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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15904 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15904 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a S. Anna d'DO (VR)- Parte_1
Frazione Ronconi- via Vallicella 8, rappresentato e difeso dall'avv. GALLI MARCO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
26, rappresentata e difesa dall'avv. GALLI MARCO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
a) Dichiararsi con sentenza la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) di
[...] annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
b) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove ritenga opportuno. c) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione, prestandovi sin d'ora acquiescenza
d) Spese di lite compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui, in data 13.9.2008, avevano contratto matrimonio nel Comune CP_1 di S. Ambrogio di Valpolicella;
che durante il matrimonio non erano nati figli;
che erano economicamente autosufficienti – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(PD) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Controparte_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
16, parte II, serie C, anno 2008;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa AN EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15904 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a S. Anna d'DO (VR)- Parte_1
Frazione Ronconi- via Vallicella 8, rappresentato e difeso dall'avv. GALLI MARCO
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
26, rappresentata e difesa dall'avv. GALLI MARCO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale
Conclusioni comuni delle parti:
a) Dichiararsi con sentenza la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) di
[...] annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
b) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove ritenga opportuno. c) Darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione, prestandovi sin d'ora acquiescenza
d) Spese di lite compensate
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2025, e Parte_1 [...]
– sul presupposto per cui, in data 13.9.2008, avevano contratto matrimonio nel Comune CP_1 di S. Ambrogio di Valpolicella;
che durante il matrimonio non erano nati figli;
che erano economicamente autosufficienti – hanno chiesto di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 5/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(PD) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Controparte_1 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
16, parte II, serie C, anno 2008;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
AN EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra