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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 27-10-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1517/2019 R.G.
TRA
(c.f. ) elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Galardo, che lo rapp.ta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t. (p. iva;
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Aniello Mele, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria difensiva telematica. resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia CP_2 P.IVA_3
( ) C.F._2 terzo
OGGETTO
Impugnazione della sospensione cautelare facoltativa dal servizio e dalla retribuzione.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di CP_ costituzione e risposta. Per l' come da memoria di intervento.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12-02-2019, dipendente del di Parte_1 CP_1
, inquadrato nel livello A5 del CCNL Enti Locali del 11.4.2008, con mansioni di CP_1 operaio seppellitore, netturbino e custode del cimitero, esponeva:
- che, il 18.1.2018, il Responsabile dell'Area ATA avviava un procedimento disciplinare a suo carico per gravi delitti commessi in servizio in relazione ai fatti di reato oggetto del procedimento penale n. 5206/2017 R.G.N.R. (peculato, violazione di sepolcro e distruzione di cadavere);
- che, il 26.1.2018, il Commissario Straordinario lo sospendeva dal servizio e dalla retribuzione, dal 11.2.2018 fino all'esito del procedimento penale, sospendendo il procedimento disciplinare;
Parte
- che, il 29.1.2018, il Segretario Comunale, quale Responsabile dell' , rilevata l'incompetenza a trattare il procedimento disciplinare del Responsabile ATA, comunicava la contestazione di addebito e la convocazione a difesa per il 28.2.2018;
- che, il 27.2.2018, egli presentava le proprie difese, eccependo la tardività della contestazione disciplinare e l'illegittimità della sospensione cautelare, in quanto non era stato colpito da alcuna misura restrittiva della libertà personale né rinviato a giudizio;
- che, il 28.2.2018, il Segretario Comunale confermava la sospensione cautelare disposta dal
Commissario Prefettizio;
- che, l'art. 5 del CCNL Enti Locali dispone che: “
1- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2”;
- che, in ogni caso, la sospensione cautelare facoltativa doveva essere adeguatamente motivata circa la gravità dei fatti di reato contestati e l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro;
2 - che, pertanto, il provvedimento cautelare impugnato era da ritenersi illegittimo in quanto disposto nella fase delle indagini preliminari, quando l'esponente risultava solo indagato;
che in ogni caso il provvedimento era stato emanato da organo incompetente e, comunque, tardivo e infondato.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva disporsi la propria riammissione in servizio, il pagamento delle retribuzioni non percepite, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e il versamento dei contributi previdenziali;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Il si costituiva in giudizio, ribadiva la legittimità del provvedimento Controparte_1 impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.
Assumeva l'Ente convenuto che il era stato rinviato a giudizio per i reati di Pt_1 cui agli artt. 640 I e II co (truffa semplice ed aggravata in più episodi) cpv 314 c.p. (peculato), art.328 cp (omissione di atti d'ufficio), art. 407 c.p. (violazione di sepolcro) e art. 411 c.p.
(distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) accertati in . Concludeva quindi CP_1 per il rigetto della domanda.
Disposti vari rinvii, a seguito del trasferimento del Magistrato originaria assegnataria del procedimento questo Presidente di Sezione disponeva la riassegnazione a sé del giudizio;
disposta la chiamata in causa dell' , l'Istituto si costituiva in giudizio concludendo per CP_2
l'accertamento dell'obbligo datoriale di versare i contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione in quanto di natura documentale, veniva quindi decisa con la presente sentenza con deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
Preliminarmente occorre dare atto della irrilevanza ai fini del presente giudizio, della sentenza di questo Tribunale n.336/2022 che ha annullato le sanzioni conservative comminate con provvedimenti prot. 5411 del 07/07/2017 e 6874 del 08/08/2017 ed ha dato atto della revoca del licenziamento a far data dal 29-01-2018. Tale pronuncia non ha affrontato l'impugnativa della sospensione cautelare oggetto del presente giudizio, sicchè essa è inconferente ai fini della decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il quadro normativo attuale, all'interno del quale si colloca l'istituto della sospensione cautelare del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, è rappresentato dall'art. 55-ter, del d.lgs. n. 165/2001 rubricato “Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, per cui “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è
3 proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale
….
Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Occorre precisare che ai sensi dell'art.55 del d. lgs cit.
“...le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1349 e 1419 secondo comma del codice civile e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 comma 2 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2.”.
Conseguentemente, la mancata osservanza del richiamato disposto normativo nell'emanazione di provvedimenti disciplinari comporta la nullità insanabile degli stessi, che, pertanto, devono ritenersi improduttivi di alcun effetto ab origine.
