CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 148/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
dott. Franco Davini Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Massa, pubblicata in data 4 luglio 2023, n. 389 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e per essa quale mandataria, in persona del suo procuratore Parte_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Lazzini del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fontana del foro di Massa per mandato in atti;
[...]
APPELLATI
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:
1 - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile, dunque respingere integralmente la comparsa di costituzione depositata da controparte per tutti i motivi meglio indicati in atti di causa;
- in via principale nel merito, in riforma della sentenza n. 389/2023, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., del diritto alla ripetizione degli addebiti effettuati sul rapporto in contestazione nel periodo antecedente il 20 marzo 2009; nel merito: - respingere l'opposizione promossa dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dal sig. CP_1
e dalla sig.ra quali fideiussori di perché integralmente Controparte_2 CP_3 CP_1 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella CP_1 sua qualità di debitrice principale, il sig. nella sua qualità di garante e nei limiti Controparte_2 della garanzia prestata, la sig.ra , nella sua qualità di garante e nei limiti della garanzia CP_3 prestata, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
A) Quanto a • €uro 56.288,39=, quale saldo debitore alla data del 23.3.2017 del c/c CP_1
n. 1549/24 accesso in data 31.10.2002 presso la filiale di LA (MS) della , ora Controparte_4
Filiale di LA (MS) di (saldo comprensivo degli interessi convenzionali, delle CP_5 commissioni trimestrali e delle spese di conto), oltre accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
• €uro 44.745,09=, di cui € 26.631,39= per capitale a scadere ed € 18.113,70= per rate insolute, quale saldo debitore, alla data del 27.3.2017, del finanziamento chirografario n. 741691664 acceso presso la Filiale di LA (MS) di CP_5
in data 6.3.2015 per originari € 40.000,00=, oltre interessi di mora al tasso legale ai sensi
[...] dell'art. 1224 c.c., tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
• €uro 51.715,21=, quale saldo debitore alla data del 22.3.2017 del rapporto anticipi n. 69834812 aperto presso la filiale di LA (MS) di oltre accessori ed interessi al CP_5 tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
per un importo complessivo di
€uro 152.748,69.
B) quanto a e , in forza della fideiussione generica per € 120.000,00= Controparte_2 CP_3
e della fideiussione specifica per € 40.000,00= • €uro 56.288,39=, quale saldo debitore alla data del 23.3.2017 del c/c n. 1549/24 accesso in data 31.10.2002 presso la filiale di LA (MS) della
, ora Filiale di LA (MS) di (saldo comprensivo degli Controparte_4 CP_5 interessi convenzionali, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto), oltre accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
• €uro 44.745,09=, di cui € 26.631,39= per capitale a scadere ed € 18.113,70= per rate insolute, quale saldo debitore, alla data del 27.3.2017, del finanziamento chirografario n. 741691664 acceso presso la Filiale di LA (MS) di in data 6.3.2015 per originari € 40.000,00=, oltre interessi di mora CP_5 al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c., tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
• €uro 51.715,21=, quale saldo debitore alla data del 22.3.2017 del rapporto anticipi n. 69834812 aperto presso la filiale di LA (MS) di oltre CP_5 accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
per un importo complessivo di €uro 152.748,69;
2 in ogni caso - con vittoria di competenze e onorari di causa, nonché di quelle della fase monitoria così come liquidate, oltre IVA e CAP, come per legge ed espressamente compreso il rimborso forfetario delle spese di lite.
in subordine, aderire all'ipotesi peritale più favorevole per la come meglio indicata in Ctu e CP_5 conseguentemente condannare gli appellati in solido tra loro alla corresponsione delle relative somme come ricalcolate all'esito dell'espletata perizia;
in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.
Per gli appellati:
“Tutto ciò posto, parte appellata, come sopra rappresentata e difesa, chiede di accogliere le seguenti conclusioni:
- respingere l'appello per la mancanza di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo in capo ad Pt_1
- in ogni caso, respingere l'appello, e confermare integralmente la sentenza n. 389/2023 del Tribunale di Massa;
- in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, parte appellata chiede di accogliere le seguenti domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello avversario:
- dichiarare la carenza di legittimazione di e/o il difetto di Parte_2 rappresentanza processuale di;
Parte_2
- nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 71/2019 del Tribunale di Massa, anche nei confronti dei fideiussori sig. e sig.ra , e rideterminare l'esatto Controparte_2 CP_3 ammontare di quanto eventualmente dovuto, anche in riferimento ai fideiussori sig.
[...]
e sig.ra ; revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 71/2019 del Tribunale di CP_2 CP_3
Massa nei confronti dei fideiussori sig. e sig.ra , a causa della nullità Controparte_2 CP_3 delle fideiussioni, anche per la violazione del codice del consumo;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore del difensore avv. Alessandro Fontana, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società in qualità di debitore CP_1 principale, e , entrambi in qualità di fideiussori di tale società, Controparte_2 CP_3 promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Massa, a favore della CP_5 Controparte_6
3 In particolare, la aveva ottenuto l'ingiunzione degli opponenti al pagamento della Controparte_5 somma pari ad euro 152,748,69 oltre interessi legali decorrenti dalle date di esigibilità dei singoli crediti dedotti al saldo ed alle spese del procedimento monitorio. Tale complessiva pretesa derivava dalle passività maturate a carico della Società debitrice principale in relazione ai rapporti intrattenuti con detto istituto di credito, che lo avevano indotto a revocare e mettere in mora la prima ed i garanti.
Mediante opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori, ritenendo che i titoli posti a fondamento della pretesa fossero viziati da diversi profili di illegittimità, concludevano chiedendo: i) la revoca e\o annullamento del decreto anche nei confronti dei fideiussori, e la rideterminazione dell'esatto ammontare di quanto eventualmente dovuto, anche in riferimento ai fideiussori;
ii) la revoca e annullamento del decreto nei confronti dei fideiussori, a causa della nullità delle fideiussioni.
2. Si costituiva in giudizio in nome e per conto di chiedendo: i) in via CP_7 CP_5 preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate circa i rapporti (di conto corrente e conto anticipi) in contestazione nel periodo antecedente il decennio dalla notifica della citazione e, quindi, per il periodo fino al 20 marzo 2009; ii) nel merito: di respingere l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna di e dei CP_1 fideiussori al pagamento di complessivi euro 152.748,69 oltre interessi.
3. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto limitatamente alla società opponente, respingendola per i garanti;
successivamente, istruiva la causa mediante C.t.u. contabile.
Nelle more del giudizio interveniva ex art. 111 c.p.c. in qualità di Parte_2 procuratrice di deducendo di essere divenuta esclusiva Controparte_8 titolare del credito già vantato da nei confronti di e dei garanti. Controparte_5 CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale: i) in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti e;
ii) in accoglimento parziale Controparte_2 CP_3 dell'opposizione proposta da revocava il decreto, condannando a CP_1 CP_1 corrispondere a complessivi euro 110.975,96, oltre interessi legali Controparte_9 dalla data di esigibilità dei singoli crediti;
iii) compensava per 1\3 le spese di lite e, per l'effetto, condannava a rifondere euro 10.000,00 per spese di lite;
iv) condannava CP_1 Parte_2
a rifondere e , in solido tra loro, euro 15.000,00 per Parte_2 Controparte_2 CP_3 spese di lite;
v) poneva le spese di c.t.u. per 2\3 a carico di e per 1\3 a carico di CP_1
Parte_2
4 4. Proponeva appello e per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2 concludendo: i) in via principale, per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
ii) in subordine, per l'adesione all'ipotesi peritale più favorevole per la CA come indicata in c.t.u. e condannare gli appellati, in solido tra loro, a corrispondere le relative somme come ricalcolate all'esito della perizia.
Si costituivano congiuntamente gli appellati concludendo per il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, riproponevano ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado.
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Tanto premesso, è opportuno analizzare il primo motivo di appello mediante il quale Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui, in relazione ai due contratti di fideiussione oggetto di contestazione, ha ritenuto che la CA - al momento della proposizione del ricorso monitorio - risultasse priva della facoltà di avanzare pretese nei confronti dei fideiussori, essendo scaduto oltre sei mesi prima il credito nei riguardi del debitore principale e non essendo idonea ad CP_1 interrompere il termine ex art. 1957 c.c. l'iniziativa stragiudiziale intrapresa da . CP_5
In particolare, parte appellante sostiene che la natura giuridica della fideiussione per cui è causa, cd.
“a semplice richiesta scritta”, comporterebbe una deroga all'art. 1957 c.c., bastando una semplice richiesta scritta (e non la proposizione di una azione giudiziale) per evitare la decadenza dalla fideiussione. Dunque, ritiene che la richiesta di pagamento avanzata al debitore principale ed Pt_1 ai garanti dopo la revoca degli affidamenti sia avvenuta entro i termini decadenziali, decorrenti dalla formale costituzione in mora della società e dei garanti e non dalla proposizione del ricorso monitorio.
L'appello è fondato. La Corte di Cassazione ha affermato che nel contratto di fideiussione la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” deve essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art.1957 C.C. deve essere osservato, nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto con una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria: richiesta che può essere rivolta indifferentemente, a scelta del creditore, contro l'uno o
5 l'altro dei condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti egualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., 26.09.2017, n.22346, Cass., 21.05.2008,
n.13078). Sembra dunque giustificata la conclusione che, quando il fideiussore è tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta”, il rispetto dell'art.1957 C.C. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta stragiudiziale rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. Questa è l'unica interpretazione che consente di attribuire un significato alla clausola in esame, che diversamente sarebbe priva di effetti, in applicazione del principio di conservazione del contratto (art.1367 C.C.).
Nella fattispecie, dopo aver comunicato in data 22 febbraio 2017 alla debitrice CP_5 principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e il recesso dai rapporti intrattenuti, ha intimato loro il pagamento con raccomandata del 17.05.2017; l'invio di tali raccomandate ha impedito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2. È necessario poi esaminare congiuntamente il secondo e terzo motivo di appello con i quali censura la sentenza nella parte in cui - rideterminando l'importo dovuto Controparte_10
a titolo di contratto di finanziamento (da a ), da 44.754 euro a 38.715,12 euro - CP_1 CP_5 ha fondato la propria decisione sugli esiti dell'attività di indagine svolta dal C.t.u. a suo dire, in assoluta autonomia, ultra-quesito, applicando illegittimamente sia una rielaborazione del piano di ammortamento sia un ricalcolo della rata ed applicando, inoltre, erroneamente l'art. 117 TUB, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la clausola determinativa del tasso di interesse non sarebbe stata adeguatamente determinata.
Sul punto la Corte rigetta i motivi e ritiene di confermare quanto statuito dal Tribunale. Ciò in quanto reputa condivisibili le motivazioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure sulla base delle conclusioni adottate dal Consulente tecnico che ha esaminato l'atteggiarsi del rapporto contrattuale, riscontrando un'erronea indicazione del TAEG e ritenendo sussistenti i presupposti per procedere all'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto di cui all'art. 117, co.
7, TUB, al fine di correggere la clausola determinativa del tasso non adeguatamente determinata.
3. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui, analizzando il Pt_1 contratto di conto corrente tra e , il Tribunale ha deciso di aderire alla CP_1 CP_5 soluzione indicata dal C.t.u. rideterminando il debito di da euro 56.288,39 ad euro CP_1
22.058,00. In particolare, l'appellante sostiene che: i) il C.t.u. non abbia risposto adeguatamente al
6 quesito postogli circa le “variazione del tasso di interesse” non comunicate al cliente, senza predisporre una diversa ipotesi di calcolo;
ii) la C.M.S. sia stata pattuita in modo determinato;
iii) sia corretto aderire alla tesi per cui le rimesse solutorie (che servono per individuare la prescrizione) si calcolano riguardo al cd. DO CA e non al DO Rettificato.
La Corte ritiene infondato e rigetta il motivo, ritenendo che correttamente il Tribunale ha ritenuto condivisibile la ricostruzione contabile a cui è pervenuto il C.t.u. in forza di un percorso motivazionale coerente ed esente da censure di ordine logico.
4. In considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello, è necessario analizzare le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che gli appellati hanno riproposto ai sensi dell'art 346 c.p.c.
4.1. In primo luogo, gli appellati ripropongono l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo all'appellante ex art. 77 c.p.c. e la questione della violazione dell'art. 106 Parte_2
TUB. L'eccezione non merita accoglimento in quanto, come correttamente rilevato da Parte_1 trattasi di questione affrontata e respinta dal Tribunale;
pertanto, sarebbe stato necessario proporre uno specifico motivo di appello incidentale sul punto.
4.2. In secondo luogo, gli appellati ripropongono la questione della nullità del finanziamento ex art. 1344 c.c. in quanto negozio in frode alla legge che elude norme imperative. Essi ritengono che sarebbe nullo il contratto di finanziamento perché stipulato al solo fine di azzerare lo scoperto del conto corrente di e non per mettere a disposizione del mutuatario nuova liquidità; dunque, CP_1 sarebbe frutto di un collegamento negoziale illecito. In particolare, a loro avviso il finanziamento costituirebbe il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative che vietano l'applicazione sul conto corrente di: i) interessi debitori con saldo usurario (L. n. 108/1996); ii) C.M.S. in violazione di legge e del contratto;
iii) capitalizzazione trimestrale di interessi debitori (art. 120 T.U.B., art. 1283 c.c.).
L'eccezione è infondata in quanto, innanzitutto il finanziamento può essere utilizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, anche se questo è costituito dell'utilizzo delle somme per sanare debiti pregressi verso la banca. In secondo luogo, non vi sono state violazioni di norme imperative in quanto, come affermato dal C.t.u., nel contratto di finanziamento in contestazione non sussistono interessi usurari e la sanzione che deriva dall'addebito di in violazione di legge e Pt_3 del contratto e dalla capitalizzazione trimestrale di interessi, in quanto non chiaramente esplicitati in contratto, non è la nullità ma, come correttamente statuito dal Tribunale, l'incertezza circa
7 l'effettivo costo dell'operazione giustifica l'applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, co. 7, TUB.
4.3. In terzo luogo, gli appellati ripropongono la questione della nullità delle fideiussioni per violazione Codice del consumo;
sul punto si osserva che, come correttamente rilevato da Pt_1
l'eccezione è inammissibile perché è stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello.
4.4. Infine, gli appellati ripropongono l'eccezione di inefficacia delle fideiussioni per violazione dell'art. 1341 c.c. in quanto ritengono che sia le fideiussioni sottoscritte da (in data CP_2
CP_ 5.11.2002) e da (in data 5.02.2007) sia quella rilasciata da entrambi per il contratto di finanziamento (in data 6.03.2015), prevedevano l'approvazione in blocco di varie clausole.
Conseguentemente, non sarebbe possibile affermare la sussistenza di una loro approvazione specifica. Si rileva che le clausole delle fideiussioni in contestazione sono tutte state doppiamente sottoscritte con richiami specifici e singolarmente individuati;
dunque, tale eccezione di inefficacia deve essere rigettata.
5. Per quanto riguarda le spese di lite, avuto riguardo ai rapporti tra i fideiussori e la Pt_4 appellante, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, caratterizzato dall'accoglimento di un motivo e dal rigetto dei restanti, la Corte ritiene di disporne la compensazione nella misura della metà riguardo ad entrambi i gradi di giudizio e di porre la restante metà, di entrambi i gradi, a carico dei fideiussori;
l'indicata misura della metà si liquida, tenuto conto di tutte le fasi, in applicazione del conferente scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro 260.000 - valore medio) di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm., quanto al primo grando, in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge e, quanto al giudizio di appello, in complessi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
Avuto riguardo ai rapporti tra l'appellante e la Società debitrice principale, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, caratterizzato dal rigetto di tutti i motivi di appello articolati in suo confronto, l'appellante deve essere condannato a rifondere le spese del presente grado in favore della seconda che liquida, tenuto conto di tutte le fasi, in applicazione del conferente scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro
260.000,00 – valori medi) di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
P.Q.M.
8 definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova pubblicata in data 4 luglio 2023, n. 389 promossa da:
e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
Parte_2
APPELLANTE
contro e ; CP_1 Controparte_2 CP_3
APPELLATI
dispone quanto segue:
accoglie il primo motivo di appello;
Respinge il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che conferma nel resto:
- condanna e in solido tra loro, in qualità di garanti, al pagamento in Controparte_2 CP_3 favore di e per essa, quale mandataria, di Parte_1 Parte_2 complessivi euro 110.975,96, oltre interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli crediti;
- compensa, nella misura della metà, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra (e per essa, quale mandataria, ed i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , e condanna questi ultimi in solido, in favore della prima, alla Controparte_2 CP_3 refusione della restante metà, che quantifica, quanto al primo grado in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge;
- condanna e per essa, quale mandataria, alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore di delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che CP_1 quantifica in complessivi euro 10.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.10.2025
9 Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 148/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
dott. Franco Davini Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Massa, pubblicata in data 4 luglio 2023, n. 389 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e per essa quale mandataria, in persona del suo procuratore Parte_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Lazzini del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fontana del foro di Massa per mandato in atti;
[...]
