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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 1723/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e (CF. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Besana n. 3 presso lo studio dell'avv. Matteo Ugo
Sovera che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Nicola Alessandro Morvillo e Federico
Antonio Morvillo, come da delega in atti
Appellanti
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore (C.F. elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Milano, via della Guastalla n. 6, negli uffici dell'Avvocatura comunale e presso gli avv.ti Antonello
Mandarano, Stefania Pagano, Emilio L. Pregnolato, Danilo Parvopasso, Sara Pagliosa e Massimo Calì, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni avversa domanda eccezione deduzione e comunque reietta, in riforma della sentenza n. 3408/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano, sez. VI civile, in composizione monocratica (Giudice Unico: Dr.ssa Laura Massari) in data 27-28/4/2023, nella causa
R.G. n. 51576/2019, non notificata;
- nel merito, in principalità, accertare e dichiarare la assoluta e totale estraneità dei concludenti alla diffida di pagamento del 10/7/2019, immotivatamente inviata loro dal , nonché alla Controparte_1
“ingiunzione di pagamento” del 12/9/2019, inviata loro dal medesimo Controparte_1
ingiustificatamente, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine, ove mai la citata “ingiunzione di pagamento” dovesse ritenersi rivolta anche ai concludenti, accertare e dichiarare la detta ingiunzione illegittima, inammissibile, nulla, invalida, inefficace e comunque improduttiva di ogni effetto per i motivi dedotti nel presente giudizio, con ogni conseguente statuizione;
- in ulteriore subordine, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte della
[...] ed in favore del Comune di Milano della somma di euro 5.165,00, Parte_3 nonché dell'incameramento (già attuato e/o di prossima attuazione) da parte del detto Comune della ulteriore somma di almeno euro 238.785,62 corrisposta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e per essa da a titolo di indennità per occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione del Parte_4
Centro sportivo condotto in concessione dalla Società Sportiva Savorelli 1937 A.S.D., revocare, in ogni caso e “in toto”, la citata “ingiunzione di pagamento”, con ogni conseguente statuizione, anche con riferimento alla quantificazione del (preteso) credito vantato dallo stesso CP_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i concludenti non sono debitori nei confronti del CP_1
delle somme di cui alla “ingiunzione di pagamento” emessa in data 12/9/2019, e per l'effetto,
[...] previ occorrendo anche l'accertamento della nullità ex art. 2 comma 3 Legge n. 287/1990 ed ex art. 1419 c.c. e la conseguente disapplicazione delle clausole invalide della fideiussione rilasciata dal detto
Comune in favore della rigettare, per tutti i concorrenti motivi dedotti nel Controparte_2
presente giudizio, ogni domanda comunque svolta dal nei confronti dei concludenti, Controparte_1
anche nella comparsa di risposta di prime cure (ove mai ammissibile), perché non fondata o non provata o con qualsivoglia altra statuizione.
pagina 2 di 10 - ancora in ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a restituire Controparte_1
al concludente , con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti Parte_1
al saldo, la somma ad oggi versata di euro 1.954,32 e le eventuali successive, nonché al concludente
, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo, Parte_2
la somma ad oggi versata di euro 1.953,04 e le eventuali successive, somme che i concludenti hanno versato, e stanno versando, in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ex lege, al solo scopo di evitare gli atti esecutivi, senza acquiescenza alla detta sentenza e con espressa riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio di appello.
Spese e compensi professionali del doppio grado integralmente rifusi (oltre il rimborso forfettario delle spese generali), oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta,
- respingere l'istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza del Tribunale di Milano,
Sezione VI Civile, n. 3408/2023, per mancanza dei presupposti;
- respingere l'appello, poiché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, n.3408/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali forfettarie ed oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, il Parte_1 Parte_2 CP_1
per sentir dichiarare la propria estraneità rispetto alla pretesa fatta valere con l'ingiunzione di
[...]
pagamento di Euro 880.061,00, loro notificata dal medesimo Comune o comunque la relativa inammissibilità, invalidità ed inefficacia, nonché la non debenza dell'importo ingiunto.
In particolare, esponevano che:
- il , nella qualità di fideiussore, aveva provveduto al pagamento dell'importo di Controparte_1
euro 875.322,92 oltre interessi e spese, ingiunto con decreto ingiuntivo n. 9377/2019 emesso dal
Tribunale di Milano in favore di (già Controparte_3
e nel seguito ,) a seguito dell'inadempimento delle Controparte_4 CP_2
pagina 3 di 10 obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo stipulato con la Banca, dalla Società Sportiva Savorelli
1937 A.S.D. (nel seguito “Società Sportiva”) di cui, all'epoca del predetto decreto ingiuntivo, il sig.
e il sig. rivestivano rispettivamente la carica di presidente e consigliere Pt_1 Pt_2
vicepresidente;
- successivamente, il aveva inviato prima una diffida di pagamento del 5.7.2019, Controparte_1
poi una ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD n. 639/1910 del 9.9.2019, entrambe indirizzate alla
Società Sportiva, a e a , avente ad oggetto l'importo dallo stesso Parte_1 Parte_2
Comune corrisposto, rispetto alle quali i sig.ri e si consideravano estranei, essendo Pt_1 Pt_2
negli stessi atti indicato come unico soggetto debitore intimato la Società Sportiva;
- l'ingiunzione di pagamento era illegittima ed inefficace nei loro confronti, per la relativa indeterminatezza dovuta alla mancata indicazione della causa petendi della pretesa del CP_1
- non potevano considerarsi responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società Sportiva con il contratto di mutuo in quanto alla data in cui era stato stipulato (13.4.2006), non rivestivano alcuna carica all'interno della Società Sportiva medesima, e lo stesso sig. aveva sottoscritto mera Pt_2 modulistica bancaria solo quale mandatario con rappresentanza, delegato dall'Organo rappresentativo dell'Associazione e pertanto estraneo alla responsabilità prevista dall'art. 38 c.c.;
- qualora fossero stati ritenuti responsabili in solido ex art. 38 c.c., la avrebbe Controparte_2 dovuto ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma applicabile alla responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, avendo la contestato il mancato pagamento delle CP_2 rate successive al 31.12.2012 solo con raccomandata dell'11.6.2018 inviata alla Società Sportiva e al
Comune di Milano, ed avendo agito giudizialmente in sede monitoria solo con ricorso depositato il
24.1.2019, all'esito del quale veniva emesso in data 30.4.2019 decreto ingiuntivo notificato il 13 maggio 2019, oltre il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione garantita, previsto dall'art. 1957 c.c..
Nel giudizio davanti al Tribunale si costituiva il il quale: Controparte_1
− ha contestato la domanda avversaria ritenendo chiara già nella diffida di pagamento del
7.6.2019 l'intenzione del di agire in via di regresso ex art. 1950 c.c. sia nei confronti CP_1 dell'obbligata principale che dei coobbligati in solido;
− ha precisato che la garanzia fideiussoria prestata in favore della banca, qualificabile come contratto autonomo di garanzia, prevedeva il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta pagina 4 di 10 scritta e pertanto il mancato pagamento avrebbe esposto il di Milano a responsabilità CP_1
per inadempimento contrattuale;
− ha ribadito la legittimazione passiva dei sig.ri e in quanto l'art. 38 c.c. prevede Pt_1 Pt_2
espressamente che per le obbligazioni contrattuali assunte dalle associazioni non riconosciute rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, rilevando (i) per quanto riguarda il sig. che lo stesso ha sottoscritto il Pt_2
contratto di mutuo, che già nel verbale del Consiglio del 27.10.2006 rivestiva la carica di Vice
Presidente (doc. 21 fasc. 1° grado ) e sin dal 2004 aveva il potere di operare Controparte_1
in autonomia sul conto corrente 510/0 intestato alla società Sportiva Savorelli (doc. 7, pag. 9 fasc. , sul quale è stato accreditato l'importo mutuato;
(ii) per quanto Controparte_1
riguarda il sig. , che lo stesso nella qualità di Presidente della Società Sportiva, Pt_1 nell'anno 2010 confermava l'obbligo di restituzione dell'importo mutuato e rinegoziava il relativo contratto con la Banca (doc. 9 fasc. 1° grado ); CP_1 CP_1
− ha escluso che in applicazione dell'art. 1957 c.c., possa ritenersi sussistere la decadenza della da ogni diritto nei loro confronti, in quanto nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica CP_2
e la suddivisione in rate non ha l'effetto di frazionare il debito in autonome obbligazioni con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
− ha chiesto la conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa ed, in subordine, comunque la condanna dei sig.ri e al pagamento dell'importo di 880.061,00 Pt_1 Pt_2
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3408/23, ha respinto la domanda svolta da e Parte_1
nei confronti del e, in accoglimento della domanda svolta dal Parte_2 Controparte_1
, ha condannato i medesimi attori, in solido, al pagamento in favore del predetto Controparte_1 dell'importo di 880.061,00 oltre interessi legali e spese liquidate in Euro 14.598,00, ritenendo CP_1
in sintesi:
− di “marginale rilevanza” la questione relativa alla non chiara indicazione dei sig.ri e Pt_1
tra i soggetti destinatari della diffida e della ingiunzione di pagamento in quanto le parti Pt_2 attrici hanno comunque chiesto l'accertamento negativo del credito vantato dal e CP_1 quest'ultimo ha chiesto l'accertamento del credito di Euro 880.061,00 vantato nei confronti degli attori e la conseguente condanna al relativo pagamento;
− documentalmente provata la pretesa del nei confronti degli attori;
CP_1
pagina 5 di 10 − applicabile l'art. 38 c.c. al caso di specie, in quanto gli attori hanno agito in nome e per conto della società sportiva, il sig. nella stipulazione del contratto di muto e il sig. Pt_2 Pt_1
nella fase della sua rinegoziazione;
− tempestiva l'azione di recupero del Comune nei confronti della Società Sportiva, con la diffida del 5.7.2019 e con l'ingiunzione del 9.9.2019, atti che gli attori “riconoscono come destinati alla società sportiva e idonei dunque ad impedire l'estinzione della garanzia”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
− il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della loro estraneità alla ingiunzione di pagamento (1° motivo di appello);
− la sentenza ha accertato la responsabilità ex art. 38 c.c. dei sig.ri e ritenendo Pt_2 Pt_1
erroneamente che il contratto di mutuo sarebbe stato sottoscritto dal sig. , nonostante sia Pt_2
stata prodotta mera modulistica bancaria sottoscritta dal sig. e non il contratto di mutuo Pt_2
che impegna la Società Sportiva, e rinegoziato dal sig. , nonostante risulti provato che Pt_1 questi nell'anno 2010 ha chiesto unicamente una dilazione dei termini di pagamento senza assumere nuova obbligazioni per la Società Sportiva (2° e 3° motivo di appello);
− l'azione di regresso è inammissibile in quanto l'obbligazione solidale di chi ha operato in nome e per conto dell'ente è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.
Nella denegata ipotesi in cui i sig.ri e dovessero ritenersi fideiussori ex lege, Pt_1 Pt_2
stante la presenza della fideiussione contrattuale prestata dal si verserebbe in una CP_1
ipotesi di fideiussioni autonome, vale a dire di una fideiussione plurima, che, diversamente dalla confideiussione (ricorrente quando più soggetti prestano una fideiussione con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore), non determina la divisione del debito tra i coobbligati ed esclude il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. del fideiussore che effettua il pagamento verso gli altri fideiussori (4° motivo di appello);
− la Banca aveva costituito in mora la debitrice principale Società Sportiva Savorelli, in data
11.6.2018 e aveva notificato il decreto ingiuntivo alla debitrice circa un anno dopo, in data
9.5.2019, ben oltre il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.. Non avendo, pertanto, il Comune eccepito l'intervenuta estinzione della fideiussione, non può agire nei confronti degli altri fideiussori in applicazione di quanto disposto dall'art. 1310, comma 3 c.c., norma che la Corte di Cassazione ritiene applicabile anche alla decadenza e al regresso da confideiussori (5° motivo di appello);
pagina 6 di 10 − la quantificazione del credito in euro 880.061,00 è errata in quanto non tiene conto dell'importo di Euro 5.165,00, incassato dal quale deposito cauzionale costituito in sede Controparte_1
di convenzione tra il e la Società Sportiva, mediante fideiussione assicurativa, CP_1
rilasciata, nella specie, da né tiene conto delle altre Parte_5
somme incassate dal a seguito di accordi intercorsi con Rete Ferroviaria Controparte_1
Italiana s.p.a., che sarebbero in realtà spettate alla Società Sportiva, a titolo di indennità di occupazione, posto che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e per essa ha occupato per Parte_4
motivi di pubblica utilità il centro sportivo comunale (6° motivo di appello).
Nel giudizio di appello si è costituito il deducendo che: Controparte_1
− il Giudice di primo grado ha operato una corretta ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione prodotta in atti;
− non rileva la distinzione tra fideiussione plurima e confideiussione, essendo i sig.ri e Pt_1
chiamati a rispondere per le obbligazioni contratte dalla Società Sportiva per i concreti Pt_2
atti gestori posti in essere;
− anche qualora fosse incorsa nella decadenza ex art. 1957, il non Controparte_2 CP_1
avrebbe potuto eccepirla avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia;
− la sentenza ha quantificato il credito del sulla base dell'importo che l'Amministrazione CP_1 ha pagato a Tuttavia, ciò non esclude una rideterminazione dell'importo Controparte_2
effettivamente dovuto, che tenga conto dei parziali pagamenti avvenuti successivamente e che saranno oggetto di ulteriori verifiche.
Nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., le parti hanno depositato i propri atti conclusivi in cui hanno ribadito le reciproche posizioni.
