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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1888/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1888/2024 tra
e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per la ricorrente l'avv. PANZAVUOTA FABRIZIO che si riporta al ricorso. Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a precisare le conclusioni ex art 281 sexies c.p.c. l'avv. PANZAVUOTA FABRIZIO precisa le conclusioni come da ricorso Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1888/2024 promossa da:
(p.i. ) e, per essa, la mandataria (p.i. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.IVA_2 nio dell'avv. PANZAVUOTA FABRIZIO RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1 RESISTENTE OGGETTO: accertamento accettazione tacita eredità CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17.09.2024, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, adiva l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, con ogni statuizione di merito, l'intervenuta accettazione dell'eredità del Sig. (c.f.: , nato a [...] il [...], ivi deceduto il Controparte_2 C.F._2 21/05/2006 e con Rec Gherarducci n. 16/C e, ancor prima, della Sig.ra
nata a [...] il [...], deceduta il 18/12/2003 e con ultima residenza in Recanati (MC), Persona_1 arducci n. 16/C (per quest'ultima, già in forza del richiamato atto pubblico alla stregua di accettazione tacita sub doc. n. 4 allegato al presente ricorso), in capo al figlio, Sig. (c.f.: , nato a [...] C.F._1
Recanati (MC), il 9/03/1956 ed ivi residente, alla Via Beato Gir cci n. qualità di erede di entrambi i predetti genitori, per tutte le ragioni, argomentazioni e produzioni sopra esposte ed ordinare al Conservatore dei RR.II. di Macerata la trascrizione dell'emanando provvedimento sugli immobili pignorati sopra citati, con ogni consequenziale accessoria statuizione di legge. Con vittoria di competenze e spese di lite.”. In fatto esponeva: che essa ricorrente era creditrice di in forza del contratto di finanziamento fondiario a rogito CP_1 del Notaio di Recanati, Rep. n. 26.287 e Racc. n. 5.916, stipulato in data 30/03/2004, Persona_2 con la cede i e Colmurano Soc. Coop.; che il suddetto credito era garantito da ipoteca iscritta presso la C.RR.II. di Macerata, in data 5/04/2004 al n. 1419 R.P. in favore della allora BCC di Recanati e Colmurano Soc. Coop. fino alla concorrenza di € 310.000,00 sugli immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, pagina 2 di 6 sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6); che la banca cedente aveva depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. es. imm. 65/2010 Tribunale di Macerata, promossa dall'allora
[...] contro , a tutela anche del credito recato dal citato mutuo p CP_3 Controparte_1 151.703,13 per rate scadute ed insolute, debito residuo ed interessi di mora alla data del 31/01/2012, oltre agli interessi moratori al tasso contrattuale pattuito maturati e maturandi e spese;
che tra i beni immobili pignorati vi erano anche le porzioni del fabbricato site in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/C, oggetto della citata garanzia reale iscritta il 5/04/2004 al n. 1419 R.P. in favore di essa ricorrente;
che gli immobili oggetto della garanzia reale erano stati acquistati, per la quota di 4/8 ciascuno, da e CP_1 da quest'ultimo in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e Controparte_2
nata a Recanati il [...], in [...] atto di compravendita a rogito del Notaio Persona_1 di Recanati in data 1/12/1978, trascritto il 22/12/1978 al n. 8774 R.P.; che con la Persona_3 successione legittima di apertasi il 18/12/2003, den. n. 31 – vol. 220/1 (trascritta il Persona_1
26/01/2004 al n. 873), avevano acquistato le complessive quote di CP_1 Controparte_2 comproprietà rispettivamente di 5/8 e 3/8 degli immobili in questione;
che, invero, la concessione della garanzia reale sulle quote acquisite in forza della successione legittima apertasi a seguito del decesso di integrava atto di accettazione tacita dell'eredità da parte di e di Persona_1 CP_1 CP_2
a 21.05.2016 era deceduto che il resiste to all
[...] Controparte_2
che il resistente, siccome risultante dal certificato di residenza, alla data della apertura Controparte_2 isiedeva presso l'immobile caduto in successione, sito in Recanati via Gherarducci 16/A; che dalle relazione sottoscritta dal custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva e dalle dichiarazioni rese al custode, risultava provato che continuava a risiedere presso gli immobili CP_1 pignorati;
che il resistente, costituendosi nell'ambito della procedura esecutiva, aveva dichiarato di essere proprietario di tutti gli immobili staggiti;
che, stante la mancanza nella continuità delle trascrizioni, essa ricorrente aveva interesse a sentir accertare la intervenuta accettazione dell'eredità di CP_2
e, prima ancora di da parte del resistente con ordine di tr
[...] Persona_1 Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio servizio di pubblicità immobiliare. Il resistente, ancorché ritualmente citato, non si costituiva, di talchè ne va dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.02.2025 Diritto La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Preliminarmente, si osserva che, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento (così come nel caso di specie) un bene immobile del quale il creditore procedente e/o intervenuto assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, poiché l'eredità si acquista con l'accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È noto, infatti, che l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari vada trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 cc. La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Trattasi, dunque, di accettazione dell'eredità espressa ai sensi dell'art. 475 cc. In tal caso, la verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna se l'accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell'erede, poi assoggettato ad esecuzione. Analoghi effetti si osservano anche nel caso in cui l'erede accetti tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 cc, tramite il compimento di azioni che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione e come tali presuppongono la volontà di accettare l'eredità a cui si è chiamati. In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co. 3, cc. In via suppletiva, il citato articolo prevede altresì che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che pagina 3 di 6 importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette. Ed invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648 , comma 3, c.c.. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente (o intervenuto e munito di titolo esecutivo, come nella specie), se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. (Cass. civ. 26/05/2014, n. 11638) Tanto premesso, il Tribunale reputa che si sia certamente verificata l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc da parte del resistente con riguardo alla quota sugli immobili staggiti rientranti nell'eredità materna nonché l'accettazione pura e semplice dell'eredità con riguardo alla quota di comproprietà sui medesimi immobili rientranti nella eredità paterna alla luce delle motivazioni che seguono. Sul punto, va ricordato che ai sensi degli artt. 456 e ss. c.c., la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un indefettibile presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, posto che l'effetto immediato della delazione non è l'acquisto dell'eredità, ma esclusivamente il diritto di accettarla ai sensi dell'art. 459 c.c. L'accettazione dell'eredità può essere espressa, mediante una dichiarazione di volontà, oppure tacita quando, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato all'eredità compia un atto implicante la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ovvero abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, quali, per esempio, il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell'eredità, il compimento di atti di disposizione di beni ereditari, la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria. Tanto esposto, è indubbio, che la concessione da parte di della garanzia reale sui diritti, CP_1 pari a 5/8 (comprensivi, quindi, dei diritti ad esso perven ell'apertura della successione nell'eredità della madre), sugli immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6) integri atto dispositivo dei beni ereditari e, quindi, atto di accettazione tacita dell'eredità di (v. Persona_1 contratto di mutuo). Relativamente alla domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità di Controparte_2 da parte del resistente contumace, si osserva che, secondo giurisprudenza co beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, perché atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. 23/07/2020, n.15690). Il possesso dei beni ereditari può semmai rilevare ai fini dell'acquisto ex lege dell'eredità, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 485 c.c.: il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dal giorno in cui è entrato nel possesso dell'immobile. Trascorso invano tale termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 comma 2 c.c.).
pagina 4 di 6 Il possesso dei beni ereditari rileva, quindi, ai fini dell'acquisto ex lege dell'eredità al ricorrere degli anzidetti presupposti previsti dall'art. 485 c.c. – il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario - e non comporta accettazione tacita dell'eredità, ma acquisto puro e semplice della stessa, tale da condizionare non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (tra le tante, Cass. civ. Ordinanza n. 15690/2020). Il legislatore considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dall'art.485 c.c. per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione. Infatti, la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art.485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi. Diversamente, si ha accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede. Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso dal Giudice, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie, andando ad indagare se il chiamato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o atti comunque concludenti e significativi della volontà di accettare dell'eredità (ex multis, Cass. civ. Sentenza 11478/2021; Cass. Civ. Sentenza n. 12259/2022). Nel caso che ci occupa la ricorrente ha allegato a fondamento della domanda che il resistente, pur essendo nel possesso degli immobili per aver ivi la residenza alla data dell'apertura della successione di
, non avrebbe poi provveduto ad effettuare l'inventario entro il termine di tre mesi ed ha, Controparte_2
fattispecie di cui all'art. 485 c.c. Si tratta di allegazione che trova riscontro probatorio nella documentazione prodotta (v. doc. 14 certificato di residenza storico;
doc. 15 e 15 bis relazione del custode giudiziario e verbale di accesso, relata di notifica del ricorso introduttivo de presente giudizio) Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, ritenersi provata la qualità di erede puro e semplice in capo dell'eredità dismessa del proprio padre, ai CP_1 Controparte_2 sensi dell'art. 485 c.c Per l'effetto, deve, ordinarsi al Conservatore, esonerandolo da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza, con onere a carico della parte interessata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, e decisoria, corrispondenti allo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, con applicazione della riduzione massima consentita ed esclusione della fase istruttoria in difetto di espletamento della relativa attività
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara, ex art 476 c.c., l'accettazione tacita intervenuta da parte di CP_1 dell'eredità del de cuius, propria madre, con specifico riferimento Persona_1 immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6)
2. accerta e dichiara, ex art. 485 c.c., l'intervenuta accettazione dell'eredità puramente e semplicemente di con riferimento all'eredità del de cuius, proprio padre, con CP_1 Controparte_2 specifico riferimento, tra l'altro, agli immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6); pagina 5 di 6 3. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza, con onere a carico della parte interessata;
4. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, € 557,80 per spese (contributo unificato, iscrizione a ruolo e spese di notifica), oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 12 febbraio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1888/2024 tra
e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
RICORRENTE E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per la ricorrente l'avv. PANZAVUOTA FABRIZIO che si riporta al ricorso. Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a precisare le conclusioni ex art 281 sexies c.p.c. l'avv. PANZAVUOTA FABRIZIO precisa le conclusioni come da ricorso Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1888/2024 promossa da:
(p.i. ) e, per essa, la mandataria (p.i. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
P.IVA_2 nio dell'avv. PANZAVUOTA FABRIZIO RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1 RESISTENTE OGGETTO: accertamento accettazione tacita eredità CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del
Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 17.09.2024, la ricorrente come in epigrafe generalizzata, adiva l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale di Macerata, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, con ogni statuizione di merito, l'intervenuta accettazione dell'eredità del Sig. (c.f.: , nato a [...] il [...], ivi deceduto il Controparte_2 C.F._2 21/05/2006 e con Rec Gherarducci n. 16/C e, ancor prima, della Sig.ra
nata a [...] il [...], deceduta il 18/12/2003 e con ultima residenza in Recanati (MC), Persona_1 arducci n. 16/C (per quest'ultima, già in forza del richiamato atto pubblico alla stregua di accettazione tacita sub doc. n. 4 allegato al presente ricorso), in capo al figlio, Sig. (c.f.: , nato a [...] C.F._1
