TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/08/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6255/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ragusa (RG) Via Marsala 36, presso lo studio dell'Avv. GUASTELLA FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Illasi (VR), Via Bon 13, presso lo studio dell'Avv. FIORIO ANASTASIA che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza dell'8.5.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 pagina 1 di 4 n. 1836/2023 (R.G. 4223/23) del 20.06.2023 emesso dal
Tribunale di Verona, con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente di pagare, in favore del IG. , la Controparte_1 somma di euro 99.918,14, oltre agli interessi e al rimborso delle spese legali, rimborso forfettario, IVA (se dovuta), c.p.a. e successive occorrende.
In via preliminare, parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, in quanto la materia del presente giudizio rientrerebbe fra quelle elencate nell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010
n. 28. ha poi dedotto la mancanza dei requisiti Parte_1 di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito fatto valere da parte opposta, ed ha argomentato, nel merito, che nessuna somma di denaro sarebbe dovuta al IG. in quanto il credito da CP_1 questi vantato sarebbe stato, per stessa amissione del IG. CP_1
(doc.14 parte opponente), compensato con altri incassi, ottenuti dalla realizzazione di diverse operazioni mobiliari.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, evidenziando, in via preliminare, l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione, conclusasi in data 13.12.2023, con verbale negativo (doc. 23 parte convenuta opposta).
Nel merito, l'opposto ha dedotto di avere compiutamente dimostrato il fatto costitutivo della propria pretesa, ha contestato che vi sia stata compensazione con i controcrediti affermati dal IG.
e che il 14 di parte opponente contenga una confessione PT stragiudiziale.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
08.05.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata per tutte le ragioni qui di seguito esposte.
In via preliminare, occorre evidenziare come la condizione di procedibilità della domanda sia stata correttamente integrata. Il
pagina 2 di 4 procedimento di mediazione è stato esperito e si è concluso con verbale negativo in data 13.12.2023, come risulta dai documenti allegati da entrambe le parti (doc. 23 parte opposta, “Verbale di mancato accordo”, allegato anche alla memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. di parte opponente).
Muovendo al merito della vertenza, è necessario premettere che
“'l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che nell'ambito di tale procedimento, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Tribunale Ferrara, 03/09/2024, n. 829).
Ebbene, parte opposta ha dato piena prova, in sede monitoria, della sussistenza del diritto azionato, allegando al ricorso la documentazione comprovante sia il titolo sia l'ammontare del proprio credito, dimettendo, in particolare, la procura notarile con la quale gli è stato attribuito il potere di gestire la successione della IG.ra (doc. 2 fascicolo monitorio) e i Persona_1 documenti contabili relativi ai pagamenti anticipati per ottemperare alle obbligazioni gravanti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare acquisito dal IG. grazie al testamento della PT IG.ra (docc. 3a e b, docc. 4-10, docc. 12-14). Per_1
Tanto precisato, è dirimente osservare come né il credito né i documenti comprovanti i pagamenti effettuati siano stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Il solo motivo su cui il IG. ha fondato la propria PT opposizione consiste nell'eccezione di compensazione del credito azionato in via monitoria con altre somme asseritamente percepite dal IG. all'esito di alcune operazioni immobiliari da lui CP_1
pagina 3 di 4 elencate in una mail datata 19.09.2022 ed indirizzata al IG.
e all'avv. Giordani Vittorio, suo procuratore (doc. 14 parte PT opponente).
Sennonché, questo documento non costituisce, come invece è stato sostenuto dall'opponente, una confessione stragiudiziale riferibile al IG. né tantomeno il riconoscimento di un proprio CP_1 debito verso i IG.ri e . Trattasi, piuttosto, di PT Persona_2 una mera rendicontazione di spese e somme anticipate, peraltro relative all'esecuzione di attività estranee alla procura generale su cui si fonda il ricorso.
