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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 161/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2020 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in NA alla via Kamuth n. 6, in proprio e nella qualità
-ATTORE-
Contro
nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Pt_5
nato ad [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._5 Parte_6
nato a [...] il [...] (C.F.: ), nato
[...] C.F._6 Parte_7
ad Agira (EN) il 28.09.1944 (C.F.: , nato ad [...] il C.F._7 Parte_8
12.09.1947 (C.F.: ), , nata a [...] il [...] C.F._8 Parte_9
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in NA alla via Libero Grassi n 18 C.F._9 presso lo studio dell'Avv. Valentina Divita (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._10
difende, giusta procura in atti pagina 1 di 6 -CONVENUTI-
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._11 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), nato a Pt_10 C.F._12 Parte_11
Trapani (TP) il 25.06.1951 (C.F.: ), nata a [...] C.F._13 Parte_12
Valentia (VV) il 03.07.1948 (C.F.: , nata a [...] C.F._14 Parte_13
Armerina (EN) il 23.02.1991 (C.F.: ), nato ad [...] il C.F._15 Parte_14
18.01.1976 (C.F.: ), nata ad [...] il [...] C.F._16 Parte_15
(C.F.: ), nata a [...] il [...] C.F._17 Parte_16
(C.F.: , nata ad [...] l'[...] (C.F.: C.F._18 Parte_17
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._19 CP_3
C.F._20
-CONVENUTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2019, l'attore ha chiesto di “In via preliminare concedere, inaudita altera parte, ed anteriormente all'udienza suindicata la sospensione della provvisoria esecuzione della deliberazione assembleare di cui al verbale del: 16/dicembre/2019 ricorrendo entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito dichiarare
l'annullabilità, o previa apposita statuizione emettere declaratoria di inefficacia, della deliberazione assembleare di cui al verbale del: 16/dicembre/2019 sussistendo la violazione dell'art. 66 delle
Disposizioni di Attuazione del Codice Civile in relazione al procedimento di convocazione della suddetta assemblea ed alla valida formazione della volontà assembleare”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, i convenuti costituiti in giudizio hanno precisato le conclusioni, insistendo nelle richieste spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte: “- in via preliminare e di rito dichiarare improcedibile la domanda, per violazione dell'art 71 quater Disp
Att C.C. - Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda per carenza di legittimazione attiva e per l'effetto respingere la domanda, per essere anche infondata in fatto e diritto,
pagina 2 di 6 e data la temerarietà dell'azione, condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2019, l'attore, premesso di avere svolto le funzioni di amministratore del sito in NA alla via Civiltà del Lavoro n. 1 - Controparte_4
1/A, ha rappresentato di essere stato illegittimamente revocato con delibera assembleare del
05.12.2019, impugnata con autonomo giudizio;
con il suddetto atto di citazione, l'attore ha impugnato la successiva delibera assembleare del 16.12.2019 con la quale l'assemblea dei condomini ha nominato amministratore del condominio, con conferimento anche dell'incarico di revisore dei conti, la dr.ssa
, rilevandone l'illegittimità per violazione dell'art 66 Disp. Att. C.C. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 10.09.2020, i condomini indicati in epigrafe, hanno segnalato che anche la delibera assembleare del 05.12.2019, avente ad oggetto la revoca del mandato all'amministratore, è stata oggetto di impugnazione innanzi a codesto Tribunale
(giudizio iscritto al n. 1772/2019 R.G.) e, preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 71 quater Disp. Att. C.C., nel merito, hanno rilevato l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva.
Con Ordinanza resa alla prima udienza, celebratasi il 31.03.2021 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 71 quater Disp. Att. C.C. e dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 28/2010, ha assegnato all'attore termine di giorni 15 per presentare la domanda di mediazione obbligatoria, rinviando per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità all'udienza del giorno 07.12.2021, poi rinviata d'ufficio al 24.05.2022.
Con le note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza i convenuti hanno rappresentato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità della proposta azione con condanna dell'attore “al pagamento delle spese di lite, nonché ai danni per lite temeraria, per aver costretto i convenuti a resistere ad un giudizio privo di ogni fondamento, nella misura equitativa di € 1.000,00 o in quella ritenuta di giustizia”.
In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.09.2024, i convenuti hanno reiterato le suddette richieste.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I convenuti CP_2 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
e sebbene ritualmente citati in giudizio, non hanno inteso costituirsi, per
[...] CP_3
cui, nella presente sede, deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda attrice verte in materia di diritti condominiali e, quindi, soggiace all'onere di previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.
Lgs. n. 28/2010.