All'udienza. del 12.3.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il quarto motivo di appello, relativo all'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dal nei confronti dei sig.ri e , rivesta carattere preliminare Controparte_1 Pt_1 Pt_2
ed assorbente, e sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie il ha agito in regresso ex art. 1950 c.c., chiedendo che fosse Controparte_1
“accertata e dichiarata la legittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione Comunale in regresso ex art. 1950 c.c.”.
pagina 7 di 10 Tuttavia, sulla base dei condivisibili principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
25748/08, nelle associazioni non riconosciute, quale è appunto la Società Sportiva Savorelli 1937, le persone che rappresentano l'associazione rispondono, ex art. 38 c.c., per le obbligazioni da loro assunte verso i terzi in via solidale con l'associazione stessa, responsabile primaria nei confronti dei terzi. La fonte dell'obbligo dell'associato, pertanto, non è la rappresentanza, ma l'attività spiegata in concreto rispetto agli impegni effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione. Invero, come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza suindicata, “ai sensi dell'art. 38 c.c., se, da un lato, "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune"; dall'altro "delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Questa responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta
(collegata, si badi, non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: Cass. 20 luglio 1998 n. 7111 e 21 maggio 1998 n. 5089) non concerne tuttavia, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che
l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fidejussione (Cass. 6 agosto 2002 n. 11759; 4 marzo 2000 n.
2471; 27 dicembre 1991 n. 13946). Con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Cass. 14 dicembre
2007 n. 26290)”.
Da tale premessa, consegue che e possono essere chiamati a rispondere Parte_1 Parte_2 nei confronti dei terzi, solidalmente con l'associazione, solo nei limiti di quegli atti, compiuti verso terzi, che siano stati impegnativi per l'associazione stessa. Deve, dunque, escludersi, dati i limiti soggettivi della fideiussione - alla quale e non hanno partecipato in Parte_1 Parte_2
alcuna veste e dalla quale non erano garantiti - che al , che pure ha pagato il debito Controparte_1 dell'associazione, competa l'azione di regresso nei confronti degli asseriti fideiussori ex lege della associazione medesima. Infatti, la fideiussione non era stata prestata in favore di e , e Pt_1 Pt_2
dunque non è applicabile la disposizione dell'art. 1950 c.c., che riguarda il regresso spettante al fideiussiore nei confronti del debitore principale.
pagina 8 di 10 Ciò posto, occorre, inoltre, osservare, ad abundatiam, che anche qualora fosse accertata la responsabilità degli odierni appellanti ex art. 38 c.c., nel caso di specie, si potrebbero tutt'al più ravvisare gli estremi di una fideiussione ex lege e di una fideiussione contrattuale verso soggetti diversi e, pertanto, dovrebbe, in ogni caso, escludersi la sussistenza di una confideiussione. Invero, come precisato dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 25748/08, “la fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con
l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti (Cass. 2 settembre 2004
n. 17723, V. anche Cass. 6 maggio 2004 n. 8654)”.
Sulla base di tali premesse, risulta, pertanto, evidente che nel caso di specie non sussistano i presupposti per la configurabilità di una confideiussione, ma di una fideiussione plurima.
Conseguentemente deve escludersi che al Milano competa l'azione di regresso ex art. 1954 CP_1
c.c. nei confronti dei fideiussori ex lege dell'associazione.
In accoglimento del quarto motivo d'appello, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, revocata l'ingiunzione di pagamento emessa dal medesimo con
[...] CP_1
conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione formulati e delle ulteriori questioni sollevate.
Con nota di precisazione delle conclusioni, e hanno anche chiesto la Parte_1 Parte_2
ripetizione delle somme versate al in esecuzione della sentenza di primo grado, i cui Controparte_1 pagamenti sono intervenuti successivamente all'instaurazione del presente giudizio, a decorrere dal mese di maggio 2024, come risulta dalla documentazione allegata al foglio di precisazione delle conclusioni depositato.
pagina 9 di 10 I predetti pagamenti, non contestati dalla controparte, risultano documentalmente provati per l'importo di Euro 1.954,32 (con riferimento a quelli effettuati da ) e per l'importo di Euro Parte_1
1.953,04 (con riferimento a quelli effettuati da ). Per i predetti importi, pertanto, la Parte_2
domanda di ripetizione può trovare accoglimento con conseguente condanna del al pagamento CP_1
della somma di Euro 1.954,32, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo, in favore di , e della somma di Euro 1.953,04, oltre gli interessi legali dalla data dei Parte_1
singoli pagamenti al saldo, in favore di Parte_2
L'accoglimento dell'appello impone una nuova e diversa regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Le spese di entrambi i gradi vengono quindi regolamentate ex art. 91 c.p.c., poste a carico del
[...]
