Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13198.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Fersini dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente, in persona dell'amministratore di sostegno giusta autorizzazione del CP_ giudice tutelare, ha adito questo Giudice chiedendo la condanna di al pagamento della pensione di reversibilità, con decorrenza dal decesso della madre e del Persona_1 padre o in subordine dalle date ritenute all'esito del giudizio e vittoria di spese Per_2 da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo il ricorrente espone di essere figlio di , deceduta in data 2.3.12 e di Persona_1
deceduto in data 10.2.14; come entrambi i genitori fossero titolari di pensione Io;
Per_2
di avere presentato invano domande in sede amministrativa in data 6.11.20; di essere inabile al lavoro e sin dal 1991 sempre ricoverato presso strutture sanitarie pur provvedendo i genitori ad acquistare il vestiario occorrente ed a procurargli le sigarette.
4.5.15 n. 8878], la prescrizione quinquennale in relazione ai ratei maturati oltre 5 anni prima la domanda del 6.11.20; l'insussistenza della condizione di vivenza a carico, percependo la pensione di invalidità Io dal 1977 e di invalidità civile dal 1986 e non convivendo con i genitori e comunque la insussistenza delle condizioni sanitarie utili.
Rilevato che il ricorso per atp è obbligatorio nelle sole ipotesi puntualmente individuate dall'art.445 bis cpc, si deve osservare quanto segue.
Il diritto alla pensione di reversibilità, presupponendo la titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del de cuius al momento della morte, ovvero il possesso dei relativi requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici), è acquisito jure proprio al momento della morte del titolare della pensione diretta [Cassazione civile , sez. lav., 12 agosto
2008, n. 21545]
Ebbene, la pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti del lavoratore deceduto già pensionato.
In particolare, si è osservato come “L'ordinamento configura la pensione di reversibilità come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)"
(Corte Cost. sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto;
sentenza n.
777 del 1988, punto 2; sentenza n. 18 del 1998, punto 5; sentenza n. 926 del 1988, punto 2; sentenza n. 419 del 1999, punto 2.1; sentenza n. 70 del 1999, punto 3).
18. Per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, la situazione pregressa, costituita e realizzata con la vivenza a carico subisce interruzione sicchè con il trattamento di riversibilità si realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai familiari superstiti.
19. Tale precipua connotazione previdenziale colloca il trattamento di reversibilità nell'alveo dell'art. 36 Cost., comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, che prescrivono l'adeguatezza della pensione, quale retribuzione differita, e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
20. Il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dalle richiamate disposizioni costituzionali risulta ulteriormente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2016.
21. Il connaturale raccordo tra finalità previdenziale e fondamento solidaristico è espresso dalla tutela della continuità del sostentamento al superstite convivente e dalla prevenzione dello stato di bisogno che può derivare, a quest'ultimo, dalla morte del congiunto, sicchè il perdurare del vincolo di solidarietà familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (Corte Cost. n. 174 del 2016).
22. La sentenza n. 180 del 1999 della Corte costituzionale ha già evidenziato come il rapporto parentale, tra ascendenti e discendenti, non solo nella realtà concreta ma anche sotto il profilo giuridico, assuma forma peculiare e pregnante fondata sul carattere naturale della solidarietà familiare di cui l'ordinamento si fa carico attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti, ecc. che il diritto di famiglia pone a carico delle persone legate da stretti rapporti di parentela, doveri e obblighi - sanzionati penalmente - scaturenti dalle disposizioni del codice civile nei confronti degli ascendenti nei casi di impossibilità ad assolverli da parte dei genitori.
23. Anche questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 20267 del 2018, ha messo in luce la fondamentale ratio solidaristica sottesa alla reversibilità del trattamento pensionistico, in continuità con la sentenza n. 23285 del 2016 che detta ratio aveva valorizzato nella prosecuzione dell'erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell'assicurato o pensionato, correlata alla prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età.
24. Ancora, la Corte costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l'attribuzione della prestazione quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente - con la sentenza n. 42 del 1999 (dando seguito alle precedenti pronunce nn. 274 del 1993 e 406 del 1994) aveva escluso la possibilità di valorizzare, in funzione preclusiva per l'acquisizione del diritto, lo svolgimento di attività di modesto rilievo e con esigua remunerazione, osservando che
"qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente;
sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3,
4, 34 e 35 Cost.".” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 03/03/2021) 08-04-2021, n. 9377].
Ebbene ritiene questo Decidente come, stante la natura costitutiva del diritto, il ricorrente sia tenuto ad allegare e provare anche la sussistenza della condizione di vivenza a carico.
Il che non può ritenersi nella fattispecie in esame alla luce della documentazione prodotta e delle prove articolate.
Infatti, a supporto dell'assunto parte ricorrente si è limitata a produrre certificazione reddituale da cui emerge come i genitori avessero disponibilità economiche ben inferiori a quelle del figlio e tempestiva (essendo inammissibile quella formulata in corso di causa) prova testimoniale tesa a provare solo come i genitori regalassero al figlio vestiti e sigarette (che è quanto non vale di per sé a prospettare la condizione di vivenza a carico).
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova