso che – ai sensi dell'art. 556 c.c. – i debiti ereditari sono deducibili unicamente dal relictum. Ne consegue che, in assenza di un relictum attivo o nell'ipotesi in cui i debiti risultino superiori all'attivo ereditario, la legittima deve essere determinata esclusivamente sulla base del donatum. Resta ferma, peraltro, la facoltà del convenuto di agire separatamente per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute nell'interesse dell'eredità, nella parte eventualmente imputabile all'odierna attrice, non essendo stata proposta sul punto alcuna domanda nel presente giudizio.
In definitiva, avrebbe dovuto conseguire, a titolo di legittima, la quota di € Parte_1
10.322,50 alla morte della madre IG.ra (avvenuta in data 02/12/2015), pari ad Persona_3
pagina 12 di 16 1/6 della massa ereditaria, e la quota di € 67.760,78 alla morte del padre IG. _2
(avvenuta in data 14/01/2017), pari a 2/9 della massa ereditaria, per un totale di € 78.082,78.
Al contrario, l'odierna attrice risulta aver ricevuto beni per il minor valore di € 4.800,00, sicché è conclamata la lesione della quota di legittima nella misura di € 73.282,78.
Occorre pertanto procedere alla riduzione delle donazioni effettuate in favore degli altri coeredi, al fine di reintegrare la quota di riserva spettante all'attrice.
Sotto questo profilo, va precisato che, in linea di principio, per la riduzione delle donazioni trova applicazione il criterio cronologico, sancito dall'art. 559 c.c., in forza del quale le donazioni si riducono iniziando con l'ultima donazione in ordine di tempo e risalendo poi alle anteriori finché non risultino reintegrati i diritti dei legittimari.
Tuttavia, il criterio cronologico previsto per la riduzione delle donazioni non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, non si è in presenza di donazioni successive, ma di più liberalità tra loro coeve, rispetto alle quali non è possibile stabilire quale sia anteriore alle altre (Cass. n. 1495/1961).
In particolare, se più donazioni risultano stipulate lo stesso giorno mediante atti distinti, l'art. 559
c.c. è applicabile solo laddove i rogiti rechino indicazione di orari differenti e tali orari risultino dal testo degli atti medesimi. A fortiori, tale criterio non è applicabile nel caso in esame, in cui le donazioni risultano contenute in un unico atto notarile, privo di qualsiasi elemento che consenta di attribuire una priorità cronologica a una disposizione rispetto alle altre.
In assenza di tali elementi, nessuno dei donatari può vantare una priorità sul proprio titolo rispetto a quello degli altri, salvo che ciò emerga con certezza da altri dati probatori. Ne consegue l'applicazione, in via analogica, del criterio di riduzione proporzionale di cui all'art. 558 c.c., previsto per le disposizioni testamentarie (in tal senso, Cass. n. 17881/2019).
, quindi, ha diritto a recuperare l'importo complessivo di € 73.282,78 a titolo di Parte_1 reintegrazione della quota di legittima lesa, somma che deve essere posta a carico dei coeredi e in proporzione al valore dei beni da ciascuno ricevuti. CP_2 Controparte_1
Considerato che ha ricevuto beni per un valore di € 163.788,52 (pari al 45,23% del CP_2 totale ricevuto da entrambi), e AS beni per un valore di € 198.270,00 (pari al 54,77%),
l'importo dovuto da ciascuno risulta essere il seguente:
• € 33.145,80; Controparte_2
• € 40.136,98. Controparte_1
pagina 13 di 16 In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, va disposta la riduzione della donazione del
17.3.1994, e ha diritto a recuperare nei confronti dell'odierno convenuto un Parte_1 valore complessivo di € 40.136,98.
A questo punto, venendo in rilievo la donazione di immobili, va richiamata la disciplina dettata in materia dall'art. 560 c.c. Nella fattispecie oggetto di causa, è evidente, stante la conformazione degli immobili oggetto di donazione e la relativa descrizione offertane dal CTU, l'impossibilità di procedere ad una comoda divisione che consenta di separare dall'immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata. In tale evenienza, il secondo comma della citata disposizione prevede che, ogni qualvolta il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto del donatario di conseguire in denaro il valore della disponibile. Altrimenti – ove cioè l'eccedenza non superi il quarto – il donatario può ritenere l'intero immobile, compensando in denaro il legittimario.
Infine, il comma 3 dell'art. 560 c.c. specifica ulteriormente che, qualora il donatario sia a sua volta legittimario, ha facoltà di ritenere tutto l'immobile a condizione che il valore di esso non superi l'importo della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. In questa prospettiva, deve ritenersi che la liquidazione di una somma di denaro in favore del legittimario non significhi che l'azione di riduzioni porti a un risultato diverso da quello tipico, ma dipenda dal possibile modo di essere della cosa (indivisibilità) e dall'operare del criterio di preferenza previsto in questo caso della legge, fermo l'esito costitutivo della riduzione già compiutamente determinatosi. Ciò posto, nel caso di specie è evidente l'interesse del convenuto a ritenere gli immobili donati, così come la stessa parte attrice ha espressamente richiesto, nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei cespiti, la condanna delle controparti al versamento in proprio favore della somma di denaro necessaria per reintegrare la quota di riserva.
deve pertanto essere condannato al pagamento dell'importo di € 40.136,98 Controparte_1 in favore dell'odierna attrice. Su tale somma è poi dovuta la rivalutazione monetaria, decorrente dal giorno dell'apertura della successione (nel caso di specie, deve farsi riferimento, quale dies a quo, alla data di apertura dell'ultima successione, ossia quella paterna, avvenuta il 14 gennaio
2017). Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore — al momento della decisione
pagina 14 di 16 giudiziale — del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione” (Cass. Civ., Sez. 2,
7.6.2013, n. 14449). La somma deve essere quindi rivalutata con applicazione del tasso Istat nazionale del costo della vita dall'apertura della successione, individuata a gennaio 2017, alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza al saldo effettivo sulla somma in tal modo determinata decorreranno, poi, gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, da determinarsi, in materia di azione di riduzione, avuto riguardo al valore della quota in contestazione (cfr. Cass.
Civ., sez. 2, 9.1.2020, n. 195), ed applicando i parametri medi.
Analogamente, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto.
Devono invece essere poste a carico di parte attrice le spese del sub-procedimento di natura cautelare, per sequestro giudiziario, introdotto da in corso di causa e definito Parte_1 con ordinanza di rigetto del 22.1.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara aperta la successione di nata il [...] e deceduta il Persona_3
2.12.2015, e di , nato il [...] e deceduto il 14.1.2017; _2
- accerta la qualità di legittimaria in capo all'attrice , nella misura di 1/6 Parte_1 del patrimonio ereditario materno e di 2/9 del patrimonio ereditario paterno;
- accerta che l'atto di donazione per notaio di ER (Rep. n. Persona_1
83100; Racc, n. 12997) del 17.3.1994, è lesivo della quota di legittima spettante all'attrice;
- dispone la riduzione della donazione del 17.3.1994 in misura corrispondente a quanto necessario per reintegrare la quota di legittima riservata all'attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 40.136,98, oltre rivalutazione e interessi nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in Controparte_1
pagina 15 di 16 favore di che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
; Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1 del sub-procedimento cautelare r.g. n. 6776-1/2018, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 12 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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