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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4393/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3310/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7.5.2020, all'esito del procedimento avente R.G. n. 26386/2012 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Michelotti (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. EL Controparte_1 CodiceFiscale_6
Forte (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 C.F._8 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._9 CP_4 C.F._10 CP_5
(C.F. , tutti residenti in [...];
[...] C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
E (C.F.. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_6 CodiceFiscale_12
Luca Cagnazzi ( ) CodiceFiscale_13
APPELLATA
E
Controparte_7
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. P.IVA_1 Controparte_8
, Responsabile Atti introduttivi del giudizio giusta procura C.F._14 CP_7
speciale autenticata per atto Notaio in Roma del 01/10/2021, Rep.175858, Racc. Persona_1
11458 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis ( C.F. C.F._15
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
26.11.2024 dalla difesa dell' , in data 6.12.2024 dalla difesa degli Controparte_9
appellanti, in data 16.12.2024 dalla difesa degli appellati e Controparte_1 Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2012, - premettendo che: - in data Parte_5
3.3.2012 era deceduto ab intestato in Napoli nato ad [...] il [...] lasciando Persona_2
a sé superstiti – quale eredi – oltre a sé medesima, moglie in seconde nozze, i figli , Parte_1 [...]
, e (convenuti), avuti dal precedente matrimonio Pt_4 Parte_3 CP_10 Parte_2
con ; - in qualità di coniuge di , era titolare di diritti ereditari per Parte_6 Persona_2
Per_ 1/4 sul patrimonio dello stesso, ex art. 542 c.c.; -alla data della morte dello , il patrimonio ereditario risultava composto unicamente di un “locale terraneo costituito da un unico ambiente, allo stato rustico completo delle strutture portanti e della tamponatura esterna sito nell'immobile in
Afragola alla 6° Traversa Saggese n. 2 riportato nel NCEU del Comune di Afragola al foglio 12 particelle 203 sub. 3, nonché le parti comuni del citato fabbricato quali il cortile retrostante al fabbricato in parte destinato a giardino e l'area scoperta antistante”; - nel corso della sua vita,
[...]
aveva donato a ciascuno dei suoi figli, odierni appellanti, la nuda proprietà (consolidatasi Per_2
a seguito della morte del padre, costituito usufruttuario) di cinque appartamenti, tutti siti in Afragola, alla VI Trav. Saggese, civico n. 2, con atto a rogito del notaio del 6.3.2006; - il valore del Per_3
compendio ereditario era stimabile in complessive € 476.440,19 circa, in cui erano da ricomprendere le donazioni sopra indicate, e che la propria quota ereditaria, pari ad ¼ dell'asse, aveva, dunque, un valore totale pari a € 117.610,04; - era corretto presumere come lesa la propria quota di legittima, dal momento che il valore dell'unico bene relitto all'atto della morte del coniuge era pari ad € 36.911,48;
- conveniva dinanzi al tribunale di Napoli i germani , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_8 Parte_4
, quali eredi e donatari di , al fine di sentir ivi accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Persona_2
“a) dichiararsi aperta la successione ab intestato di nato ad [...] il [...] Persona_2
e deceduto in Napoli il 03.03.2012; b) procedersi ai sensi delle norme di cui agli artt. 784-791 c.p.c. dal Giudice Istruttore o dal Notaio che lo stesso potrà aver delegato, alla formazione della massa ereditaria, includendosi in essa i beni relitti indicati in premessa, i beni oggetto di liberalità (per i quali non vi è dispensa di collazione) fatti in vita dal de cuius i frutti e ogni altro bene da porre in conto ai fini della determinazione della quota di riserva di sua pertinenza;
c) procedersi a mezzo consulenza tecnica alla stima dei beni relitti, nonché di quelli donati da includere nella massa ereditaria e predisporsi, nell'osservanza delle norme di cui agli artt. 713 e segg. c.c. un progetto di comoda divisione che preveda ove possibile l'assegnazione ai condividenti dei beni di valore uguale
a quelli soggetti a collazione ricevuti dai figli del sig. con le donazioni indicate in Persona_2 premessa;
d) nell'ipotesi in cui il relictum non appaia sufficiente ad integrare la quota di riserva spettante all'attrice, operare la riduzione delle donazioni lesive della determinata quota di riserva in misura idonea ad assicurarne ad essa il conseguimento nella siffatta entità; e) emettersi ogni altro provvedimento di legge comunque dovuto necessario per la conclusione del procedimento divisionale;
f) porsi le spese tutte della divisione (in esse inclusi i diritti e le competenze legali con gli accessori) fino alla trascrizione dell'emittenda pronuncia di divisione, a carico della massa e quelle relative alle questioni eventualmente insorte tra le parti a carico del soccombente o chi di diritto”.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , eccependo preliminarmente Pt_1 Pt_2 Parte_3
l'inammissibilità della domanda di riduzione per non aver l'attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario, e ciò considerando che alcuni beni non erano più nel patrimonio dei donatari. In particolare rappresentavano che l'immobile donato a , a seguito degli accordi relativi alla Parte_1
separazione consensuale omologata dal Tribunale di Siena, era stato trasferito alla sua ex- moglie con atto del 28.10.2011. Nel merito, poi, chiedevano il rigetto della domanda Persona_4
di riduzione delle donazioni dal momento che, nella ricostruzione dell'asse ereditario, avrebbero dovuto essere ricompresi anche tutti i lasciti effettuati in vita dal de cuius in favore dell'attrice
[...]
Infine, in merito all'immobile relitto sito in Afragola, rilevavano come la donazione Pt_5
dissimulasse invero una divisione con successivo comodato gratuito in favore del de cuius, il quale aveva rinunciato alla proprietà in favore di un usufrutto vitalizio sul bene.
Stante la sollevata eccezione il Giudice designato, con ordinanza depositata il 10.6.2013, assegnava all'attrice termine per specificare entro quali limiti fosse stata lesa la quota di riserva determinando il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima lesa. Con note integrative regolarmente depositate il 22.5.2014, l'attrice provvedeva ad integrare e specificare la domanda.
Con ordinanza del 21.5.2015, procedeva al conferimento dell'incarico peritale al c.t.u. ing. Per_5
– al quale, il Giudice sottoponeva i seguenti i quesiti: determinare la porzione disponibile
[...] dell'asse ereditario;
effettuare la stima dell'immobile relitto e delle donazioni e accertare l'esistenza di una lesione alla legittima spettante all'attrice; determinare le modalità di reintegra.
Con ordinanza del 11.10.2017 il Collegio onerava le parti della chiamata in giudizio di
[...]
in ragione di una ipoteca legale iscritta in suo favore e contro Controparte_7 Parte_1 sull'immobile sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 4, contro
[...]
sulla quota di 1/5 sull'immobile sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla Pt_4
203 sub 2,3,4,5,6 e 7, contro sull'immobile sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Parte_3
Fg. 12, p.lla 203 sub 7. Si costituiva, dunque, l' che eccepiva la propria Controparte_7
estraneità al giudizio.
Si costituiva, in data 20.2.2019, il convenuto , associandosi alle difese dei fratelli già Parte_4
costituiti.
Con ordinanza del 7.6.2019, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio, previa rimessione della causa sul ruolo, in ragione della dichiarazione di morte del contumace . Il processo CP_10 veniva, quindi, riassunto nei riguardi dei chiamati all'eredità di , ovvero, CP_10 CP_11
, EL e che, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...] Per_2 CP_5 di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza del 25.11.2019, non si costituivano in giudizio.
Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Esaurita la fase istruttoria, il Collegio riservava la causa in decisione all'udienza del 25.11.2019, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 3310/2020, qui gravata, il tribunale di Napoli così statuiva: “1) Dichiara la contumacia di , , e;
2) Controparte_11 Persona_2 CP_4 CP_5
dichiara aperta la successione di nato ad [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Napoli il 03.03.2012; 3) accerta la lesione della quota di legittima dell'attrice per l'importo di €
172.283,00; 4) dichiara caduto in comunione ereditaria “pro indiviso” il seguente bene immobile: bene sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 3; 5) ridetermina, ai sensi dell'art. 553 cod. civ., le quote legali “ab intestato” spettanti a ciascuno dei chiamati all'eredità e, per l'effetto, dichiara l'attrice sig.ra proprietaria esclusiva del bene immobile di cui Parte_5
al capo 4); 6) accogliendo la domanda di divisione così provvede: 6a) assegna al convenuto Pt_1
il bene sito in Afragola 6° traversa Saggese n 2 Fg. 12, p.lla 203 sub 4; 6b) assegna al convenuto
[...]
il bene sito in Afragola 6° traversa Saggese n 2 Fg. 12, p.lla 203 sub 6; 6c) assegna Parte_4 alla convenuta il bene sito in sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla Parte_3
203 sub 7; 6d) assegna al convenuto il bene sito in sito in Afragola, Traversa VI di Via Parte_2
Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 5; 6e) assegna al convenuto (e per lui agli eredi CP_10
contumaci) il bene sito in sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 2; 7) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5
, dell'importo di € 34.798,00 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal
[...]
15.10.2015 al soddisfo;
8) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al Parte_2 pagamento, in favore di , dell'importo di € 19.648,00 oltre interessi sulla somma Parte_5
annualmente rivalutata dal 15.10.2015 al soddisfo;
9) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di € 19.648,00 Parte_4 Parte_5
oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 15.10.2015 al soddisfo;
10) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Parte_5 dell'importo di € 64.786,00 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 15.10.2015 al soddisfo;
11) condanna i convenuti costituiti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 13.430,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
12) pone le spese di ctu a carico solidale delle parti;
13) compensa le spese di lite con i chiamati contumaci e con l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione”.
Il giudizio di appello.
