Art. 6. 1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Articolo 5
- Legge 9 marzo 2001, n. 59
Articolo 6 della Legge 9 marzo 2001, n. 59
Versione
4 aprile 2001
4 aprile 2001
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