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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2024, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2145 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F.: ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 06/11/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Cosentino (PEC , dall'Avv. Alessandra Email_1
Calcagno (PEC e Email_2 dall'Avv. Fancesco Caratozzolo PEC
[...]
Email_3
appellante
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
[... data 28/05/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Morigi (PEC
) e dall'avv. Claudia Pedrotti (PEC Email_4
Email_5
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza non definitiva n. 4892 pronunciata dal Tribunale di MO,
Corte di Appello di Paler- pag. 1 di 6 mo in composizione collegiale, in data 24-28/11/2022
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: «L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO VOGLIA respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa:
• preliminarmente, stante l'urgenza che si ravvisa dalla lettura del supe- riore atto, fissare con decreto, a breve, udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo provvedi- mento;
• conseguentemente a ciò, accogliere, per la forma, il presente atto, e per le motivazioni sopra esposte, udito il P.M., modificare in parte qua la sen- tenza n. 4892/2022 non definitiva del Tribunale di MO, I° sezione, pronunciata il 24.11.2022, pubblicata il 28.11.2022, e notificata, ad istan- za di controparte a mezzo pec il 28.11.2022 , nella parte rubricata “ motivi della decisione in fatto e in diritto”, con riferimento specifico alle domande attinenti al fondo patrimoniale e dunque, udito il P.M., assegnare al mino- re , in proprietà o in godimento una quota dei beni del Parte_2 fondo patrimoniale e disporre che l'amministrazione dei beni del fondo venga conferita, in via esclusiva, alla sig.ra fino al raggiungimento Pt_1 della maggiore età del minore, stante la gestione pregiudizievole condotta dal in danno del figlio, di cui si è data ampia ed inconfutabile CP_1 prova;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Chiede il rigetto dell'impugnazione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio per i seguenti motivi:
1. Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione ad impugnare o, in subor- dine per inammissibilità e inesistenza delle doglianze lamentate (nella fat- tispecie ed in estrema sintesi: 1) omessa errata motivazione, pretermissio- ne di un fatto determinante in ordine all'adozione di provvedimenti con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;
2) travisamento e/o errata valutazione delle norme procedurali in riferimento al rito camerale applicabile, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
3) Erra- ta/Omessa valutazione della sussistenza dei presupposti e delle prove do- cumentali per l'adozione dei provvedimenti ex art. 171 commi 2 e 3 c.c.) 2. In via subordinata, nel merito: Insussistenza dei presupposti per l'accogli- mento della domanda di assegnazione dei beni del fondo al minore e con- ferimento dell'amministrazione degli stessi in via esclusiva all'appellante
Corte di Appello di Paler- pag. 2 di 6 mo Concetta Bruno;
Questa difesa rileva, infine la Temerarietà della lite, che potrà essere valutata dal Collegio ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 15/12/2021, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di MO , chiedendo la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e l'adozione degli ulterio- ri provvedimenti accessori specificati nel medesimo atto.
2. Con comparsa dell'11/5/2022, si costituiva in giudizio , Parte_1 aderendo alla domanda di stato e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio minorenne, , nato a [...] il Pt_2
13/11/2005, di un'ulteriore somma mensile, a titolo di assegno divorzile in proprio favore;
e, infine, di disporre, nell'interesse del minore, l'amministrazione esclusiva in favore della medesima dei beni immobili di cui al fondo patrimoniale contratto dai coniugi in data 13/9/2002, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
3. Con sentenza non definitiva n. 4892 dei giorni 24-28/11/2022, il Tribu- nale di MO, in composizione collegiale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e rimetteva la causa di- nanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accerta- mento necessario alla definizione del giudizio.
4. Con ricorso del 23/12/2022, notificato in data 20/3/2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la
[...] parziale riforma nella parte in cui ha omesso di dettare provvedimenti, in via d'urgenza, con riguardo alla domanda attinente al fondo patrimoniale, in tal modo ledendo l'interesse del minore.
5. Con comparsa del 9/5/2023, si è costituito in giudizio Controparte_2
[..
, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/2/2024, di tal che la causa è stata posta in decisione.
7. Con il primo e il secondo motivo di appello lamenta, da Parte_1
Corte di Appello di Paler- pag. 3 di 6 mo un lato, che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi in merito alla do- manda concernente il fondo patrimoniale contratto dalle parti – e, segna- tamente, alla domanda di adozione di provvedimenti ex art. 171 commi 2 e 3 c.c. – formulata dalla medesima e connotata da particolare urgenza, in considerazione dell'approssimarsi della maggiore età del figlio, , Pt_2 il quale avrebbe compiuto diciotto anni in data 13/11/2023; dall'altro, che non sussisteva necessità alcuna di rimettere le questioni relative al fondo patrimoniale de quo dinanzi al giudice istruttore, essendo già completa ed esaustiva la relativa produzione documentale.
8. , nel resistere all'impugnazione, ne evidenzia Controparte_1
l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dal momento che il Tribunale si è limitato ad applicare la normativa in materia di pronuncia immediata rela- tiva allo status, rinviando all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore decisione sulle altre domande spiegate dalle parti.
9. Va premesso, in diritto, che, ai sensi dell'art. 4, co. 12°, l. div., “nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è am- messo soltanto appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si appli- ca la previsione di cui all'art. 10”. Tale norma riconosce, pertanto, al giudi- ce il potere di limitare la decisione soltanto alla domanda relativa allo sta- to e disporre che l'istruttoria prosegua per tutte le altre domande diffe- renti da quelle relative alla pronuncia sullo status coniugale.
10. La ratio di tale disciplina è da rinvenirsi nella volontà del Legislatore di non limitare la libertà delle parti, approntando uno strumento che con- senta di definire con celerità lo status dei coniugi in controversia e la- sciando che l'istruttoria prosegua per le altre questioni, generalmente più complesse.
11. Orbene, la decisione di pronunciare sentenza non definitiva che defi- nisca la questione relativa allo status e – all'esito di una valutazione pon- derata sulla necessità di acquisire ulteriore materiale probatorio – dispon- ga la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni, è rimessa alla va- lutazione del giudice ed è insindacabile in sede di impugnazione.
12. E, invero, nel caso di specie, il Tribunale, applicando la normativa sud- detta, ha operato una valutazione di questo tipo, decidendo di pronuncia- re sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra le parti e disporre la prosecuzione dell'istruttoria per le ulteriori questioni, ivi comprese quella relative al fondo patrimoniale.
13. Questa Corte rileva, pertanto, che appaiono infondate le doglianze di
Corte di Appello di Paler- pag. 4 di 6 mo parte appellante, dal momento che alcuna omissione in punto di motiva- zione può essere addebitata al giudice di prime cure, avendo la sentenza impugnata ad oggetto esclusivamente la questione relativa allo status. In questa sede, una eventuale pronuncia di merito su questioni diverse da quella concernente lo status – e sulle quali il Tribunale si è riservato di de- cidere all'esito dell'espletamento dell'istruttoria – comporterebbe la so- stituzione di questa Corte al giudice di prime cure, spogliandolo della po- testas iudicandi in merito alle questioni poste al suo giudizio e sulle quali non si è ancora pronunciato.
14. Le superiori argomentazioni conducono alla declaratoria di inammissi- bilità dell'impugnazione, e assorbono l'esame del terzo motivo, concer- nente la domanda di attribuzione in via esclusiva dell'amministrazione dei beni del fondo patrimoniale all'appellante.
15. L'appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 4.500 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di MO, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• dichiara inammissibile l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 23/12/2022, avverso Controparte_1 la sentenza non definitiva n. 4892/2022 pronunciata dal Tribunale di MO, in composizione collegiale, in data 24-28/11/2022;
• condanna CONCETTA al pagamento delle spese processuali Pt_1 che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nel- la misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in MO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 2/7/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Paler- pag. 5 di 6 mo
Così deciso in MO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 02/07/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Paler- pag. 6 di 6 mo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2145 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F.: ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 06/11/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rita Cosentino (PEC , dall'Avv. Alessandra Email_1
Calcagno (PEC e Email_2 dall'Avv. Fancesco Caratozzolo PEC
[...]