Con atto di appello notificato in data 1.12.2020, , e hanno Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
impugnato la sentenza n. 3310/2020, emessa dal Tribunale di Napoli in data 5.5.2020, all'esito del giudizio introdotto da , formulando i seguenti motivi di gravame. Parte_5
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la pronuncia resa in prime cure per aver il Giudice errato nell'interpretazione dell'art.564 c.c., in quanto l'assenza dell'accettazione col beneficio d'inventario da parte della – per essere stata la stessa non una erede pretermessa, bensì una Pt_5 legittimaria e chiamata all'eredità – avrebbe dovuto rendere inammissibile la domanda di riduzione da lei formulata. Hanno rappresentato che in sentenza il Tribunale non aveva spiegato la ragione per la quale l'art. 564 co.1 c.c. non poteva trovare applicazione nel caso di specie, ma era altresì incorso in una evidente contraddizione, per aver sostenuto, da una parte, che “la norma non opera nei confronti del legittimario pretermesso, salvo poi ammettere che la non è 'completamente Pt_5 preterita'”. E ciò a tacere anche del fatto che la stessa attrice in primo grado non aveva mai imputato alla sua quota di legittima le donazioni e i legati a lei fatti in vita dal de cuius, come prescritto dall'art. 564 comma II c.c., con particolare riferimento alla “autovettura con targa CM192PH e [a]i beni e oggetti donati dal de cuius, su cui la sentenza ha immotivatamente sorvolato”. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione, formulata sia nella comparsa di costituzione che nella comparsa conclusionale in primo grado, relativa all'immobile già in proprietà di e da questi ceduto Parte_1
alla sua ex moglie con rogito a firma del notaio del 28.10.2011. Persona_4 Per_6
Secondo tale prospettazione, dunque, il detto immobile non poteva essere oggetto della domanda di riduzione considerato che era stato già ceduto a terzi (la , appunto, non rivestita della Per_4
qualità di coerede) potendo, al contrario, l'azione di riduzione essere esperita solo previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, con la conseguenza dell'asserita, radicale improcedibilità della domanda. Non solo, ma “la mancata espunzione di questo appartamento dalla collazione
[avrebbe poi] determinato la totale erroneità dei calcoli operati nella ricostruzione della massa”.
Con il terzo motivo di doglianza, gli appellanti hanno lamentato la violazione del diritto di difesa per aver il primo Giudice non solo non ammesso le prove richieste, ma altresì omesso del tutto la valutazione relativa alla documentazione versata in atti dai convenuti in primo grado. Inoltre, con il medesimo motivo, è stata eccepita l'erronea valutazione operata dalla c.t.u. circa il valore dei cespiti oggetto del giudizio, valutazione basata su calcoli a parere degli appellanti “completamente slegati dalla realtà, avulsi dai reali prezzi di mercato e non attendibili”. A sostegno di tale doglianza, hanno quindi provveduto a depositare una perizia di parte, a firma del geom. , dalla quale CP_12
risulterebbe che l'immobile per cui è causa ha un valore di molto inferiore a quello indicato dal
Tribunale in sentenza, con la conseguenza che “l'eventuale conguaglio per la reintegrazione della legittima – nella non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado – dovrà essere riconteggiato […]”.
Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la loro domanda di simulazione degli atti di donazione, da cui derivava la titolarità degli immobili, fosse tardiva, ritenendo, al contrario, che la stessa potesse e dovesse essere qualificata come eccezione e, di conseguenza, legittimamente proponibile anche in appello. In sostanza, l'immobile era stato oggetto di divisione, e non di donazione, e poi concesso in comodato al de cuius; pertanto, non potendo in alcun modo essere ricompreso nell'asse ereditario doveva essere sottratto alla collazione. Peraltro mai il de cuius era stato mosso da un animus donandi, atteso che si era limitato a restituire ai figli quanto era già di loro spettanza, per averlo ricevuto dall'eredità dalla defunta madre;
non sussisteva quindi alcuna liberalità da parte del de cuius e doveva quindi essere accertata la simulazione relativa dell'atto di donazione, dissimulante un contratto di comodato, con la conseguenza che il bene de quo non poteva essere collazionato, come detto, alla massa ereditaria poiché non facente parte del donatum. Da tutto quanto fin qui rappresentato, sono seguite le richieste conclusivamente formulate dalle parti appellanti all'indirizzo di questa Corte perché, all'esito del presente giudizio, così provveda: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, accertati i fatti di cui in premessa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, riformare la sentenza
n.3310/2020del Tribunale di Napoli pubblicata il 07.05.2020, per l'effetto, rigettarle a domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
-in subordine procedersi alle operazioni di formazione della massa ereditaria includendo i beni relitti e donati dal de cuius alla signora a seguito della rinnovazione dell'istruttoria, con Pt_5 espunzione dalla massa ereditaria dell'immobile di proprietà della sig.ra . Persona_4
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nelle more tra la notifica dell'atto di citazione in appello e la prima udienza di comparizione, fissata per il 17.5.2021, esattamente in data 13.3.2021, è deceduta l'appellata . Con ordinanza Parte_5
datata al 18.5.2021, questa Corte, sulla evidenza fornita dal procuratore degli appellanti del detto evento ha dichiarato l'interruzione del giudizio. In data 24.5.2021, è stata formulata istanza di riassunzione del procedimento;
fissata la nuova udienza di comparizione per il giorno 16.11.2021, con comparsa dell'11.11.2021 si è costituito ritualmente quale erede di Controparte_1 Parte_5
che ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese .
[...]
Con atto di comparsa depositato in data 8.3.2022 si è costituita Controparte_7
chiedendo preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, nonché l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. Nel Controparte_7
merito, poi, ha chiesto dichiararsi infondati i motivi di gravame, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.4.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di , Controparte_2
, e , nonché degli eredi di ed ha fissato Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_5 per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.6.2023. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.11.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite),
è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del
18.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Con atto di comparsa depositato in data 17.12.2024, si è costituita quale erede Controparte_6
legittima di e germana di già costituito, impugnando e contestando Parte_5 Controparte_1
“l'avverso gravame in quanto inammissibile ed improcedibile, prima ancora che infondato in fatto e diritto”, e chiedendo la conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese. Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il gravame va esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 348-bis Controparte_7
c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non appariva manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
Ancora in via pregiudiziale, per ciò che attiene all'eccezione sollevata dall'appellata in relazione all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa per confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100).
Sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Esposti in premessa i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
Come già visto, con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione dell'art. 564 c.c. per non aver il primo Giudice dichiarato inammissibile l'azione di riduzione formulata dall'attrice nell'atto introduttivo, malgrado la stessa non avesse accettato l'eredità Parte_5
con beneficio d'inventario. La censura non coglie nel segno.
Come noto, l'azione di riduzione ex art. 564 c.c. è vòlta ad accertare l'esistenza di una lesione della quota di legittima e, dall'accertamento, fa derivare, automaticamente, la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario. L'azione di riduzione a tutela dei legittimari, poi, è sottoposta, dal tenore letterale della stessa norma codicistica, a due distinte condizioni poste a carico dell'attore legittimario: la prima è che vi sia stata accettazione con beneficio d'inventario da parte del legittimario che si assume leso (salvo che si tratti di legittimario integralmente pretermesso). Essa è necessaria solo se diretta contro legittimari e donatari non istituiti eredi, assolvendo la funzione di garantire i legatari e donatari estranei all'eredità in ordine all'effettiva entità del patrimonio.
La seconda condizione per poter esperire l'azione di riduzione è che vi sia, da parte dell'agente, imputazione ex se di tutte le liberalità ricevute in vita dal de cuius, siano esse donazioni (che non siano esenti da collazione ex art. 564 comma 5 c.c.), legati o lasciti testamentari a titolo universale, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. L'allegazione della lesione della legittima, infine, comporta la definizione del valore della medesima quota assunta lesa. Il legittimario leso deve, cioè, determinare il suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi (oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando puntualmente le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando, come detto, le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna (art. 564, comma 2, c.c.).
Il pretermesso è tenuto, pertanto, ad un puntuale onere allegatorio, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario, il cui valore è pari a quello della sua quota di riserva. Affinché il diritto alla legittima possa riconoscersi è, pertanto, sempre necessaria la previa ricostruzione di tutti i beni costituenti il patrimonio ereditario. Infine, qualora il legittimario fosse, come nel caso de quo, solamente leso e non del tutto pretermesso, ovvero chiamato all'eredità per una quota di valore insufficiente a coprire la legittima, aggiungerà alla precedente vocazione, testamentaria o legittima, la vocazione necessaria conseguita con l'azione di riduzione vittoriosamente esperita. La pronuncia che dichiara la riduzione, cioè, una volta accertata la lesione dei diritti del legittimario, rende inefficace, nei suoi confronti, la disposizione lesiva della legittima e consente l'applicazione della vocazione necessaria. Il legittimario acquista i beni non dal beneficiario della disposizione lesiva ma ex lege per vocazione necessaria.
Orbene, nel caso de quo, legittimamente agiva, in prime cure, in riduzione nei Parte_5
confronti dei figli ( nati dal primo matrimonio) del suo defunto marito , destinatari, Persona_2 durante la vita di quest'ultimo, di donazioni aventi ad oggetto la quasi totalità dei cespiti facenti parte del patrimonio del dante causa, così da limitare la consistenza del relictum alla sua morte ad un unico bene, il cui valore catastale e commerciale veniva dettagliatamente descritto in citazione, al fine di provarne l'insufficienza a coprire, appunto, la quota di legittima spettante alla deducente. Ebbene, come detto, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che agisce in riduzione deve sì aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma solo e soltanto se le donazioni o i legati che si assumono lesivi siano stati fatti a persone non chiamate come coeredi, anche se hanno rinunciato all'eredità. La regola è dunque quella per cui il legittimario che, assumendo di essere leso nella quota di legittima, voglia agire in riduzione contro il donatario e/o legatario che non sia coerede deve accettare l'eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.) e procedere all'inventario. Diversamente, egli potrà promuovere l'azione nei confronti dei soli coeredi, sempre che ne sussistano i presupposti, senza dover previamente effettuare un'accettazione beneficiata, come nel caso che qui ci occupa.
La ratio di tale previsione va ravvisata nell'esigenza di tutelare i terzi donatari e/o legatari – che potrebbero non avere contezza dell'effettiva consistenza e del valore del patrimonio ereditario – da azioni avventate del legittimario che agisca in riduzione nonostante la capienza del patrimonio lasciato dal defunto. Tale esigenza non è invece ravvisabile laddove l'azione sia esercitata nei confronti dei coeredi, come effettivamente fatto dalla nel giudizio di primo grado, poiché gli Pt_5
stessi sono dalla legge presuntivamente ritenuti consapevoli della consistenza del patrimonio ereditario e comunque in possesso degli strumenti utili a compiere ogni opportuna verifica (Cass. sentenza n. 19010/2024). Essendo, dunque, i convenuti in prime cure, i germani , Pt_1 Pt_2
, e , quali figli di , coeredi con l'attrice in primo grado, Pt_3 CP_8 Parte_4 Persona_2
odierna appellante, dei beni rientranti nel patrimonio del comune dante causa, la medesima Parte_5
, assumendosi lesa nella sua quota di legittima, era legittimata ad agire, come fatto, in riduzione
[...]
a prescindere dalla previa accettazione beneficiata dell'eredità, secondo il contenuto letterale della disposizione di cui all'art. 564 comma I c.c.; così com'era legittimata a chiedere, accertata la lesione, la riunione fittizia al patrimonio relitto dei cespiti donati in vita da , al fine di vedere Persona_2
congruamente reintegrata la sua quota di legittima. La riunione fittizia, infatti, “quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8174 del 14 marzo 2022). Alla luce di tutto quanto fin qui osservato, poteva, a norma dell'art. 564 I comma c.c., legittimamente promuovere, Parte_5 come in effetti aveva fatto, un'azione di riduzione senza preventiva accettazione beneficiata, ragione per la quale il qui discusso primo motivo di gravame va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per aver il
Tribunale ivi omesso del tutto di pronunciarsi sulla contestazione, formulata in maniera asseritamente rituale in primo grado, relativa all'immobile già proprietà di e da questi ceduto alla sua Parte_1
ex- moglie con rogito a firma del notaio del 28.10.2011, all'esito Persona_4 Per_6
degli accordi di separazione.Il detto cespite non avrebbe potuto, secondo la prospettazione degli appellanti,essere oggetto della riduzione per lesione domandata dall'attrice, perché appunto non più nel patrimonio del coerede, ma di un terzo ( l'azione nei cui confronti non può che essere preceduta da una accettazione beneficiata). Ebbene, anche questo motivo di censura non appare condivisibile.
Riprendendo l'excursus dottrinale in tema di azione di riduzione, va qui aggiunto che l'efficacia esecutiva dell'azione di riduzione non tocca direttamente le disposizioni lesive, ma si limita a renderle inoperanti nei confronti del legittimario che ha vittoriosamente esperito l'azione. La sentenza che dispone la riduzione, cioè, non attua un trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, ma opera in modo che il trasferimento, posto in essere dal defunto con le disposizioni accertate come lesive, si consideri come non avvenuto nei confronti del legittimario. Si tratta di un'azione meramente personale, non reale, quindi non diretta erga omnes, né destinata a possessori o proprietari eventuali e/o attuali dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma efficace soltanto nei confronti dei destinatari diretti delle medesime disposizioni lesive (donatario, erede, legatario). La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel riconoscere l'azione di riduzione come diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, perché si propone non contro chi è l'attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni pretesamente lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali attribuzioni;
egli ha un diritto che può far valere in giudizio nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde un'obbligazione in forza della quale costoro rispondono con tutto il loro patrimonio.
Nel caso che qui ci occupa, la , correttamente, aveva esperito l'azione nei confronti degli altri Pt_5
eredi di , dunque, anche nei confronti di , donatario, al pari dei suoi Persona_2 Parte_1
germani, in forza dell'atto a firma del notaio del 2006, della nuda proprietà di uno specifico Per_3
cespite, così qualificato nella c.t.u. dell'ing. “appartamento posto al piano primo – Persona_5 censito al Fl 12 – P.lla 203 – Sub. 4, con una superficie lorda commerciale di circa mq 120,00”.
L'azione di riduzione era stata, dunque, dalla , attrice in primo grado, legittimamente diretta Pt_5
anche contro , quale coerede, insieme a fratelli, oltre che donatario, dei cespiti la cui Parte_1
alienazione dal patrimonio del de cuius era parsa idonea a configurare, appunto, la contestata lesione,
a nulla rilevando che il bene era, all'atto dell'azione di riduzione proposta, ormai fuori della disponibilità del detto donatario per averne trasferito la proprietà - con atto a firma del notaio Per_6
in Poggibonsi del 28.10.2011- alla in esecuzione degli accordi Parte_7 Persona_4
intervenuti in sede di separazione. Infatti, qualora, come nel caso de quo, siano ridotti un legato oppure una donazione, si instaura una comunione su quello specifico bene tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione ed il beneficiario del legato o della donazione. Si tratta di una contitolarità relativa a cose singolarmente individuate, che si sostanzia nell'immissione del legittimario nel possesso pro-quota del bene o dei beni oggetto della disposizione resa inefficace con la riduzione, nel senso che lo stesso ottiene una quota supplementare di eredità che, assieme a quella già ottenuta, sia tale da integrare la riserva. Questo, evidentemente, rende completamente irrilevante l'accertamento dell'identità dell'effettivo ed attuale titolare del bene che si vuole riunire fittiziamente per effetto della riduzione, essendo tale aspetto rilevante, al contrario, soltanto in sede di esperimento di una ulteriore azione di restituzione. Tuttavia, qualora il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, il legittimario vittorioso, prima dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario, avrà l'onere di esperire nei confronti dello stesso donatario beneficiario della disposizione lesiva, l'azione di restituzione per equivalente, ossia di chiedere al beneficiario il tantundem, cioè una somma di denaro che rappresenti il valore del bene determinato con riferimento alla data dell'apertura della successione e solo laddove il leso non possa in tal modo ottenere soddisfazione della sua quota di legittima, nemmeno per equivalente, tramite l'escussone dei beni del beneficiario della disposizione lesiva, potrà agire in restituzione nei confronti dei successivi acquirenti dei relativi cespiti, salvo che siano trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della prima donazione lesiva: “L'azione di riduzione, ancorché si concluda con l'attribuzione di beni determinati al legittimario, ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata, i quali sono invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione” (principio quest'ultimo reiteratamente richiamato dalla Suprema Corte;
cfr., tra le altre, Cass. sent. 3243/80). Appare tuttavia evidente come preliminare a questo ulteriore genere di azioni, sia l'accertamento della effettività della lesione legittimante l'agire in riduzione e l'esperimento dei rimedi posti dall'ordinamento a tutela della quota di legittima, rimedi che sono preordinati a compulsare i soli beneficiari diretti delle donazioni che si assumono lesive, come nel caso di , legittimamente convenuto nel giudizio di riduzione insieme ai suoi fratelli, Parte_1
, e , dall'attrice in prime cure, , potendosi in quella Pt_4 Pt_3 CP_8 Pt_2 Parte_5
sede come in questa completamente prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione quanto all'attuale ed effettiva titolarità dei beni oggetto delle disposizioni lesive. Ne consegue l'infondatezza del motivo di gravame. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione del loro diritto di difesa per avere il primo Giudice respinto le richieste di prova articolate ed altresì omesso qualsiasi valutazione in ordine alla documentazione versata in atti dagli originari convenuti, relativa ai cespiti asseritamente ricevuti in vita dalla e non imputati. Inoltre, con la medesima doglianza, è stata altresì eccepita Pt_5
l'erronea valutazione operata dalla c.t.u. circa il valore degli immobili oggetto del giudizio, ai fini del calcolo delle quote poste in compensazione.
Ebbene, quanto al fatto che il giudicante in prime cure non avrebbe valutato congruamente le prove richieste e, comunque, non conteggiato nella massa ereditaria le somme di denaro e gli altri beni che l'attrice avrebbe ricevuto dal de cuius , sul punto, quello stesso giudicante, aveva Persona_2
avuto modo di pronunciarsi come segue: “Parte convenuta si limitava a formulare un generico ordine di esibizione ex art. 210 cpc indiscriminatamente rivolto agli estratti di cc del de cuius negli “Istituti CP_ di credito e negli uffici postali di Afragola e Capo di Monte” e nei confronti dell' con riferimento alle somme 'riscosse e da riscuotere a titolo di pensione'. È evidente che tale generica richiesta, senza neanche l'individuazione degli estremi dei cc di cui era titolare il defunto, ha reso inammissibile l'istanza. D'altra parte, le somme di cui ai vaglia postali allegati alla memoria ex art.
183, 6°c n 2 cpc dai convenuti, che provano dei pagamenti eseguiti dai figli in favore del padre durante gli anni 2005/2012, non sono assolutamente indicativi della presenza di un saldo attivo di cc al momento della morte del de cuius. Anche in merito all'auto ed ai monili (prima indicati come di proprietà della madre dei convenuti anch'ella defunta, e poi della figlia e del padre Pt_3
) l'allegazione è del tutto generica non essendovi né un inventario dei gioielli, né una prova Per_2 della loro presenza nell'asse ereditario al momento della morte del de cuius. Per quanto attiene la
Citroen tg CM 192 PH dalla copia depositata dell'archivio PRA risulta solo una intestazione in favore dell'attrice in data 17.07.12 a seguito di scrittura privata ma non vi è indicazione del nominativo del primo intestatario del veicolo e, soprattutto, alla data indicata il de cuius era già morto”. A ciò, deve aggiungersi che, come noto, l'odierna configurazione del giudizio di appello fa sì che i criteri di riparto dell'onere probatorio, generalmente desumibili dall'art. 2697 c.p.c., sono tali per cui l'appellante – attore nell'invocata revisio – è tenuto a dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'erroneità e/o l'invalidità della decisione del giudice di prime cure, anche rispetto alla richieste od evidenze probatorie ivi ignorate, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste. Conseguentemente l'inerzia dell'appellante nel provare i fatti posti a fondamento del proprio gravame indipendentemente dal comportamento processuale delle altre parti, determina sempre la sua soccombenza in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c. Non è chi non veda come la parte appellante anche in questo grado di giudizio, a fronte della richiesta collazione, si sia mantenuta su un livello di genericità con richieste di carattere esplorativo che sono state correttamente ritenute inammissibili in primo grado (e ciò sia in ordine alle somme, “riscosse e da riscuotere a titolo di pensione” e “di cui ai vaglia postali allegati alla memoria ex art. 183, 6°c n 2”, che in vita la Pt_5
Per_ avrebbe ricevuto dallo , sia in ordine ai monili e ai gioielli, “per un valore di € 10.000”, che lo Per_ stesso le avrebbe donato in costanza di matrimonio, sia, infine, in ordine all'autovettura, una
Citroen targata CM192PH, rispetto alla quale veniva in evidenza un'unica intestazione in assoluto e in favore della sola attrice, apparsa come unica proprietaria del mezzo da sempre). Sulla scorta di tali argomentazioni le dette istanze istruttorie non meritano accoglimento, così confermando la pronuncia di rigetto.
Quanto invece al preteso errato calcolo di stima del valore complessivo della massa, operato dal c.t.u.ing. in prime cure, a riprova del quale veniva prodotta, per la prima volta in Persona_5
questa sede, una consulenza di parte a firma del geom. , va osservato quanto Controparte_14 segue. In primis, va sgombrato il campo da ogni dubbio in merito all'ammissibilità di una consulenza di parte in sede di appello. La Suprema Corte, infatti, ha precisato ancora di recente che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del
Cpc, è ammissibile anche in appello” (Cass. sentenza 15 febbraio 2022, n. 4933). Del pari, le parti possono legittimamente sollevare rilievi critici alla c.t.u. – relativi alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale piuttosto che in appello. Tale possibilità è ammessa purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Ed invero detti rilievi critici, ove non integrino (come nel caso di specie, in relazione al motivo in esame) eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (cfr.
Cass.n.7339/2023). Ciò detto, va ulteriormente osservato che il problema dell'impugnazione della sentenza di primo grado che abbia recepito e posto a base della decisione le conclusioni di merito svolte dal consulente di ufficio, non si differenzia dalla elaborazione che la giurisprudenza ha ormai definitivamente raggiunto in tema di ammissibilità-inammissibilità dell'appello, alla luce del principio di simmetria. Pertanto, è necessario sempre considerare che più è stringente e approfondita la motivazione della sentenza laddove recepisce i risultati della consulenza, maggiormente specifica dovrà essere la censura, la quale non può consistere né nella generica affermazione di non condivisione dei risultati, né nella reiterazione dei chiarimenti richiesti in sede di procedimento di consulenza e ai quali il ed il giudice poi hanno dato congrua risposta. CP_15 Nel caso che qui occupa, gli appellanti hanno argomentato la loro critica alle osservazioni tecniche recepite in sentenza per mezzo della c.t.p. depositata in questo grado a firma del geom. . CP_12
Tuttavia, non pare sussistano ragioni per ritenere errata la stima dei beni facenti parte della massa ereditaria operata dal c.t.u, essendo le relative valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ed avendo il consulente indicato compiutamente i criteri adottati per addivenire a tale stima. Al riguardo il tecnico ha precisato di avere fatto riferimento – ai fini della determinazione del valore dei fabbricati
– al criterio di stima c.d. “sintetico comparativo”, “basato sulla comparazione del bene da stimare con altri analoghi di prezzo noto desunto dalla banca delle quotazione dell'Agenzia del Territorio di
Napoli”, considerando “le caratteristiche posizionali intrinseche ed estrinseche di ogni immobile che concorrono al valore di stima”, nonché “l'età degli immobili, quali emergono dall'esame dei materiali, le rifiniture e lo stato attuale di conservazione, le loro ubicazioni, le specifiche attuali destinazioni, tenendo presente le risultanze delle indagini di mercato esperite in loco ed afferenti alla conoscenza dei prezzo che normalmente, per immobili similari, vengono praticati nelle libere contrattazioni di compravendita […]” (ivi, pp. 47 -48). Il criterio di stima utilizzato per la suddetta valutazione ha tenuto conto, poi, del metodo sintetico del costo di superficie definito dalla Legge
392/1978 sull'equo canone, norma che prevede la determinazione del valore commerciale dell'immobile moltiplicando il costo euro/mq per la superficie convenzionale espressa in mq e rettificando il costo mediante l'utilizzo di coefficienti correttivi definiti dalla medesima Legge
292/78. Il parametro utilizzato per la determinazione del valore commerciale, infine, è “il costo di superficie (euro/mq) che viene ricavata dalla baca dati delle quotazioni Immobiliari dell'agenza del territorio di Napoli, condotte nella medesima zona del territorio comunale”. Osserva questa Corte pertanto che la correttezza e congruità di tali valutazioni non è contrastata da convincenti argomentazioni di segno contrario offerte nella relazione peritale di parte, per cui non vi è ragione di discostarsi da esse quanto alla stima della massa complessiva come operata dall'ing. e recepita Per_5
nella sentenza qui gravata.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno rappresentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver ritenuto che la domanda di simulazione degli atti di donazione a firma del notaio del 2006, asseritamente lesivi e dai quali era loro derivata la titolarità degli immobili, Per_3
fosse tardiva, assumendo, al contrario, che la stessa potesse e dovesse essere inquadrata piuttosto come eccezione e di conseguenza legittimamente proponibile anche in appello. Premesso che per questa Corte non sussista dubbio alcuno circa il fatto che l'accertamento della simulazione relativa, secondo la domanda ritualmente formulata in prime cure dagli odierni appellanti – “Dovrà pertanto essere accertata la simulazione dell'atto, che dissimulava un contratto di comodato, e che pertanto comporta che il bene immobile de quo non sia collazionato alla massa ereditaria poiché non facente parte del donatum” – rivesta pienamente la forma di una vera e propria domanda, non potendo la stessa qualificarsi quale mera eccezione, va tuttavia precisato quanto segue. Come noto, sia le eccezioni (processuali o di merito) che le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza (art. 167 c. 2 c.p.c.), nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.), ovvero dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei detti termini. Pertanto, in caso di costituzione tempestiva, il convenuto può legittimamente proporre la domanda o l'eccezione riconvenzionale;
invece, in caso di costituzione tardiva (ad esempio, in udienza), può solo svolgere mere difese o eccezioni che siano rilevabili anche d'ufficio, mentre decade dal diritto di proporre la domanda riconvenzionale e la chiamata di terzo.
La ratio della preclusione è ispirata alla necessità di garantire celerità e concentrazione al processo: perseguendosi, infatti, un interesse pubblico, l'inosservanza del termine entro cui proporre la domanda è rilevabile d'ufficio, anche in sede di impugnazione, salvo il caso in cui si sia formato il giudicato implicito (Cass. sent. 4901/2007). Ebbene, nel caso de quo, a fronte della prima udienza di comparizione fissata in prime cure per il giorno 22.1.2013, gli odierni appellanti, convenuti in primo grado, si costituivano in giudizio, a ministero degli avv.ti Michelotti e Trani, solamente in data
24.1.2013, due giorni oltre la data della prima comparizione, incorrendo così nella testé menzionata decadenza processuale ritualmente rilevata in sentenza dal primo giudicante, che sul punto così si esprimeva: “in ordine alla domanda volta a fare dichiarare simulate le donazioni eseguite in vita da parte del de cuius la stessa deve dichiararsi inammissibile perché formulata da , Parte_1 Parte_3
, , in comparsa costitutiva depositata oltre i termini ex art. 167 cpc, ragione per
[...] Parte_2 cui l'intero donatum deve essere calcolato ai fini della riunione fittizia”. Dunque, la contestazione mossa dai convenuti circa la ricorrenza dei presupposti per la simulazione relativa, pur potendo esser qualificata in termini di eccezione, risulta pur sempre in questa sede affetta dal vizio processuale di intempestività, già puntualmente denunciato in prime cure, vizio che ne ha impedito il vaglio nel merito già da parte di quello stesso Giudice e che rileva esizialmente anche in questa sede. La indicata domanda, finalizzata alla dichiarazione della simulazione delle donazioni era, ed è, da intendersi formulata in via riconvenzionale, in quanto diretta a modificare il contenuto decisorio della domanda introdotta dall'attrice e, quindi, andava proposta tempestivamente, entro il termine di venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione indicata in citazione. Anche tale motivo deve essere pertanto disatteso.
In definitiva il gravame va respinto;
ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00). In considerazione della natura della causa e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori medi n relazione a tutte le fasi del grado. Va liquidato pertanto in favore dell'appellato Controparte_1
l'importo di € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. EL Forte dichiaratosi antistatario. In favore di CP_6
costituita in qualità di erede di con comparsa depositata in data 16.12.2024,
[...] Parte_5
va liquidato il minor l'importo di € 8.080,00 a lei dovuto - per le sole fasi di studio e decisionale del giudizio- a titolo di compensi.
Vanno compensate anche per questo grado, le spese processuali nel rapporto tra gli appellanti ed
, citata in giudizio solo per ragioni di litisconsorzio processuale. Controparte_7
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4393/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dai germani , e , avverso la Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
sentenza n. 3310/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7.5.2020;
3. condanna gli appellanti , e in solido al pagamento delle Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
spese di lite in favore di che liquida complessivamente in euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi professionali , oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% ) CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv.EL Forte;
4. condanna gli appellanti , e in solido al pagamento delle Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
spese di lite in favore di che liquida complessivamente in euro 8.080,00 per Controparte_6
compensi professionali , oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% ) CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
5. compensa le spese del presente grado tra gli appellanti ed . Controparte_7
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dei germani , e , di un ulteriore importo Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio Il consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4393/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 3310/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7.5.2020, all'esito del procedimento avente R.G. n. 26386/2012 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Michelotti (C.F. C.F._4
); C.F._5
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. EL Controparte_1 CodiceFiscale_6
Forte (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_2 C.F._8 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._9 CP_4 C.F._10 CP_5
(C.F. , tutti residenti in [...];
[...] C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
E (C.F.. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_6 CodiceFiscale_12
Luca Cagnazzi ( ) CodiceFiscale_13
APPELLATA
E
Controparte_7
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. P.IVA_1 Controparte_8
, Responsabile Atti introduttivi del giudizio giusta procura C.F._14 CP_7
speciale autenticata per atto Notaio in Roma del 01/10/2021, Rep.175858, Racc. Persona_1
11458 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis ( C.F. C.F._15
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data
26.11.2024 dalla difesa dell' , in data 6.12.2024 dalla difesa degli Controparte_9
appellanti, in data 16.12.2024 dalla difesa degli appellati e Controparte_1 Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2012, - premettendo che: - in data Parte_5
3.3.2012 era deceduto ab intestato in Napoli nato ad [...] il [...] lasciando Persona_2
a sé superstiti – quale eredi – oltre a sé medesima, moglie in seconde nozze, i figli , Parte_1 [...]
, e (convenuti), avuti dal precedente matrimonio Pt_4 Parte_3 CP_10 Parte_2
con ; - in qualità di coniuge di , era titolare di diritti ereditari per Parte_6 Persona_2
Per_ 1/4 sul patrimonio dello stesso, ex art. 542 c.c.; -alla data della morte dello , il patrimonio ereditario risultava composto unicamente di un “locale terraneo costituito da un unico ambiente, allo stato rustico completo delle strutture portanti e della tamponatura esterna sito nell'immobile in
Afragola alla 6° Traversa Saggese n. 2 riportato nel NCEU del Comune di Afragola al foglio 12 particelle 203 sub. 3, nonché le parti comuni del citato fabbricato quali il cortile retrostante al fabbricato in parte destinato a giardino e l'area scoperta antistante”; - nel corso della sua vita,
[...]
aveva donato a ciascuno dei suoi figli, odierni appellanti, la nuda proprietà (consolidatasi Per_2
a seguito della morte del padre, costituito usufruttuario) di cinque appartamenti, tutti siti in Afragola, alla VI Trav. Saggese, civico n. 2, con atto a rogito del notaio del 6.3.2006; - il valore del Per_3
compendio ereditario era stimabile in complessive € 476.440,19 circa, in cui erano da ricomprendere le donazioni sopra indicate, e che la propria quota ereditaria, pari ad ¼ dell'asse, aveva, dunque, un valore totale pari a € 117.610,04; - era corretto presumere come lesa la propria quota di legittima, dal momento che il valore dell'unico bene relitto all'atto della morte del coniuge era pari ad € 36.911,48;
- conveniva dinanzi al tribunale di Napoli i germani , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_8 Parte_4
, quali eredi e donatari di , al fine di sentir ivi accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Persona_2
“a) dichiararsi aperta la successione ab intestato di nato ad [...] il [...] Persona_2
e deceduto in Napoli il 03.03.2012; b) procedersi ai sensi delle norme di cui agli artt. 784-791 c.p.c. dal Giudice Istruttore o dal Notaio che lo stesso potrà aver delegato, alla formazione della massa ereditaria, includendosi in essa i beni relitti indicati in premessa, i beni oggetto di liberalità (per i quali non vi è dispensa di collazione) fatti in vita dal de cuius i frutti e ogni altro bene da porre in conto ai fini della determinazione della quota di riserva di sua pertinenza;
c) procedersi a mezzo consulenza tecnica alla stima dei beni relitti, nonché di quelli donati da includere nella massa ereditaria e predisporsi, nell'osservanza delle norme di cui agli artt. 713 e segg. c.c. un progetto di comoda divisione che preveda ove possibile l'assegnazione ai condividenti dei beni di valore uguale
a quelli soggetti a collazione ricevuti dai figli del sig. con le donazioni indicate in Persona_2 premessa;
d) nell'ipotesi in cui il relictum non appaia sufficiente ad integrare la quota di riserva spettante all'attrice, operare la riduzione delle donazioni lesive della determinata quota di riserva in misura idonea ad assicurarne ad essa il conseguimento nella siffatta entità; e) emettersi ogni altro provvedimento di legge comunque dovuto necessario per la conclusione del procedimento divisionale;
f) porsi le spese tutte della divisione (in esse inclusi i diritti e le competenze legali con gli accessori) fino alla trascrizione dell'emittenda pronuncia di divisione, a carico della massa e quelle relative alle questioni eventualmente insorte tra le parti a carico del soccombente o chi di diritto”.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , eccependo preliminarmente Pt_1 Pt_2 Parte_3
l'inammissibilità della domanda di riduzione per non aver l'attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario, e ciò considerando che alcuni beni non erano più nel patrimonio dei donatari. In particolare rappresentavano che l'immobile donato a , a seguito degli accordi relativi alla Parte_1
separazione consensuale omologata dal Tribunale di Siena, era stato trasferito alla sua ex- moglie con atto del 28.10.2011. Nel merito, poi, chiedevano il rigetto della domanda Persona_4
di riduzione delle donazioni dal momento che, nella ricostruzione dell'asse ereditario, avrebbero dovuto essere ricompresi anche tutti i lasciti effettuati in vita dal de cuius in favore dell'attrice
[...]
Infine, in merito all'immobile relitto sito in Afragola, rilevavano come la donazione Pt_5
dissimulasse invero una divisione con successivo comodato gratuito in favore del de cuius, il quale aveva rinunciato alla proprietà in favore di un usufrutto vitalizio sul bene.
Stante la sollevata eccezione il Giudice designato, con ordinanza depositata il 10.6.2013, assegnava all'attrice termine per specificare entro quali limiti fosse stata lesa la quota di riserva determinando il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima lesa. Con note integrative regolarmente depositate il 22.5.2014, l'attrice provvedeva ad integrare e specificare la domanda.
Con ordinanza del 21.5.2015, procedeva al conferimento dell'incarico peritale al c.t.u. ing. Per_5
– al quale, il Giudice sottoponeva i seguenti i quesiti: determinare la porzione disponibile
[...] dell'asse ereditario;
effettuare la stima dell'immobile relitto e delle donazioni e accertare l'esistenza di una lesione alla legittima spettante all'attrice; determinare le modalità di reintegra.
Con ordinanza del 11.10.2017 il Collegio onerava le parti della chiamata in giudizio di
[...]
in ragione di una ipoteca legale iscritta in suo favore e contro Controparte_7 Parte_1 sull'immobile sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 4, contro
[...]
sulla quota di 1/5 sull'immobile sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla Pt_4
203 sub 2,3,4,5,6 e 7, contro sull'immobile sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Parte_3
Fg. 12, p.lla 203 sub 7. Si costituiva, dunque, l' che eccepiva la propria Controparte_7
estraneità al giudizio.
Si costituiva, in data 20.2.2019, il convenuto , associandosi alle difese dei fratelli già Parte_4
costituiti.
Con ordinanza del 7.6.2019, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio, previa rimessione della causa sul ruolo, in ragione della dichiarazione di morte del contumace . Il processo CP_10 veniva, quindi, riassunto nei riguardi dei chiamati all'eredità di , ovvero, CP_10 CP_11
, EL e che, nonostante la regolarità della notifica dell'atto
[...] Per_2 CP_5 di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza del 25.11.2019, non si costituivano in giudizio.
Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Esaurita la fase istruttoria, il Collegio riservava la causa in decisione all'udienza del 25.11.2019, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 3310/2020, qui gravata, il tribunale di Napoli così statuiva: “1) Dichiara la contumacia di , , e;
2) Controparte_11 Persona_2 CP_4 CP_5
dichiara aperta la successione di nato ad [...] il [...] e deceduto in Persona_2
Napoli il 03.03.2012; 3) accerta la lesione della quota di legittima dell'attrice per l'importo di €
172.283,00; 4) dichiara caduto in comunione ereditaria “pro indiviso” il seguente bene immobile: bene sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 3; 5) ridetermina, ai sensi dell'art. 553 cod. civ., le quote legali “ab intestato” spettanti a ciascuno dei chiamati all'eredità e, per l'effetto, dichiara l'attrice sig.ra proprietaria esclusiva del bene immobile di cui Parte_5
al capo 4); 6) accogliendo la domanda di divisione così provvede: 6a) assegna al convenuto Pt_1
il bene sito in Afragola 6° traversa Saggese n 2 Fg. 12, p.lla 203 sub 4; 6b) assegna al convenuto
[...]
il bene sito in Afragola 6° traversa Saggese n 2 Fg. 12, p.lla 203 sub 6; 6c) assegna Parte_4 alla convenuta il bene sito in sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla Parte_3
203 sub 7; 6d) assegna al convenuto il bene sito in sito in Afragola, Traversa VI di Via Parte_2
Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 5; 6e) assegna al convenuto (e per lui agli eredi CP_10
contumaci) il bene sito in sito in Afragola, Traversa VI di Via Saggese Fg. 12, p.lla 203 sub 2; 7) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5
, dell'importo di € 34.798,00 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal
[...]
15.10.2015 al soddisfo;
8) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al Parte_2 pagamento, in favore di , dell'importo di € 19.648,00 oltre interessi sulla somma Parte_5
annualmente rivalutata dal 15.10.2015 al soddisfo;
9) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di € 19.648,00 Parte_4 Parte_5
oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 15.10.2015 al soddisfo;
10) in accoglimento della domanda di riduzione condanna al pagamento, in favore di , Parte_3 Parte_5 dell'importo di € 64.786,00 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 15.10.2015 al soddisfo;
11) condanna i convenuti costituiti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 13.430,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge;
12) pone le spese di ctu a carico solidale delle parti;
13) compensa le spese di lite con i chiamati contumaci e con l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione”.
Il giudizio di appello.
Con atto di appello notificato in data 1.12.2020, , e hanno Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
impugnato la sentenza n. 3310/2020, emessa dal Tribunale di Napoli in data 5.5.2020, all'esito del giudizio introdotto da , formulando i seguenti motivi di gravame. Parte_5
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la pronuncia resa in prime cure per aver il Giudice errato nell'interpretazione dell'art.564 c.c., in quanto l'assenza dell'accettazione col beneficio d'inventario da parte della – per essere stata la stessa non una erede pretermessa, bensì una Pt_5 legittimaria e chiamata all'eredità – avrebbe dovuto rendere inammissibile la domanda di riduzione da lei formulata. Hanno rappresentato che in sentenza il Tribunale non aveva spiegato la ragione per la quale l'art. 564 co.1 c.c. non poteva trovare applicazione nel caso di specie, ma era altresì incorso in una evidente contraddizione, per aver sostenuto, da una parte, che “la norma non opera nei confronti del legittimario pretermesso, salvo poi ammettere che la non è 'completamente Pt_5 preterita'”. E ciò a tacere anche del fatto che la stessa attrice in primo grado non aveva mai imputato alla sua quota di legittima le donazioni e i legati a lei fatti in vita dal de cuius, come prescritto dall'art. 564 comma II c.c., con particolare riferimento alla “autovettura con targa CM192PH e [a]i beni e oggetti donati dal de cuius, su cui la sentenza ha immotivatamente sorvolato”. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione, formulata sia nella comparsa di costituzione che nella comparsa conclusionale in primo grado, relativa all'immobile già in proprietà di e da questi ceduto Parte_1
alla sua ex moglie con rogito a firma del notaio del 28.10.2011. Persona_4 Per_6
Secondo tale prospettazione, dunque, il detto immobile non poteva essere oggetto della domanda di riduzione considerato che era stato già ceduto a terzi (la , appunto, non rivestita della Per_4
qualità di coerede) potendo, al contrario, l'azione di riduzione essere esperita solo previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, con la conseguenza dell'asserita, radicale improcedibilità della domanda. Non solo, ma “la mancata espunzione di questo appartamento dalla collazione
[avrebbe poi] determinato la totale erroneità dei calcoli operati nella ricostruzione della massa”.
Con il terzo motivo di doglianza, gli appellanti hanno lamentato la violazione del diritto di difesa per aver il primo Giudice non solo non ammesso le prove richieste, ma altresì omesso del tutto la valutazione relativa alla documentazione versata in atti dai convenuti in primo grado. Inoltre, con il medesimo motivo, è stata eccepita l'erronea valutazione operata dalla c.t.u. circa il valore dei cespiti oggetto del giudizio, valutazione basata su calcoli a parere degli appellanti “completamente slegati dalla realtà, avulsi dai reali prezzi di mercato e non attendibili”. A sostegno di tale doglianza, hanno quindi provveduto a depositare una perizia di parte, a firma del geom. , dalla quale CP_12
risulterebbe che l'immobile per cui è causa ha un valore di molto inferiore a quello indicato dal
Tribunale in sentenza, con la conseguenza che “l'eventuale conguaglio per la reintegrazione della legittima – nella non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado – dovrà essere riconteggiato […]”.
Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la loro domanda di simulazione degli atti di donazione, da cui derivava la titolarità degli immobili, fosse tardiva, ritenendo, al contrario, che la stessa potesse e dovesse essere qualificata come eccezione e, di conseguenza, legittimamente proponibile anche in appello. In sostanza, l'immobile era stato oggetto di divisione, e non di donazione, e poi concesso in comodato al de cuius; pertanto, non potendo in alcun modo essere ricompreso nell'asse ereditario doveva essere sottratto alla collazione. Peraltro mai il de cuius era stato mosso da un animus donandi, atteso che si era limitato a restituire ai figli quanto era già di loro spettanza, per averlo ricevuto dall'eredità dalla defunta madre;
non sussisteva quindi alcuna liberalità da parte del de cuius e doveva quindi essere accertata la simulazione relativa dell'atto di donazione, dissimulante un contratto di comodato, con la conseguenza che il bene de quo non poteva essere collazionato, come detto, alla massa ereditaria poiché non facente parte del donatum. Da tutto quanto fin qui rappresentato, sono seguite le richieste conclusivamente formulate dalle parti appellanti all'indirizzo di questa Corte perché, all'esito del presente giudizio, così provveda: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, accertati i fatti di cui in premessa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, riformare la sentenza
n.3310/2020del Tribunale di Napoli pubblicata il 07.05.2020, per l'effetto, rigettarle a domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile per i motivi di cui in narrativa;
-in subordine procedersi alle operazioni di formazione della massa ereditaria includendo i beni relitti e donati dal de cuius alla signora a seguito della rinnovazione dell'istruttoria, con Pt_5 espunzione dalla massa ereditaria dell'immobile di proprietà della sig.ra . Persona_4
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nelle more tra la notifica dell'atto di citazione in appello e la prima udienza di comparizione, fissata per il 17.5.2021, esattamente in data 13.3.2021, è deceduta l'appellata . Con ordinanza Parte_5
datata al 18.5.2021, questa Corte, sulla evidenza fornita dal procuratore degli appellanti del detto evento ha dichiarato l'interruzione del giudizio. In data 24.5.2021, è stata formulata istanza di riassunzione del procedimento;
fissata la nuova udienza di comparizione per il giorno 16.11.2021, con comparsa dell'11.11.2021 si è costituito ritualmente quale erede di Controparte_1 Parte_5
che ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese .
[...]
Con atto di comparsa depositato in data 8.3.2022 si è costituita Controparte_7
chiedendo preliminarmente di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, nonché l'inammissibilità dell'appello proposto ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. Nel Controparte_7
merito, poi, ha chiesto dichiararsi infondati i motivi di gravame, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5.4.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di , Controparte_2
, e , nonché degli eredi di ed ha fissato Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_5 per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.6.2023. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.11.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite),
è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del
18.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Con atto di comparsa depositato in data 17.12.2024, si è costituita quale erede Controparte_6
legittima di e germana di già costituito, impugnando e contestando Parte_5 Controparte_1
“l'avverso gravame in quanto inammissibile ed improcedibile, prima ancora che infondato in fatto e diritto”, e chiedendo la conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese. Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 18.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il gravame va esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 348-bis Controparte_7
c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale appellata, non appariva manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
Ancora in via pregiudiziale, per ciò che attiene all'eccezione sollevata dall'appellata in relazione all'art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa per confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100).
Sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Esposti in premessa i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
Come già visto, con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione dell'art. 564 c.c. per non aver il primo Giudice dichiarato inammissibile l'azione di riduzione formulata dall'attrice nell'atto introduttivo, malgrado la stessa non avesse accettato l'eredità Parte_5
con beneficio d'inventario. La censura non coglie nel segno.
Come noto, l'azione di riduzione ex art. 564 c.c. è vòlta ad accertare l'esistenza di una lesione della quota di legittima e, dall'accertamento, fa derivare, automaticamente, la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario. L'azione di riduzione a tutela dei legittimari, poi, è sottoposta, dal tenore letterale della stessa norma codicistica, a due distinte condizioni poste a carico dell'attore legittimario: la prima è che vi sia stata accettazione con beneficio d'inventario da parte del legittimario che si assume leso (salvo che si tratti di legittimario integralmente pretermesso). Essa è necessaria solo se diretta contro legittimari e donatari non istituiti eredi, assolvendo la funzione di garantire i legatari e donatari estranei all'eredità in ordine all'effettiva entità del patrimonio.
La seconda condizione per poter esperire l'azione di riduzione è che vi sia, da parte dell'agente, imputazione ex se di tutte le liberalità ricevute in vita dal de cuius, siano esse donazioni (che non siano esenti da collazione ex art. 564 comma 5 c.c.), legati o lasciti testamentari a titolo universale, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. L'allegazione della lesione della legittima, infine, comporta la definizione del valore della medesima quota assunta lesa. Il legittimario leso deve, cioè, determinare il suddetto valore in ragione della consistenza del patrimonio relitto, specificando e dimostrando che non vi siano altri beni su cui soddisfarsi (oltre quelli che formano oggetto dell'azione), individuando puntualmente le disposizioni lesive da riunire fittiziamente al patrimonio relitto (art. 556 c.c.) e precisando, come detto, le donazioni e i legati ricevuti, rispetto ai quali non vi sia stata dispensa alcuna (art. 564, comma 2, c.c.).
Il pretermesso è tenuto, pertanto, ad un puntuale onere allegatorio, cui si ricollega un altrettanto stringente onere probatorio, dovendo l'attore anche dimostrare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario, il cui valore è pari a quello della sua quota di riserva. Affinché il diritto alla legittima possa riconoscersi è, pertanto, sempre necessaria la previa ricostruzione di tutti i beni costituenti il patrimonio ereditario. Infine, qualora il legittimario fosse, come nel caso de quo, solamente leso e non del tutto pretermesso, ovvero chiamato all'eredità per una quota di valore insufficiente a coprire la legittima, aggiungerà alla precedente vocazione, testamentaria o legittima, la vocazione necessaria conseguita con l'azione di riduzione vittoriosamente esperita. La pronuncia che dichiara la riduzione, cioè, una volta accertata la lesione dei diritti del legittimario, rende inefficace, nei suoi confronti, la disposizione lesiva della legittima e consente l'applicazione della vocazione necessaria. Il legittimario acquista i beni non dal beneficiario della disposizione lesiva ma ex lege per vocazione necessaria.
Orbene, nel caso de quo, legittimamente agiva, in prime cure, in riduzione nei Parte_5
confronti dei figli ( nati dal primo matrimonio) del suo defunto marito , destinatari, Persona_2 durante la vita di quest'ultimo, di donazioni aventi ad oggetto la quasi totalità dei cespiti facenti parte del patrimonio del dante causa, così da limitare la consistenza del relictum alla sua morte ad un unico bene, il cui valore catastale e commerciale veniva dettagliatamente descritto in citazione, al fine di provarne l'insufficienza a coprire, appunto, la quota di legittima spettante alla deducente. Ebbene, come detto, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che agisce in riduzione deve sì aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ma solo e soltanto se le donazioni o i legati che si assumono lesivi siano stati fatti a persone non chiamate come coeredi, anche se hanno rinunciato all'eredità. La regola è dunque quella per cui il legittimario che, assumendo di essere leso nella quota di legittima, voglia agire in riduzione contro il donatario e/o legatario che non sia coerede deve accettare l'eredità con beneficio di inventario (art. 564 c.c.) e procedere all'inventario. Diversamente, egli potrà promuovere l'azione nei confronti dei soli coeredi, sempre che ne sussistano i presupposti, senza dover previamente effettuare un'accettazione beneficiata, come nel caso che qui ci occupa.