Non può essere accolta, infine, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dal IG. non potendosi affermare che parte opponente CP_1 abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
1836/2023 emesso dal Tribunale di Verona;
Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 8 agosto 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Ziggioni Maria, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6255/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ragusa (RG) Via Marsala 36, presso lo studio dell'Avv. GUASTELLA FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Illasi (VR), Via Bon 13, presso lo studio dell'Avv. FIORIO ANASTASIA che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza dell'8.5.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 pagina 1 di 4 n. 1836/2023 (R.G. 4223/23) del 20.06.2023 emesso dal
Tribunale di Verona, con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente di pagare, in favore del IG. , la Controparte_1 somma di euro 99.918,14, oltre agli interessi e al rimborso delle spese legali, rimborso forfettario, IVA (se dovuta), c.p.a. e successive occorrende.
In via preliminare, parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, in quanto la materia del presente giudizio rientrerebbe fra quelle elencate nell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010
n. 28. ha poi dedotto la mancanza dei requisiti Parte_1 di certezza, liquidità ed eIGibilità del credito fatto valere da parte opposta, ed ha argomentato, nel merito, che nessuna somma di denaro sarebbe dovuta al IG. in quanto il credito da CP_1 questi vantato sarebbe stato, per stessa amissione del IG. CP_1
(doc.14 parte opponente), compensato con altri incassi, ottenuti dalla realizzazione di diverse operazioni mobiliari.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, evidenziando, in via preliminare, l'avvenuto esperimento della procedura di mediazione, conclusasi in data 13.12.2023, con verbale negativo (doc. 23 parte convenuta opposta).
Nel merito, l'opposto ha dedotto di avere compiutamente dimostrato il fatto costitutivo della propria pretesa, ha contestato che vi sia stata compensazione con i controcrediti affermati dal IG.
e che il 14 di parte opponente contenga una confessione PT stragiudiziale.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
08.05.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata per tutte le ragioni qui di seguito esposte.
In via preliminare, occorre evidenziare come la condizione di procedibilità della domanda sia stata correttamente integrata. Il
pagina 2 di 4 procedimento di mediazione è stato esperito e si è concluso con verbale negativo in data 13.12.2023, come risulta dai documenti allegati da entrambe le parti (doc. 23 parte opposta, “Verbale di mancato accordo”, allegato anche alla memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c. di parte opponente).
Muovendo al merito della vertenza, è necessario premettere che
“'l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che nell'ambito di tale procedimento, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Tribunale Ferrara, 03/09/2024, n. 829).
Ebbene, parte opposta ha dato piena prova, in sede monitoria, della sussistenza del diritto azionato, allegando al ricorso la documentazione comprovante sia il titolo sia l'ammontare del proprio credito, dimettendo, in particolare, la procura notarile con la quale gli è stato attribuito il potere di gestire la successione della IG.ra (doc. 2 fascicolo monitorio) e i Persona_1 documenti contabili relativi ai pagamenti anticipati per ottemperare alle obbligazioni gravanti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare acquisito dal IG. grazie al testamento della PT IG.ra (docc. 3a e b, docc. 4-10, docc. 12-14). Per_1
Tanto precisato, è dirimente osservare come né il credito né i documenti comprovanti i pagamenti effettuati siano stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Il solo motivo su cui il IG. ha fondato la propria PT opposizione consiste nell'eccezione di compensazione del credito azionato in via monitoria con altre somme asseritamente percepite dal IG. all'esito di alcune operazioni immobiliari da lui CP_1
pagina 3 di 4 elencate in una mail datata 19.09.2022 ed indirizzata al IG.
e all'avv. Giordani Vittorio, suo procuratore (doc. 14 parte PT opponente).
Sennonché, questo documento non costituisce, come invece è stato sostenuto dall'opponente, una confessione stragiudiziale riferibile al IG. né tantomeno il riconoscimento di un proprio CP_1 debito verso i IG.ri e . Trattasi, piuttosto, di PT Persona_2 una mera rendicontazione di spese e somme anticipate, peraltro relative all'esecuzione di attività estranee alla procura generale su cui si fonda il ricorso.
Non può essere accolta, infine, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dal IG. non potendosi affermare che parte opponente CP_1 abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri medi di cui al dm 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
1836/2023 emesso dal Tribunale di Verona;
Condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 8 agosto 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Ziggioni Maria, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 4 di 4