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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Maria Ludovica Russo Giudice dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6247/2025 promossa da: avv. (CF ), procuratore di se stesso;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
CONTRO
, P. IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Matranga;
Reclamata
NONCHE'
Sede sociale: Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, (cf Controparte_2
– P. IVA ); P.IVA_2 P.IVA_3
Terzo pignorato, contumace
OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di estinzione emessa dal GE dott. Rosanna Acampora in data 18.03.2025 nella procedura esecutiva n.
3039/2024 RGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza recante la data del 18.03.205, resa nella procedura nr. 3039/2024, il
G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva per la rinunzia del creditore procedente.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. Parte_1
impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca, evidenziando che
[...] erroneamente il GE si era determinato all'estinzione in quanto non aveva tenuto conto del proprio intervento, depositato nella procedura esecutiva in data
10.01.2025, anteriormente al deposito dell'atto di rinunzia da parte del creditore procedente, intervento spiegato in forza di titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 2440/17.
Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, si costituiva
[...]
con comparsa depositata il 05.06.2025 chiedeva il rigetto Controparte_3 del reclamo.
***
Il reclamo è fondato.
Il reclamante ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 3039/2024 RGE - in cui era creditore procedente - in data 10.01.2025, in forza di un Persona_1 residuo credito derivante dalla sentenza n. 2440/17 del Giudice di Pace d'Ischia.
In data 10.03.2025 il creditore procedente e la debitrice depositavano istanza CP_4 di rinunzia congiunta alla procedura esecutiva, sul presupposto del sopraggiunto atto trasattivo tra loro intercorso.
In data 18.03.2025 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura per rinunzia del creditore procedente ai sensi dell'art. 629 cpc.
In effetti l'estinzione è stata erroneamente dichiarata in quanto sussisteva l'intervento di depositato anteriormente alla rinunzia e Parte_1 supportato da titolo esecutivo, che precludeva l'estinzione.
Ai sensi dell'art. 629 cpc “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.
In assenza della rinunzia dell'interventore la procedura esecutiva Parte_1 non poteva dunque essere estinta.
pagina 2 di 3 Per le ragioni esposte, il reclamo va accolto con la conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte reclamata nella misura liquidata in dispositivo, secondo lo scaglione di valore riferibile al credito del reclamante (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza impugnata;
- condanna la reclamata al rimborso delle spese di Controparte_5 lite della presente procedura in favore del reclamante , che liquida Parte_1 in € 250,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Laura Martano
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Martano Presidente dott.ssa Maria Ludovica Russo Giudice dott.ssa Federica D'Auria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6247/2025 promossa da: avv. (CF ), procuratore di se stesso;
Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
CONTRO
, P. IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Matranga;
Reclamata
NONCHE'
Sede sociale: Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, (cf Controparte_2
– P. IVA ); P.IVA_2 P.IVA_3
Terzo pignorato, contumace
OGGETTO: reclamo ex art 630 cpc avverso ordinanza di estinzione emessa dal GE dott. Rosanna Acampora in data 18.03.2025 nella procedura esecutiva n.
3039/2024 RGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza recante la data del 18.03.205, resa nella procedura nr. 3039/2024, il
G.E. dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva per la rinunzia del creditore procedente.
Con reclamo al Collegio, spiegato ai sensi dell'art. 630, III comma, c.p.c. Parte_1
impugnava la predetta ordinanza chiedendone la revoca, evidenziando che
[...] erroneamente il GE si era determinato all'estinzione in quanto non aveva tenuto conto del proprio intervento, depositato nella procedura esecutiva in data
10.01.2025, anteriormente al deposito dell'atto di rinunzia da parte del creditore procedente, intervento spiegato in forza di titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del Giudice di Pace di Ischia n. 2440/17.
Instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 178 comma 4 cpc, si costituiva
[...]
con comparsa depositata il 05.06.2025 chiedeva il rigetto Controparte_3 del reclamo.
***
Il reclamo è fondato.
Il reclamante ha spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 3039/2024 RGE - in cui era creditore procedente - in data 10.01.2025, in forza di un Persona_1 residuo credito derivante dalla sentenza n. 2440/17 del Giudice di Pace d'Ischia.
In data 10.03.2025 il creditore procedente e la debitrice depositavano istanza CP_4 di rinunzia congiunta alla procedura esecutiva, sul presupposto del sopraggiunto atto trasattivo tra loro intercorso.
In data 18.03.2025 il G.E. dichiarava l'estinzione della procedura per rinunzia del creditore procedente ai sensi dell'art. 629 cpc.
In effetti l'estinzione è stata erroneamente dichiarata in quanto sussisteva l'intervento di depositato anteriormente alla rinunzia e Parte_1 supportato da titolo esecutivo, che precludeva l'estinzione.
Ai sensi dell'art. 629 cpc “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.
In assenza della rinunzia dell'interventore la procedura esecutiva Parte_1 non poteva dunque essere estinta.
pagina 2 di 3 Per le ragioni esposte, il reclamo va accolto con la conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte reclamata nella misura liquidata in dispositivo, secondo lo scaglione di valore riferibile al credito del reclamante (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nella causa come innanzi proposta, così provvede:
- accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza impugnata;
- condanna la reclamata al rimborso delle spese di Controparte_5 lite della presente procedura in favore del reclamante , che liquida Parte_1 in € 250,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge;
- ordina la comunicazione a cura della Cancelleria della presente ordinanza alle parti costituite.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. ssa Federica D'Auria dott. ssa Laura Martano
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