La ratio di tale previsione va ravvisata nell'esigenza di tutelare i terzi donatari e/o legatari – che potrebbero non avere contezza dell'effettiva consistenza e del valore del patrimonio ereditario – da azioni avventate del legittimario che agisca in riduzione nonostante la capienza del patrimonio lasciato dal defunto. Tale esigenza non è invece ravvisabile laddove l'azione sia esercitata nei confronti dei coeredi, come effettivamente fatto dalla nel giudizio di primo grado, poiché gli Pt_5
stessi sono dalla legge presuntivamente ritenuti consapevoli della consistenza del patrimonio ereditario e comunque in possesso degli strumenti utili a compiere ogni opportuna verifica (Cass. sentenza n. 19010/2024). Essendo, dunque, i convenuti in prime cure, i germani , Pt_1 Pt_2
, e , quali figli di , coeredi con l'attrice in primo grado, Pt_3 CP_8 Parte_4 Persona_2
odierna appellante, dei beni rientranti nel patrimonio del comune dante causa, la medesima Parte_5
, assumendosi lesa nella sua quota di legittima, era legittimata ad agire, come fatto, in riduzione
[...]
a prescindere dalla previa accettazione beneficiata dell'eredità, secondo il contenuto letterale della disposizione di cui all'art. 564 comma I c.c.; così com'era legittimata a chiedere, accertata la lesione, la riunione fittizia al patrimonio relitto dei cespiti donati in vita da , al fine di vedere Persona_2
congruamente reintegrata la sua quota di legittima. La riunione fittizia, infatti, “quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario”
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8174 del 14 marzo 2022). Alla luce di tutto quanto fin qui osservato, poteva, a norma dell'art. 564 I comma c.c., legittimamente promuovere, Parte_5 come in effetti aveva fatto, un'azione di riduzione senza preventiva accettazione beneficiata, ragione per la quale il qui discusso primo motivo di gravame va rigettato.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per aver il
Tribunale ivi omesso del tutto di pronunciarsi sulla contestazione, formulata in maniera asseritamente rituale in primo grado, relativa all'immobile già proprietà di e da questi ceduto alla sua Parte_1
ex- moglie con rogito a firma del notaio del 28.10.2011, all'esito Persona_4 Per_6
degli accordi di separazione.Il detto cespite non avrebbe potuto, secondo la prospettazione degli appellanti,essere oggetto della riduzione per lesione domandata dall'attrice, perché appunto non più nel patrimonio del coerede, ma di un terzo ( l'azione nei cui confronti non può che essere preceduta da una accettazione beneficiata). Ebbene, anche questo motivo di censura non appare condivisibile.
Riprendendo l'excursus dottrinale in tema di azione di riduzione, va qui aggiunto che l'efficacia esecutiva dell'azione di riduzione non tocca direttamente le disposizioni lesive, ma si limita a renderle inoperanti nei confronti del legittimario che ha vittoriosamente esperito l'azione. La sentenza che dispone la riduzione, cioè, non attua un trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, ma opera in modo che il trasferimento, posto in essere dal defunto con le disposizioni accertate come lesive, si consideri come non avvenuto nei confronti del legittimario. Si tratta di un'azione meramente personale, non reale, quindi non diretta erga omnes, né destinata a possessori o proprietari eventuali e/o attuali dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma efficace soltanto nei confronti dei destinatari diretti delle medesime disposizioni lesive (donatario, erede, legatario). La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel riconoscere l'azione di riduzione come diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, perché si propone non contro chi è l'attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni pretesamente lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali attribuzioni;
egli ha un diritto che può far valere in giudizio nei confronti del donatario e del legatario, cui corrisponde un'obbligazione in forza della quale costoro rispondono con tutto il loro patrimonio.
Nel caso che qui ci occupa, la , correttamente, aveva esperito l'azione nei confronti degli altri Pt_5
eredi di , dunque, anche nei confronti di , donatario, al pari dei suoi Persona_2 Parte_1
germani, in forza dell'atto a firma del notaio del 2006, della nuda proprietà di uno specifico Per_3
cespite, così qualificato nella c.t.u. dell'ing. “appartamento posto al piano primo – Persona_5 censito al Fl 12 – P.lla 203 – Sub. 4, con una superficie lorda commerciale di circa mq 120,00”.
L'azione di riduzione era stata, dunque, dalla , attrice in primo grado, legittimamente diretta Pt_5
anche contro , quale coerede, insieme a fratelli, oltre che donatario, dei cespiti la cui Parte_1
alienazione dal patrimonio del de cuius era parsa idonea a configurare, appunto, la contestata lesione,
a nulla rilevando che il bene era, all'atto dell'azione di riduzione proposta, ormai fuori della disponibilità del detto donatario per averne trasferito la proprietà - con atto a firma del notaio Per_6
in Poggibonsi del 28.10.2011- alla in esecuzione degli accordi Parte_7 Persona_4
intervenuti in sede di separazione. Infatti, qualora, come nel caso de quo, siano ridotti un legato oppure una donazione, si instaura una comunione su quello specifico bene tra il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione ed il beneficiario del legato o della donazione. Si tratta di una contitolarità relativa a cose singolarmente individuate, che si sostanzia nell'immissione del legittimario nel possesso pro-quota del bene o dei beni oggetto della disposizione resa inefficace con la riduzione, nel senso che lo stesso ottiene una quota supplementare di eredità che, assieme a quella già ottenuta, sia tale da integrare la riserva. Questo, evidentemente, rende completamente irrilevante l'accertamento dell'identità dell'effettivo ed attuale titolare del bene che si vuole riunire fittiziamente per effetto della riduzione, essendo tale aspetto rilevante, al contrario, soltanto in sede di esperimento di una ulteriore azione di restituzione. Tuttavia, qualora il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, il legittimario vittorioso, prima dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario, avrà l'onere di esperire nei confronti dello stesso donatario beneficiario della disposizione lesiva, l'azione di restituzione per equivalente, ossia di chiedere al beneficiario il tantundem, cioè una somma di denaro che rappresenti il valore del bene determinato con riferimento alla data dell'apertura della successione e solo laddove il leso non possa in tal modo ottenere soddisfazione della sua quota di legittima, nemmeno per equivalente, tramite l'escussone dei beni del beneficiario della disposizione lesiva, potrà agire in restituzione nei confronti dei successivi acquirenti dei relativi cespiti, salvo che siano trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della prima donazione lesiva: “L'azione di riduzione, ancorché si concluda con l'attribuzione di beni determinati al legittimario, ha come legittimato passivo soltanto il beneficiario della disposizione lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa dev'essere reintegrata, i quali sono invece, legittimati passivi della diversa azione di restituzione, conseguente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione” (principio quest'ultimo reiteratamente richiamato dalla Suprema Corte;
cfr., tra le altre, Cass. sent. 3243/80). Appare tuttavia evidente come preliminare a questo ulteriore genere di azioni, sia l'accertamento della effettività della lesione legittimante l'agire in riduzione e l'esperimento dei rimedi posti dall'ordinamento a tutela della quota di legittima, rimedi che sono preordinati a compulsare i soli beneficiari diretti delle donazioni che si assumono lesive, come nel caso di , legittimamente convenuto nel giudizio di riduzione insieme ai suoi fratelli, Parte_1
, e , dall'attrice in prime cure, , potendosi in quella Pt_4 Pt_3 CP_8 Pt_2 Parte_5
sede come in questa completamente prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione quanto all'attuale ed effettiva titolarità dei beni oggetto delle disposizioni lesive. Ne consegue l'infondatezza del motivo di gravame. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione del loro diritto di difesa per avere il primo Giudice respinto le richieste di prova articolate ed altresì omesso qualsiasi valutazione in ordine alla documentazione versata in atti dagli originari convenuti, relativa ai cespiti asseritamente ricevuti in vita dalla e non imputati. Inoltre, con la medesima doglianza, è stata altresì eccepita Pt_5
l'erronea valutazione operata dalla c.t.u. circa il valore degli immobili oggetto del giudizio, ai fini del calcolo delle quote poste in compensazione.
Ebbene, quanto al fatto che il giudicante in prime cure non avrebbe valutato congruamente le prove richieste e, comunque, non conteggiato nella massa ereditaria le somme di denaro e gli altri beni che l'attrice avrebbe ricevuto dal de cuius , sul punto, quello stesso giudicante, aveva Persona_2
avuto modo di pronunciarsi come segue: “Parte convenuta si limitava a formulare un generico ordine di esibizione ex art. 210 cpc indiscriminatamente rivolto agli estratti di cc del de cuius negli “Istituti CP_ di credito e negli uffici postali di Afragola e Capo di Monte” e nei confronti dell' con riferimento alle somme 'riscosse e da riscuotere a titolo di pensione'. È evidente che tale generica richiesta, senza neanche l'individuazione degli estremi dei cc di cui era titolare il defunto, ha reso inammissibile l'istanza. D'altra parte, le somme di cui ai vaglia postali allegati alla memoria ex art.
183, 6°c n 2 cpc dai convenuti, che provano dei pagamenti eseguiti dai figli in favore del padre durante gli anni 2005/2012, non sono assolutamente indicativi della presenza di un saldo attivo di cc al momento della morte del de cuius. Anche in merito all'auto ed ai monili (prima indicati come di proprietà della madre dei convenuti anch'ella defunta, e poi della figlia e del padre Pt_3
) l'allegazione è del tutto generica non essendovi né un inventario dei gioielli, né una prova Per_2 della loro presenza nell'asse ereditario al momento della morte del de cuius. Per quanto attiene la
Citroen tg CM 192 PH dalla copia depositata dell'archivio PRA risulta solo una intestazione in favore dell'attrice in data 17.07.12 a seguito di scrittura privata ma non vi è indicazione del nominativo del primo intestatario del veicolo e, soprattutto, alla data indicata il de cuius era già morto”. A ciò, deve aggiungersi che, come noto, l'odierna configurazione del giudizio di appello fa sì che i criteri di riparto dell'onere probatorio, generalmente desumibili dall'art. 2697 c.p.c., sono tali per cui l'appellante – attore nell'invocata revisio – è tenuto a dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'erroneità e/o l'invalidità della decisione del giudice di prime cure, anche rispetto alla richieste od evidenze probatorie ivi ignorate, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste. Conseguentemente l'inerzia dell'appellante nel provare i fatti posti a fondamento del proprio gravame indipendentemente dal comportamento processuale delle altre parti, determina sempre la sua soccombenza in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c. Non è chi non veda come la parte appellante anche in questo grado di giudizio, a fronte della richiesta collazione, si sia mantenuta su un livello di genericità con richieste di carattere esplorativo che sono state correttamente ritenute inammissibili in primo grado (e ciò sia in ordine alle somme, “riscosse e da riscuotere a titolo di pensione” e “di cui ai vaglia postali allegati alla memoria ex art. 183, 6°c n 2”, che in vita la Pt_5
Per_ avrebbe ricevuto dallo , sia in ordine ai monili e ai gioielli, “per un valore di € 10.000”, che lo Per_ stesso le avrebbe donato in costanza di matrimonio, sia, infine, in ordine all'autovettura, una
Citroen targata CM192PH, rispetto alla quale veniva in evidenza un'unica intestazione in assoluto e in favore della sola attrice, apparsa come unica proprietaria del mezzo da sempre). Sulla scorta di tali argomentazioni le dette istanze istruttorie non meritano accoglimento, così confermando la pronuncia di rigetto.
