Sentenza 25 luglio 1986
Massime • 1
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 - il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota della pensione di riversibilità che spetta o che spetterebbe al coniuge superstite - non opera una ripartizione della pensione, ne' istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale, la quale, pur se con contenuto autonomo, ha la stessa natura dell'assegno di divorzio ed a cui non corrisponde una aspettativa definitivamente acquisita in ragione dei pregressi rapporti tra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico. Pertanto, la relativa attribuzione resta rimessa alla valutazione del giudice, il quale deve, a tal fine, riconsiderare le conseguenze del divorzio sul piano patrimoniale, adeguando alla situazione sopravvenuta, le proprie determinazioni discrezionali, in relazione alle circostanze del caso singolo, comprese quelle ritenute normalmente idonee a fondare nell'an e nel quantum il diritto alla somministrazione dell'ordinario assegno divorzile. ( V 10/85, mass n 438213; ( Conf 4912/84, mass n 436978; ( Conf 3583/84, mass n 435575; ( Conf 5521/83, mass n 430454; ( Conf 3244/83, mass n 428138).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/1986, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 25 luglio 1986 |
Testo completo
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436 - il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota della pensione di riversibilità che spetta o che spetterebbe al coniuge superstite - non opera una ripartizione della pensione, ne' istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale, la quale, pur se con contenuto autonomo, ha la stessa natura dell'assegno di divorzio ed a cui non corrisponde una aspettativa definitivamente acquisita in ragione dei pregressi rapporti tra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico. Pertanto, la relativa attribuzione resta rimessa alla valutazione del giudice, il quale deve, a tal fine, riconsiderare le conseguenze del divorzio sul piano patrimoniale, adeguando alla situazione sopravvenuta, le proprie determinazioni discrezionali, in relazione alle circostanze del caso singolo, comprese quelle ritenute normalmente idonee a fondare nell'an e nel quantum il diritto alla somministrazione dell'ordinario assegno divorzile. ( V 10/85, mass n 438213; ( Conf 4912/84, mass n 436978; ( Conf 3583/84, mass n 435575; ( Conf 5521/83, mass n 430454; ( Conf 3244/83, mass n 428138).*