Ordinanza 17 dicembre 2024
Massime • 1
Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto in origine a fondamento della domanda non concreta una mera emendatio libelli, ma introduce un nuovo tema di indagine e si configura, pertanto, come una vera e propria mutatio libelli, inammissibile in corso di causa, ancorché il comportamento successivamente dedotto costituisca anch'esso violazione degli obblighi contrattuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 17/12/2024, n. 32952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32952 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto: “nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in 6 di 6 una mera emendatio libelli, ma - comportando l'introduzione di un nuovo tema di indagine - si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali”. Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. Va dichiarato assorbito il secondo motivo, con il quale si censura la violazione dell’art.1495 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione