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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2376/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in P.ZZA CASTELNUOVO N. 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE MARIA EMANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in R. SETTIMO 7, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MOLFETTINI MAXIMILIAN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 maggio 2025 e sottoscritto il 5 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 24 settembre 2005).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli.
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che il figlio R_ venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre in Palermo via Fausto Coppi, n. 23.
3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere il figlio con sé tutte le volte che ne avrà la possibilità, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, dando un congruo preavviso alla madre.
In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé R_
- due pomeriggi infrasettimanali, e segnatamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 con onere di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- i fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina continuativamente sino alle ore 20.30 della domenica, con onere di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- per 15 giorni, anche non consecutivi,durante i mesi di luglio e/o di agosto.
• Per quanto attiene al diritto riconosciuto ad entrambi i coniugi di trascorrere alternativamente le annuali festività con il figlio, i coniugi convengono che ogni decisione in tal senso verrà assunta congiuntamente dagli stessi unitamente al figlio, compatibilmente con le eIGenze di ognuno di essi.
• Qualora, tuttavia, non possa raggiungersi un accordo in tal senso, deve intendersi confermato che il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la giornata del 24 Dicembre e con il padre il giorno di Natale e, sempre ad anni
2 alterni, trascorrerà continuativamente dal 26 dicembre fino alle 1200 del giorno 1 Gennaio con un genitore e dalle 12 del giomo 1 al 6 gennaio con l'altro genitore.
• «In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano sul criterio che i tìgli saranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente, dal figlio, con ognuno dei genitori, separatamente.
• Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove eIGenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse del minore.
4) II SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del solo figlio minore, la somma complessiva di
€. 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese.
L'importo complessivo verrà, di anno in anno, adeguato secondo l'indice
ISTAT. Inoltre il SI. consente alla IG di percepire per CP_1 Pt_1 intero ed in via esclusiva l'assegno unico in favore del figlio, rinunciando alla sua quota (50%).
5) Le spese straordinarie necessaire od utili nell'interesse del figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, verranno sostenute in via condivisa da entrambi i genitori al 50 per cento.
6) I coniugi concordano che la casa coniugale di via Fausto Coppi, n. 23 resti assegnata in uso esclusivo alla IG.ra che vi continuerà ad Pt_1 abitare insieme ai figli.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo
3 delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio
(passaporto).
10) Dichiarano i coniugi, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 89, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2376/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in P.ZZA CASTELNUOVO N. 12, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SALAMONE MARIA EMANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliato in R. SETTIMO 7, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MOLFETTINI MAXIMILIAN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12 maggio 2025 e sottoscritto il 5 maggio 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 24 settembre 2005).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli.
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo che il figlio R_ venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre in Palermo via Fausto Coppi, n. 23.
3) I coniugi concordemente stabiliscono che il padre abbia la facoltà di tenere il figlio con sé tutte le volte che ne avrà la possibilità, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, dando un congruo preavviso alla madre.
In ogni caso resta riconosciuto al padre il diritto di tenere con sé R_
- due pomeriggi infrasettimanali, e segnatamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 con onere di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- i fine settimana, in alternanza con la madre, dal sabato mattina continuativamente sino alle ore 20.30 della domenica, con onere di riaccompagnarli presso l'abitazione materna;
- per 15 giorni, anche non consecutivi,durante i mesi di luglio e/o di agosto.
• Per quanto attiene al diritto riconosciuto ad entrambi i coniugi di trascorrere alternativamente le annuali festività con il figlio, i coniugi convengono che ogni decisione in tal senso verrà assunta congiuntamente dagli stessi unitamente al figlio, compatibilmente con le eIGenze di ognuno di essi.
• Qualora, tuttavia, non possa raggiungersi un accordo in tal senso, deve intendersi confermato che il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con la madre la giornata del 24 Dicembre e con il padre il giorno di Natale e, sempre ad anni
2 alterni, trascorrerà continuativamente dal 26 dicembre fino alle 1200 del giorno 1 Gennaio con un genitore e dalle 12 del giomo 1 al 6 gennaio con l'altro genitore.
• «In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano sul criterio che i tìgli saranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente, dal figlio, con ognuno dei genitori, separatamente.
• Fermo restando quanto sopra, ove sorgessero nuove eIGenze o difficoltà nella regolamentazione concordata (permanenza infrasettimanale e/o regolamentazione delle vacanze scolastiche estive e/o ricorrenze), entrambi i coniugi si impegnano a trovare nuovi accordi nel rispetto degli obblighi assunti e nel superiore interesse del minore.
4) II SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del solo figlio minore, la somma complessiva di
€. 150,00 mensili da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese.
L'importo complessivo verrà, di anno in anno, adeguato secondo l'indice
ISTAT. Inoltre il SI. consente alla IG di percepire per CP_1 Pt_1 intero ed in via esclusiva l'assegno unico in favore del figlio, rinunciando alla sua quota (50%).
5) Le spese straordinarie necessaire od utili nell'interesse del figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo, verranno sostenute in via condivisa da entrambi i genitori al 50 per cento.
6) I coniugi concordano che la casa coniugale di via Fausto Coppi, n. 23 resti assegnata in uso esclusivo alla IG.ra che vi continuerà ad Pt_1 abitare insieme ai figli.
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
8) I coniugi si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo
3 delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio
(passaporto).
10) Dichiarano i coniugi, inoltre, di dare esecuzione immediata, con la firma del presente, ai superiori patti convenuti e sopraelencati.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 89, P. II, S. A, Anno 2005) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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