Email_3
appellante
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
[... data 28/05/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Morigi (PEC
) e dall'avv. Claudia Pedrotti (PEC Email_4
Email_5
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza non definitiva n. 4892 pronunciata dal Tribunale di MO,
Corte di Appello di Paler- pag. 1 di 6 mo in composizione collegiale, in data 24-28/11/2022
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante: «L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO VOGLIA respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa:
• preliminarmente, stante l'urgenza che si ravvisa dalla lettura del supe- riore atto, fissare con decreto, a breve, udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo provvedi- mento;
• conseguentemente a ciò, accogliere, per la forma, il presente atto, e per le motivazioni sopra esposte, udito il P.M., modificare in parte qua la sen- tenza n. 4892/2022 non definitiva del Tribunale di MO, I° sezione, pronunciata il 24.11.2022, pubblicata il 28.11.2022, e notificata, ad istan- za di controparte a mezzo pec il 28.11.2022 , nella parte rubricata “ motivi della decisione in fatto e in diritto”, con riferimento specifico alle domande attinenti al fondo patrimoniale e dunque, udito il P.M., assegnare al mino- re , in proprietà o in godimento una quota dei beni del Parte_2 fondo patrimoniale e disporre che l'amministrazione dei beni del fondo venga conferita, in via esclusiva, alla sig.ra fino al raggiungimento Pt_1 della maggiore età del minore, stante la gestione pregiudizievole condotta dal in danno del figlio, di cui si è data ampia ed inconfutabile CP_1 prova;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Chiede il rigetto dell'impugnazione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio per i seguenti motivi:
1. Inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione ad impugnare o, in subor- dine per inammissibilità e inesistenza delle doglianze lamentate (nella fat- tispecie ed in estrema sintesi: 1) omessa errata motivazione, pretermissio- ne di un fatto determinante in ordine all'adozione di provvedimenti con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;
2) travisamento e/o errata valutazione delle norme procedurali in riferimento al rito camerale applicabile, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
3) Erra- ta/Omessa valutazione della sussistenza dei presupposti e delle prove do- cumentali per l'adozione dei provvedimenti ex art. 171 commi 2 e 3 c.c.) 2. In via subordinata, nel merito: Insussistenza dei presupposti per l'accogli- mento della domanda di assegnazione dei beni del fondo al minore e con- ferimento dell'amministrazione degli stessi in via esclusiva all'appellante
Corte di Appello di Paler- pag. 2 di 6 mo Concetta Bruno;
Questa difesa rileva, infine la Temerarietà della lite, che potrà essere valutata dal Collegio ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 15/12/2021, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di MO , chiedendo la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e l'adozione degli ulterio- ri provvedimenti accessori specificati nel medesimo atto.
2. Con comparsa dell'11/5/2022, si costituiva in giudizio , Parte_1 aderendo alla domanda di stato e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di corresponsione di un assegno mensile quale contributo al mantenimento del figlio minorenne, , nato a [...] il Pt_2
13/11/2005, di un'ulteriore somma mensile, a titolo di assegno divorzile in proprio favore;
e, infine, di disporre, nell'interesse del minore, l'amministrazione esclusiva in favore della medesima dei beni immobili di cui al fondo patrimoniale contratto dai coniugi in data 13/9/2002, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
3. Con sentenza non definitiva n. 4892 dei giorni 24-28/11/2022, il Tribu- nale di MO, in composizione collegiale, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e rimetteva la causa di- nanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accerta- mento necessario alla definizione del giudizio.
4. Con ricorso del 23/12/2022, notificato in data 20/3/2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendone la
[...] parziale riforma nella parte in cui ha omesso di dettare provvedimenti, in via d'urgenza, con riguardo alla domanda attinente al fondo patrimoniale, in tal modo ledendo l'interesse del minore.
5. Con comparsa del 9/5/2023, si è costituito in giudizio Controparte_2
[..
, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/2/2024, di tal che la causa è stata posta in decisione.
7. Con il primo e il secondo motivo di appello lamenta, da Parte_1
Corte di Appello di Paler- pag. 3 di 6 mo un lato, che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi in merito alla do- manda concernente il fondo patrimoniale contratto dalle parti – e, segna- tamente, alla domanda di adozione di provvedimenti ex art. 171 commi 2 e 3 c.c. – formulata dalla medesima e connotata da particolare urgenza, in considerazione dell'approssimarsi della maggiore età del figlio, , Pt_2 il quale avrebbe compiuto diciotto anni in data 13/11/2023; dall'altro, che non sussisteva necessità alcuna di rimettere le questioni relative al fondo patrimoniale de quo dinanzi al giudice istruttore, essendo già completa ed esaustiva la relativa produzione documentale.
8. , nel resistere all'impugnazione, ne evidenzia Controparte_1
l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dal momento che il Tribunale si è limitato ad applicare la normativa in materia di pronuncia immediata rela- tiva allo status, rinviando all'esito dell'istruttoria ogni ulteriore decisione sulle altre domande spiegate dalle parti.
9. Va premesso, in diritto, che, ai sensi dell'art. 4, co. 12°, l. div., “nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è am- messo soltanto appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si appli- ca la previsione di cui all'art. 10”. Tale norma riconosce, pertanto, al giudi- ce il potere di limitare la decisione soltanto alla domanda relativa allo sta- to e disporre che l'istruttoria prosegua per tutte le altre domande diffe- renti da quelle relative alla pronuncia sullo status coniugale.
10. La ratio di tale disciplina è da rinvenirsi nella volontà del Legislatore di non limitare la libertà delle parti, approntando uno strumento che con- senta di definire con celerità lo status dei coniugi in controversia e la- sciando che l'istruttoria prosegua per le altre questioni, generalmente più complesse.
11. Orbene, la decisione di pronunciare sentenza non definitiva che defi- nisca la questione relativa allo status e – all'esito di una valutazione pon- derata sulla necessità di acquisire ulteriore materiale probatorio – dispon- ga la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni, è rimessa alla va- lutazione del giudice ed è insindacabile in sede di impugnazione.
12. E, invero, nel caso di specie, il Tribunale, applicando la normativa sud- detta, ha operato una valutazione di questo tipo, decidendo di pronuncia- re sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto tra le parti e disporre la prosecuzione dell'istruttoria per le ulteriori questioni, ivi comprese quella relative al fondo patrimoniale.
13. Questa Corte rileva, pertanto, che appaiono infondate le doglianze di
Corte di Appello di Paler- pag. 4 di 6 mo parte appellante, dal momento che alcuna omissione in punto di motiva- zione può essere addebitata al giudice di prime cure, avendo la sentenza impugnata ad oggetto esclusivamente la questione relativa allo status. In questa sede, una eventuale pronuncia di merito su questioni diverse da quella concernente lo status – e sulle quali il Tribunale si è riservato di de- cidere all'esito dell'espletamento dell'istruttoria – comporterebbe la so- stituzione di questa Corte al giudice di prime cure, spogliandolo della po- testas iudicandi in merito alle questioni poste al suo giudizio e sulle quali non si è ancora pronunciato.
14. Le superiori argomentazioni conducono alla declaratoria di inammissi- bilità dell'impugnazione, e assorbono l'esame del terzo motivo, concer- nente la domanda di attribuzione in via esclusiva dell'amministrazione dei beni del fondo patrimoniale all'appellante.
15. L'appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 4.500 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di MO, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• dichiara inammissibile l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 23/12/2022, avverso Controparte_1 la sentenza non definitiva n. 4892/2022 pronunciata dal Tribunale di MO, in composizione collegiale, in data 24-28/11/2022;
• condanna CONCETTA al pagamento delle spese processuali Pt_1 che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nel- la misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in MO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 2/7/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Paler- pag. 5 di 6 mo
Così deciso in MO, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 02/07/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Paler- pag. 6 di 6 mo