, parte soccombente, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, determinata applicando i CP_1 parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000), avuto riguardo al valore della domanda, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, revoca l'ingiunzione di pagamento emessa dal di CP_1
Milano per € 880.061,00, il 9.9.2019 nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna il a corrispondere a l'importo di Euro 1.954,32, Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo e a l'importo di Parte_2
Euro 1.953,04, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- condanna il alla rifusione in favore e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 29.193,00 per il primo grado ed €
18.511,00 per il grado d'appello per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 13/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 1723/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e (CF. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via Besana n. 3 presso lo studio dell'avv. Matteo Ugo
Sovera che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Nicola Alessandro Morvillo e Federico
Antonio Morvillo, come da delega in atti
Appellanti
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore (C.F. elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Milano, via della Guastalla n. 6, negli uffici dell'Avvocatura comunale e presso gli avv.ti Antonello
Mandarano, Stefania Pagano, Emilio L. Pregnolato, Danilo Parvopasso, Sara Pagliosa e Massimo Calì, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni avversa domanda eccezione deduzione e comunque reietta, in riforma della sentenza n. 3408/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano, sez. VI civile, in composizione monocratica (Giudice Unico: Dr.ssa Laura Massari) in data 27-28/4/2023, nella causa
R.G. n. 51576/2019, non notificata;
- nel merito, in principalità, accertare e dichiarare la assoluta e totale estraneità dei concludenti alla diffida di pagamento del 10/7/2019, immotivatamente inviata loro dal , nonché alla Controparte_1
“ingiunzione di pagamento” del 12/9/2019, inviata loro dal medesimo Controparte_1
ingiustificatamente, con ogni conseguente statuizione;
- in subordine, ove mai la citata “ingiunzione di pagamento” dovesse ritenersi rivolta anche ai concludenti, accertare e dichiarare la detta ingiunzione illegittima, inammissibile, nulla, invalida, inefficace e comunque improduttiva di ogni effetto per i motivi dedotti nel presente giudizio, con ogni conseguente statuizione;
- in ulteriore subordine, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte della
[...] ed in favore del Comune di Milano della somma di euro 5.165,00, Parte_3 nonché dell'incameramento (già attuato e/o di prossima attuazione) da parte del detto Comune della ulteriore somma di almeno euro 238.785,62 corrisposta da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e per essa da a titolo di indennità per occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione del Parte_4
Centro sportivo condotto in concessione dalla Società Sportiva Savorelli 1937 A.S.D., revocare, in ogni caso e “in toto”, la citata “ingiunzione di pagamento”, con ogni conseguente statuizione, anche con riferimento alla quantificazione del (preteso) credito vantato dallo stesso CP_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i concludenti non sono debitori nei confronti del CP_1
delle somme di cui alla “ingiunzione di pagamento” emessa in data 12/9/2019, e per l'effetto,
[...] previ occorrendo anche l'accertamento della nullità ex art. 2 comma 3 Legge n. 287/1990 ed ex art. 1419 c.c. e la conseguente disapplicazione delle clausole invalide della fideiussione rilasciata dal detto
Comune in favore della rigettare, per tutti i concorrenti motivi dedotti nel Controparte_2
presente giudizio, ogni domanda comunque svolta dal nei confronti dei concludenti, Controparte_1
anche nella comparsa di risposta di prime cure (ove mai ammissibile), perché non fondata o non provata o con qualsivoglia altra statuizione.
pagina 2 di 10 - ancora in ogni caso, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a restituire Controparte_1
al concludente , con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti Parte_1
al saldo, la somma ad oggi versata di euro 1.954,32 e le eventuali successive, nonché al concludente
, sempre con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti al saldo, Parte_2
la somma ad oggi versata di euro 1.953,04 e le eventuali successive, somme che i concludenti hanno versato, e stanno versando, in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ex lege, al solo scopo di evitare gli atti esecutivi, senza acquiescenza alla detta sentenza e con espressa riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio di appello.
Spese e compensi professionali del doppio grado integralmente rifusi (oltre il rimborso forfettario delle spese generali), oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta,
- respingere l'istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza del Tribunale di Milano,
Sezione VI Civile, n. 3408/2023, per mancanza dei presupposti;
- respingere l'appello, poiché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, n.3408/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali forfettarie ed oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente
Pubblico”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, il Parte_1 Parte_2 CP_1
per sentir dichiarare la propria estraneità rispetto alla pretesa fatta valere con l'ingiunzione di
[...]
pagamento di Euro 880.061,00, loro notificata dal medesimo Comune o comunque la relativa inammissibilità, invalidità ed inefficacia, nonché la non debenza dell'importo ingiunto.
In particolare, esponevano che:
- il , nella qualità di fideiussore, aveva provveduto al pagamento dell'importo di Controparte_1
euro 875.322,92 oltre interessi e spese, ingiunto con decreto ingiuntivo n. 9377/2019 emesso dal
Tribunale di Milano in favore di (già Controparte_3
e nel seguito ,) a seguito dell'inadempimento delle Controparte_4 CP_2
pagina 3 di 10 obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo stipulato con la Banca, dalla Società Sportiva Savorelli
1937 A.S.D. (nel seguito “Società Sportiva”) di cui, all'epoca del predetto decreto ingiuntivo, il sig.
e il sig. rivestivano rispettivamente la carica di presidente e consigliere Pt_1 Pt_2
vicepresidente;
- successivamente, il aveva inviato prima una diffida di pagamento del 5.7.2019, Controparte_1
poi una ingiunzione di pagamento ex art. 2 RD n. 639/1910 del 9.9.2019, entrambe indirizzate alla
Società Sportiva, a e a , avente ad oggetto l'importo dallo stesso Parte_1 Parte_2
Comune corrisposto, rispetto alle quali i sig.ri e si consideravano estranei, essendo Pt_1 Pt_2
negli stessi atti indicato come unico soggetto debitore intimato la Società Sportiva;
- l'ingiunzione di pagamento era illegittima ed inefficace nei loro confronti, per la relativa indeterminatezza dovuta alla mancata indicazione della causa petendi della pretesa del CP_1
- non potevano considerarsi responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società Sportiva con il contratto di mutuo in quanto alla data in cui era stato stipulato (13.4.2006), non rivestivano alcuna carica all'interno della Società Sportiva medesima, e lo stesso sig. aveva sottoscritto mera Pt_2 modulistica bancaria solo quale mandatario con rappresentanza, delegato dall'Organo rappresentativo dell'Associazione e pertanto estraneo alla responsabilità prevista dall'art. 38 c.c.;
- qualora fossero stati ritenuti responsabili in solido ex art. 38 c.c., la avrebbe Controparte_2 dovuto ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma applicabile alla responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, avendo la contestato il mancato pagamento delle CP_2 rate successive al 31.12.2012 solo con raccomandata dell'11.6.2018 inviata alla Società Sportiva e al
Comune di Milano, ed avendo agito giudizialmente in sede monitoria solo con ricorso depositato il
24.1.2019, all'esito del quale veniva emesso in data 30.4.2019 decreto ingiuntivo notificato il 13 maggio 2019, oltre il termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione garantita, previsto dall'art. 1957 c.c..
Nel giudizio davanti al Tribunale si costituiva il il quale: Controparte_1
− ha contestato la domanda avversaria ritenendo chiara già nella diffida di pagamento del
7.6.2019 l'intenzione del di agire in via di regresso ex art. 1950 c.c. sia nei confronti CP_1 dell'obbligata principale che dei coobbligati in solido;
− ha precisato che la garanzia fideiussoria prestata in favore della banca, qualificabile come contratto autonomo di garanzia, prevedeva il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta pagina 4 di 10 scritta e pertanto il mancato pagamento avrebbe esposto il di Milano a responsabilità CP_1
per inadempimento contrattuale;
− ha ribadito la legittimazione passiva dei sig.ri e in quanto l'art. 38 c.c. prevede Pt_1 Pt_2
espressamente che per le obbligazioni contrattuali assunte dalle associazioni non riconosciute rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, rilevando (i) per quanto riguarda il sig. che lo stesso ha sottoscritto il Pt_2
contratto di mutuo, che già nel verbale del Consiglio del 27.10.2006 rivestiva la carica di Vice
Presidente (doc. 21 fasc. 1° grado ) e sin dal 2004 aveva il potere di operare Controparte_1
in autonomia sul conto corrente 510/0 intestato alla società Sportiva Savorelli (doc. 7, pag. 9 fasc. , sul quale è stato accreditato l'importo mutuato;
(ii) per quanto Controparte_1
riguarda il sig. , che lo stesso nella qualità di Presidente della Società Sportiva, Pt_1 nell'anno 2010 confermava l'obbligo di restituzione dell'importo mutuato e rinegoziava il relativo contratto con la Banca (doc. 9 fasc. 1° grado ); CP_1 CP_1
− ha escluso che in applicazione dell'art. 1957 c.c., possa ritenersi sussistere la decadenza della da ogni diritto nei loro confronti, in quanto nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica CP_2
e la suddivisione in rate non ha l'effetto di frazionare il debito in autonome obbligazioni con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
− ha chiesto la conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa ed, in subordine, comunque la condanna dei sig.ri e al pagamento dell'importo di 880.061,00 Pt_1 Pt_2
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3408/23, ha respinto la domanda svolta da e Parte_1
nei confronti del e, in accoglimento della domanda svolta dal Parte_2 Controparte_1
, ha condannato i medesimi attori, in solido, al pagamento in favore del predetto Controparte_1 dell'importo di 880.061,00 oltre interessi legali e spese liquidate in Euro 14.598,00, ritenendo CP_1
in sintesi:
− di “marginale rilevanza” la questione relativa alla non chiara indicazione dei sig.ri e Pt_1
tra i soggetti destinatari della diffida e della ingiunzione di pagamento in quanto le parti Pt_2 attrici hanno comunque chiesto l'accertamento negativo del credito vantato dal e CP_1 quest'ultimo ha chiesto l'accertamento del credito di Euro 880.061,00 vantato nei confronti degli attori e la conseguente condanna al relativo pagamento;
− documentalmente provata la pretesa del nei confronti degli attori;
CP_1
pagina 5 di 10 − applicabile l'art. 38 c.c. al caso di specie, in quanto gli attori hanno agito in nome e per conto della società sportiva, il sig. nella stipulazione del contratto di muto e il sig. Pt_2 Pt_1
nella fase della sua rinegoziazione;
− tempestiva l'azione di recupero del Comune nei confronti della Società Sportiva, con la diffida del 5.7.2019 e con l'ingiunzione del 9.9.2019, atti che gli attori “riconoscono come destinati alla società sportiva e idonei dunque ad impedire l'estinzione della garanzia”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , deducendo che: Parte_1 Parte_2
− il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della loro estraneità alla ingiunzione di pagamento (1° motivo di appello);
− la sentenza ha accertato la responsabilità ex art. 38 c.c. dei sig.ri e ritenendo Pt_2 Pt_1
erroneamente che il contratto di mutuo sarebbe stato sottoscritto dal sig. , nonostante sia Pt_2
stata prodotta mera modulistica bancaria sottoscritta dal sig. e non il contratto di mutuo Pt_2
che impegna la Società Sportiva, e rinegoziato dal sig. , nonostante risulti provato che Pt_1 questi nell'anno 2010 ha chiesto unicamente una dilazione dei termini di pagamento senza assumere nuova obbligazioni per la Società Sportiva (2° e 3° motivo di appello);
− l'azione di regresso è inammissibile in quanto l'obbligazione solidale di chi ha operato in nome e per conto dell'ente è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.
