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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3298/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F. Paganini Presidente dott. A. D'Elia Giudice dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile tra IA AN DI, con l'avv. Crivello ATTRICE
contro
NC DI, con l'avv. Vitali E IG CO DI, con l'avv. Guerrini CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato IA AN DI (col ministero di altro avvocato) ha convenuto in giudizio NC DI e IG CO DI per chiedere l'annullamento e la declaratoria di nullità e/o invalidità del testamento olografo della zia IAna DI (deceduta il 21.5.20) pubblicato in data 3.11.20 dal notaio Vito Pinto, con conseguente apertura della successione legittima ab intestato, ordinando ai convenuti la restituzione dei beni ereditari nel frattempo posseduti. Riferiva l'attrice che:
- la zia DI IAna, nubile e senza figli, era sorella di NC DI, odierno convenuto ed ancora in vita, e di GI DI, premorto e padre dell'odierna attrice e dell'altro convenuto IG CO DI;
- con detto testamento olografo, peraltro privo di data valida e comunque ritoccata nei tratti, la de cuius, nel periodo della pandemia da Covid-19 e comunque non più in grado di autodeterminarsi, aveva istituito eredi universali di tutti i suoi beni tali “NC e EL, soggetti non meglio determinati. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio NC DI contestando in toto le avverse domande, deduzioni e allegazioni e chiedendone il rigetto, in quanto infondate, generiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio, e insistendo per la declaratoria di autenticità del testamento impugnato. Evidenziava altresì la propria posizione di erede legittimo anche in caso di annullamento del testamento (e per la stessa quota ereditaria) e i pregressi cattivi rapporti tra l'attrice e la testatrice.
pagina 1 di 6 Costituitosi IG CO DI, contestava le avverse domande, in quanto completamente infondate, insistendo per la declaratoria di validità del testamento sia per la capacità della de cuius al momento della redazione dell'atto di ultima volontà sia per la data ivi apposta e per la evidente determinatezza dei beneficiari ivi indicati, unici familiari che si erano presi cura della testatrice. Trattata la causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 c.p.c., ritenuta l'irrilevanza e/o inammissibilità delle prove orali richieste, mentre era ammessa la consulenza volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice, tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni all'udienza del 2.10.2024, la vertenza era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art.190 c.p.c..
Premesso che parte attrice lamenta la propria esclusione dall'eredità relitta a seguito dell'apertura della successione della zia IAna DI (deceduta il 21.5.2020) in forza di invalido testamento olografo pubblicato in data 3.11.2020, con cui la de cuius avrebbe apparentemente disposto di tutte le sue sostanze a favore dei soli convenuti, va in primis dichiarata aperta la successione di IAna DI. Ciò posto, va chiarito che
- l'attrice ha agito con azione di impugnazione del testamento de quo (v. doc.1 nel fascicolo di parte attrice) quale discendente legittima del proprio padre GI DI, fratello premorto alla testatrice, e quindi per rappresentazione ex artt. 467 e ss. c.c... Assumendo la falsità del testamento di cui trattasi, è evidente l'interesse diretto ed attuale dell'attrice ad impugnare tale documento, in quanto volto ad ottenere un vantaggio immediato dalla pronuncia giudiziaria d'inefficacia dell'atto di ultima volontà: sussiste, dunque, in capo all'attrice l'interesse ad agire, posto che, in ipotesi, conseguita l'invalidante pronuncia giudiziaria, ella verrebbe a trovarsi nella posizione utile di poter succedere nei rapporti della de cuius, dovendo devolversi l'eredità in forza di successione legittima;
- non risulta comunque contestata la legittimazione ad agire dell'attrice né dei convenuti a contraddire né il legame di parentela che li univa alla defunta (ad ogni modo cfr. docc. 3 e ss. di parte attrice);
- ai sensi dell'art. 602 c.c., il testamento olografo (come quello per cui è causa) deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore: l'autografia comporta che il testamento sia scritto interamente dalla mano del testatore, a garanzia della integrale autenticità dell'espressione di volontà; la data consiste nell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui il testamento fu scritto al fine di determinarne la precisa collocazione temporale;
la sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni testamentarie e serve ad individuare compiutamente il testatore. Il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce, difatti, un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all'osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l'atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge;
- seppur sia certo che la completa indicazione della data costituisca un requisito essenziale di forma del testamento olografo, in quanto la mancanza di una data autografa comporta l'annullabilità del testamento per vizio di forma (v. ex multis Cass. n. 7783/2001), pur tuttavia, ai sensi dell'art. 602, co. 3, c.c., la prova della 'non verità' della data è ammessa quando si tratti della priorità di data tra più testamenti (ma ciò esula dalla fattispecie concreta esaminata) e della capacità del testatore. Da tanto ne deriva che la stessa formulazione letterale dell'art. 602 c.c., sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (v. Cass. S.U. n.12307/2015), ponendo la prova della non verità, implica una presunzione di verità della data indicata dal de cuius nel testamento olografo, salva, appunto, la prova contraria della non verità, che grava completamente sulla parte che l'abbia dedotta. pagina 2 di 6 Da ciò discende che l'onere di dimostrare la “non verità” della data apposta sul testamento deve ritenersi posto a carico di chi detta data contesti (prova che nel caso in esame è mancata), anche ove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore. Ciò che, dunque, conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria, non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia veritiera (v. Cass. n.2874/1976), regolare o leggibile (v. Cass.n.8899/1994): l'art. 602, comma 3, cod. civ., infatti, non ammette la prova della non veridicità della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui “si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Perciò, coerentemente al carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo, la falsità di tale data non costituisce, di per sé, causa di annullabilità del testamento (cfr. Cass. n.25845/2008). Sull'argomento è, difatti, risaputo che
“in materia di testamento olografo la falsità, l'erronea o l'incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell'invalidità del testamento, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell'atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l'ultimo. Pertanto, l'annullabilità del testamento ai sensi dell'art.606 c.c., co. 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l'efficacia di altro testamento ritendendolo posteriore a quello senza data o con data falsa” (così Cass. n.9466/2012). Comunque, nel caso in esame, considerato che la capacità della de cuius è stata ritenuta integra (come si spiegherà infra) e non è stata dedotta la presenza di altri testamenti della stessa, rimane ininfluente la asserita (e non provata) non correttezza della data riscontrata sul foglio che riporta il testamento per cui è causa;
- orientamento oramai costante della giurisprudenza è, poi, che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo (o di una parte di esso) deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria e grava su di essa l'onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (v. in questo senso ex multis Cass. S.U. n.12307/2015 v. anche Cass. n. 1995/2016, Cass. n.109/2017, Cass. n.22197/2017, Cass. n.4848/2017, Cass. n.22197/2017, Cass. n.18363/2018, Cass. n.711/2018, Cass. n.24814/2018; Cass. n. 21556/2018, Cass. n. 39706/2018, Cass. n.2474972019, Cass. n.9265/2022). L'intervento delle Sezioni Unite ha chiarito come il negozio testamentario, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente “equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa”, il che comporta, ad un tempo, l'inapplicabilità delle norme sul procedimento di verificazione di scrittura privata e sulla querela di falso nonché l'inversione dell'onere della prova, traslato dalla parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce l'autenticità. Ne deriva che sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo ovvero che deduca che la scheda testamentaria non provenga da colui che ne appare l'autore grava l'onere della prova, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita: presupposto indefettibile per vedere accertata la propria qualità di erede legittimo, in presenza di un atto caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa, è che la parte debba porre una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, dunque, a disconoscere gli effetti del testamento olografo falso, e, di qui, a fornire prova della pretesa falsità. pagina 3 di 6 Applicando questi principi al caso in esame, si rileva che nulla l'attrice ha prodotto di utile a verificare la non autenticità e non veridicità del documento impugnato, ovvero la non effettiva provenienza (anche parziale) e attribuzione alla persona che ne appare autrice, avendo esclusivamente richiesto una consulenza tecnica d'ufficio sulla presenza del requisito dell'olografia nella scrittura e sulla capacità di autodeterminarsi della testatrice al momento della stesura dell'atto di ultima volontà;
- va evidenziato, ancora, che nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. In particolare, “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la persona che il testatore ha voluto beneficiare" (così Cass. n. 141/1985, v. anche Cass. n.3522/1982) e, dunque, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 cod. civ.) è sufficiente che questi sia indicato almeno in modo da poter essere determinato con riferimento ad univoci dati obbiettivi espressi dallo stesso testatore o sia comunque determinabile in base elementi estrinseci alla scheda testamentaria, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto all'art.1367 c.c. da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria (v. Cass. n.17868/2019, Cass. n. 8899 /2013, Cass. n. 16079/2020) onde evitare l'improduttività di effetti giuridici. Del resto è risaputo che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o non del tutto univoco, non renda nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare (v. ex multis Cass. n.12861/1993, Cass. n. 24637/2010 e Cass. n. 25521/2023). Pertanto, vista la necessità di conferire, per quanto possibile, un significato concreto al contenuto testamentario, calandolo nella realtà vissuta dalla testatrice e attribuendo la dovuta considerazione alla finalità che ella intendeva perseguire dopo la sua morte, ovvero di devolvere il suo patrimonio ai familiari cui era più legata, appare lampante che FR e EL debbano essere individuati, come agevolmente e correttamente ha fatto la stessa attrice, negli odierni convenuti. Ed invero, non solo gli istituiti eredi testamentari sono il fratello e il nipote ex fratre della testatrice, parenti prossimi della medesima, ma soprattutto emerge documentalmente come fossero gli unici parenti con cui la defunta avesse mantenuto validi rapporti affettivi. In particolare, nella scheda di valutazione educativa, datata 3.03.2020 e redatta in occasione dell'ingresso della defunta in RSA, l'operatrice Martina Sileci nel riportare gli “Episodi significativi della storia personale” riferitile dalla testatrice, ha esposto: “La signora IAna ricorda, con tristezza, il suo rapporto con la nipote. Non avendo figli, l'ha cresciuta come se fosse sua, ma i rapporti con lei oggi sono difficoltosi” (v. doc.4 pag.3 del fascicolo di DI NC e doc.3 pag.3 del fascicolo di DI IG CO). pagina 4 di 6 Inoltre, il fratello NC era il familiare di riferimento della testatrice all'epoca del ricovero della stessa presso la RSA La Provvidenza (cfr. pag. 1 alla voce “Caregiver/rete familiare” della scheda di valutazione educativa) e ritenuto dal Direttore Sanitario della Fondazione Raimondi, Dott. Alberto Edalli, quale “unico interlocutore e care giver della Sig.ra DI IAna durante i periodi di ricovero presso la nostra struttura” (v. doc. 11 del fascicolo di DI NC);
- è risultato comunque fondamentale ai fini della decisione accertare la capacità della testatrice al momento della redazione del testamento. Decisive, quindi, sono state le risultanze della consulenza (v. c.t.u. dep. il 3.03.2024), ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale in quanto motivate, esaustive e logicamente convincenti, che hanno concluso per la piena integrità della capacità testamentaria della testatrice al momento della stesura del testamento. A tal proposito, il C.t.u., dopo avere attentamente vagliato la documentazione tempestivamente prodotta, ha concluso ritenendo che “Al momento della redazione del testamento la signora DI presentava alcuni deficit neuropsicologici, ma manifestava un'integrità delle competenze relative all'autonomia nel quotidiano unitamente ad una conservazione delle capacità di orientamento spaziale, temporale, personale e familiare. La presenza di una condizione di decadimento cognitivo, anche se severo, non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria. Inoltre la presenza di un'alterazione del funzionamento dei lobi frontali non è documentata dai certificati agli atti. Il testamento è stato redatto con un linguaggio semplice e con qualche scorrettezza ortografica compatibile con il livello culturale e le condizioni mentali della signora DI” (v. pagg. 5 e s. della c.t.u.);
- per completezza di trattazione, il Tribunale ritiene, infine, di dover dar seguito al costante orientamento giurisprudenziale che impone alla parte che agisce in giudizio di adeguatamente dedurre nonché fornire valida prova dei fatti dedotti e non rilevabili d'ufficio (v. Cass. S.U. n. 3086/2022, Cass. n. 25604/2022, Cass. n.32935/2022, Cass. n.21903/2023), e, dunque, vanno disattese tutte le domande e richieste di parte attrice (in particolare le richieste di altre indagini peritali e ampliamento di quelle già svolte), non avendo la stessa adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. Solo il corretto assolvimento di tale onere di allegazione e probatorio costituisce valido presupposto per l'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, utile ai soli fini di valutazione di dati già acquisiti al processo o soluzione di questioni che comportino l'uso di particolari conoscenze scientifiche (in questo senso giurisprudenza costante, ex plurimis v. Cass. n. 31886/2019, Cass. n.10182/2007, Cass. n.21412/2006), sicché, come nel caso de quo, non può essere disposta per supplire mancate allegazioni e produzioni probatorie, assumendo, all'uopo, l'indagine peritale una funzione meramente esplorativa (v. Cass.n.30218/2017, Cass. n.10373/2019; in motivazione da ultimo v. Cass. n.1763/2024 e Cass. n.9744/2024). Da tanto ne deriva che va dichiarata l'autenticità del testamento olografo redatto dalla defunta DI IAna, datato 3.2.2020 e pubblicato il 3.11.2020 dal Notaio dr. Vito Pinto. Logico corollario della validità del testamento per cui è causa è il rigetto delle altre domande avanzate da parte attrice. Vanno, infine, reiette le domande riconvenzionali avanzate per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tali istanze deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 26515/2017). pagina 5 di 6 Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede, dovendosi ritenere che siano state semplicemente avanzate domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. n.1384/1980, Cass. n.6637/1992, Cass. n.4651/1990, Cass. n.117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass. n.12422/1995, v. nello stesso senso Cass. n.117/1993, Cass. n.1200/1998, Cass. n.3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande avanzate, e, per l'effetto,
2) dichiara la validità del testamento olografo redatto dalla defunta DI IAna, datato 3.02.2020 e pubblicato il 3.11.2020 dal notaio dr. Vito Pinto;
3) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti, che si liquidano in complessivi
€10.860,00 cadauno, oltre oneri di legge e le spese di c.t.u.. Così deciso in Busto Arsizio l'8.1.2025 Il Giudice est. Il Presidente A. D'Elia dr. F. Paganini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. F. Paganini Presidente dott. A. D'Elia Giudice dott. C. Barile Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile tra IA AN DI, con l'avv. Crivello ATTRICE
contro
NC DI, con l'avv. Vitali E IG CO DI, con l'avv. Guerrini CONVENUTI CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato IA AN DI (col ministero di altro avvocato) ha convenuto in giudizio NC DI e IG CO DI per chiedere l'annullamento e la declaratoria di nullità e/o invalidità del testamento olografo della zia IAna DI (deceduta il 21.5.20) pubblicato in data 3.11.20 dal notaio Vito Pinto, con conseguente apertura della successione legittima ab intestato, ordinando ai convenuti la restituzione dei beni ereditari nel frattempo posseduti. Riferiva l'attrice che:
- la zia DI IAna, nubile e senza figli, era sorella di NC DI, odierno convenuto ed ancora in vita, e di GI DI, premorto e padre dell'odierna attrice e dell'altro convenuto IG CO DI;
- con detto testamento olografo, peraltro privo di data valida e comunque ritoccata nei tratti, la de cuius, nel periodo della pandemia da Covid-19 e comunque non più in grado di autodeterminarsi, aveva istituito eredi universali di tutti i suoi beni tali “NC e EL, soggetti non meglio determinati. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio NC DI contestando in toto le avverse domande, deduzioni e allegazioni e chiedendone il rigetto, in quanto infondate, generiche e prive di qualsiasi riscontro probatorio, e insistendo per la declaratoria di autenticità del testamento impugnato. Evidenziava altresì la propria posizione di erede legittimo anche in caso di annullamento del testamento (e per la stessa quota ereditaria) e i pregressi cattivi rapporti tra l'attrice e la testatrice.
pagina 1 di 6 Costituitosi IG CO DI, contestava le avverse domande, in quanto completamente infondate, insistendo per la declaratoria di validità del testamento sia per la capacità della de cuius al momento della redazione dell'atto di ultima volontà sia per la data ivi apposta e per la evidente determinatezza dei beneficiari ivi indicati, unici familiari che si erano presi cura della testatrice. Trattata la causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 c.p.c., ritenuta l'irrilevanza e/o inammissibilità delle prove orali richieste, mentre era ammessa la consulenza volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice, tentata invano la conciliazione della lite, ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni all'udienza del 2.10.2024, la vertenza era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini di legge ai sensi dell'art.190 c.p.c..
Premesso che parte attrice lamenta la propria esclusione dall'eredità relitta a seguito dell'apertura della successione della zia IAna DI (deceduta il 21.5.2020) in forza di invalido testamento olografo pubblicato in data 3.11.2020, con cui la de cuius avrebbe apparentemente disposto di tutte le sue sostanze a favore dei soli convenuti, va in primis dichiarata aperta la successione di IAna DI. Ciò posto, va chiarito che
- l'attrice ha agito con azione di impugnazione del testamento de quo (v. doc.1 nel fascicolo di parte attrice) quale discendente legittima del proprio padre GI DI, fratello premorto alla testatrice, e quindi per rappresentazione ex artt. 467 e ss. c.c... Assumendo la falsità del testamento di cui trattasi, è evidente l'interesse diretto ed attuale dell'attrice ad impugnare tale documento, in quanto volto ad ottenere un vantaggio immediato dalla pronuncia giudiziaria d'inefficacia dell'atto di ultima volontà: sussiste, dunque, in capo all'attrice l'interesse ad agire, posto che, in ipotesi, conseguita l'invalidante pronuncia giudiziaria, ella verrebbe a trovarsi nella posizione utile di poter succedere nei rapporti della de cuius, dovendo devolversi l'eredità in forza di successione legittima;
- non risulta comunque contestata la legittimazione ad agire dell'attrice né dei convenuti a contraddire né il legame di parentela che li univa alla defunta (ad ogni modo cfr. docc. 3 e ss. di parte attrice);
- ai sensi dell'art. 602 c.c., il testamento olografo (come quello per cui è causa) deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore: l'autografia comporta che il testamento sia scritto interamente dalla mano del testatore, a garanzia della integrale autenticità dell'espressione di volontà; la data consiste nell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui il testamento fu scritto al fine di determinarne la precisa collocazione temporale;
la sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni testamentarie e serve ad individuare compiutamente il testatore. Il testamento olografo, come il testamento pubblico e quello segreto, costituisce, difatti, un negozio mortis causa solenne, che ha carattere formale (c.d. negozio a forma vincolata), nel senso che la sua validità è subordinata all'osservanza di determinati requisiti di forma che la legge prescrive ad substantiam, dimodoché l'atto negoziale non è valido se non è osservata la forma tassativamente stabilita dalla legge;
- seppur sia certo che la completa indicazione della data costituisca un requisito essenziale di forma del testamento olografo, in quanto la mancanza di una data autografa comporta l'annullabilità del testamento per vizio di forma (v. ex multis Cass. n. 7783/2001), pur tuttavia, ai sensi dell'art. 602, co. 3, c.c., la prova della 'non verità' della data è ammessa quando si tratti della priorità di data tra più testamenti (ma ciò esula dalla fattispecie concreta esaminata) e della capacità del testatore. Da tanto ne deriva che la stessa formulazione letterale dell'art. 602 c.c., sul presupposto che il testamento olografo sia un atto innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa (v. Cass. S.U. n.12307/2015), ponendo la prova della non verità, implica una presunzione di verità della data indicata dal de cuius nel testamento olografo, salva, appunto, la