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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliata in Strada Statale Appia7 15 82010 Parte_1
ROTONDI, presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO PASQUALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Donato Colangelo in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA P. Controparte_1
MASCELLARO,1 C/O SEDE LEGALE , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. TEDESCO MARIA CONCETTA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 29/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato telematicamente il 19.2.24 parte ricorrente, premesso di essere in servizio alle dipendenze dell' – ora – dal 1/02/2010, con CP_3 CP_4
qualifica di dirigente medico presso il reparto di Neonatologia-TIN, ha esposto che nel periodo compreso fra il mese di gennaio e il mese di aprile del 2019 aveva prestato servizio presso la (Villa in qualità di Controparte_5 Controparte_6
specialista neonatologo di terapia intensiva e subintensiva neonatale, in adempimento di una convenzione stipulata il 13/12/2017 fra l'azienda ospedaliera e la casa di cura, della durata di un anno, rinnovata per la durata di un ulteriore anno giusta deliberazione n.
167 del 11/03/2019 (poi annullata in autotutela con deliberazione n. 221 del 23/04/2019, che però prevedeva esplicitamente che “sono fatti salvi in via prudenziale gli eventuali effetti prodotti dalla stessa fino alla data del 10.04.2019”). Nonostante le sue numerose richieste stragiudiziali, non aveva ricevuto alcun pagamento.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio sia l' che la CP_7 CP_5 al fine di sentire: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi
[...] corrisposte le somme maturate per le prestazioni professionali rese, dall'1.1.19 al
21.4.19, presso la Casa di cura privata Villa dei Platan in ragione CP_5 CP_6 della Delibera n. 586 del 13.12.17 assunta dall' Controparte_1
(CF/PI: ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
autorizzativa della “Convenzione per la fornitura Prestazioni professionali nella specialità di neonatologia, terapia intensiva neonatale e subintensiva neonatale.” 2) condannare in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c., nonché, in forza delle disposizioni di legge ed alla contrattazione nazionale di categoria, sopra richiamate, per le causali tutte di cui in narrativa per il periodo di lavoro di cui è causa, l' (CF/PI: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore della ricorrente della complessiva somma € 12.960,00=(dodicimilanovecentosessanta), comunque, a quella diversa somma, maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, anche a mezzo di nomina C.T.U, oltre rivalutazione così come prevista
2 dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ed interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo, nonché, in ragione della suddetta erogazione di provvedere ad operare in favore del ricorrente tutte le relative annotazioni e/o comunicazioni agli enti competenti. 3) condannare, l'
[...]
(CF/PI: , in persona del Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t al pagamento del compenso dovuto per la presente controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, alla complessità delle stesse, più rimborso spese forfettario (15%), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Si è ritualmente costituita l'azienda ospedaliera chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato ed eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la carenza di legittimazione passiva.
In particolare, ha rappresentato che la deliberazione di rinnovo della convenzione per l'anno 2019 era stata annullata in autotutela – in quanto, in seguito all'esposto di un'associazione, ne era stata verificata l'illegittimità per contrarietà alla normativa legale e contrattuale collettiva in tema di incompatibilità fra rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti medici e prestazioni presso strutture private convenzionate/accreditate – prima che la nuova convenzione venisse trasmessa alla controparte e sottoscritta.
Pertanto, non esisteva alcun titolo fondante il diritto del ricorrente al pagamento dei compensi.
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'azienda ospedaliera.
Parte ricorrente basa la propria domanda sul rapporto di lavoro in essere con l' e CP_3
sulla convenzione da questa sottoscritta con la è dunque evidente che CP_5
l'azienda è stata correttamente individuata quale legittimata passiva e che la ricorrente, quale prestatrice, è attivamente legittimata a proporla. La questione relativa all'esistenza
3 di una valida convenzione, idonea a fondare il diritto al pagamento dei compensi, attiene invece al diverso piano del merito, e non a quello della legittimazione.
È infondata anche l'eccezione di nullità del ricorso.
E' noto che l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c., è un'eccezione rilevabile anche d'ufficio. E', però, pacifico in giurisprudenza che per la regolarità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, l'attività svolta,
e la causali della richiesta di pagamento. Ne consegue che la parte resistente ha avuto piena contezza del contenuto della domanda tanto da poter espletare efficacemente tutte le proprie difese (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 13 novembre
2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839). E tanto con la precisazione che “non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito” (Cass. n. 17991/2018).
4 Nella fattispecie, dalla lettura del ricorso introduttivo emergono chiarezza tanto l'oggetto della domanda quanto le ragioni, di fatto e di diritto, a sostegno della stessa;
ne va, pertanto, esclusa la nullità, potendo eventuali carenze probatorie impedirne l'accoglimento nel merito, ma non dare luogo a una declaratoria di inammissibilità.
3.
Ciò posto, è pacifico e non contestato che nel periodo compreso fra il mese di gennaio
2019 e quello di aprile 2019 parte ricorrente, dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, alle dipendenze dell' , reparto , abbia reso CP_7 Controparte_8
prestazioni professionali nella specialità di neonatologia, terapia intensiva neonatale e subintensiva neonatale presso la casa di cura privata – Villa dei Platani e che il CP_5
numero delle ore prestate ammonta (come da note della casa di cura del 24/03/2019 e del 27/05/2019 doc. ricorso) a 216.
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione dei compensi per la suddetta attività, sulla base della convenzione stipulata fra l' e la casa di cura in data 20/12/2017 e CP_3
successivamente rinnovata giusta delibera n. 164 del 13/03/2019.
Dagli atti risulta infatti che con deliberazione n. 586 del 13/12/2017 l' CP_3
(ora ) ha approvato la stipula di una convenzione per la fornitura di consulenze CP_7
specialistiche in neonatologia, terapia intensiva neonatale e subintensiva neonatale per
250 ore mensili, in regime di attività libero professionale, secondo i termini e le condizioni indicati nel testo di convenzione allegato, demandando alla clinica CP_5
di trasmettere mensilmente gli orari di entrata e uscita dei dirigenti medici per lo svolgimento delle suddette prestazioni.
È stata stipulata, in data 20/12/2017, una convenzione, con la quale l' i impegnava CP_3
ad effettuare prestazioni professionali e consulenze specialistiche in favore dei pazienti della clinica, avvalendosi della specifica professionalità dei propri dirigenti medici.
Tale attività avrebbe dovuto essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, in conformità alla vigente normativa in materia e alle previsioni del
CCNL (v. artt.
2-3 della convenzione).
In merito ai compensi, la convenzione stabiliva che per ogni ora diurna, notturna e/o festiva sarebbe stato corrisposto il compenso di € 60,00 lordi, secondo quanto previsto
5 dall'art. 14, co. 6, del CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN parte normativa 2002-2005, sempre che i dirigenti medici avessero soddisfatto il debito orario ed effettuato lo straordinario massimo annuale ai sensi della circolare Struttura
Commissariale Regione Campania n. 6703 del 9/11/2016. A tale scopo, la casa di cura, entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre in cui le prestazioni erano state rese, avrebbe dovuto comunicare le ore fruite, indicando i nominativi dei dirigenti medici interessati e per ciascuno il numero di accessi e di ore prestate (art. 4).
Previo confronto degli orari comunicati dalla clinica con quelli svolti dagli stessi dirigenti presso l' e previa verifica che i medesimi dirigenti avessero già assolto al CP_3 debito orario e svolto il massimo straordinario annuo, l'ospedale avrebbe quindi provveduto a emettere regolari fatture nei confronti della clinica privata.
Ricevuto l'importo del corrispettivo, l' avrebbe poi attribuito ai singoli dipendenti CP_3 prestatori dell'attività professionale quanto loro dovuto, trattenendo quanto previsto dalla legge e dal regolamento aziendale ALPI (art. 5).
La convenzione aveva durata di un anno e – “solo a seguito di specifica e formale richiesta inoltrata dalla Villa dei Platani alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell' – avrebbe potuto essere rinnovata per un uguale periodo CP_3
(art. 6).
In adempimento di tale impegno, per tutto l'anno 2018 l' forniva alla casa di cura CP_3
le prestazioni previste dalla convenzione, percependo i relativi compensi, CP_5
dietro emissione di regolari fatture (v. doc. allegati).
In data 4/02/2019 la casa di cura privata chiedeva all'azienda ospedaliera il rinnovo della convenzione.
Con deliberazione n. 164 del 13/03/2019 veniva approvato il rinnovo della convenzione per un numero di 250 ore mensili, dall'1/01/2019 al 31/12/2019, secondo i termini e le condizioni indicati nel testo di convenzione allegato (sostanzialmente riproduttivo di quello sottoscritto il 20/12/2017).
Prima che la convenzione si perfezionasse, interveniva la delibera n. 221 del 23/04/2019 con la quale, preso atto della nota della direzione aziendale prot. n. 8989 del 10/04/2019
e della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 21/12/2018, veniva disposto
6 l'annullamento in autotutela della deliberazione n. 164 del 13/03/2019, “fatti salvi in via prudenziale gli eventuali effetti prodotti dalla stessa fino alla data del 10/04/2019”.
L'annullamento scaturiva da una denuncia dell'associazione , che Parte_2 lamentava l'incompatibilità della prestazione di attività professionale presso strutture private con il rapporto di lavoro dei dirigenti medici di strutture pubbliche.
Nel periodo in cui le prestazioni sono state svolte, dunque, non vi era alcuna valida convenzione fra l' e la clinica CP_7 CP_5
L'annullamento della delibera con cui è stato approvato il rinnovo della convenzione è stato disposto per la contrarietà di quanto previsto dalla convenzione alla normativa primaria e, segnatamente, agli artt. 4, co. 7, della l. 412/91 (richiamato dall'art. 53, co.
1, d.lgs. 165/2001) e 1, co. 5, della l. 662/96, che consentono lo svolgimento di attività libero-professionale da parte dei medici dipendenti del SSN, intra o extra moenia, con esclusione, però, delle strutture private accreditate o convenzionate.
Sul punto si richiama la giurisprudenza costituzionale che con riguardo al principio di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il SSN, sancito dall'art. 4, comma 7, della l. 412/91 ha statuito che “il legislatore statale ha «inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico»; allo stesso tempo, il legislatore ha ritenuto che «potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture convenzionate» (sentenza n. 457 del 1993). La portata di detto principio è stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Veneto, sezione terza, sentenza 24 luglio 2017, n. 743; TAR Campania, sezione quinta, sentenza 31 gennaio 2013, n. 685; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 22 giugno 2004, n.
4463, e 8 maggio 2003, n. 2430) che ne ha più volte sottolineato il carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività professionale presso strutture convenzionate, oggi accreditate.
La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate, le quali svolgono una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete sanitaria pubblica, impone che il
7 medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa, contemporaneamente, operare anche presso una struttura privata convenzionata.
Per lo stesso motivo anche l'esercizio dell'attività libero-professionale intra moenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l'orario di lavoro, all'interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l'espressa esclusione delle strutture private convenzionate (cui l'art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ha affiancato, quanto ad incompatibilità, le strutture private accreditate)” (v. Corte cost., sent. n. 238/2018).
Tali principi sono stati ribaditi dalla contrattazione collettiva (art. 6, co. 5, del CCNL per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL del 17/10/2008, che sancisce che “In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del
2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996”; art. 70, co. 5, CCNL dell'area sanità 2016-2018 del 19/12/2019).
L'annullamento in autotutela, non oggetto di contestazione, produce effetti ex tunc.;
l'Amministrazione, nell'esercizio dei suoi poteri in autotutela, può procedere alla revoca o all'annullamento del provvedimento amministrativo.
In particolare, l'art. 21-quinquies, L. n. 241 del 1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, da parte dell'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e, se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, obbliga l'Amministrazione a provvedere al loro indennizzo. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies L. n.
241 citata, invece, può essere annullato d'ufficio ex art. 21-novies, L. n. 241, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Ne consegue che l'annullamento in autotutela può intervenire solo se l'atto originariamente adottato, e sul quale il provvedimento in autotutela incide, è affetto da
8 illegittimità. In casi del genere, a differenza che nella revoca, l'atto di annullamento in autotutela ha effetti retroattivi che si giustificano proprio per eliminare ex tunc l'atto illegittimo” (in termini Cons. giust. amm. Sicilia, 15/09/2014, n. 540).
Né, stante la mancata sottoscrizione della convenzione, vi erano “eventuali effetti” suscettibili di essere fatti salvi dalla deliberazione (di approvazione del rinnovo) annullata in quanto illegittima.
L'enunciato della delibera n. 221 è formulato in termini ipotetici e non contiene alcuna previsione che possa configurare ratifica di prestazioni espletate nel periodo non coperto da convenzione e fino al 10/04/2019.
Ne discende l'insussistenza di un valido titolo fondante la pretesa di pagamento dei compensi nei confronti dell'azienda ospedaliera da parte della ricorrente, la quale semmai potrà agire nei confronti della clinica che si è avvalsa, nel periodo CP_5
oggetto di causa, delle prestazioni libero-professionali della ricorrente in favore di suoi pazienti.
La mera prestazione dell'attività libero-professionale in favore di terzi, in assenza della convenzione e/o comunque di un qualsivoglia autorizzazione preventiva (o ratifica successiva) da parte dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro, non è in sé sufficiente a far insorgere il diritto al pagamento.
4.
La domanda nei confronti dell'azienda ospedaliera va, pertanto, rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta in quanto oltre che solo genericamente dedotta, risulta tardiva.
5.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni affrontate e del comportamento tenuto in fase stragiudiziale dalla resistente, che non ha mai riscontrato le richieste di pagamento del ricorrente né ha chiarito le ragioni del mancato pagamento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 • rigetta il ricorso;
• spese compensate fra la ricorrente e l'
Così deciso in Benevento, 30/05/2025
10
CP_7
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio