Sentenza 17 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2003, n. 6213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6213 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN N E DE POPOLO IT ANO0 6 2 1 3 /03 E SUPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO - R.G.N. 17725/00 Consigliere Cron..13687 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Corrado Consigliere Ud. 10/12/02 GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EN RC TE SPA;
intimato avverso la sentenza n. 18656/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/10/99 R.G.N. 11438/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5334 udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo -1- FILADORO;
udito l'Avvocato Balta per delegaRomoling udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 27 gennaio 1999, depositata l'8 ottobre dello stesso anno, il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile, per mancata notificazione alla controparte, Finmeccanica società per azioni, l'appello proposto da IO OR avverso la decisione del locale Pretore n. 5370 del 1997. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il OR, deducendo un unico motivo, illustrato da memoria. La NI MA TE s.p.a. (già Finmeccanica Ramo azienda NI s.p.a.) non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.435 codice di procedura civile, in relazione agli articoli 421 e 291 codice di procedura civile (art.360 n.3 codice di procedura civile). Il ricorrente rileva che, in violazione del disposto delle norme di legge richiamate, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata notificazione dell'appello, dopo avere rifiutato reiteratamente di concedere all'appellante un nuovo termine per procedere alla suddetta notifica. Il ricorso è fondato e merito accoglimento. Con sentenza n. 6841 del 29 luglio 1996, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto all'interno della Sezione lavoro, ha affermato il seguente principio: "Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 codice di procedura civile, con il deposito nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto -.della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 codice di procedura civile, primo comma, e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra 3 udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso con il pedissequo decreto". Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale insegnamento, peraltro condiviso da tutta la giurisprudenza successiva: Cass. 28 gennaio 2000 n. 968, 21 luglio 2000 n.9645, 18 giugno 2001 n. 8248, 22 marzo 2002 n.4131, secondo la quale nel rito del lavoro, il deposito del ricorso in appello assume rilevanza - agli effetti della tempestività della impugnazione - per il suo obiettivo avverarsi, certificato dal cancelliere sull'originale e con questo consacrato agli atti del fascicolo d'ufficio. R Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà agli incombenti sopra indicati, curando l'attivazione del contraddittorio sul merito della impugnazione (attraverso l' assegnazione di un nuovo termine perentorio per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'altra udienza di discussione). Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vincenzoincauro Meileg IL CANCELLTERE TE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancellerk 17 APR. 20UE RACISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE 4