Ordinanza collegiale 21 giugno 2022
Ordinanza collegiale 14 marzo 2023
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 21/06/2022, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01673/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1673 del 2019, proposto da:
- VO AV De RI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martino Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di PO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- in parte qua , del provvedimento prot. 0056253 del 17 ottobre 2019, con cui il Dirigente del Settore 4, Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia e Innovazione, SUE del Comune di PO, respingeva la ‘ Richiesta Permesso di Costruire per demolizione e ricostruzione di unità collabente ... alla Via Vicinale San Rocco Li Foggi ’;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e, segnatamente, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale del Parco ‘Isola di Sant’Andrea - Litorale di Punta Pizzo’, nei limiti dell’interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Relatore all’udienza pubblica dell’8 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che:
- con istanza acquisita al protocollo comunale n. 58922 del 6 novembre 2018 il sig. De RI chiedeva al Comune di PO il rilascio di un titolo edilizio per un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, con suo spostamento e ampliamento del 20% dell’esistente.
- l’area al cui interno si trova il manufatto è tipizzata dal PRG vigente come ‘E3 - Zone agricole per colture specializzate’, ricade all’interno del Parco Naturale Regionale ‘Isola di Sant’Andrea - Litorale di Punta Pizzo’ ed è in parte interessata dalla fascia di rispetto relativa al ‘Canale dei Samari’.
- all’istanza seguivano: il preavviso di diniego del Comune di PO ( nota prot. 8952 del 14 febbraio 2019 ), le controdeduzioni del De RI e, infine, il diniego espresso con provvedimento prot. 56253 del 17 ottobre 2019.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: eccesso di potere; falsa ed erronea applicazione degli artt. 75 e 77 delle NTA del PRG; errore di fatto e di diritto; perplessità, b) violazione della L.R. 20/2006; eccesso di potere; illogicità; irragionevolezza; difetto di istruttoria; errore; c) eccesso di potere; errore di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione.
2.- Considerato che:
- nella prospettazione del ricorso, l’intervento edilizio in parola è in tal modo descritto: il fabbricato esistente « è allibrato in Catasto al Foglio 28, Particella 426, ed è ubicato ad appena 94 metri dal ‘Canale dei Samari’. Lo stato di degrado in cui versa il fabbricato di che trattasi ha indotto il ricorrente a concepire un intervento di recupero dello stesso, nel cui ambito è stato perseguito il duplice obiettivo di razionalizzarne la localizzazione, con riferimento alle fasce di rispetto dalle acque pubbliche imposte dal PPTR e di permetterne un proficuo utilizzo a fini abitativi, in maniera coerente con il contesto agricolo di riferimento, sebbene non strettamente correlato alle esigenze dell’attività di produzione agricola esercitata dal Sig. De RI VO AV. Allo scopo, il proposito di che trattasi è stato progettualmente attuato mediante la previsione di un intervento di demolizione del fabbricato attuale e la sua ricostruzione, sempre all’interno della citata area contraddistinta in Catasto al Foglio 28, Particella 394, ma a una distanza coerente con i limiti imposti dal PPTR e dunque oltre la fascia di rispetto e dunque oltre 150 metri dal Canale dei Samari. Vieppiù che per assecondare l’ulteriore obiettivo di un razionale utilizzo abitativo del fabbricato in questione, nell’ambito del progetto predisposto dal ricorrente, è stato previsto l’ampliamento una tantum della superficie utile preesistente …».
- l’impugnato diniego, a sua volta, era motivato nei sensi che seguono: « l’intervento da sottoporre a permesso di costruire non è conforme alla normativa del vigente PRGC, in particolare il progetto non rispetta le distanze dai confini di cui agli artt. n. 77 e 75 delle NTA del PRG vigente; l’intervento, presentato ai sensi della Legge Regionale n. 14/2009 s.m.i., nonché del relativo Regolamento Comunale di attuazione, non se ne può avvalere in quanto ricadente all’interno dei … vincoli del D.Lgs. n. 42/2004; la Legge Regionale n. 14/2009 s.m.i. vieta gli interventi all’interno delle Aree naturali protette e l’area in oggetto ricade all’interno del Parco naturale regionale ‘Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo’, istituito con Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 20; le altezze dei vani al piano seminterrato risultano inammissibili ai sensi dell’art. 4.6 Regolamento Edilizio Vigente» .
3.- Ritenuto di dover richiedere al Dirigente del Settore 4, Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia e Innovazione, SUE del Comune di PO - in assenza di costituzione in giudizio del Comune medesimo e risultando dalle osservazioni procedimentali articolate dalla parte, oltre che dallo stesso atto di gravame, alcuni profili di oggettiva incertezza, pure tenuto conto di una formulazione obiettivamente confusa della normativa comunale di settore - una relazione di chiarimenti sulla vicenda in oggetto, che dia conto:
1) della situazione esistente in fatto;
2) della lettura data dall’Amministrazione alle previsioni delle NTA in parola [ i cui riferimenti ai punti a) e b) dell’art. 75 appaiono equivoci; v. anche gli artt. 76 - 77 ];
3) delle specifiche previsioni delle NTA del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea - Litorale di Punta Pizzo;
4) e, infine, dei rilievi allegati dalla parte in sede di osservazioni in tema di altezze ( v. nota in data 20 marzo 2019 ).
4.- Ritenuto che:
- per l’adempimento istruttorio e il deposito telematico presso la Segreteria di questo Tribunale della relazione di chiarimenti viene fissato il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- la causa va rinviata, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’8 marzo 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, con il termine ivi fissato.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica dell’8 marzo 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - tra cui, specificamente, al Dirigente del Settore 4, Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia e Innovazione, SUE del Comune di PO .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO