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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 24.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4027/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanna Caruso;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Tomaselli Pier Luigi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/4/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…1. Il ricorrente di anni 25 è affetto da “sebopsoriasi e spondilodiscoartrosi a lieve Parte_1 incidenza funzionale” 2. NON possiede i requisiti di stato invalidante utile ai fini del collocamento (giusto il disposto della L.12.3.1999 n° 68) in quanto invalido in misura inferiore al 46% (quarantasei percento)”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, di “…Accertare e dichiarare che il sig. possiede i requisiti di stato invalidante utile ai Parte_1 fini del collocamento (giusta il disposto della L.12.3.1999 n° 68) in quanto invalido in
1 misura pari o superiore al 46% (quarantasei percento) dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 24.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente e dal mese di dicembre 2024 le condizioni sanitarie richieste ai fini del collocamento mirato ex lege 68/1999 (id est: “…persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento”).
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Sebopsoriasi in soggetto obeso (BMI 36,60) affetto da
2 degenerazione discale del rachide lombo-sacrale con episodi ricorrenti di lombosciatalgia”), ha chiaramente concluso che “…le patologie sofferte dal ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 48%, riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per la concessione del diritto al collocamento mirato, atteso che le patologie accertate riducono la capacità globale lavorativa del ricorrente. Il summenzionato requisito deve intendersi riconosciuto con decorrenza dalla data di esecuzione della precedente Consulenza Tecnica
d'Ufficio in sede di ATP (DICEMBRE 2024), atteso che a tale epoca risultavano già sussistenti i presupposti clinico-funzionali accertati ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi anni 2 dal presente accertamento medico legale”, confermando dette conclusioni anche a seguito dei rilievi critici di parte resistente.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente ed esaustivamente confermate a seguito dei rilievi critici di parte resistente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il collocamento mirato ex lege 68/1999, a decorrere dal mese di dicembre 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (benché contestualmente all'espletamento della CTU in sede di ATP), le spese di lite della fase di ATP possono integralmente compensarsi tra le parti.
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico CP_ dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il collocamento mirato ex lege 68/1999, con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
3 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 24 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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