prova contraria della non verità, che grava completamente sulla parte che l'abbia dedotta. pagina 2 di 6 Da ciò discende che l'onere di dimostrare la “non verità” della data apposta sul testamento deve ritenersi posto a carico di chi detta data contesti (prova che nel caso in esame è mancata), anche ove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore. Ciò che, dunque, conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria, non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia veritiera (v. Cass. n.2874/1976), regolare o leggibile (v. Cass.n.8899/1994): l'art. 602, comma 3, cod. civ., infatti, non ammette la prova della non veridicità della data apposta sulla scheda testamentaria, se non nei casi in cui “si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”. Perciò, coerentemente al carattere di requisito di “forma” proprio della data del testamento olografo, la falsità di tale data non costituisce, di per sé, causa di annullabilità del testamento (cfr. Cass. n.25845/2008). Sull'argomento è, difatti, risaputo che
“in materia di testamento olografo la falsità, l'erronea o l'incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell'invalidità del testamento, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell'atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l'ultimo. Pertanto, l'annullabilità del testamento ai sensi dell'art.606 c.c., co. 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l'efficacia di altro testamento ritendendolo posteriore a quello senza data o con data falsa” (così Cass. n.9466/2012). Comunque, nel caso in esame, considerato che la capacità della de cuius è stata ritenuta integra (come si spiegherà infra) e non è stata dedotta la presenza di altri testamenti della stessa, rimane ininfluente la asserita (e non provata) non correttezza della data riscontrata sul foglio che riporta il testamento per cui è causa;
- orientamento oramai costante della giurisprudenza è, poi, che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo (o di una parte di esso) deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria e grava su di essa l'onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (v. in questo senso ex multis Cass. S.U. n.12307/2015 v. anche Cass. n. 1995/2016, Cass. n.109/2017, Cass. n.22197/2017, Cass. n.4848/2017, Cass. n.22197/2017, Cass. n.18363/2018, Cass. n.711/2018, Cass. n.24814/2018; Cass. n. 21556/2018, Cass. n. 39706/2018, Cass. n.2474972019, Cass. n.9265/2022). L'intervento delle Sezioni Unite ha chiarito come il negozio testamentario, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente “equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa”, il che comporta, ad un tempo, l'inapplicabilità delle norme sul procedimento di verificazione di scrittura privata e sulla querela di falso nonché l'inversione dell'onere della prova, traslato dalla parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce l'autenticità. Ne deriva che sulla parte che contesta l'autenticità del testamento olografo ovvero che deduca che la scheda testamentaria non provenga da colui che ne appare l'autore grava l'onere della prova, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita: presupposto indefettibile per vedere accertata la propria qualità di erede legittimo, in presenza di un atto caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa, è che la parte debba porre una questio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, dunque, a disconoscere gli effetti del testamento olografo falso, e, di qui, a fornire prova della pretesa falsità. pagina 3 di 6 Applicando questi principi al caso in esame, si rileva che nulla l'attrice ha prodotto di utile a verificare la non autenticità e non veridicità del documento impugnato, ovvero la non effettiva provenienza (anche parziale) e attribuzione alla persona che ne appare autrice, avendo esclusivamente richiesto una consulenza tecnica d'ufficio sulla presenza del requisito dell'olografia nella scrittura e sulla capacità di autodeterminarsi della testatrice al momento della stesura dell'atto di ultima volontà;
- va evidenziato, ancora, che nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. In particolare, “l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto, non rende nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la persona che il testatore ha voluto beneficiare" (così Cass. n. 141/1985, v. anche Cass. n.3522/1982) e, dunque, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 cod. civ.) è sufficiente che questi sia indicato almeno in modo da poter essere determinato con riferimento ad univoci dati obbiettivi espressi dallo stesso testatore o sia comunque determinabile in base elementi estrinseci alla scheda testamentaria, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto all'art.1367 c.c. da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria (v. Cass. n.17868/2019, Cass. n. 8899 /2013, Cass. n. 16079/2020) onde evitare l'improduttività di effetti giuridici. Del resto è risaputo che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci, per modo che l'identificazione della persona onorata dalla disposizione testamentaria, fatta dal testatore in modo impreciso o non del tutto univoco, non renda nulla la disposizione quando dal contesto del testamento o altrimenti sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare (v. ex multis Cass. n.12861/1993, Cass. n. 24637/2010 e Cass. n. 25521/2023). Pertanto, vista la necessità di conferire, per quanto possibile, un significato concreto al contenuto testamentario, calandolo nella realtà vissuta dalla testatrice e attribuendo la dovuta considerazione alla finalità che ella intendeva perseguire dopo la sua morte, ovvero di devolvere il suo patrimonio ai familiari cui era più legata, appare lampante che FR e EL debbano essere individuati, come agevolmente e correttamente ha fatto la stessa attrice, negli odierni convenuti. Ed invero, non solo gli istituiti eredi testamentari sono il fratello e il nipote ex fratre della testatrice, parenti prossimi della medesima, ma soprattutto emerge documentalmente come fossero gli unici parenti con cui la defunta avesse mantenuto validi rapporti affettivi. In particolare, nella scheda di valutazione educativa, datata 3.03.2020 e redatta in occasione dell'ingresso della defunta in RSA, l'operatrice Martina Sileci nel riportare gli “Episodi significativi della storia personale” riferitile dalla testatrice, ha esposto: “La signora IAna ricorda, con tristezza, il suo rapporto con la nipote. Non avendo figli, l'ha cresciuta come se fosse sua, ma i rapporti con lei oggi sono difficoltosi” (v. doc.4 pag.3 del fascicolo di DI NC e doc.3 pag.3 del fascicolo di DI IG CO). pagina 4 di 6 Inoltre, il fratello NC era il familiare di riferimento della testatrice all'epoca del ricovero della stessa presso la RSA La Provvidenza (cfr. pag. 1 alla voce “Caregiver/rete familiare” della scheda di valutazione educativa) e ritenuto dal Direttore Sanitario della Fondazione Raimondi, Dott. Alberto Edalli, quale “unico interlocutore e care giver della Sig.ra DI IAna durante i periodi di ricovero presso la nostra struttura” (v. doc. 11 del fascicolo di DI NC);
- è risultato comunque fondamentale ai fini della decisione accertare la capacità della testatrice al momento della redazione del testamento. Decisive, quindi, sono state le risultanze della consulenza (v. c.t.u. dep. il 3.03.2024), ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale in quanto motivate, esaustive e logicamente convincenti, che hanno concluso per la piena integrità della capacità testamentaria della testatrice al momento della stesura del testamento. A tal proposito, il C.t.u., dopo avere attentamente vagliato la documentazione tempestivamente prodotta, ha concluso ritenendo che “Al momento della redazione del testamento la signora DI presentava alcuni deficit neuropsicologici, ma manifestava un'integrità delle competenze relative all'autonomia nel quotidiano unitamente ad una conservazione delle capacità di orientamento spaziale, temporale, personale e familiare. La presenza di una condizione di decadimento cognitivo, anche se severo, non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria. Inoltre la presenza di un'alterazione del funzionamento dei lobi frontali non è documentata dai certificati agli atti. Il testamento è stato redatto con un linguaggio semplice e con qualche scorrettezza ortografica compatibile con il livello culturale e le condizioni mentali della signora DI” (v. pagg. 5 e s. della c.t.u.);
- per completezza di trattazione, il Tribunale ritiene, infine, di dover dar seguito al costante orientamento giurisprudenziale che impone alla parte che agisce in giudizio di adeguatamente dedurre nonché fornire valida prova dei fatti dedotti e non rilevabili d'ufficio (v. Cass. S.U. n. 3086/2022, Cass. n. 25604/2022, Cass. n.32935/2022, Cass. n.21903/2023), e, dunque, vanno disattese tutte le domande e richieste di parte attrice (in particolare le richieste di altre indagini peritali e ampliamento di quelle già svolte), non avendo la stessa adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. Solo il corretto assolvimento di tale onere di allegazione e probatorio costituisce valido presupposto per l'ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio, utile ai soli fini di valutazione di dati già acquisiti al processo o soluzione di questioni che comportino l'uso di particolari conoscenze scientifiche (in questo senso giurisprudenza costante, ex plurimis v. Cass. n. 31886/2019, Cass. n.10182/2007, Cass. n.21412/2006), sicché, come nel caso de quo, non può essere disposta per supplire mancate allegazioni e produzioni probatorie, assumendo, all'uopo, l'indagine peritale una funzione meramente esplorativa (v. Cass.n.30218/2017, Cass. n.10373/2019; in motivazione da ultimo v. Cass. n.1763/2024 e Cass. n.9744/2024). Da tanto ne deriva che va dichiarata l'autenticità del testamento olografo redatto dalla defunta DI IAna, datato 3.2.2020 e pubblicato il 3.11.2020 dal Notaio dr. Vito Pinto. Logico corollario della validità del testamento per cui è causa è il rigetto delle altre domande avanzate da parte attrice. Vanno, infine, reiette le domande riconvenzionali avanzate per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c.. E' risaputo che per il riconoscimento di tali istanze deve risultare la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente e ripetutamente avanzate dalla controparte ovvero la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della domanda (o comunque il difetto del minimo di diligenza per l'acquisizione di detta coscienza): non è, difatti, sufficiente che una parte abbia portato avanti tesi giuridiche ritenute errate all'esito del processo, ma è necessario che siano provate dalla controparte sia la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio in relazione alla fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 26515/2017). pagina 5 di 6 Sul punto la giurisprudenza è dell'avviso che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, la mala fede e la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (cfr. Trib. Napoli n. 8227/2020; Trib. Roma n.13553/2020). Nel presente giudizio, invero, non è emersa una particolare malafede, dovendosi ritenere che siano state semplicemente avanzate domande a tutela di un preteso diritto. Il disposto normativo di cui all'art.96 c.p.c. e l'interpretazione giurisprudenziale della stessa norma sono, poi, rigorosi nel senso che necessariamente richiedono la prova concreta ed effettiva del danno subito in conseguenza del comportamento processuale della controparte (oltre alla prova del dolo o della colpa grave, del mancato uso di diligenza, della totale soccombenza: cfr. ex plurimis Cass. n.1384/1980, Cass. n.6637/1992, Cass. n.4651/1990, Cass. n.117/1993, ecc.): “…ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi…” (così Cass. n.12422/1995, v. nello stesso senso Cass. n.117/1993, Cass. n.1200/1998, Cass. n.3941/2002). Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese, tardive o assorbite. Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande avanzate, e, per l'effetto,
2) dichiara la validità del testamento olografo redatto dalla defunta DI IAna, datato 3.02.2020 e pubblicato il 3.11.2020 dal notaio dr. Vito Pinto;
3) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti, che si liquidano in complessivi
€10.860,00 cadauno, oltre oneri di legge e le spese di c.t.u.. Così deciso in Busto Arsizio l'8.1.2025 Il Giudice est. Il Presidente A. D'Elia dr. F. Paganini
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