La materia in questione è disciplinata altresì dall'art. 5 del CCNL Enti Locali dell'11.04.2008. Tale norma prescrive che: “
1- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
Dunque la norma di cui all'art.5 II co. del CCNL EE.LL. prevede l'ipotesi della sospensione facoltativa, da ritenersi residuale rispetto a quella obbligatoria, ma il cui presupposto è quello del previo rinvio a giudizio del dipendente sottoposto a tale misura.
Viene, pertanto, distinta la sospensione cautelare obbligatoria da quella facoltativa, a seconda della circostanza che al dipendente sia applicata una misura restrittiva della libertà personale oppure sia colpito da un provvedimento d'interdizione temporanea giudiziale o,
4 viceversa, non sia sottoposto ad alcuna di queste misure detentive o interdittive, pur sottoposto a procedimento penale.
Solo in tale ultima ipotesi, l'Amministrazione di appartenenza può decidere, motivandolo, di sospendere facoltativamente il dipendente nelle more della conclusione del procedimento penale, allorché la prosecuzione del servizio sia, o possa divenire, fonte di danno anche d'immagine all'Ente pubblico.
Tale misura non rappresenta un provvedimento disciplinare avente carattere sanzionatorio, bensì una misura cautelare configurabile come atto strumentale all'adozione di eventuali successivi provvedimenti disciplinari con una durata limitata nel tempo.
La giurisprudenza di legittimità con argomentazioni assolutamente condivisibili, ha chiarito che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, in quanto misura cautelare e interinale, ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti (Cass. 7657 del 2019; in tal senso, tra le tante cfr. Cass. nn.
9304/2017, 18849/2017 e 10137/2018).
Nel caso di specie, solo a seguito della richiesta in data 26-04-2021, di rinvio a giudizio del formulata dal PM della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Pt_1
Vetere, il Giudice per le Indagini Preliminari con decreto del 05-05-2021 (cfr. doc. n 7 in produzione dell'Amministrazione) fissava l'udienza preliminare. Dunque, al momento della irrogazione della sospensione cautelare del 27-02-2018, il ricorrente non aveva ancora assunto la qualità di imputato per i reati di cui alla richiesta del PM. Consegue che la sospensione cautelare, anche nella sua facoltatività non poteva essere disposta non avendo ancora assunto il , all'epoca della sua irrogazione, la qualità di imputato per i delitti Pt_1 contestatigli e per i quali egli veniva successivamente rinviato a giudizio.
Osserva inoltre questo giudicante che la formulazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 nella versione vigente al momento dei fatti contestati al ricorrente prevedeva (comma 1), per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, la competenza esclusiva dell'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari.
A tale riguardo, chi scrive esprime la propria convinta adesione all'orientamento della S.C: in base al quale In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il
5 quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito,
è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza;
né la previsione legislativa è suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché il co. 3 dell'art. 59 cit. attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-02-2004, n. 2168; Cass.
20981/2009; Cass. 14628/2010; Cass. 16190/2011).
Alla stregua dei richiamati arresti giurisprudenziali deve ritenersi che il Commissario
Giudiziale non avesse alcuna competenza ad emettere il provvedimento di sospensione cautelare del 26.01.2018, competendo lo stesso, in via esclusiva, all' Pt_2
L'incompetenza dell'organo che ha pronunciato la sospensione cautelare ne determina l'illegittimità e per tale motivo il provvedimento deve essere annullato.
Per l'effetto, deve essere disposta la riammissione del ricorrente nel posto di lavoro con la condanna del convenuto al pagamento in favore del dell'intera retribuzione CP_1 Pt_1 spettante sin dalla data di sospensione dal servizio (11.04.2008), nella misura di €.752,50 mensili per ogni mese di sospensione.
Occorre poi rimarcare come nel presente giudizio non rilevano le differenze retributive di cui alla Sentenza n.336/2022 pronunciata il 02.02.2022 da questo Tribunale (G.L. Dott.ssa
FE Ronsini) nel giudizio R.G. 1778/2018, in quanto relative alla revoca del precedente licenziamento (periodo dal 21.12.2017 al 29.01.2018).
Il deve essere inoltre condannato al versamento dei contributi previdenziali Controparte_1 maturati dalla data di illegittima sospensione dal servizio a partire dalla data della sospensione cautelare sino alla sua riammissione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per le considerazioni sin qui esposte, la domanda va accolta nella misura di cui in motivazione.
Le presenti considerazioni assorbono le ulteriori censure e doglianze formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
6 - in accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare irrogata a in data 26-01-2018; Parte_1
- per l'effetto ordina al la riammissione in servizio di Controparte_1 Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle differenze Controparte_1 Parte_1 retributive maturate dalla data di sospensione dal servizio sino alla sua riammissione ed al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali in favore di Pt_1 nei limiti della prescrizione quinquennale;
[...]
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€.3.200,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 27-10-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Roberto Pellecchia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto Pellecchia, all'udienza del 27-10-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1517/2019 R.G.
