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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5437/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 06.08.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Marco Bianucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato in [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Alberti e dall'avv. Giulia Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberti;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 29.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separati ed entrambi liberi di stabilire residenza ove meglio credano;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
3. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, motivo per cui non intendono svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
4. Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale. CHIEDONO INOLTRE decorsi i termini di legge ex art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 per la comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, rimessa la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della pronunciata separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori ed in Monza, Parte_2 Parte_3 in data 17/02/2024 (atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monza al n. 13,
Parte 1, anno 2024), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'Atto di Matrimonio, alle medesime condizioni concordate tra le parti ed omologate da Codesto Ill.mo Tribunale per la separazione personale, ossia alle seguenti
CONDIZIONI DEL DIVORZIO
1. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
2. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, motivo per cui non intendono svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
3. Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
17.02.2024;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13, parte I, anno 2024);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
RA GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 06.08.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Marco Bianucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato in [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Alberti e dall'avv. Giulia Galbiati ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberti;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 29.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separati ed entrambi liberi di stabilire residenza ove meglio credano;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
3. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, motivo per cui non intendono svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
4. Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale. CHIEDONO INOLTRE decorsi i termini di legge ex art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 per la comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, rimessa la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della pronunciata separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori ed in Monza, Parte_2 Parte_3 in data 17/02/2024 (atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monza al n. 13,
Parte 1, anno 2024), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'Atto di Matrimonio, alle medesime condizioni concordate tra le parti ed omologate da Codesto Ill.mo Tribunale per la separazione personale, ossia alle seguenti
CONDIZIONI DEL DIVORZIO
1. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
2. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver regolato in precedenza ogni rapporto economico, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, motivo per cui non intendono svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
3. Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
17.02.2024;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 13, parte I, anno 2024);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 23.10.2025
Il Presidente est.
RA GA