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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7754 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. 7754 del
Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Taiani (cf. Parte_1 C.F._1
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- Opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Mariagrazia Pomposelli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._3 procura in atti;
- Opposta -
NONCHÉ
Tribunale Ordinario di Firenze, in persona del Presidente p.t.;
- Opposto contumace –
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 10.03.2023, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
07120229024376446000, notificatagli da in data 14.02.2023, relativa alla cartella esattoriale n. CP_2
07120160052583260000, con pretesa notifica in data 13.10.2016, avente ad oggetto “Recupero multe e
1 ammende” per l'anno 2013, con ente impositore il Tribunale Ordinario di Firenze - Ufficio Recupero
Crediti, per l'importo complessivo di € 5.342,23.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità dei ruoli esattoriali per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella sottesa, nonché (eventuali) presunti vizi di forma e/o notificazione degli atti, e dunque l'omessa e/o irrituale notifica della cartella esattoriale, integrante la violazione delle norme di cui alla L. 212/2000, facendone conseguire la nullità e/o inefficacia della pretesa creditoria azionata, eccepita in via preliminare. Infine, ha evidenziato l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 153, L. 244/2007.
Dunque – premessa la responsabilità della sola in considerazione delle doglianze CP_2 formulate – l'istante ha dedotto il proprio interesse ad agire ed insistito per la prescrizione maturata anche a far data dalla presunta notifica della cartella (13.10.2016), precisando che: “La materia riguardante l'intimazione per cui oggi è causa, riguarda un'ammenda e, pertanto, la stessa si prescrive di per se in anni 5 (cinque), dispositivo dell'art. 173 Codice Penale [..]”, radicando la competenza in capo al G.O. Ha concluso per la non debenza del credito con declaratoria di illegittimità e cancellazione del ruolo e della cartella esattoriali, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso un mero sollecito di pagamento e per omessa preventiva istanza di sgravio ex art. 538, co. 1, L. 228/2015; nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione stante l'effetto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 07120189037099326000 in data 13.03.2019 e della comunicazione di “rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR n. 602/73” del 05.12.2022, ferma la rituale notifica della cartella opposta, come documentato in atti, tenuto conto altresì della durata decennale del termine prescrizionale e della sospensione dei termini nel periodo emergenziale da Covid-19. Infine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccepita decadenza, concludendo per l'inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Non si è costituito il Tribunale Ordinario di Firenze.
Fissata ex art. 171-bis, comma 3, c.p.c. l'udienza di prima comparizione, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. precisando le proprie domande e/o eccezioni.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa documentale e ben istruita, il G.I. ha rinviato per la decisione al 13.05.2025 concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In sede di deposito delle note e/o comparse conclusionali: 1) l'opponente ha reiterato le proprie istanze e conclusioni, contestando la ritualità della notificazione sia della cartella del 2016 che dell'intimazione del 2019 sulla base della documentazione prodotta;
2) ha insistito con le CP_2 proprie difese e richieste.
2 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
******
§ 1. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia del Tribunale Ordinario di Firenze, non costituitosi nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire dell'opponente dedotta da in relazione alla pretesa opposizione avverso un mero CP_2 sollecito di pagamento.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, la cui assenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto (cfr. Cass. n. 19268/2016; conf.
Cass. n. 3330/2002).
Come ribadito dalle Sezioni Unite: “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass.
S.U. n. 34388/2022; conf. a Cass. n. 13485/2014 – cfr. sul tema pure Cass. n. 41688/2021).
In pratica, “l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 cod. proc. civ. deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente” (Cass. n. 13906/2002).
Tale utilità non può non riscontrarsi nel caso di specie.
L'opposizione proposta da ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. Parte_1
07120229024376446000, ritualmente notificatagli da in data 14.02.2023, in conformità con CP_2 quanto previsto all'art. 50 del D.P.R. 602/1973, quale atto prodromico all'espropriazione forzata.
A tal proposito, i giudici di legittimità – seppur in tema di contenzioso tributario – hanno recentemente chiarito che: “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cass. n. 6436 del 11/03/2025).
3 Pertanto, essendo evidente la volontà del Concessionario della riscossione di portare ad esecuzione il credito azionato, non vi è dubbio che sussista in capo a un concreto Parte_1 ed attuale interesse a proporre opposizione.
§ 3. Parimenti va rigettata l'eccezione sollevata da in ordine al proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva.
