Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4567 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Cercola Parte_1 C.F._1
al Viale degli Oleandri, 1 presso lo studio dell'avv. Candida Iorio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
CF. elettivamente domiciliato CP_1 Parte_2 C.F._2
in Afragola alla via A. Cerbone, 10 presso lo studio dell'avv. Raffaella Cerbone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti i minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
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Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato il 25.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio Persona_1
(nato a [...] il [...]) - regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 2 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 10-1-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori: si dà atto Persona_2
che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore verranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
2) Il figlio minore mantiene la residenza privilegiata presso l'abitazione materna sita in Caivano
(NA) alla Via Caruso n. 31.
3) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:
- due giorni infrasettimanali dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 16.00 e un giorno infrasettimanale dall'orario di uscita dalla scuola alla mattina del giorno seguente con pernotto presso il padre, il quale provvederà anche ad accompagnarlo all'istituto scolastico. Entro e non oltre il giorno della domenica che precede la settimana, il padre indicherà e comunicherà alla madre i giorni in cui terrà con sé il figlio;
in mancanza, i suddetti giorni infrasettimanali vengono indicati nel lunedì, mercoledì e venerdì.
In tutti i casi, il padre preleverà il figlio dall'istituto scolastico al termine dell'orario scolastico e, in caso di pernotto, lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
negli altri casi, lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Nei periodi di vacanza scolastica:
Tenuto conto dell'età (anni due), e delle esigenze del minore, il piccolo trascorrerà le Persona_1
festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i genitori;
trascorrerà con il padre Persona_1
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sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare, che il padre, secondo le sue ferie, provvederà a comunicare alla madre. A questo proposito entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno. Ciascuno dei genitori dovrà tenere informato l'altro della località ove il minore sarà condotto al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente. Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, Festa del Papà e della Mamma mentre i compleanni del figlio, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
4) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Controparte_2 Parte_1
concorso per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice ISTAT. La decorrenza di tale assegno di mantenimento è stata fissata dalle parti dal mese di novembre 2024, avendo il sig.
provveduto nel periodo antecedente al presente accordo al mantenimento del figlio CP_1
secondo le modalità di volta in volta concordate con la Sig. , la quale dichiara di non avere Pt_1 null'altro a pretendere per tale periodo. Tale assegno sarà versato con bonifico da effettuarsi al seguente codice IBAN [...];
5) L'assegno unico per il minore sarà percepito al 100% dalla madre, Persona_2
sig.ra ; Parte_1
6) Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN, e quelle scolastiche se concordate;
per la disciplina delle stesse i genitori si riportano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli Nord ed il COA degli avvocati di Napoli
Nord del 29.4.2020.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da Controparte_2
intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 gennaio 2025
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Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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