Nella denegata ipotesi in cui i sig.ri e dovessero ritenersi fideiussori ex lege, Pt_1 Pt_2
stante la presenza della fideiussione contrattuale prestata dal si verserebbe in una CP_1
ipotesi di fideiussioni autonome, vale a dire di una fideiussione plurima, che, diversamente dalla confideiussione (ricorrente quando più soggetti prestano una fideiussione con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore), non determina la divisione del debito tra i coobbligati ed esclude il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. del fideiussore che effettua il pagamento verso gli altri fideiussori (4° motivo di appello);
− la Banca aveva costituito in mora la debitrice principale Società Sportiva Savorelli, in data
11.6.2018 e aveva notificato il decreto ingiuntivo alla debitrice circa un anno dopo, in data
9.5.2019, ben oltre il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.. Non avendo, pertanto, il Comune eccepito l'intervenuta estinzione della fideiussione, non può agire nei confronti degli altri fideiussori in applicazione di quanto disposto dall'art. 1310, comma 3 c.c., norma che la Corte di Cassazione ritiene applicabile anche alla decadenza e al regresso da confideiussori (5° motivo di appello);
pagina 6 di 10 − la quantificazione del credito in euro 880.061,00 è errata in quanto non tiene conto dell'importo di Euro 5.165,00, incassato dal quale deposito cauzionale costituito in sede Controparte_1
di convenzione tra il e la Società Sportiva, mediante fideiussione assicurativa, CP_1
rilasciata, nella specie, da né tiene conto delle altre Parte_5
somme incassate dal a seguito di accordi intercorsi con Rete Ferroviaria Controparte_1
Italiana s.p.a., che sarebbero in realtà spettate alla Società Sportiva, a titolo di indennità di occupazione, posto che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., e per essa ha occupato per Parte_4
motivi di pubblica utilità il centro sportivo comunale (6° motivo di appello).
Nel giudizio di appello si è costituito il deducendo che: Controparte_1
− il Giudice di primo grado ha operato una corretta ricostruzione dei fatti sulla base della documentazione prodotta in atti;
− non rileva la distinzione tra fideiussione plurima e confideiussione, essendo i sig.ri e Pt_1
chiamati a rispondere per le obbligazioni contratte dalla Società Sportiva per i concreti Pt_2
atti gestori posti in essere;
− anche qualora fosse incorsa nella decadenza ex art. 1957, il non Controparte_2 CP_1
avrebbe potuto eccepirla avendo sottoscritto un contratto autonomo di garanzia;
− la sentenza ha quantificato il credito del sulla base dell'importo che l'Amministrazione CP_1 ha pagato a Tuttavia, ciò non esclude una rideterminazione dell'importo Controparte_2
effettivamente dovuto, che tenga conto dei parziali pagamenti avvenuti successivamente e che saranno oggetto di ulteriori verifiche.
Nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., le parti hanno depositato i propri atti conclusivi in cui hanno ribadito le reciproche posizioni.