TRA
(c.f. ) elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Galardo, che lo rapp.ta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t. (p. iva;
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Aniello Mele, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria difensiva telematica. resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia CP_2 P.IVA_3
( ) C.F._2 terzo
OGGETTO
Impugnazione della sospensione cautelare facoltativa dal servizio e dalla retribuzione.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di CP_ costituzione e risposta. Per l' come da memoria di intervento.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12-02-2019, dipendente del di Parte_1 CP_1
, inquadrato nel livello A5 del CCNL Enti Locali del 11.4.2008, con mansioni di CP_1 operaio seppellitore, netturbino e custode del cimitero, esponeva:
- che, il 18.1.2018, il Responsabile dell'Area ATA avviava un procedimento disciplinare a suo carico per gravi delitti commessi in servizio in relazione ai fatti di reato oggetto del procedimento penale n. 5206/2017 R.G.N.R. (peculato, violazione di sepolcro e distruzione di cadavere);
- che, il 26.1.2018, il Commissario Straordinario lo sospendeva dal servizio e dalla retribuzione, dal 11.2.2018 fino all'esito del procedimento penale, sospendendo il procedimento disciplinare;
Parte
- che, il 29.1.2018, il Segretario Comunale, quale Responsabile dell' , rilevata l'incompetenza a trattare il procedimento disciplinare del Responsabile ATA, comunicava la contestazione di addebito e la convocazione a difesa per il 28.2.2018;
- che, il 27.2.2018, egli presentava le proprie difese, eccependo la tardività della contestazione disciplinare e l'illegittimità della sospensione cautelare, in quanto non era stato colpito da alcuna misura restrittiva della libertà personale né rinviato a giudizio;
- che, il 28.2.2018, il Segretario Comunale confermava la sospensione cautelare disposta dal
Commissario Prefettizio;
- che, l'art. 5 del CCNL Enti Locali dispone che: “
1- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2”;
- che, in ogni caso, la sospensione cautelare facoltativa doveva essere adeguatamente motivata circa la gravità dei fatti di reato contestati e l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro;
2 - che, pertanto, il provvedimento cautelare impugnato era da ritenersi illegittimo in quanto disposto nella fase delle indagini preliminari, quando l'esponente risultava solo indagato;
che in ogni caso il provvedimento era stato emanato da organo incompetente e, comunque, tardivo e infondato.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva disporsi la propria riammissione in servizio, il pagamento delle retribuzioni non percepite, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e il versamento dei contributi previdenziali;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Il si costituiva in giudizio, ribadiva la legittimità del provvedimento Controparte_1 impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.
Assumeva l'Ente convenuto che il era stato rinviato a giudizio per i reati di Pt_1 cui agli artt. 640 I e II co (truffa semplice ed aggravata in più episodi) cpv 314 c.p. (peculato), art.328 cp (omissione di atti d'ufficio), art. 407 c.p. (violazione di sepolcro) e art. 411 c.p.
(distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) accertati in . Concludeva quindi CP_1 per il rigetto della domanda.
Disposti vari rinvii, a seguito del trasferimento del Magistrato originaria assegnataria del procedimento questo Presidente di Sezione disponeva la riassegnazione a sé del giudizio;
disposta la chiamata in causa dell' , l'Istituto si costituiva in giudizio concludendo per CP_2
l'accertamento dell'obbligo datoriale di versare i contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione in quanto di natura documentale, veniva quindi decisa con la presente sentenza con deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
Preliminarmente occorre dare atto della irrilevanza ai fini del presente giudizio, della sentenza di questo Tribunale n.336/2022 che ha annullato le sanzioni conservative comminate con provvedimenti prot. 5411 del 07/07/2017 e 6874 del 08/08/2017 ed ha dato atto della revoca del licenziamento a far data dal 29-01-2018. Tale pronuncia non ha affrontato l'impugnativa della sospensione cautelare oggetto del presente giudizio, sicchè essa è inconferente ai fini della decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Il quadro normativo attuale, all'interno del quale si colloca l'istituto della sospensione cautelare del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, è rappresentato dall'art. 55-ter, del d.lgs. n. 165/2001 rubricato “Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, per cui “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è
3 proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale
….
Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Occorre precisare che ai sensi dell'art.55 del d. lgs cit.
“...le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1349 e 1419 secondo comma del codice civile e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 comma 2 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2.”.
Conseguentemente, la mancata osservanza del richiamato disposto normativo nell'emanazione di provvedimenti disciplinari comporta la nullità insanabile degli stessi, che, pertanto, devono ritenersi improduttivi di alcun effetto ab origine.
