Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/12/2024, n. 32952
CASS
Ordinanza 17 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/12/2024, n. 32952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32952
Data del deposito : 17 dicembre 2024

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