Recanati (MC), il 9/03/1956 ed ivi residente, alla Via Beato Gir cci n. qualità di erede di entrambi i predetti genitori, per tutte le ragioni, argomentazioni e produzioni sopra esposte ed ordinare al Conservatore dei RR.II. di Macerata la trascrizione dell'emanando provvedimento sugli immobili pignorati sopra citati, con ogni consequenziale accessoria statuizione di legge. Con vittoria di competenze e spese di lite.”. In fatto esponeva: che essa ricorrente era creditrice di in forza del contratto di finanziamento fondiario a rogito CP_1 del Notaio di Recanati, Rep. n. 26.287 e Racc. n. 5.916, stipulato in data 30/03/2004, Persona_2 con la cede i e Colmurano Soc. Coop.; che il suddetto credito era garantito da ipoteca iscritta presso la C.RR.II. di Macerata, in data 5/04/2004 al n. 1419 R.P. in favore della allora BCC di Recanati e Colmurano Soc. Coop. fino alla concorrenza di € 310.000,00 sugli immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, pagina 2 di 6 sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6); che la banca cedente aveva depositato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. es. imm. 65/2010 Tribunale di Macerata, promossa dall'allora
[...] contro , a tutela anche del credito recato dal citato mutuo p CP_3 Controparte_1 151.703,13 per rate scadute ed insolute, debito residuo ed interessi di mora alla data del 31/01/2012, oltre agli interessi moratori al tasso contrattuale pattuito maturati e maturandi e spese;
che tra i beni immobili pignorati vi erano anche le porzioni del fabbricato site in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/C, oggetto della citata garanzia reale iscritta il 5/04/2004 al n. 1419 R.P. in favore di essa ricorrente;
che gli immobili oggetto della garanzia reale erano stati acquistati, per la quota di 4/8 ciascuno, da e CP_1 da quest'ultimo in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e Controparte_2
nata a Recanati il [...], in [...] atto di compravendita a rogito del Notaio Persona_1 di Recanati in data 1/12/1978, trascritto il 22/12/1978 al n. 8774 R.P.; che con la Persona_3 successione legittima di apertasi il 18/12/2003, den. n. 31 – vol. 220/1 (trascritta il Persona_1
26/01/2004 al n. 873), avevano acquistato le complessive quote di CP_1 Controparte_2 comproprietà rispettivamente di 5/8 e 3/8 degli immobili in questione;
che, invero, la concessione della garanzia reale sulle quote acquisite in forza della successione legittima apertasi a seguito del decesso di integrava atto di accettazione tacita dell'eredità da parte di e di Persona_1 CP_1 CP_2
a 21.05.2016 era deceduto che il resiste to all
[...] Controparte_2
che il resistente, siccome risultante dal certificato di residenza, alla data della apertura Controparte_2 isiedeva presso l'immobile caduto in successione, sito in Recanati via Gherarducci 16/A; che dalle relazione sottoscritta dal custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva e dalle dichiarazioni rese al custode, risultava provato che continuava a risiedere presso gli immobili CP_1 pignorati;
che il resistente, costituendosi nell'ambito della procedura esecutiva, aveva dichiarato di essere proprietario di tutti gli immobili staggiti;
che, stante la mancanza nella continuità delle trascrizioni, essa ricorrente aveva interesse a sentir accertare la intervenuta accettazione dell'eredità di CP_2
e, prima ancora di da parte del resistente con ordine di tr
[...] Persona_1 Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio servizio di pubblicità immobiliare. Il resistente, ancorché ritualmente citato, non si costituiva, di talchè ne va dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.02.2025 Diritto La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Preliminarmente, si osserva che, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento (così come nel caso di specie) un bene immobile del quale il creditore procedente e/o intervenuto assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede, poiché l'eredità si acquista con l'accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È noto, infatti, che l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari vada trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 cc. La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Trattasi, dunque, di accettazione dell'eredità espressa ai sensi dell'art. 475 cc. In tal caso, la verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna se l'accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell'erede, poi assoggettato ad esecuzione. Analoghi effetti si osservano anche nel caso in cui l'erede accetti tacitamente l'eredità ai sensi dell'art. 476 cc, tramite il compimento di azioni che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione e come tali presuppongono la volontà di accettare l'eredità a cui si è chiamati. In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co. 3, cc. In via suppletiva, il citato articolo prevede altresì che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che pagina 3 di 6 importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette. Ed invero, mentre si deve escludere che i creditori personali dell'erede possano compiere essi stessi atti di accettazione dell'eredità mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., diversa è l'ipotesi in cui l'atto di accettazione esista e ne manchi la trascrizione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2648 , comma 3, c.c.. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente (o intervenuto e munito di titolo esecutivo, come nella specie), se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. (Cass. civ. 26/05/2014, n. 11638) Tanto premesso, il Tribunale reputa che si sia certamente verificata l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc da parte del resistente con riguardo alla quota sugli immobili staggiti rientranti nell'eredità materna nonché l'accettazione pura e semplice dell'eredità con riguardo alla quota di comproprietà sui medesimi immobili rientranti nella eredità paterna alla luce delle motivazioni che seguono. Sul punto, va ricordato che ai sensi degli artt. 456 e ss. c.c., la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un indefettibile presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, posto che l'effetto immediato della delazione non è l'acquisto dell'eredità, ma esclusivamente il diritto di accettarla ai sensi dell'art. 459 c.c. L'accettazione dell'eredità può essere espressa, mediante una dichiarazione di volontà, oppure tacita quando, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato all'eredità compia un atto implicante la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ovvero abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare, quali, per esempio, il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell'eredità, il compimento di atti di disposizione di beni ereditari, la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria. Tanto esposto, è indubbio, che la concessione da parte di della garanzia reale sui diritti, CP_1 pari a 5/8 (comprensivi, quindi, dei diritti ad esso perven ell'apertura della successione nell'eredità della madre), sugli immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6) integri atto dispositivo dei beni ereditari e, quindi, atto di accettazione tacita dell'eredità di (v. Persona_1 contratto di mutuo). Relativamente alla domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità di Controparte_2 da parte del resistente contumace, si osserva che, secondo giurisprudenza co beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, perché atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. 23/07/2020, n.15690). Il possesso dei beni ereditari può semmai rilevare ai fini dell'acquisto ex lege dell'eredità, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 485 c.c.: il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dal giorno in cui è entrato nel possesso dell'immobile. Trascorso invano tale termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485 comma 2 c.c.).
pagina 4 di 6 Il possesso dei beni ereditari rileva, quindi, ai fini dell'acquisto ex lege dell'eredità al ricorrere degli anzidetti presupposti previsti dall'art. 485 c.c. – il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario - e non comporta accettazione tacita dell'eredità, ma acquisto puro e semplice della stessa, tale da condizionare non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (tra le tante, Cass. civ. Ordinanza n. 15690/2020). Il legislatore considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dall'art.485 c.c. per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione. Infatti, la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art.485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi. Diversamente, si ha accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede. Si tratta di un accertamento che deve essere compiuto caso per caso dal Giudice, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie, andando ad indagare se il chiamato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o atti comunque concludenti e significativi della volontà di accettare dell'eredità (ex multis, Cass. civ. Sentenza 11478/2021; Cass. Civ. Sentenza n. 12259/2022). Nel caso che ci occupa la ricorrente ha allegato a fondamento della domanda che il resistente, pur essendo nel possesso degli immobili per aver ivi la residenza alla data dell'apertura della successione di
, non avrebbe poi provveduto ad effettuare l'inventario entro il termine di tre mesi ed ha, Controparte_2
fattispecie di cui all'art. 485 c.c. Si tratta di allegazione che trova riscontro probatorio nella documentazione prodotta (v. doc. 14 certificato di residenza storico;
doc. 15 e 15 bis relazione del custode giudiziario e verbale di accesso, relata di notifica del ricorso introduttivo de presente giudizio) Alla luce delle superiori considerazioni deve, pertanto, ritenersi provata la qualità di erede puro e semplice in capo dell'eredità dismessa del proprio padre, ai CP_1 Controparte_2 sensi dell'art. 485 c.c Per l'effetto, deve, ordinarsi al Conservatore, esonerandolo da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza, con onere a carico della parte interessata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, e decisoria, corrispondenti allo scaglione di valore indeterminato di bassa complessità, con applicazione della riduzione massima consentita ed esclusione della fase istruttoria in difetto di espletamento della relativa attività
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara, ex art 476 c.c., l'accettazione tacita intervenuta da parte di CP_1 dell'eredità del de cuius, propria madre, con specifico riferimento Persona_1 immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6)
2. accerta e dichiara, ex art. 485 c.c., l'intervenuta accettazione dell'eredità puramente e semplicemente di con riferimento all'eredità del de cuius, proprio padre, con CP_1 Controparte_2 specifico riferimento, tra l'altro, agli immobili siti in Recanati, alla Via B.G. Gherarducci n. 16/A, censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 77, particella 132, sub 21 e sub 24 (cat. A/2 e C/6); pagina 5 di 6 3. ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza, con onere a carico della parte interessata;
4. condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, € 557,80 per spese (contributo unificato, iscrizione a ruolo e spese di notifica), oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 12 febbraio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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