Dunque, l'attore avrebbe dovuto promuovere, per come altresì onerato dal giudice, il procedimento di mediazione che, invece, non risulta essere stato esperito nel termine di 15 giorni all'uopo assegnato, né successivamente.
I convenuti tempestivamente costituiti hanno insistito nell'eccepito difetto della condizione di procedibilità della domanda.
La mancata proposizione del procedimento di mediazione nel termine assegnato, in difetto di qualunque deduzione e prova dell'esistenza di un giustificato motivo di impedimento e/o richiesta di proroga in data anteriore alla relativa scadenza, non può che comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità espressamente prevista dal richiamato art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n.
28/2010, ratione temporis vigente, per cui va dichiarata l'improcedibilità della domanda, con definizione in rito del processo.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti, occorre rilevare che la liquidazione giudiziale in via equitativa del danno può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1
e 2 c.p.c.
pagina 4 di 6 Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso -alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il Legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie, l'attore, dopo l'iscrizione a ruolo, non ha più compiuto alcun atto del processo, non ha presenziato ad alcuna udienza, non ha promosso il procedimento obbligatorio di mediazione, avendo, peraltro, introdotto parallelo giudizio iscritto al n. 1772/2019 R.G., analogamente dichiarato improcedibile.
La somma a cui va condannato l'attore va stabilita con giudizio equitativo in € 500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 (come modificati dal D.M. n. 147/2022), applicando i parametri minimi previsti per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, tenendo conto della natura della causa, della definizione in rito della controversia nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
161/2020:
- DICHIARA la contumacia dei sig.ri CP_2 Parte_10 Parte_11 [...]
Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, e
[...] Parte_17 CP_3
- DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
- CONDANNA l'attore alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- CONDANNA, altresì, l'attore al pagamento in favore dei convenuti costituiti della somma equitativamente determinata di € 500,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
NA, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 161/2020 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in NA alla via Kamuth n. 6, in proprio e nella qualità
-ATTORE-
Contro
nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Pt_5
nato ad [...] il [...] (C.F.: ),
[...] C.F._5 Parte_6
nato a [...] il [...] (C.F.: ), nato
[...] C.F._6 Parte_7
ad Agira (EN) il 28.09.1944 (C.F.: , nato ad [...] il C.F._7 Parte_8
12.09.1947 (C.F.: ), , nata a [...] il [...] C.F._8 Parte_9
(C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in NA alla via Libero Grassi n 18 C.F._9 presso lo studio dell'Avv. Valentina Divita (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._10
difende, giusta procura in atti pagina 1 di 6 -CONVENUTI-
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), CP_2 C.F._11 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), nato a Pt_10 C.F._12 Parte_11
Trapani (TP) il 25.06.1951 (C.F.: ), nata a [...] C.F._13 Parte_12
Valentia (VV) il 03.07.1948 (C.F.: , nata a [...] C.F._14 Parte_13
Armerina (EN) il 23.02.1991 (C.F.: ), nato ad [...] il C.F._15 Parte_14
18.01.1976 (C.F.: ), nata ad [...] il [...] C.F._16 Parte_15
(C.F.: ), nata a [...] il [...] C.F._17 Parte_16
(C.F.: , nata ad [...] l'[...] (C.F.: C.F._18 Parte_17
), nato ad [...] il [...] (C.F.: C.F._19 CP_3
C.F._20
-CONVENUTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2019, l'attore ha chiesto di “In via preliminare concedere, inaudita altera parte, ed anteriormente all'udienza suindicata la sospensione della provvisoria esecuzione della deliberazione assembleare di cui al verbale del: 16/dicembre/2019 ricorrendo entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito dichiarare
l'annullabilità, o previa apposita statuizione emettere declaratoria di inefficacia, della deliberazione assembleare di cui al verbale del: 16/dicembre/2019 sussistendo la violazione dell'art. 66 delle
Disposizioni di Attuazione del Codice Civile in relazione al procedimento di convocazione della suddetta assemblea ed alla valida formazione della volontà assembleare”.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, i convenuti costituiti in giudizio hanno precisato le conclusioni, insistendo nelle richieste spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito trascritte: “- in via preliminare e di rito dichiarare improcedibile la domanda, per violazione dell'art 71 quater Disp
Att C.C. - Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda per carenza di legittimazione attiva e per l'effetto respingere la domanda, per essere anche infondata in fatto e diritto,
pagina 2 di 6 e data la temerarietà dell'azione, condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.12.2019, l'attore, premesso di avere svolto le funzioni di amministratore del sito in NA alla via Civiltà del Lavoro n. 1 - Controparte_4
1/A, ha rappresentato di essere stato illegittimamente revocato con delibera assembleare del
05.12.2019, impugnata con autonomo giudizio;
con il suddetto atto di citazione, l'attore ha impugnato la successiva delibera assembleare del 16.12.2019 con la quale l'assemblea dei condomini ha nominato amministratore del condominio, con conferimento anche dell'incarico di revisore dei conti, la dr.ssa
, rilevandone l'illegittimità per violazione dell'art 66 Disp. Att. C.C. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 10.09.2020, i condomini indicati in epigrafe, hanno segnalato che anche la delibera assembleare del 05.12.2019, avente ad oggetto la revoca del mandato all'amministratore, è stata oggetto di impugnazione innanzi a codesto Tribunale
(giudizio iscritto al n. 1772/2019 R.G.) e, preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 71 quater Disp. Att. C.C., nel merito, hanno rilevato l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva.
Con Ordinanza resa alla prima udienza, celebratasi il 31.03.2021 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 71 quater Disp. Att. C.C. e dell'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 28/2010, ha assegnato all'attore termine di giorni 15 per presentare la domanda di mediazione obbligatoria, rinviando per la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità all'udienza del giorno 07.12.2021, poi rinviata d'ufficio al 24.05.2022.
Con le note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza i convenuti hanno rappresentato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, insistendo per la dichiarazione di improcedibilità della proposta azione con condanna dell'attore “al pagamento delle spese di lite, nonché ai danni per lite temeraria, per aver costretto i convenuti a resistere ad un giudizio privo di ogni fondamento, nella misura equitativa di € 1.000,00 o in quella ritenuta di giustizia”.
In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.09.2024, i convenuti hanno reiterato le suddette richieste.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I convenuti CP_2 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
e sebbene ritualmente citati in giudizio, non hanno inteso costituirsi, per
[...] CP_3
cui, nella presente sede, deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, la domanda attrice verte in materia di diritti condominiali e, quindi, soggiace all'onere di previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.
Lgs. n. 28/2010.
Dunque, l'attore avrebbe dovuto promuovere, per come altresì onerato dal giudice, il procedimento di mediazione che, invece, non risulta essere stato esperito nel termine di 15 giorni all'uopo assegnato, né successivamente.
I convenuti tempestivamente costituiti hanno insistito nell'eccepito difetto della condizione di procedibilità della domanda.
La mancata proposizione del procedimento di mediazione nel termine assegnato, in difetto di qualunque deduzione e prova dell'esistenza di un giustificato motivo di impedimento e/o richiesta di proroga in data anteriore alla relativa scadenza, non può che comportare il mancato avveramento della condizione di procedibilità espressamente prevista dal richiamato art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n.
28/2010, ratione temporis vigente, per cui va dichiarata l'improcedibilità della domanda, con definizione in rito del processo.
Con riferimento alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti, occorre rilevare che la liquidazione giudiziale in via equitativa del danno può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono nel caso di specie i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96, commi 1
e 2 c.p.c.
pagina 4 di 6 Sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
In proposito, la più recente giurisprudenza ha affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso -alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ. n. 27623/2017).
Con la riforma dell'art. 96 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 il Legislatore ha quindi voluto sanzionare l'abuso dello strumento processuale per bilanciare il diritto di qualsiasi soggetto ad accedere alla giustizia per la tutela dei propri diritti (ex art. 24 Cost e 6 CEDU) con la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e l'economia processuale, atteso che agire o resistere in processo in maniera pretestuosa, senza validi motivi e con scopi meramente dilatori comporta un aggravio per l'intero sistema giurisdizionale.
Nel caso di specie, l'attore, dopo l'iscrizione a ruolo, non ha più compiuto alcun atto del processo, non ha presenziato ad alcuna udienza, non ha promosso il procedimento obbligatorio di mediazione, avendo, peraltro, introdotto parallelo giudizio iscritto al n. 1772/2019 R.G., analogamente dichiarato improcedibile.
La somma a cui va condannato l'attore va stabilita con giudizio equitativo in € 500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 (come modificati dal D.M. n. 147/2022), applicando i parametri minimi previsti per i giudizi di valore indeterminabile di bassa complessità, tenendo conto della natura della causa, della definizione in rito della controversia nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
161/2020:
- DICHIARA la contumacia dei sig.ri CP_2 Parte_10 Parte_11 [...]
Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, e
[...] Parte_17 CP_3
- DICHIARA l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore;
- CONDANNA l'attore alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- CONDANNA, altresì, l'attore al pagamento in favore dei convenuti costituiti della somma equitativamente determinata di € 500,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
NA, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6