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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1048/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12154/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250007723580000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1084/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in composizione monocratica alla Agenzia delle entrate-Riscossione e alla Regione Campania.
Si costituiva in giudizio il ricorrente, si costituivano in Giudizio anche l'Agenzia delle Entrate di Napoli;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione nel merito l'odierna udienza;
alla odierna udienza il Giudice, all'esito delle conclusioni delle parti presenti, dopo la camera di consiglio il
Giudice adottava la seguente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata la incompetenza territoriale di questo Giudice. Ed invero, la parte Ricorrente impugna la Cartella di pagamento N. 05920250007723580000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica
Regionale anno 2019.
Come è agevole rilevare la cartella sottese alla impugnata intimazione si riferisce a un tributo della Regione
Campania.
Tanto premesso, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità consolidata, ritiene il Giudice che la competenza territoriale sia della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce che ha adottato l'atto impugnato. Invero
“nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, che nella specie sono le 3 cartelle indicate in premessa, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Giustizia tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore”, circostanza che non ricorre, come precisato, nel caso di specie (cfr. per tutte Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019).
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competrente la corte di giustizia di Lecce.Il procedimento va riassunto nei termini di legge. spese compensate tra le parti
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12154/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920250007723580000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1084/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in composizione monocratica alla Agenzia delle entrate-Riscossione e alla Regione Campania.
Si costituiva in giudizio il ricorrente, si costituivano in Giudizio anche l'Agenzia delle Entrate di Napoli;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione nel merito l'odierna udienza;
alla odierna udienza il Giudice, all'esito delle conclusioni delle parti presenti, dopo la camera di consiglio il
Giudice adottava la seguente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata la incompetenza territoriale di questo Giudice. Ed invero, la parte Ricorrente impugna la Cartella di pagamento N. 05920250007723580000 relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica
Regionale anno 2019.
Come è agevole rilevare la cartella sottese alla impugnata intimazione si riferisce a un tributo della Regione
Campania.
Tanto premesso, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità consolidata, ritiene il Giudice che la competenza territoriale sia della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce che ha adottato l'atto impugnato. Invero
“nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri della cartella e dell'atto presupposto, che nella specie sono le 3 cartelle indicate in premessa, non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Giustizia tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, a meno che, tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore”, circostanza che non ricorre, come precisato, nel caso di specie (cfr. per tutte Cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 28064 del 31/10/2019).
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competrente la corte di giustizia di Lecce.Il procedimento va riassunto nei termini di legge. spese compensate tra le parti