Sentenza breve 28 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 28/12/2020, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2020
N. 03584/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01674/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione, del verbale di ritiro cautelare ex art. 39 co. 2, T.U.L.P.S., con cui i Carabinieri della Stazione-OMISSIS- hanno ritirato le armi e la licenza di porto fucile del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, svoltasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, il dott. Pancrazio Maria Savasta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. In data-OMISSIS-il ricorrente, titolare di porto fucile uso caccia, era intento a praticare l’attività venatoria quando sopraggiungevano i Carabinieri della Stazione-OMISSIS-, i quali procedevano subito al sequestro amministrativo dell’arma utilizzata per la caccia, asseritamente, ai sensi del comb. disp. degli artt. 21, co.1 lett. e), L. n. 157/1992, e 13, co. 2., L. n. 689/1981 e, immediatamente dopo, al ritiro cautelare di tutte le armi comprese quelle detenute nell’abitazione, nonché della licenza di porto fucile ai sensi dell’art. 39, co. 2, T.UL.P.S. 2.
A supporto di tale provvedimento veniva sostenuto che il Sig. -OMISSIS-“in data odierna, alle ore 17:15, veniva sorpreso da militari di questo Comando ad una battuta di caccia, durante la quale si accertava che il -OMISSIS--OMISSIS- non ha rispettato la distanza minima prevista per l’esplosione dei colpi (metri 150) dai fabbricati insistenti in questa -OMISSIS-, bensì sparava a 86 metri dalle case della predetta via, così come accertato da una misurazione effettuata con rullina metrica. Nell’occasione il -OMISSIS-utilizzava il fucile semiautomatico, calibro 12, marca Beretta matricola -OMISSIS-. Lo sparo avveniva all’interno di un casolare privo di tetto, dove i militari operanti rinvenivano lì altre cartucce, con ancora il puzzo della polvere da sparo … Pertanto si procede al sequestro amministrativo delle sopra menzionate armi, munizionamento e porto d’armi, con il proposito di avviare la procedura per ottenere il decreto di diniego detenzione armi nei suoi confronti”.
Con ricorso notificato il 31.10.2020 e depositato in data 18.11.2020, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
1. Sulla legittimazione ad agire.
Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che il ritiro cautelare ex art. 39, co. 2, T.U.L.P.S., sebbene non sia un provvedimento definitivo, lede i suoi interessi e, di conseguenza, è autonomamente impugnabile.
2. Violazione e falsa applicazione del comb. disp. ex art. 39 co. 2, T.U.L.P.S. e art. 51 R.D. n. 1169/1934. Carenza assoluta di potere.
Asserisce parte ricorrente che i Carabinieri-OMISSIS-, nel ritirare in via cautelare tutte le armi dell’amministrato ai sensi dell’art. 39, co. 2, T.U.L.P.S., abbiano agito in assoluta carenza di potere, poiché, ai sensi dell’art. 51 del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169 (Approvazione del regolamento
organico per l'Arma dei carabinieri) “Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa …”. Pertanto, i Carabinieri, nel ritirare in via cautelare tutte le armi dell’amministrato ai sensi dell’art. 39, co. 2, T.U.L.P.S., avrebbero agito in assoluta carenza di potere.
3. Violazione dell’art. 21 co. 1, lett e), l. n. 157/1992. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti.
Assume parte ricorrente l’erroneità sia del parametro utilizzato che delle misure effettuate: in riferimento alla direzione dello sparo (non rivolto, così come prescritto dalla lettera f) della norma calendata, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione), la distanza contemplata dalla norma sarebbe di 100 m. e non di 150 m.; in ordine alle misure effettuate, considerato il casolare ove è avvenuto lo sparo, la distanza intercorrente non sarebbe, così come constatato, di 86 metri, ma di 101, 56 metri, mentre la strada più vicina dal predetto casolare sarebbe la via -OMISSIS-posta a una distanza minima di 87 metri.
4. Violazione del principio di specialità.
In ogni caso, l'Amministrazione avrebbe comunque violato il principio di specialità, in considerazione che l’art. 31, co. 1, lett. e), L. n. 157/1992 individua la relativa sanzione prescrivendo che “1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000”. In considerazione della stabilita sanzione, non vi sarebbe spazio per il potere discrezionale dell’Amministrazione ex artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., in quanto il Legislatore avrebbe già valutato ab origine le condotte descritte nella Legge quadro sulla caccia, intervenendo con norme sanzionatorie prestabilite e, quindi, inderogabili.
Si sono costituiti per resistere al giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa.
In particolare, oltre a ricostruire i fatti, hanno sostenuto che dagli accertamenti effettuati, così come verbalizzato in data -OMISSIS-dal Comando Carabinieri-OMISSIS-, era stato riscontrato che “la canna
marca -OMISSIS-, montata sulla stessa arma”, utilizzata al momento dell’accertamento, “non era stata né registrata né denunciata prima”, sicché conseguiva il sequestro cautelare delle armi e l’avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché la segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di abusiva detenzione di armi non denunciate ai sensi degli artt. 2 e 7, l. 895/67, il cui procedimento è ancora pendente.
Con memoria depositata il 29.11.2020, parte ricorrente, oltre a contrastare le affermazioni difensive dell’Amministrazione, ha depositato l’Ordinanza del Tribunale di Catania di annullamento del decreto di convalida del sequestro probatoria dell’arma, per la quale è parte ricorrente è stata denunciata per il predetto reato.
All’Udienza camerale del 3.12.2020, tenutasi da remoto, in assenza delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. In via preliminare il Collegio richiama la disciplina dettata dall’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, a mente del quale, in deroga alle previsioni del codice di rito amministrativo - per quanto di interesse -, è conferita la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso.
Il Collegio ritiene di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.
III. Infondata è la seconda assorbente censura di incompetenza assoluta.
Al riguardo è sufficiente richiamare l’art. 155 del Decreto legislativo del 15/03/2010, n. 66, a mente del quale “l'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza , con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente”.
Inoltre, il successivo art. 159 stabilisce che “1. l'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155:
a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;
b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente”.
In tal senso, non può, quindi, dirsi che la tutela avanzata, tipica della polizia amministrativa, non possa essere esercitata dall’Arma dei Carabinieri.
IV. Con la terza censura lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 21 co. 1, lett e), l. n. 157/1992, e l’eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe fondato su inesatte misurazioni circa la distanza tra il luogo della svolta attività venatoria e l’abitato circostante.
La predetta disposizione stabilisce che è vietato “e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”, che è quanto avvenuto, per quanto verbalizzato dai Carabinieri, previa misurazione con rullina metrica e non efficacemente smentito da parte ricorrente, che si è affidato a una ricostruzione (per altro, con differenza inferiore ai due metri rispetto al limite dei cento metri) mediante foto con trasposizione di “Google Maps”.
Da un raffronto delle foto ivi tratte, inoltre, pare lecito dubitarsi che le misurazioni riportate (e, quindi, il superamento del limite di cento metri) siano corrette.
Può, quindi, concludersi che, pur considerando la lettera e), piuttosto che la f), che, è bene sottolineare, non richiede (così come sostenuto da parte ricorrente) che gli spari siano stati indirizzati verso l’abitato, il fatto accertato costituisce fatto vietato dal predetto art. 21.
Trascura, inoltre, parte ricorrente che in applicazione l’art. 39, co. 2, del r.d. n. 773 del 1931, comma aggiunto dall’articolo 1, co. 1, lettera c), del d.lgs. n. 121 del 29 settembre 2013, nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate, dandone immediata comunicazione al prefetto.
L’art. 38, co. 3, della medesima normativa, dispone più in generale che l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Ora, così come non efficacemente smentito, la verbalizzata circostanza che l’attività del ricorrente ha determinato la caduta di piombini in prossimità di vicine abitazioni, ad avviso del Collegio, costituisce, per un verso, certamente fatto in sé pericoloso e motivo di urgente intervento, per un altro, giustifica la ritenuta inaffidabilità per uso improprio dell’arma. E che parte ricorrente si sia reso responsabile di tale illegittimo (oltre che pericoloso) comportamento viene avvalorato dalla flagranza descritta nel verbale impugnato.
Va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “i provvedimenti in materia di armi per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, di ovviare alla comunicazione di avvio” (Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, n. 2859 del 7 giugno 2016; Cons. Stato, III, 29 gennaio 2020, n. 715).
Giova, a questo punto, evidenziare che nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alle situazioni di detenzione e porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all' art. 699 c.p. e all' art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (T.A.R. Umbria, Perugia , sez. I , 30/07/2019, n. 425; T.A.R. Basilicata, Potenza , sez. I , 28/06/2019, n. 514; T.A.R. Piemonte, Torino , sez. II , 08/04/2016, n. 434; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I , 27/10/2014, n. 993; Consiglio di Stato , sez. III , 14/09/2011 , n. 5132 ).
Il porto d'armi, in particolare, non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un’eccezione al generale divieto di detenere armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19/02/2019, n.338).
Da tale assunto, secondo giurisprudenza consolidata, discende un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione procedente nel valutare la sussistenza (o meno) dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi che, ai sensi dell’art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, fatta propria da questa Sezione, il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di fucile non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, infatti, non necessario un obiettivo ed accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi (cfr T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 1 giugno 2020, n. 1250 e, sempre sez. IV, 26 luglio 2018, n. 1597; in tal stesso la giurisprudenza prevalente: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011 n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016 n. 3687; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13/10/2016, n. 4709, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 03/06/2016, n. 479, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 04/04/2016, n. 361, T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 27/11/2014, n. 583).
È stato ribadito, al riguardo, che il giudizio di non affidabilità è possibile anche qualora non siano state pronunciate sentenze penali di condanna, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II, 20/08/2019, n.753; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 04/06/2019, n. 159; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 09/07/2019, n. 793).
Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva che a carico del ricorrente non vi siano condanne, né che la normativa speciale richiamata in materia di sanzioni preveda la semplice sanzione amministrativa pecuniaria anziché la revoca, non essendo preclusa in alcun modo la valutazione discrezionale in ordine all’affidabilità dell’interessato, la cui ritenuta insussistenza ben può giustificare il sequestro preventivo impugnato (espressamente contemplato dall’art. 39 T.U.L.P.S.), quale possibile e legittima valutazione avanzata, volta al reiterarsi di un fatto oltre che illecito, anche pericoloso.
Si tratta, in particolare, di un giudizio prognostico che può fondarsi anche sul mero sospetto o comunque su indizi ed elementi negativi, sia pure irrilevanti sotto il profilo penale, che attengono al complesso della condotta di vita del soggetto interessato, purché lo stesso giudizio sia supportato da un’adeguata istruttoria che confluisca in un’adeguata motivazione.
Nel caso di specie, la valutazione di non affidabilità dell’Amministrazione procedente si è principalmente basata sui fatti di cui il ricorrente si è reso protagonista e responsabile.
È stato infatti contestato al ricorrente di aver esercitato la caccia non rispettando la distanza minima prevista per l’esplosione dei colpi dai fabbricati esistenti: trattasi, certamente, di una condotta particolarmente significativa in considerazione che era stata sollecitato, da parte di terzi, l’intervento dell’Arma.
Il provvedimento impugnato, infatti, non omette di specificare che il comportamento del ricorrente è stato ritenuto “pericoloso per gli abitanti di quella zona, atteso che era stato richiesto l’intervento di quest’Arma in quanto riferivano che cadevano piombini sui tetti e sui balconi delle loro abitazioni”, ragione per cui “si procede al sequestro amministrativo delle sopra menzionate armi, munizionamento e porto d’armi, con il proposito di avviare la procedura per ottenere il diniego detenzioni armi nei suoi confronti”.
Proprio il comportamento posto in essere dal ricorrente ha quindi inevitabilmente inciso - secondo il ragionamento dell’Autorità di p.s. - sul requisito soggettivo della buona condotta e affidabilità.
Conclusivamente, dal provvedimento in esame emergono sufficienti ragioni per concludere nel senso della carenza di affidabilità del ricorrente, considerato che la decisione adottata dall’Amministrazione è stata adeguatamente motivata, al punto da non essere né irrazionale, né irragionevole a fronte di una condotta dell’interessato che rende assolutamente tangibile il paventato pericolo di un possibile abuso futuro nell’uso delle armi.
Nel caso di specie non si è voluto soltanto sanzionare uno specifico illecito in materia di caccia, previsto e regolato dalla legge n. 152 del 1992; si è, invece, inteso adottare una misura volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza, sulla base di comportamenti del ricorrente che - come sopra precisato - sono stati ritenuti rilevanti sul piano della buona condotta e che inducono a dubitare dell'affidabilità dello stesso nell'uso delle armi.
Si versa, peraltro, in una di quelle materie in cui la sfera della libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, atteso che rilevano interessi individuali di carattere puramente ricreativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 107, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 21 giugno 2018, n. 4152; T.A.R. Toscana, sez. II, 29 gennaio 2018, n. 136).
Tanto è sufficiente per ritenere infondata anche la quarta e ultima censura, posto che il provvedimento impugnato si sposta dal perimetro della mera sanzione amministrativa per collocarsi in quello, espressamente contemplato, del giudizio di pericolosità e di intervento avanzato e precauzionale dell’Amministrazione.
Conclusivamente il ricorso è infondato e, dunque, va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, svoltasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giuseppe La Greca, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.