APPELLATI
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:
1 - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile, dunque respingere integralmente la comparsa di costituzione depositata da controparte per tutti i motivi meglio indicati in atti di causa;
- in via principale nel merito, in riforma della sentenza n. 389/2023, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi degli artt. 2934 e 2946 c.c., del diritto alla ripetizione degli addebiti effettuati sul rapporto in contestazione nel periodo antecedente il 20 marzo 2009; nel merito: - respingere l'opposizione promossa dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dal sig. CP_1
e dalla sig.ra quali fideiussori di perché integralmente Controparte_2 CP_3 CP_1 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore nella CP_1 sua qualità di debitrice principale, il sig. nella sua qualità di garante e nei limiti Controparte_2 della garanzia prestata, la sig.ra , nella sua qualità di garante e nei limiti della garanzia CP_3 prestata, in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme:
A) Quanto a • €uro 56.288,39=, quale saldo debitore alla data del 23.3.2017 del c/c CP_1
n. 1549/24 accesso in data 31.10.2002 presso la filiale di LA (MS) della , ora Controparte_4
Filiale di LA (MS) di (saldo comprensivo degli interessi convenzionali, delle CP_5 commissioni trimestrali e delle spese di conto), oltre accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
• €uro 44.745,09=, di cui € 26.631,39= per capitale a scadere ed € 18.113,70= per rate insolute, quale saldo debitore, alla data del 27.3.2017, del finanziamento chirografario n. 741691664 acceso presso la Filiale di LA (MS) di CP_5
in data 6.3.2015 per originari € 40.000,00=, oltre interessi di mora al tasso legale ai sensi
[...] dell'art. 1224 c.c., tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
• €uro 51.715,21=, quale saldo debitore alla data del 22.3.2017 del rapporto anticipi n. 69834812 aperto presso la filiale di LA (MS) di oltre accessori ed interessi al CP_5 tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
per un importo complessivo di
€uro 152.748,69.
B) quanto a e , in forza della fideiussione generica per € 120.000,00= Controparte_2 CP_3
e della fideiussione specifica per € 40.000,00= • €uro 56.288,39=, quale saldo debitore alla data del 23.3.2017 del c/c n. 1549/24 accesso in data 31.10.2002 presso la filiale di LA (MS) della
, ora Filiale di LA (MS) di (saldo comprensivo degli Controparte_4 CP_5 interessi convenzionali, delle commissioni trimestrali e delle spese di conto), oltre accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
• €uro 44.745,09=, di cui € 26.631,39= per capitale a scadere ed € 18.113,70= per rate insolute, quale saldo debitore, alla data del 27.3.2017, del finanziamento chirografario n. 741691664 acceso presso la Filiale di LA (MS) di in data 6.3.2015 per originari € 40.000,00=, oltre interessi di mora CP_5 al tasso legale ai sensi dell'art. 1224 c.c., tempo per tempo vigenti, dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
• €uro 51.715,21=, quale saldo debitore alla data del 22.3.2017 del rapporto anticipi n. 69834812 aperto presso la filiale di LA (MS) di oltre CP_5 accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo;
per un importo complessivo di €uro 152.748,69;
2 in ogni caso - con vittoria di competenze e onorari di causa, nonché di quelle della fase monitoria così come liquidate, oltre IVA e CAP, come per legge ed espressamente compreso il rimborso forfetario delle spese di lite.
in subordine, aderire all'ipotesi peritale più favorevole per la come meglio indicata in Ctu e CP_5 conseguentemente condannare gli appellati in solido tra loro alla corresponsione delle relative somme come ricalcolate all'esito dell'espletata perizia;
in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge”.
Per gli appellati:
“Tutto ciò posto, parte appellata, come sopra rappresentata e difesa, chiede di accogliere le seguenti conclusioni:
- respingere l'appello per la mancanza di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo in capo ad Pt_1
- in ogni caso, respingere l'appello, e confermare integralmente la sentenza n. 389/2023 del Tribunale di Massa;
- in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, parte appellata chiede di accogliere le seguenti domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento dell'appello avversario:
- dichiarare la carenza di legittimazione di e/o il difetto di Parte_2 rappresentanza processuale di;
Parte_2
- nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 71/2019 del Tribunale di Massa, anche nei confronti dei fideiussori sig. e sig.ra , e rideterminare l'esatto Controparte_2 CP_3 ammontare di quanto eventualmente dovuto, anche in riferimento ai fideiussori sig.
[...]
e sig.ra ; revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 71/2019 del Tribunale di CP_2 CP_3
Massa nei confronti dei fideiussori sig. e sig.ra , a causa della nullità Controparte_2 CP_3 delle fideiussioni, anche per la violazione del codice del consumo;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore del difensore avv. Alessandro Fontana, che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società in qualità di debitore CP_1 principale, e , entrambi in qualità di fideiussori di tale società, Controparte_2 CP_3 promuovevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Massa, a favore della CP_5 Controparte_6
3 In particolare, la aveva ottenuto l'ingiunzione degli opponenti al pagamento della Controparte_5 somma pari ad euro 152,748,69 oltre interessi legali decorrenti dalle date di esigibilità dei singoli crediti dedotti al saldo ed alle spese del procedimento monitorio. Tale complessiva pretesa derivava dalle passività maturate a carico della Società debitrice principale in relazione ai rapporti intrattenuti con detto istituto di credito, che lo avevano indotto a revocare e mettere in mora la prima ed i garanti.
Mediante opposizione a decreto ingiuntivo, gli attori, ritenendo che i titoli posti a fondamento della pretesa fossero viziati da diversi profili di illegittimità, concludevano chiedendo: i) la revoca e\o annullamento del decreto anche nei confronti dei fideiussori, e la rideterminazione dell'esatto ammontare di quanto eventualmente dovuto, anche in riferimento ai fideiussori;
ii) la revoca e annullamento del decreto nei confronti dei fideiussori, a causa della nullità delle fideiussioni.
2. Si costituiva in giudizio in nome e per conto di chiedendo: i) in via CP_7 CP_5 preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate circa i rapporti (di conto corrente e conto anticipi) in contestazione nel periodo antecedente il decennio dalla notifica della citazione e, quindi, per il periodo fino al 20 marzo 2009; ii) nel merito: di respingere l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto con condanna di e dei CP_1 fideiussori al pagamento di complessivi euro 152.748,69 oltre interessi.
3. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto limitatamente alla società opponente, respingendola per i garanti;
successivamente, istruiva la causa mediante C.t.u. contabile.
Nelle more del giudizio interveniva ex art. 111 c.p.c. in qualità di Parte_2 procuratrice di deducendo di essere divenuta esclusiva Controparte_8 titolare del credito già vantato da nei confronti di e dei garanti. Controparte_5 CP_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale: i) in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti e;
ii) in accoglimento parziale Controparte_2 CP_3 dell'opposizione proposta da revocava il decreto, condannando a CP_1 CP_1 corrispondere a complessivi euro 110.975,96, oltre interessi legali Controparte_9 dalla data di esigibilità dei singoli crediti;
iii) compensava per 1\3 le spese di lite e, per l'effetto, condannava a rifondere euro 10.000,00 per spese di lite;
iv) condannava CP_1 Parte_2
a rifondere e , in solido tra loro, euro 15.000,00 per Parte_2 Controparte_2 CP_3 spese di lite;
v) poneva le spese di c.t.u. per 2\3 a carico di e per 1\3 a carico di CP_1
Parte_2
4 4. Proponeva appello e per essa, quale mandataria, Parte_1 Parte_2 concludendo: i) in via principale, per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
ii) in subordine, per l'adesione all'ipotesi peritale più favorevole per la CA come indicata in c.t.u. e condannare gli appellati, in solido tra loro, a corrispondere le relative somme come ricalcolate all'esito della perizia.
Si costituivano congiuntamente gli appellati concludendo per il rigetto dell'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, riproponevano ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado.
La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Tanto premesso, è opportuno analizzare il primo motivo di appello mediante il quale Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui, in relazione ai due contratti di fideiussione oggetto di contestazione, ha ritenuto che la CA - al momento della proposizione del ricorso monitorio - risultasse priva della facoltà di avanzare pretese nei confronti dei fideiussori, essendo scaduto oltre sei mesi prima il credito nei riguardi del debitore principale e non essendo idonea ad CP_1 interrompere il termine ex art. 1957 c.c. l'iniziativa stragiudiziale intrapresa da . CP_5
In particolare, parte appellante sostiene che la natura giuridica della fideiussione per cui è causa, cd.