All'udienza. del 12.3.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il quarto motivo di appello, relativo all'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dal nei confronti dei sig.ri e , rivesta carattere preliminare Controparte_1 Pt_1 Pt_2
ed assorbente, e sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie il ha agito in regresso ex art. 1950 c.c., chiedendo che fosse Controparte_1
“accertata e dichiarata la legittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione Comunale in regresso ex art. 1950 c.c.”.
pagina 7 di 10 Tuttavia, sulla base dei condivisibili principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
25748/08, nelle associazioni non riconosciute, quale è appunto la Società Sportiva Savorelli 1937, le persone che rappresentano l'associazione rispondono, ex art. 38 c.c., per le obbligazioni da loro assunte verso i terzi in via solidale con l'associazione stessa, responsabile primaria nei confronti dei terzi. La fonte dell'obbligo dell'associato, pertanto, non è la rappresentanza, ma l'attività spiegata in concreto rispetto agli impegni effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione. Invero, come precisato dalla Suprema Corte con la sentenza suindicata, “ai sensi dell'art. 38 c.c., se, da un lato, "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune"; dall'altro "delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Questa responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta
(collegata, si badi, non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: Cass. 20 luglio 1998 n. 7111 e 21 maggio 1998 n. 5089) non concerne tuttavia, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che
l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fidejussione (Cass. 6 agosto 2002 n. 11759; 4 marzo 2000 n.
2471; 27 dicembre 1991 n. 13946). Con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (Cass. 14 dicembre
2007 n. 26290)”.
Da tale premessa, consegue che e possono essere chiamati a rispondere Parte_1 Parte_2 nei confronti dei terzi, solidalmente con l'associazione, solo nei limiti di quegli atti, compiuti verso terzi, che siano stati impegnativi per l'associazione stessa. Deve, dunque, escludersi, dati i limiti soggettivi della fideiussione - alla quale e non hanno partecipato in Parte_1 Parte_2
alcuna veste e dalla quale non erano garantiti - che al , che pure ha pagato il debito Controparte_1 dell'associazione, competa l'azione di regresso nei confronti degli asseriti fideiussori ex lege della associazione medesima. Infatti, la fideiussione non era stata prestata in favore di e , e Pt_1 Pt_2
dunque non è applicabile la disposizione dell'art. 1950 c.c., che riguarda il regresso spettante al fideiussiore nei confronti del debitore principale.
pagina 8 di 10 Ciò posto, occorre, inoltre, osservare, ad abundatiam, che anche qualora fosse accertata la responsabilità degli odierni appellanti ex art. 38 c.c., nel caso di specie, si potrebbero tutt'al più ravvisare gli estremi di una fideiussione ex lege e di una fideiussione contrattuale verso soggetti diversi e, pertanto, dovrebbe, in ogni caso, escludersi la sussistenza di una confideiussione. Invero, come precisato dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 25748/08, “la fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con
l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti (Cass. 2 settembre 2004
n. 17723, V. anche Cass. 6 maggio 2004 n. 8654)”.
Sulla base di tali premesse, risulta, pertanto, evidente che nel caso di specie non sussistano i presupposti per la configurabilità di una confideiussione, ma di una fideiussione plurima.
Conseguentemente deve escludersi che al Milano competa l'azione di regresso ex art. 1954 CP_1
c.c. nei confronti dei fideiussori ex lege dell'associazione.
In accoglimento del quarto motivo d'appello, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità dell'azione di regresso esercitata dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, revocata l'ingiunzione di pagamento emessa dal medesimo con
[...] CP_1
conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione formulati e delle ulteriori questioni sollevate.
Con nota di precisazione delle conclusioni, e hanno anche chiesto la Parte_1 Parte_2
ripetizione delle somme versate al in esecuzione della sentenza di primo grado, i cui Controparte_1 pagamenti sono intervenuti successivamente all'instaurazione del presente giudizio, a decorrere dal mese di maggio 2024, come risulta dalla documentazione allegata al foglio di precisazione delle conclusioni depositato.
pagina 9 di 10 I predetti pagamenti, non contestati dalla controparte, risultano documentalmente provati per l'importo di Euro 1.954,32 (con riferimento a quelli effettuati da ) e per l'importo di Euro Parte_1
1.953,04 (con riferimento a quelli effettuati da ). Per i predetti importi, pertanto, la Parte_2
domanda di ripetizione può trovare accoglimento con conseguente condanna del al pagamento CP_1
della somma di Euro 1.954,32, oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo, in favore di , e della somma di Euro 1.953,04, oltre gli interessi legali dalla data dei Parte_1
singoli pagamenti al saldo, in favore di Parte_2
L'accoglimento dell'appello impone una nuova e diversa regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
Le spese di entrambi i gradi vengono quindi regolamentate ex art. 91 c.p.c., poste a carico del
[...]
, parte soccombente, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, determinata applicando i CP_1 parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 520.001 a € 1.000.000), avuto riguardo al valore della domanda, alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, revoca l'ingiunzione di pagamento emessa dal di CP_1
Milano per € 880.061,00, il 9.9.2019 nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
- condanna il a corrispondere a l'importo di Euro 1.954,32, Controparte_1 Parte_1 oltre gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo e a l'importo di Parte_2
Euro 1.953,04, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- condanna il alla rifusione in favore e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 29.193,00 per il primo grado ed €
18.511,00 per il grado d'appello per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 13/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
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