La materia in questione è disciplinata altresì dall'art. 5 del CCNL Enti Locali dell'11.04.2008. Tale norma prescrive che: “
1- Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
Dunque la norma di cui all'art.5 II co. del CCNL EE.LL. prevede l'ipotesi della sospensione facoltativa, da ritenersi residuale rispetto a quella obbligatoria, ma il cui presupposto è quello del previo rinvio a giudizio del dipendente sottoposto a tale misura.
Viene, pertanto, distinta la sospensione cautelare obbligatoria da quella facoltativa, a seconda della circostanza che al dipendente sia applicata una misura restrittiva della libertà personale oppure sia colpito da un provvedimento d'interdizione temporanea giudiziale o,
4 viceversa, non sia sottoposto ad alcuna di queste misure detentive o interdittive, pur sottoposto a procedimento penale.
Solo in tale ultima ipotesi, l'Amministrazione di appartenenza può decidere, motivandolo, di sospendere facoltativamente il dipendente nelle more della conclusione del procedimento penale, allorché la prosecuzione del servizio sia, o possa divenire, fonte di danno anche d'immagine all'Ente pubblico.
Tale misura non rappresenta un provvedimento disciplinare avente carattere sanzionatorio, bensì una misura cautelare configurabile come atto strumentale all'adozione di eventuali successivi provvedimenti disciplinari con una durata limitata nel tempo.
La giurisprudenza di legittimità con argomentazioni assolutamente condivisibili, ha chiarito che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, in quanto misura cautelare e interinale, ha il carattere della provvisorietà e della rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione o nella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti (Cass. 7657 del 2019; in tal senso, tra le tante cfr. Cass. nn.
9304/2017, 18849/2017 e 10137/2018).
Nel caso di specie, solo a seguito della richiesta in data 26-04-2021, di rinvio a giudizio del formulata dal PM della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Pt_1
Vetere, il Giudice per le Indagini Preliminari con decreto del 05-05-2021 (cfr. doc. n 7 in produzione dell'Amministrazione) fissava l'udienza preliminare. Dunque, al momento della irrogazione della sospensione cautelare del 27-02-2018, il ricorrente non aveva ancora assunto la qualità di imputato per i reati di cui alla richiesta del PM. Consegue che la sospensione cautelare, anche nella sua facoltatività non poteva essere disposta non avendo ancora assunto il , all'epoca della sua irrogazione, la qualità di imputato per i delitti Pt_1 contestatigli e per i quali egli veniva successivamente rinviato a giudizio.
Osserva inoltre questo giudicante che la formulazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 nella versione vigente al momento dei fatti contestati al ricorrente prevedeva (comma 1), per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, la competenza esclusiva dell'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari.
A tale riguardo, chi scrive esprime la propria convinta adesione all'orientamento della S.C: in base al quale In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il
5 quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito,
è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza;
né la previsione legislativa è suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché il co. 3 dell'art. 59 cit. attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-02-2004, n. 2168; Cass.
20981/2009; Cass. 14628/2010; Cass. 16190/2011).
Alla stregua dei richiamati arresti giurisprudenziali deve ritenersi che il Commissario
Giudiziale non avesse alcuna competenza ad emettere il provvedimento di sospensione cautelare del 26.01.2018, competendo lo stesso, in via esclusiva, all' Pt_2
L'incompetenza dell'organo che ha pronunciato la sospensione cautelare ne determina l'illegittimità e per tale motivo il provvedimento deve essere annullato.
Per l'effetto, deve essere disposta la riammissione del ricorrente nel posto di lavoro con la condanna del convenuto al pagamento in favore del dell'intera retribuzione CP_1 Pt_1 spettante sin dalla data di sospensione dal servizio (11.04.2008), nella misura di €.752,50 mensili per ogni mese di sospensione.
Occorre poi rimarcare come nel presente giudizio non rilevano le differenze retributive di cui alla Sentenza n.336/2022 pronunciata il 02.02.2022 da questo Tribunale (G.L. Dott.ssa
FE Ronsini) nel giudizio R.G. 1778/2018, in quanto relative alla revoca del precedente licenziamento (periodo dal 21.12.2017 al 29.01.2018).
Il deve essere inoltre condannato al versamento dei contributi previdenziali Controparte_1 maturati dalla data di illegittima sospensione dal servizio a partire dalla data della sospensione cautelare sino alla sua riammissione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per le considerazioni sin qui esposte, la domanda va accolta nella misura di cui in motivazione.
Le presenti considerazioni assorbono le ulteriori censure e doglianze formulate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
6 - in accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare irrogata a in data 26-01-2018; Parte_1
- per l'effetto ordina al la riammissione in servizio di Controparte_1 Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle differenze Controparte_1 Parte_1 retributive maturate dalla data di sospensione dal servizio sino alla sua riammissione ed al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali in favore di Pt_1 nei limiti della prescrizione quinquennale;
[...]
- condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€.3.200,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 27-10-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Roberto Pellecchia
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