Da tempo la Suprema Corte di Cassazione riconosce in capo all'Agente incaricato della riscossione dei crediti esattoriali una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, in quanto soggetto dal quale promana l'atto oggetto di opposizione ovvero in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr. da ultimo Cass. n. 11661/2024; conf. Cass. n.
30777/2023; cfr. in precedenza Cass. n. 12385/2013 e n. 8759/2002).
Più di recente gli stessi giudici di legittimità hanno precisato che: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale” (Cass. n. 3870/2024).
In pratica, nelle opposizioni esecutive l viene considerato unico Controparte_3 legittimato passivo “necessario”, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva, con onere di chiamata in causa dell'ente creditore qualora si discuta del rapporto sostanziale ovvero di questioni diverse da quelle inerenti alla mera regolarità e/o validità degli atti di riscossione, secondo lo schema di cui all'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, ritenuto norma processuale di portata generale, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 30777/2023).
§ 4. Quanto al merito dell'opposizione spiegata, questo giudice non può che rilevarne l'inammissibilità nei limiti in cui ha ad oggetto un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale emessa per il “Recupero multe e ammende” inflitte in sede penale – come riconosciuto dallo stesso opponente – cfr. pag. 3, lett. i) del libello introduttivo – riservata alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, in quanto derivante da “reato”, oltre che in ragione del contenuto della domanda attorea.
La cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta, infatti, attiene al “Recupero multe e ammende” per l'anno 2013, con ente creditore il Tribunale Ordinario di Firenze - Ufficio Recupero
Crediti.
4 Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari” (Cass. S.U. 18979/2017; conf. Cass. S.U. n. 20427/2016; sul tema cfr. pure Cass. S.U. 959/2017; Cass. S.U. 3008/2008).
Tuttavia, relativamente al riparto di competenza fra giudice civile e giudice penale, la stessa giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che: “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”
(Cass. n. 14598/2020; conf. Cass. n. 23775/2022 ove si evidenzia, in parte motiva, che detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento della Cass. S.U. pen. n. 491/2011; cfr. pure Cass. n. 14082/2023).
La Suprema Corte ha, altresì, stabilito che: “nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale” (Cass. n. 37138/2022).
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8147/2020, richiamando le Sezioni Unite
Penali n. 491/2011, in chiave esplicativa ha precisato che: “il riparto con la cognizione del giudice penale, quando siano sottesi provvedimenti adottati da questo, è stata posta in chiaro nel senso che al giudice civile spetta la contestazione che non metta in discussione [..] la sussistenza e la portata della statuizione in sé dell'omologo penale (v. da Cass., Sez. U. penali, 12/01/2012n. 491)”.
In via speculare, sul punto, la sentenza della Cassazione Penale n. 18702/2017, nel rilevare la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione penale a decidere sull'estinzione della pena ai sensi dell'art. 676 c.p.p., precisa che tale competenza esclusiva non è surrogabile né può essere sostituita da accertamenti di natura diversa, “Ciò neppure allorquando il giudice civile abbia deciso in ordine alla procedura esecutiva sulla richiesta di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss. c.p.c., ritenendo – ad altri fini e in diverso contesto – l'estinzione del credito [n.d.r. per intervenuta prescrizione]. Nel caso di specie, dunque, la decisione incidentalmente assunta dal giudice civile nell'ambito
5 del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali non può tener luogo della dichiarazione di estinzione della pena, che deve essere assunta dal giudice naturale dell'esecuzione penale, ex art. 676 cod. proc. pen., in relazione e nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 172 e 173 cod. pen.” (sul tema cfr. successivamente anche Cass. Penale n. 22312/2020).
§ 5. Alla luce di tutto quanto esposto e dei principi di diritto richiamati, i motivi di opposizione incidenti sull'an dell'esecuzione vanno dichiarati inammissibili.
Inoltre – sia detto per inciso – neppure risulterebbe ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto proposta tardivamente, ossia oltre il termine di 20 gg. previsto per legge (intimazione di pagamento n. 07120229024376446000 notificata in data 14.02.2023 e atto di citazione in opposizione notificato in data 10.03.2023, ossia dopo 24 gg.).
§ 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 2.538,50 oltre spese generali al 15%, Controparte_4
IVA e CPA, come per legge.
3. Nulla per le spese nei confronti del Tribunale Ordinario di Firenze rimasto contumace.
Così deciso in Napoli, lì 13.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. 7754 del
Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Taiani (cf. Parte_1 C.F._1
), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- Opponente -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Mariagrazia Pomposelli (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._3 procura in atti;
- Opposta -
NONCHÉ
Tribunale Ordinario di Firenze, in persona del Presidente p.t.;
- Opposto contumace –
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 10.03.2023, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
07120229024376446000, notificatagli da in data 14.02.2023, relativa alla cartella esattoriale n. CP_2
07120160052583260000, con pretesa notifica in data 13.10.2016, avente ad oggetto “Recupero multe e
1 ammende” per l'anno 2013, con ente impositore il Tribunale Ordinario di Firenze - Ufficio Recupero
Crediti, per l'importo complessivo di € 5.342,23.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità dei ruoli esattoriali per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella sottesa, nonché (eventuali) presunti vizi di forma e/o notificazione degli atti, e dunque l'omessa e/o irrituale notifica della cartella esattoriale, integrante la violazione delle norme di cui alla L. 212/2000, facendone conseguire la nullità e/o inefficacia della pretesa creditoria azionata, eccepita in via preliminare. Infine, ha evidenziato l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 153, L. 244/2007.
Dunque – premessa la responsabilità della sola in considerazione delle doglianze CP_2 formulate – l'istante ha dedotto il proprio interesse ad agire ed insistito per la prescrizione maturata anche a far data dalla presunta notifica della cartella (13.10.2016), precisando che: “La materia riguardante l'intimazione per cui oggi è causa, riguarda un'ammenda e, pertanto, la stessa si prescrive di per se in anni 5 (cinque), dispositivo dell'art. 173 Codice Penale [..]”, radicando la competenza in capo al G.O. Ha concluso per la non debenza del credito con declaratoria di illegittimità e cancellazione del ruolo e della cartella esattoriali, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire avverso un mero sollecito di pagamento e per omessa preventiva istanza di sgravio ex art. 538, co. 1, L. 228/2015; nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione stante l'effetto interruttivo dell'intimazione di pagamento n. 07120189037099326000 in data 13.03.2019 e della comunicazione di “rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR n. 602/73” del 05.12.2022, ferma la rituale notifica della cartella opposta, come documentato in atti, tenuto conto altresì della durata decennale del termine prescrizionale e della sospensione dei termini nel periodo emergenziale da Covid-19. Infine, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccepita decadenza, concludendo per l'inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Non si è costituito il Tribunale Ordinario di Firenze.
Fissata ex art. 171-bis, comma 3, c.p.c. l'udienza di prima comparizione, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. precisando le proprie domande e/o eccezioni.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa documentale e ben istruita, il G.I. ha rinviato per la decisione al 13.05.2025 concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In sede di deposito delle note e/o comparse conclusionali: 1) l'opponente ha reiterato le proprie istanze e conclusioni, contestando la ritualità della notificazione sia della cartella del 2016 che dell'intimazione del 2019 sulla base della documentazione prodotta;
2) ha insistito con le CP_2 proprie difese e richieste.
2 All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.05.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già in atti.
******
§ 1. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia del Tribunale Ordinario di Firenze, non costituitosi nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire dell'opponente dedotta da in relazione alla pretesa opposizione avverso un mero CP_2 sollecito di pagamento.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda, la cui assenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto (cfr. Cass. n. 19268/2016; conf.
Cass. n. 3330/2002).
Come ribadito dalle Sezioni Unite: “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass.
S.U. n. 34388/2022; conf. a Cass. n. 13485/2014 – cfr. sul tema pure Cass. n. 41688/2021).
In pratica, “l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 cod. proc. civ. deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente” (Cass. n. 13906/2002).
Tale utilità non può non riscontrarsi nel caso di specie.
L'opposizione proposta da ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. Parte_1
07120229024376446000, ritualmente notificatagli da in data 14.02.2023, in conformità con CP_2 quanto previsto all'art. 50 del D.P.R. 602/1973, quale atto prodromico all'espropriazione forzata.
A tal proposito, i giudici di legittimità – seppur in tema di contenzioso tributario – hanno recentemente chiarito che: “l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica” (Cass. n. 6436 del 11/03/2025).
3 Pertanto, essendo evidente la volontà del Concessionario della riscossione di portare ad esecuzione il credito azionato, non vi è dubbio che sussista in capo a un concreto Parte_1 ed attuale interesse a proporre opposizione.
§ 3. Parimenti va rigettata l'eccezione sollevata da in ordine al proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva.
Da tempo la Suprema Corte di Cassazione riconosce in capo all'Agente incaricato della riscossione dei crediti esattoriali una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, in quanto soggetto dal quale promana l'atto oggetto di opposizione ovvero in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr. da ultimo Cass. n. 11661/2024; conf. Cass. n.
30777/2023; cfr. in precedenza Cass. n. 12385/2013 e n. 8759/2002).
Più di recente gli stessi giudici di legittimità hanno precisato che: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale” (Cass. n. 3870/2024).
In pratica, nelle opposizioni esecutive l viene considerato unico Controparte_3 legittimato passivo “necessario”, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva, con onere di chiamata in causa dell'ente creditore qualora si discuta del rapporto sostanziale ovvero di questioni diverse da quelle inerenti alla mera regolarità e/o validità degli atti di riscossione, secondo lo schema di cui all'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, ritenuto norma processuale di portata generale, rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite (cfr. Cass. n. 30777/2023).
§ 4. Quanto al merito dell'opposizione spiegata, questo giudice non può che rilevarne l'inammissibilità nei limiti in cui ha ad oggetto un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale emessa per il “Recupero multe e ammende” inflitte in sede penale – come riconosciuto dallo stesso opponente – cfr. pag. 3, lett. i) del libello introduttivo – riservata alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale, in quanto derivante da “reato”, oltre che in ragione del contenuto della domanda attorea.
La cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta, infatti, attiene al “Recupero multe e ammende” per l'anno 2013, con ente creditore il Tribunale Ordinario di Firenze - Ufficio Recupero
Crediti.
4 Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari” (Cass. S.U. 18979/2017; conf. Cass. S.U. n. 20427/2016; sul tema cfr. pure Cass. S.U. 959/2017; Cass. S.U. 3008/2008).
Tuttavia, relativamente al riparto di competenza fra giudice civile e giudice penale, la stessa giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che: “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale”
(Cass. n. 14598/2020; conf. Cass. n. 23775/2022 ove si evidenzia, in parte motiva, che detta statuizione si pone dichiaratamente in linea con l'insegnamento della Cass. S.U. pen. n. 491/2011; cfr. pure Cass. n. 14082/2023).
La Suprema Corte ha, altresì, stabilito che: “nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali della decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adìto ex art. 615 c.p.c. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l'opposizione rilevandone l'inammissibilità, potendo egli conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione delle spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale” (Cass. n. 37138/2022).
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8147/2020, richiamando le Sezioni Unite
Penali n. 491/2011, in chiave esplicativa ha precisato che: “il riparto con la cognizione del giudice penale, quando siano sottesi provvedimenti adottati da questo, è stata posta in chiaro nel senso che al giudice civile spetta la contestazione che non metta in discussione [..] la sussistenza e la portata della statuizione in sé dell'omologo penale (v. da Cass., Sez. U. penali, 12/01/2012n. 491)”.
In via speculare, sul punto, la sentenza della Cassazione Penale n. 18702/2017, nel rilevare la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione penale a decidere sull'estinzione della pena ai sensi dell'art. 676 c.p.p., precisa che tale competenza esclusiva non è surrogabile né può essere sostituita da accertamenti di natura diversa, “Ciò neppure allorquando il giudice civile abbia deciso in ordine alla procedura esecutiva sulla richiesta di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss. c.p.c., ritenendo – ad altri fini e in diverso contesto – l'estinzione del credito [n.d.r. per intervenuta prescrizione]. Nel caso di specie, dunque, la decisione incidentalmente assunta dal giudice civile nell'ambito
5 del giudizio di opposizione alle cartelle esattoriali non può tener luogo della dichiarazione di estinzione della pena, che deve essere assunta dal giudice naturale dell'esecuzione penale, ex art. 676 cod. proc. pen., in relazione e nel rispetto delle regole fissate dagli artt. 172 e 173 cod. pen.” (sul tema cfr. successivamente anche Cass. Penale n. 22312/2020).
§ 5. Alla luce di tutto quanto esposto e dei principi di diritto richiamati, i motivi di opposizione incidenti sull'an dell'esecuzione vanno dichiarati inammissibili.
Inoltre – sia detto per inciso – neppure risulterebbe ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto proposta tardivamente, ossia oltre il termine di 20 gg. previsto per legge (intimazione di pagamento n. 07120229024376446000 notificata in data 14.02.2023 e atto di citazione in opposizione notificato in data 10.03.2023, ossia dopo 24 gg.).
§ 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta Parte_1 [...] che liquida in complessivi € 2.538,50 oltre spese generali al 15%, Controparte_4
IVA e CPA, come per legge.
3. Nulla per le spese nei confronti del Tribunale Ordinario di Firenze rimasto contumace.
Così deciso in Napoli, lì 13.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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