Quanto invece al preteso errato calcolo di stima del valore complessivo della massa, operato dal c.t.u.ing. in prime cure, a riprova del quale veniva prodotta, per la prima volta in Persona_5
questa sede, una consulenza di parte a firma del geom. , va osservato quanto Controparte_14 segue. In primis, va sgombrato il campo da ogni dubbio in merito all'ammissibilità di una consulenza di parte in sede di appello. La Suprema Corte, infatti, ha precisato ancora di recente che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'articolo 345 del
Cpc, è ammissibile anche in appello” (Cass. sentenza 15 febbraio 2022, n. 4933). Del pari, le parti possono legittimamente sollevare rilievi critici alla c.t.u. – relativi alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice – per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale piuttosto che in appello. Tale possibilità è ammessa purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Ed invero detti rilievi critici, ove non integrino (come nel caso di specie, in relazione al motivo in esame) eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (cfr.
Cass.n.7339/2023). Ciò detto, va ulteriormente osservato che il problema dell'impugnazione della sentenza di primo grado che abbia recepito e posto a base della decisione le conclusioni di merito svolte dal consulente di ufficio, non si differenzia dalla elaborazione che la giurisprudenza ha ormai definitivamente raggiunto in tema di ammissibilità-inammissibilità dell'appello, alla luce del principio di simmetria. Pertanto, è necessario sempre considerare che più è stringente e approfondita la motivazione della sentenza laddove recepisce i risultati della consulenza, maggiormente specifica dovrà essere la censura, la quale non può consistere né nella generica affermazione di non condivisione dei risultati, né nella reiterazione dei chiarimenti richiesti in sede di procedimento di consulenza e ai quali il ed il giudice poi hanno dato congrua risposta. CP_15 Nel caso che qui occupa, gli appellanti hanno argomentato la loro critica alle osservazioni tecniche recepite in sentenza per mezzo della c.t.p. depositata in questo grado a firma del geom. . CP_12
Tuttavia, non pare sussistano ragioni per ritenere errata la stima dei beni facenti parte della massa ereditaria operata dal c.t.u, essendo le relative valutazioni immuni da vizi logici e giuridici, ed avendo il consulente indicato compiutamente i criteri adottati per addivenire a tale stima. Al riguardo il tecnico ha precisato di avere fatto riferimento – ai fini della determinazione del valore dei fabbricati
– al criterio di stima c.d. “sintetico comparativo”, “basato sulla comparazione del bene da stimare con altri analoghi di prezzo noto desunto dalla banca delle quotazione dell'Agenzia del Territorio di
Napoli”, considerando “le caratteristiche posizionali intrinseche ed estrinseche di ogni immobile che concorrono al valore di stima”, nonché “l'età degli immobili, quali emergono dall'esame dei materiali, le rifiniture e lo stato attuale di conservazione, le loro ubicazioni, le specifiche attuali destinazioni, tenendo presente le risultanze delle indagini di mercato esperite in loco ed afferenti alla conoscenza dei prezzo che normalmente, per immobili similari, vengono praticati nelle libere contrattazioni di compravendita […]” (ivi, pp. 47 -48). Il criterio di stima utilizzato per la suddetta valutazione ha tenuto conto, poi, del metodo sintetico del costo di superficie definito dalla Legge
392/1978 sull'equo canone, norma che prevede la determinazione del valore commerciale dell'immobile moltiplicando il costo euro/mq per la superficie convenzionale espressa in mq e rettificando il costo mediante l'utilizzo di coefficienti correttivi definiti dalla medesima Legge
292/78. Il parametro utilizzato per la determinazione del valore commerciale, infine, è “il costo di superficie (euro/mq) che viene ricavata dalla baca dati delle quotazioni Immobiliari dell'agenza del territorio di Napoli, condotte nella medesima zona del territorio comunale”. Osserva questa Corte pertanto che la correttezza e congruità di tali valutazioni non è contrastata da convincenti argomentazioni di segno contrario offerte nella relazione peritale di parte, per cui non vi è ragione di discostarsi da esse quanto alla stima della massa complessiva come operata dall'ing. e recepita Per_5
nella sentenza qui gravata.
Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno rappresentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver ritenuto che la domanda di simulazione degli atti di donazione a firma del notaio del 2006, asseritamente lesivi e dai quali era loro derivata la titolarità degli immobili, Per_3
fosse tardiva, assumendo, al contrario, che la stessa potesse e dovesse essere inquadrata piuttosto come eccezione e di conseguenza legittimamente proponibile anche in appello. Premesso che per questa Corte non sussista dubbio alcuno circa il fatto che l'accertamento della simulazione relativa, secondo la domanda ritualmente formulata in prime cure dagli odierni appellanti – “Dovrà pertanto essere accertata la simulazione dell'atto, che dissimulava un contratto di comodato, e che pertanto comporta che il bene immobile de quo non sia collazionato alla massa ereditaria poiché non facente parte del donatum” – rivesta pienamente la forma di una vera e propria domanda, non potendo la stessa qualificarsi quale mera eccezione, va tuttavia precisato quanto segue. Come noto, sia le eccezioni (processuali o di merito) che le domande riconvenzionali devono essere proposte a pena di decadenza (art. 167 c. 2 c.p.c.), nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.), ovvero dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei detti termini. Pertanto, in caso di costituzione tempestiva, il convenuto può legittimamente proporre la domanda o l'eccezione riconvenzionale;
invece, in caso di costituzione tardiva (ad esempio, in udienza), può solo svolgere mere difese o eccezioni che siano rilevabili anche d'ufficio, mentre decade dal diritto di proporre la domanda riconvenzionale e la chiamata di terzo.
La ratio della preclusione è ispirata alla necessità di garantire celerità e concentrazione al processo: perseguendosi, infatti, un interesse pubblico, l'inosservanza del termine entro cui proporre la domanda è rilevabile d'ufficio, anche in sede di impugnazione, salvo il caso in cui si sia formato il giudicato implicito (Cass. sent. 4901/2007). Ebbene, nel caso de quo, a fronte della prima udienza di comparizione fissata in prime cure per il giorno 22.1.2013, gli odierni appellanti, convenuti in primo grado, si costituivano in giudizio, a ministero degli avv.ti Michelotti e Trani, solamente in data
24.1.2013, due giorni oltre la data della prima comparizione, incorrendo così nella testé menzionata decadenza processuale ritualmente rilevata in sentenza dal primo giudicante, che sul punto così si esprimeva: “in ordine alla domanda volta a fare dichiarare simulate le donazioni eseguite in vita da parte del de cuius la stessa deve dichiararsi inammissibile perché formulata da , Parte_1 Parte_3
, , in comparsa costitutiva depositata oltre i termini ex art. 167 cpc, ragione per
[...] Parte_2 cui l'intero donatum deve essere calcolato ai fini della riunione fittizia”. Dunque, la contestazione mossa dai convenuti circa la ricorrenza dei presupposti per la simulazione relativa, pur potendo esser qualificata in termini di eccezione, risulta pur sempre in questa sede affetta dal vizio processuale di intempestività, già puntualmente denunciato in prime cure, vizio che ne ha impedito il vaglio nel merito già da parte di quello stesso Giudice e che rileva esizialmente anche in questa sede. La indicata domanda, finalizzata alla dichiarazione della simulazione delle donazioni era, ed è, da intendersi formulata in via riconvenzionale, in quanto diretta a modificare il contenuto decisorio della domanda introdotta dall'attrice e, quindi, andava proposta tempestivamente, entro il termine di venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione indicata in citazione. Anche tale motivo deve essere pertanto disatteso.
In definitiva il gravame va respinto;
ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00). In considerazione della natura della causa e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori medi n relazione a tutte le fasi del grado. Va liquidato pertanto in favore dell'appellato Controparte_1
l'importo di € 14.317,00 a titolo di compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. EL Forte dichiaratosi antistatario. In favore di CP_6
costituita in qualità di erede di con comparsa depositata in data 16.12.2024,
[...] Parte_5
va liquidato il minor l'importo di € 8.080,00 a lei dovuto - per le sole fasi di studio e decisionale del giudizio- a titolo di compensi.
Vanno compensate anche per questo grado, le spese processuali nel rapporto tra gli appellanti ed
, citata in giudizio solo per ragioni di litisconsorzio processuale. Controparte_7
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4393/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dai germani , e , avverso la Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
sentenza n. 3310/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7.5.2020;
3. condanna gli appellanti , e in solido al pagamento delle Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
spese di lite in favore di che liquida complessivamente in euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi professionali , oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% ) CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv.EL Forte;
4. condanna gli appellanti , e in solido al pagamento delle Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
spese di lite in favore di che liquida complessivamente in euro 8.080,00 per Controparte_6
compensi professionali , oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% ) CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
5. compensa le spese del presente grado tra gli appellanti ed . Controparte_7
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dei germani , e , di un ulteriore importo Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio Il consigliere est.
Rosanna De Rosa