“a semplice richiesta scritta”, comporterebbe una deroga all'art. 1957 c.c., bastando una semplice richiesta scritta (e non la proposizione di una azione giudiziale) per evitare la decadenza dalla fideiussione. Dunque, ritiene che la richiesta di pagamento avanzata al debitore principale ed Pt_1 ai garanti dopo la revoca degli affidamenti sia avvenuta entro i termini decadenziali, decorrenti dalla formale costituzione in mora della società e dei garanti e non dalla proposizione del ricorso monitorio.
L'appello è fondato. La Corte di Cassazione ha affermato che nel contratto di fideiussione la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” deve essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art.1957 C.C. deve essere osservato, nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto con una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria: richiesta che può essere rivolta indifferentemente, a scelta del creditore, contro l'uno o
5 l'altro dei condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti egualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., 26.09.2017, n.22346, Cass., 21.05.2008,
n.13078). Sembra dunque giustificata la conclusione che, quando il fideiussore è tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta”, il rispetto dell'art.1957 C.C. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta stragiudiziale rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. Questa è l'unica interpretazione che consente di attribuire un significato alla clausola in esame, che diversamente sarebbe priva di effetti, in applicazione del principio di conservazione del contratto (art.1367 C.C.).
Nella fattispecie, dopo aver comunicato in data 22 febbraio 2017 alla debitrice CP_5 principale e ai garanti la revoca degli affidamenti e il recesso dai rapporti intrattenuti, ha intimato loro il pagamento con raccomandata del 17.05.2017; l'invio di tali raccomandate ha impedito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2. È necessario poi esaminare congiuntamente il secondo e terzo motivo di appello con i quali censura la sentenza nella parte in cui - rideterminando l'importo dovuto Controparte_10
a titolo di contratto di finanziamento (da a ), da 44.754 euro a 38.715,12 euro - CP_1 CP_5 ha fondato la propria decisione sugli esiti dell'attività di indagine svolta dal C.t.u. a suo dire, in assoluta autonomia, ultra-quesito, applicando illegittimamente sia una rielaborazione del piano di ammortamento sia un ricalcolo della rata ed applicando, inoltre, erroneamente l'art. 117 TUB, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la clausola determinativa del tasso di interesse non sarebbe stata adeguatamente determinata.
Sul punto la Corte rigetta i motivi e ritiene di confermare quanto statuito dal Tribunale. Ciò in quanto reputa condivisibili le motivazioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure sulla base delle conclusioni adottate dal Consulente tecnico che ha esaminato l'atteggiarsi del rapporto contrattuale, riscontrando un'erronea indicazione del TAEG e ritenendo sussistenti i presupposti per procedere all'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto di cui all'art. 117, co.
7, TUB, al fine di correggere la clausola determinativa del tasso non adeguatamente determinata.
3. Con il quarto motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui, analizzando il Pt_1 contratto di conto corrente tra e , il Tribunale ha deciso di aderire alla CP_1 CP_5 soluzione indicata dal C.t.u. rideterminando il debito di da euro 56.288,39 ad euro CP_1
22.058,00. In particolare, l'appellante sostiene che: i) il C.t.u. non abbia risposto adeguatamente al
6 quesito postogli circa le “variazione del tasso di interesse” non comunicate al cliente, senza predisporre una diversa ipotesi di calcolo;
ii) la C.M.S. sia stata pattuita in modo determinato;
iii) sia corretto aderire alla tesi per cui le rimesse solutorie (che servono per individuare la prescrizione) si calcolano riguardo al cd. DO CA e non al DO Rettificato.
La Corte ritiene infondato e rigetta il motivo, ritenendo che correttamente il Tribunale ha ritenuto condivisibile la ricostruzione contabile a cui è pervenuto il C.t.u. in forza di un percorso motivazionale coerente ed esente da censure di ordine logico.
4. In considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello, è necessario analizzare le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che gli appellati hanno riproposto ai sensi dell'art 346 c.p.c.
4.1. In primo luogo, gli appellati ripropongono l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo all'appellante ex art. 77 c.p.c. e la questione della violazione dell'art. 106 Parte_2
TUB. L'eccezione non merita accoglimento in quanto, come correttamente rilevato da Parte_1 trattasi di questione affrontata e respinta dal Tribunale;
pertanto, sarebbe stato necessario proporre uno specifico motivo di appello incidentale sul punto.
4.2. In secondo luogo, gli appellati ripropongono la questione della nullità del finanziamento ex art. 1344 c.c. in quanto negozio in frode alla legge che elude norme imperative. Essi ritengono che sarebbe nullo il contratto di finanziamento perché stipulato al solo fine di azzerare lo scoperto del conto corrente di e non per mettere a disposizione del mutuatario nuova liquidità; dunque, CP_1 sarebbe frutto di un collegamento negoziale illecito. In particolare, a loro avviso il finanziamento costituirebbe il mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative che vietano l'applicazione sul conto corrente di: i) interessi debitori con saldo usurario (L. n. 108/1996); ii) C.M.S. in violazione di legge e del contratto;
iii) capitalizzazione trimestrale di interessi debitori (art. 120 T.U.B., art. 1283 c.c.).
L'eccezione è infondata in quanto, innanzitutto il finanziamento può essere utilizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, anche se questo è costituito dell'utilizzo delle somme per sanare debiti pregressi verso la banca. In secondo luogo, non vi sono state violazioni di norme imperative in quanto, come affermato dal C.t.u., nel contratto di finanziamento in contestazione non sussistono interessi usurari e la sanzione che deriva dall'addebito di in violazione di legge e Pt_3 del contratto e dalla capitalizzazione trimestrale di interessi, in quanto non chiaramente esplicitati in contratto, non è la nullità ma, come correttamente statuito dal Tribunale, l'incertezza circa
7 l'effettivo costo dell'operazione giustifica l'applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, co. 7, TUB.
4.3. In terzo luogo, gli appellati ripropongono la questione della nullità delle fideiussioni per violazione Codice del consumo;
sul punto si osserva che, come correttamente rilevato da Pt_1
l'eccezione è inammissibile perché è stata proposta per la prima volta nel giudizio di appello.
4.4. Infine, gli appellati ripropongono l'eccezione di inefficacia delle fideiussioni per violazione dell'art. 1341 c.c. in quanto ritengono che sia le fideiussioni sottoscritte da (in data CP_2
CP_ 5.11.2002) e da (in data 5.02.2007) sia quella rilasciata da entrambi per il contratto di finanziamento (in data 6.03.2015), prevedevano l'approvazione in blocco di varie clausole.
Conseguentemente, non sarebbe possibile affermare la sussistenza di una loro approvazione specifica. Si rileva che le clausole delle fideiussioni in contestazione sono tutte state doppiamente sottoscritte con richiami specifici e singolarmente individuati;
dunque, tale eccezione di inefficacia deve essere rigettata.
5. Per quanto riguarda le spese di lite, avuto riguardo ai rapporti tra i fideiussori e la Pt_4 appellante, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, caratterizzato dall'accoglimento di un motivo e dal rigetto dei restanti, la Corte ritiene di disporne la compensazione nella misura della metà riguardo ad entrambi i gradi di giudizio e di porre la restante metà, di entrambi i gradi, a carico dei fideiussori;
l'indicata misura della metà si liquida, tenuto conto di tutte le fasi, in applicazione del conferente scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro 260.000 - valore medio) di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm., quanto al primo grando, in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge e, quanto al giudizio di appello, in complessi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
Avuto riguardo ai rapporti tra l'appellante e la Società debitrice principale, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, caratterizzato dal rigetto di tutti i motivi di appello articolati in suo confronto, l'appellante deve essere condannato a rifondere le spese del presente grado in favore della seconda che liquida, tenuto conto di tutte le fasi, in applicazione del conferente scaglione di riferimento (da euro 52.001 a euro
260.000,00 – valori medi) di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
P.Q.M.
8 definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova pubblicata in data 4 luglio 2023, n. 389 promossa da:
e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
Parte_2
APPELLANTE
contro e ; CP_1 Controparte_2 CP_3
APPELLATI
dispone quanto segue:
accoglie il primo motivo di appello;
Respinge il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che conferma nel resto:
- condanna e in solido tra loro, in qualità di garanti, al pagamento in Controparte_2 CP_3 favore di e per essa, quale mandataria, di Parte_1 Parte_2 complessivi euro 110.975,96, oltre interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli crediti;
- compensa, nella misura della metà, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra (e per essa, quale mandataria, ed i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , e condanna questi ultimi in solido, in favore della prima, alla Controparte_2 CP_3 refusione della restante metà, che quantifica, quanto al primo grado in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge;
- condanna e per essa, quale mandataria, alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore di delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che CP_1 quantifica in complessivi euro 10.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.10.2025
9 Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
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